Le risorse derivanti dalla rivalutazione in base ai tassi di inflazione
programmata del biennio delle componenti variabili della retribuzione
quantificate in misura pari allo 0,52% della massa salariale 1997,
confluiscono, a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere sull’anno 2000, nel
Fondo per l’indennità di Ente previsto dall’art.
43, comma 2, lett.
c) del CCNL 7 ottobre 1996.
A decorrere dal 31.12.1999 l’indennità di Ente di cui all’art. 7
del CCNL 11 novembre 1996 è incrementata nelle misure annue lorde
previste dall’allegata Tabella C.
L’indennità di Ente, atteso il suo carattere di stabilità, è
considerata utile ai fini dell’indennità premio di fine servizio e del
trattamento di fine rapporto