Art.23- Cause di cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione disciplinati dagli artt. 17, 18, 27 e 28 del presente contratto, ha luogo:

  1. per compimento del limite di età previsto dalle norme applicabili nell'Ente in materia di previdenza e quiescenza;

  2. per dimissioni volontarie del dipendente;

  3. per decesso del dipendente.

art.prec. art.succ.