Art. 50 - Permessi brevi
- Il dipendente che ne faccia richiesta può fruire, previa autorizzazione,
del permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I
permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata
superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono
comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
- La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per
consentire al responsabile della struttura l'adozione delle misure
organizzative necessarie.
- Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre il mese
successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario
responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la
retribuzione viene proporzionalmente decurtata, salva l’applicazione dell’art
49.