Art. 63 – Norme sull’accesso ai profili di ricercatori e tecnologi.

  1. La rispettiva dotazione organica dei ricercatori e tecnologi è determinata da ciascun Ente in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale.
  2. L’art. 13, comma 2, lett. b), primo e secondo periodo, del DPR n. 171/1991 è abrogato.
  3. L’accesso al III livello di ricercatore e tecnologo è disciplinato dal D.Lgs. n. 19/1999, art. 11.
  4. Gli enti attivano, a richiesta degli interessati, procedure di verifica e valutazione dell’attività almeno triennale svolta con contratto a tempo determinato da Ricercatori e Tecnologi in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL ai fini della qualificazione dell’attività in parola come attività di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 19/1999.

 

art.prec. art.succ.