Art. 62 – Periodi sabbatici

  1. Gli enti possono regolamentare la concessione a Ricercatori e Tecnologi di periodi sabbatici nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, allo scopo di acquisire la positiva ricaduta nei livelli qualitativi dell’attività di ricerca e progettazione degli enti stessi per effetto dell’arricchimento professionale derivante dal confronto con altre esperienze.

 

art.prec. art.succ.