Linee di indirizzo all’ARAN per il rinnovo contrattuale del personale del comparto ricerca

Il Comitato di settore del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione, nell’esercizio delle competenze istituzionali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 29/1999, premesso che:

a) con precedenti atti di indirizzo (in data 28 luglio 2000, 15 febbraio 2001, 16 e 20 marzo 2001) per il rinnovo del CCNL del Comparto della Ricerca ha già fornito all’ARAN orientamenti per la parte normativa ed indicazioni circa la consistenza delle risorse finanziarie utilizzabili;

b) in relazione agli obiettivi del Piano nazionale della ricerca per il 2001-2003, ai fatti evolutivi della dinamica contrattuale, alle esigenze anche più recenti emerse nel campo sempre più globalizzato delle ricerca e come riconosciuto nel "Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione" del 22.12.1998, la disponibilità di risorse umane qualificate riveste un ruolo di rilevanza strategica per lo sviluppo, la competitività e la modernizzazione del paese;

c) conseguentemente, si rivelano di decisiva importanza strumenti finanziari più idonei a sostenere e potenziare, attraverso la qualificata selezione e lo sviluppo delle professionalità, il predetto Piano triennale della ricerca, anche nella dimensione del confronto, della competitività e della attrattività del mercato del lavoro nel settore pubblico della ricerca scientifica e tecnologica in Italia;

d) per i motivi suesposti gli Enti anticiperanno ulteriori risorse pari al 2% del monte salari che saranno recuperati degli Enti, in via ordinaria e continuativa, sui propri bilanci a partire dall’anno 2002, a seguito della disponibilità dichiarata dal Governo a provvedere mediante appositi stanziamenti in tabella C della prossima legge finanziaria.

Fornisce le seguenti indicazioni all’ARAN:

1) per le finalità di cui al successivo punto 2 possono essere utilizzate risorse ulteriori nella misura del 2% della massa salariale a valere sul biennio contrattuale 2000-2001, con i conseguenti effetti successivi di ricaduta della spesa;

2) le predette risorse possono essere finalizzate ad obiettivi di sviluppo professionale del personale, per sostenere finanziariamente una programmazione del fabbisogno di personale funzionale alle esigenze indicate nella lettera c) della premessa;

3) le risorse sopraindicate possono essere utilizzate anche ai fini della mobilità dei profili di ricercatori e tecnologi verso i livelli superiori con l’intento di promuovere al più presto un processo atto a superare, nell’ambito della corrente programmazione triennale, situazioni di anomale carenza di opportunità di sviluppo professionale (permanenza diffusa nei livelli inferiori superiori a 12 anni). La anzidetta mobilità può essere attivata attraverso due procedure concorsuali distinte, in quanto l’una aperta a tutta la comunità scientifica e l’altra alle professionalità interne all’Ente, purché in possesso dei requisiti prescritti per il livello di accesso. Alla prima modalità di selezione deve essere assicurata una consistenza dei posti non inferiore al 50% della disponibilità complessiva.