Art. 61 - Formazione e aggiornamento
- Le parti ravvisano nella formazione e aggiornamento, in qualità di
docente o discente, un metodo permanente per assicurare gli strumenti e i
supporti necessari alla attività professionale ed all’accrescimento delle
competenze scientifiche e tecnologiche nei contesti di riferimento.
- Le parti convengono circa l’esigenza che nei bilanci degli Enti vengano
previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo pari,
indicativamente e compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei
bilanci di ciascun Ente, alla misura del 2% del monte retributivo riferito a
ricercatori e tecnologi, e comunque non inferiore all’1% del monte
retributivo stesso. I fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove
non utilizzati nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento,
restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi
finanziari.
- Le linee di indirizzo generale per l’attività di formazione ed
aggiornamento sono oggetto di contrattazione