Art. 48 – Orario di lavoro
- L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali e può essere
articolato su cinque giorni ovvero su sei giorni per i servizi da erogarsi
con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o
prestazioni per tutti i giorni della settimana.
- L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura
al pubblico, la cui articolazione è determinata, previo esame con le
organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli
artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.
- La distribuzione dell’orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri
di flessibilità:
- utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano
concreta una gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei
servizi, in funzione di un’organica distribuzione della prestazione
lavorativa; i diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro
possono anche coesistere;