Art. 47 bis - Trattamento giuridico economico dei dipendenti
in particolari situazioni di stato
- Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all’art. 5 del CCNL
quadro del 7.8.1998, compete la retribuzione individuale mensile, costituita
dalla retribuzione tabellare mensile, dagli eventuali incrementi economici
derivanti dalla progressione economica, dalla indennità integrativa
speciale, dalla retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali
altri assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile,
nonché dal trattamento economico accessorio fisso e ricorrente e con
carattere di generalità.
- Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come
anzianità di servizio ai fini della progressione di livello nel profilo, di
profilo e di quella economica.
- Nei casi in cui disposizioni vigenti prevedano il collocamento in
aspettativa, retribuita o non retribuita, per lo svolgimento di funzioni e
compiti diversi da quelli di titolarità, l’accertamento di cui all’art.
4, comma 6, del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), è effettuato ove l’aspettativa
sia utile ai fini dell’anzianità di servizio in base alle disposizioni
applicate, con le modalità definite dal comma 7 del medesimo art.
4; l’accertamento
è effettuato per l’aspettativa retribuita alla scadenza dei
periodi utili alla maturazione delle posizioni stipendiali e per quella non
retribuita al termine e tenuto conto dell’intera durata dell’aspettativa
stessa .
- La verifica di cui agli articoli 53 e 54 nei confronti dei dipendenti che
fruiscano di distacchi o aspettative previste da disposizioni vigenti è
effettuata dal legale rappresentante dell’ente, tenuto conto anche degli
elementi informativi forniti dall’organo responsabile della struttura
presso cui il dipendente presta l’attività stessa.