CODICE CIVILE
ART. 2118.- Recesso dal contratto a tempo indeterminato.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeyterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o
secodno equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a
un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata
per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del
rapporto per morte del prestatore di lavoro.
ART. 2120- Disciplina del trattamento di fine rapporto.
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
....omissis....
ART. 2122.- Indennità in caso di morte.
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli
articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a
carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini
entro il secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi
diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono
attribuite secondo le norme della successione legittima.
E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa
l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.