Art. 37 – Informazione

  1. L’informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.
  2. Ciascun Ente fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all’articolo 41 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
  3. Gli enti sono tenuti a fornire un’informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie:
  1. articolazione dell’orario di lavoro e di servizio;
  2. definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti e delle dotazioni organiche;
  3. verifica periodica della produttività delle strutture;
  4. stato dell’occupazione anche a tempo determinato e parziale;
  5. criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale;
  6. criteri generali riguardanti l’organizzazione del lavoro e le sue modifiche;
  7. modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro;
  8. adozione di forme di lavoro flessibili, di cui all’art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;
  9. bilancio preventivo e consuntivo.
  10. modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nei rispetto dei tempi e delle procedure dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;
  11. modalità e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente successiva.
  1. Nelle seguenti materie l’informazione è successiva e ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
  1. attuazione dei programmi di formazione del personale;
  2. misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  3. andamento generale della mobilità del personale;
  4. distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
  5. distribuzione complessiva delle risorse per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi, e per la qualità della prestazione individuale, ai sensi degli articoli ;
  6. andamento a consuntivo del ricorso al lavoro interinale;
  7. attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale;
  8. attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva.
  1. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall’amministrazione consenta la raccolta e l’utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni provvedono a una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
  2. Non è oggetto di riservatezza l’informazione alle organizzazioni sindacali sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.
art.prec. art.succ.