Art. 27 - Sanzioni e procedure disciplinari
Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo 20 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
rimprovero verbale;
rimprovero scritto (censura);
multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
licenziamento con preavviso;
licenziamento senza preavviso
I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi dell’art. 2, lettera, n. 6, della legge 421/92 e dall’art. 7, comma 2 del D. Lgs. 165/2001.
Gli Enti, salvo il caso del rimprovero verbale, non possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza aver prima contestato l'addebito e senza aver sentito, a sua difesa, il dipendente eventualmente assistito da un procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La contestazione va effettuata in forma scritta entro e non oltre i 20 giorni da quando l'ufficio istruttore individuato dagli Enti sia venuto a conoscenza del fatto.