Art. 65 – Mobilità tra i profili di ricercatori e tecnologi
- A domanda dell’interessato, gli Enti possono disporre l’assegnazione
di tecnologi o di primi tecnologi a profili, rispettivamente, di
ricercatore e primo ricercatore e viceversa da questi ultimi profili a
quelli di tecnologo o di primo tecnologo.
- L’assegnazione è disposta nei confronti del personale che ne faccia
richiesta, con 5 anni di anzianità effettiva nel livello e profilo di
appartenenza ed in possesso dei requisiti anche professionali propri del
profilo e livello di destinazione.
- Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato da apposite
commissioni costituite dall’Ente e composte da esperti del settore in
relazione alle specificità professionali sulla base di criteri generali
oggetto di informazione alle OO.SS. rappresentative.