Art. 65 – Mobilità tra i profili di ricercatori e tecnologi

    1. A domanda dell’interessato, gli Enti possono disporre l’assegnazione di tecnologi o di primi tecnologi a profili, rispettivamente, di ricercatore e primo ricercatore e viceversa da questi ultimi profili a quelli di tecnologo o di primo tecnologo.
    2. L’assegnazione è disposta nei confronti del personale che ne faccia richiesta, con 5 anni di anzianità effettiva nel livello e profilo di appartenenza ed in possesso dei requisiti anche professionali propri del profilo e livello di destinazione.
    3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato da apposite commissioni costituite dall’Ente e composte da esperti del settore in relazione alle specificità professionali sulla base di criteri generali oggetto di informazione alle OO.SS. rappresentative.

 

art.prec. art.succ.