Art. 60 - Diritti
- Gli enti riconoscono, nel quadro della propria programmazione scientifica
e tecnologia, dei compiti istituzionali e degli assetti organizzativi, l’autonomia
di ricercatori e tecnologi nello svolgimento dell’attività di ricerca,
singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito.
- Il ricercatore o tecnologo ha diritto di essere qualificato, tanto nei
rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo
corrispondente al livello e profilo professionale rivestito. Egli può usare
tale titolo anche nella vita privata.
- Il ricercatore o tecnologo ha diritto, singolarmente o nell’ambito del
gruppo all’uopo costituito, alla titolarità della ricerca o dei progetti
proposti e, se approvati, al loro affidamento, salve diverse motivate
esigenze di tipo organizzativo che, comunque, salvaguardino i diritti del
proponente.
- Gli Enti promuovono e supportano le iniziative di ricercatori e tecnologi
finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di ricerca da parte di
Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o privati o Istituzioni
internazionali, quando esse sono coerenti con la propria programmazione
della ricerca; e assicurano che la gestione dei progetti medesimi avvenga da
parte di coloro che li hanno predisposti, e che vengano messe regolarmente a
disposizione le risorse previste dai progetti approvati e finanziati.
- Gli Enti favoriscono, nell’ambito della propria attività istituzionale,
la collaborazione di ricercatori e tecnologi a progetti di ricerca promossi
da Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o privati o Istituzioni
internazionali, qualora essi siano coerenti con la propria programmazione
della ricerca.
- Il ricercatore o tecnologo ha diritto ad essere riconosciuto autore delle
ricerche svolte. Alla pubblicazione dei relativi risultati, solitamente,
provvedono gli enti di appartenenza sostenendo le relative spese. Qualora l’Ente
comunichi di non essere interessato alla pubblicazione, o in ogni caso
decorsi due mesi dalla comunicazione dei risultati della ricerca senza che
sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell’Ente circa il proprio
interesse alla pubblicazione stessa, l’autore può pubblicare il lavoro
come ricerca propria, fatto salvo l’eventuale vincolo di segretezza.
- Il ricercatore o tecnologo ha diritto al riconoscimento della paternità
delle invenzioni conseguenti la propria attività di ricerca, scientifica e
tecnologica. In apposita sequenza contrattuale, da attivare entro il
31.12.2001, sarà aggiornata la disciplina della materia, in particolare per
quanto riguarda gli aspetti economici.