Art. 70 - Effetti nuovi stipendi
- Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con
diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli
incrementi di cui all’art.69 hanno effetto integralmente, alle scadenze
e negli importi previsti nella tabella A ai fini della determinazione del
trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità di fine servizio,
dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art.
2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto.
- Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio
tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole
decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui
quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo
stipendio tabellare.