Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione a tempo
determinato, ivi comprese quelle relative ai contratti di cui al D.
Lgs. n. 19/1999.
A tutto il personale assunto a tempo determinato si applica
il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il
personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del
contratto
le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;
in caso di assenza per malattia o infortunio, si applicano gli artt. 17
e 18. I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura
proporzionale secondo i criteri di cui al comma 9 dell'art.
17, salvo che
non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento
economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del
rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla
durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo
fissato dall'art. 17;
possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze
fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno,
proporzionalmente al servizio prestato e permessi retribuiti solo in caso
di matrimonio ai sensi dell'art. 8, comma 2 ovvero in caso di lutto o
grave infermità ai sensi dell’art. 8, comma 1.
in alternativa a quanto previsto ai commi a) e c), ai dipendenti assunti
ai sensi del comma 3, per una durata pari almeno ad un anno, si applica la
disciplina delle ferie, dei permessi retribuiti e dei permessi brevi di
cui agli artt. 6, 8 e 50.
Il servizio prestato a tempo determinato è titolo valutabile
ai fini della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali
per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato.