Art. 63 – Norme sull’accesso ai profili di ricercatori e
tecnologi.
- La rispettiva dotazione organica dei ricercatori e tecnologi è
determinata da ciascun Ente in sede di programmazione triennale del
fabbisogno di personale.
- L’art. 13, comma 2, lett. b), primo e secondo periodo, del DPR n.
171/1991 è abrogato.
- L’accesso al III livello di ricercatore e tecnologo è disciplinato dal
D.Lgs. n. 19/1999, art. 11.
- Gli enti attivano, a richiesta degli interessati, procedure di verifica e
valutazione dell’attività almeno triennale svolta con contratto a tempo
determinato da Ricercatori e Tecnologi in servizio alla data di
sottoscrizione del presente CCNL ai fini della qualificazione dell’attività
in parola come attività di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 11 del
D.Lgs. n. 19/1999.