CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL
COMPARTO ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
PERSONALE DEI LIVELLI IV - X
Biennio economico 1996-1997
Art. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.
2. Per quanto non modificato dal presente contratto di rinnovo, continuano ad applicarsi le clausole della parte seconda, relative al trattamento economico, del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996, i cui effetti sono estesi al biennio 1996-97.
Art. 2 - Aumenti degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari come stabiliti dall’art. 39 comma 1 del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:
dal 1 gennaio 1996
Profilo/livello |
Importo | Profilo/livello | Importo |
IV |
98.000 |
VIII | 70.000 |
V | 89.000 | IX | 66.000 |
VI | 81.000 | X | 63.000 |
VII | 74.000 |
dal 1 novembre 1996 ulteriori importi :
Profilo/livello |
Importo | Profilo/livello | Importo |
IV |
112.000 |
VIII | 80.000 |
V | 101.000 | IX | 76.000 |
VI | 93.000 | X | 72.000 |
VII | 85.000 |
dal 1 luglio 1997 ulteriori importi :
Profilo/livello |
Importo | Profilo/livello | Importo |
IV |
74.000 |
VIII | 50.000 |
V | 64.000 | IX | 48.000 |
VI | 59.000 | X | 46.000 |
VII | 54.000 |
Art. 3 - Personale con profilo/livello di ispettore generale e di direttore di divisione artt. 60 e 61 del DPR 30 giugno 1972, n. 748 e succ. modif. ed ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
1. Gli stipendi tabellari di cui all’art. 40, comma 1 del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde :
dal 1° gennaio 1996
Profilo |
Importo |
Profilo |
Importo |
Direttore di divisione | 113.000 | Ispettore generale | 122.000 |
dal 1° novembre 1996
Profilo |
Importo |
Profilo |
Importo |
Direttore di divisione | 130.000 | Ispettore generale | 139.000 |
dal 1° luglio 1997
Profilo |
Importo |
Profilo |
Importo |
Direttore di divisione | 81.000 | Ispettore generale | 87.000 |
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di fine servizio, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli incrementi stipendiali di cui agli artt. 2 e 3 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Trattamento Accessorio
Art. 5 - Finanziamento del trattamento accessorio
1. Le risorse di cui all’art. 43, comma 1, del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementate, a decorrere dal 1.1.1997 di un importo pari allo 0.63% del monte salari riferito all’anno 1995 e relativo al personale destinatario del presente contratto e dal 31.12.97, a valere dal 1° gennaio 1998, di un ulteriore importo pari allo 0,78% del medesimo monte salari.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite proporzionalmente tra gli istituti ricompresi nell’art. 43 comma 2. In ogni caso gli incrementi della voce "compensi per il lavoro straordinario" di cui all’art. 43, comma 2 lettera a), non possono comportare aumenti del tetto complessivo di ore di lavoro straordinario effettuate nell’anno 1996.
3. Qualora gli Enti diano applicazione a quanto previsto dall’art. 6 del presente CCNL, la ripartizione di cui al comma 2 sarà disposta con l’esclusione della voce "produttività collettiva ed individuale", di cui all’art. 43, comma 2, lettera e) del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996.
1. Gli Enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal d. lgs. 29/93 e che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo dell’attività e di verifica dei risultati possono incrementare ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell’ 1% - come tetto massimo - del monte salari relativo all’anno 1995, riferito al personale destinatario del presente contratto. L’incremento potrà avvenire utilizzando le risorse che si rendano eventualmente disponibili a seguito dei migliori risultati nell’andamento gestionale, correlati all’aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell’attività svolta nel contesto di un impiego più razionale delle risorse umane, senza pregiudizio delle finalità istituzionali degli Enti.
2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dagli Enti ad incrementare il fondo di cui all’art. 43, comma 2, lettera e) del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996.
1. Le misure delle indennità di Ente di cui al comma 2 dell’art. 44 del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementate, a decorrere dall’ 1 gennaio 1997, dei seguenti importi lordi:
Profilo |
Importo |
Profilo |
Importo |
Direttore di divisione | 322.000 | Ispettore generale | 322.000 |
Profilo/livello |
Importo | Profilo/livello | Importo |
IV |
276.000 |
VIII | 169.000 |
V | 248.000 | IX | 147.000 |
VI | 212.000 | X | 129.000 |
VII | 184.000 |
2. Le somme di cui al comma 3 dell’art. 44 del CCNL non sono riassorbite dagli incrementi di cui al comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 4 dell’art. 44 del CCNL continua ad applicarsi nel presente biennio.