Art. 24 - Obblighi delle parti
- In caso di dimissioni volontarie il dipendente deve darne comunicazione
per iscritto all'Ente.
- Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a
specificarne, per iscritto contestualmente la motivazione.
- Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a) dell'art.
23, la risoluzione
del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della
condizione prevista, senza obbligo per l'Ente di dare il preavviso o di
erogare la corrispondente indennità sostitutiva ed opera dal primo giorno
del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista. Nell'ipotesi
di cui all'art.23 al comma 1, lettera c), l'Ente corrisponde agli aventi
diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito
dall'articolo 2122 c.c.