Art. 21 – Telelavoro
- Gli Enti potranno realizzare progetti di telelavoro, con le modalità
previste dall’accordo quadro
nazionale sottoscritto il 23 marzo 2000, ivi
compreso il sistema di relazioni sindacali previsto dall’accordo stesso.
- La contrattazione integrativa potrà disciplinare gli aspetti strettamente
legati alle specifiche esigenze degli Enti e dei lavoratori interessati e in
particolare le materie di cui all’art.3, comma 5, dell’accordo quadro
sopracitato.