Art.18 – Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

  1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tali periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 17, comma 9, lettera a).
  2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 17, comma 9, lettera a), per tutti i periodi di conservazione del posto, ai sensi del comma 1.
  3. Restano ferme le disposizioni di cui al DPR n. 411/1976 ed al DPR n. 509/1979 per quanto concerne il procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.
  4. Nell’ipotesi in cui l’assenza si protragga oltre i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, l’Ente può valutare l’opportunità, in base alle proprie esigenze organizzative, di non considerare automaticamente risolto il rapporto di lavoro del dipendente, fermo restando che tale ulteriore periodo non è valutabile ai fini giuridici ed economici.
  5. Trova applicazione l’art. 17, comma 3, in materia di assenze dovute a terapie invalidanti.
art.prec. art.succ.