ART. 69- Aumenti della retribuzione base
- Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 2 del CCNL
stipulato in data 11 novembre 1996, sono incrementati degli importi
mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella
A,
alle scadenze ivi previste.
- Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione
del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite
dalle allegate Tabelle B1 e B2.
- Sono confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzione
individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in
servizio alla data di stipulazione del presente contratto.