ART. 69- Aumenti della retribuzione base

    1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 2 del CCNL stipulato in data 11 novembre 1996, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
    2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle B1 e B2.
    3. Sono confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.

 

art.prec. art.succ.