Art. 22 bis – Forme contrattuali flessibili di lavoro

  1. In coerenza con le proprie esigenze istituzionali ed in un quadro di trasparenza gestionale, gli Enti perseguiranno l’obiettivo della maggiore possibile razionalizzazione dell’uso degli istituti di flessibilità del lavoro di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 con riferimento ai fini, ai contenuti ed alle modalità di applicazione di ciascun istituto.
  2. Possono essere attivate, anche a richiesta dei soggetti sindacali di cui all’art. 40, comma 2, lettera a), forme di monitoraggio e proposta sull’utilizzo degli istituti di flessibilità assicurando, a tal fine, la programmazione di due incontri ogni anno.
art.prec. art.succ.