Art. 54 – Progressione di livello nei profili

  1. L’art. 13, comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), del DPR n. 171/1991, che predetermina la percentuale di dotazione organica su più livelli per ciascuno dei profili ivi indicati, è abrogato. L’accesso a ciascun profilo e le progressioni di livello nell’ambito del profilo sono disposti sulla base della programmazione triennale di fabbisogno del personale di cui all’art. 39 della legge n. 449/1997, previa consultazione delle OO.SS. di cui all’art. 40.
  2. Fermo restando l’accesso dall’esterno per i livelli di base, le progressioni di livello nell’ambito del profilo avvengono tramite procedure selettive con le anzianità richieste dall’art. 13, comma 3, lettera b), del DPR n. 171/1991 e sono attuate con cadenza biennale, alternandole, di norma, con la procedura di cui al precedente articolo 53.
  3. Nella prima applicazione del presente CCNL, a tali procedure sono ammessi prioritariamente i dipendenti attualmente inquadrati nel livello conseguito in base alla tabella di equiparazione di cui all’art. 14, comma 1, del DPR n. 171/1991, nonché al personale di cui al medesimo art. 14, comma 11. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal 31.12.2001; le procedure selettive debbono essere attivate entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL; per le finalità di cui al presente comma sono appositamente dedicate risorse complessivamente pari al 2% del monte salari anno 1999 del personale dei livelli IV-X, in relazione a corrispondenti stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 2002, secondo la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24.5.2001.
  4. Le procedure selettive sono attuate da apposite commissioni, costituite da ciascun Ente, le quali procederanno alla formazione delle graduatorie secondo quanto previsto dal seguente comma.
  5. La graduazione, su base cento, è effettuata come segue:
    1. ausiliario di amministrazione e ausiliario tecnico:
      1. Anzianità di servizio: 45%
      2. Formazione: 15%
      3. Titoli: 20%
      4. Verifica dell’attività professionale svolta: 20%
    2. operatore di amministrazione e operatore tecnico:
      1. Anzianità di servizio: 35%
      2. Formazione: 15%
      3. Titoli: 20%
      4. Verifica dell’attività professionale svolta: 30%
  1. collaboratore di amministrazione, CTER e funzionario di amministrazione:

  1. Anzianità di servizio: 25%

  2. Formazione: 10%

  3. Titoli: 20%

  4. Verifica dell’attività professionale svolta: 45%

  1. La verifica di cui alle lettere d) del precedente comma è effettuata dal soggetto competente in base all’assetto organizzativo dell’Ente in cui l’interessato presta la sua attività, tenuto conto anche di elementi informativi forniti dal responsabile delle strutture presso le quali eventualmente lo stesso interessato abbia prestato in precedenza servizio nell’ultimo triennio.  

La verifica è tempestivamente comunicata per iscritto all’interessato ed è effettuata in tempi coordinati con l’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

I criteri generali di verifica sono oggetto di informazione alle OO.SS. legittimate. Tali criteri debbono essere predeterminati, trasparenti, debbono prevedere modalità di partecipazione al procedimento dell’interessato, nonché la possibilità, per lo stesso, di fornire osservazioni, integrazioni ed ulteriori elementi informativi. L’interessato può presentare reclamo avverso gli esiti della verifica comunicatagli ad un comitato appositamente costituito presso ciascun ente; i componenti di tale comitato sono designati sentite le OO.SS. legittimate. Il comitato formula il proprio parere obbligatorio entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo dell’interessato.

  1. Le parti nel corso della prossima tornata contrattuale verificheranno l’efficacia del sistema di progressione di cui al presente articolo, al fine di apportare modifiche e/o integrazioni.

art.prec. art.succ.