Art. 24 - Obblighi delle parti

  1. In caso di dimissioni volontarie il dipendente deve darne comunicazione per iscritto all'Ente.
  2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a specificarne, per iscritto contestualmente la motivazione.
  3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 23, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista, senza obbligo per l'Ente di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista. Nell'ipotesi di cui all'art.23 al comma 1, lettera c), l'Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'articolo 2122 c.c.
art.prec. art.succ.