Art. 64 - Opportunità di sviluppo professionale
- l’una a tutta la comunità scientifica;
- l’altra a ricercatori o tecnologi dell’Ente in possesso dei requisiti prescritti per il livello di accesso.
I criteri per la individuazione delle situazioni di cui al precedente capoverso sono oggetto di concertazione per quanto concerne le correlazioni tra le situazioni stesse e le diverse aree scientifiche o i diversi settori tecnologici.
I fascia stipendiale: punti 5
II fascia stipendiale: punti 15
III fascia stipendiale o superiore: punti 25
Negli Enti i cui regolamenti non prevedano graduazione su base quantitativa nei concorsi per l’accesso ai profili e livelli di ricercatori e tecnologi, la Commissione di concorso stabilirà equivalenti criteri di valutazione della professionalità acquisita, dandone conto nei verbali dei giudizi, ferma restando la esplicita previsione nei bandi di concorso di detta valutazione.