Art. 22 bis – Forme contrattuali flessibili di lavoro
- In coerenza con le proprie esigenze istituzionali ed in un quadro di
trasparenza gestionale, gli Enti perseguiranno l’obiettivo della maggiore
possibile razionalizzazione dell’uso degli istituti di flessibilità del
lavoro di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 con riferimento
ai fini, ai contenuti ed alle modalità di applicazione di ciascun istituto.
- Possono essere attivate, anche a richiesta dei soggetti sindacali di cui
all’art. 40, comma 2, lettera a), forme di monitoraggio e proposta sull’utilizzo
degli istituti di flessibilità assicurando, a tal fine, la programmazione
di due incontri ogni anno.