Art. 37 – Informazione
- L’informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale e
sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i
comportamenti delle parti.
- Ciascun Ente fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all’articolo
41 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la
gestione del rapporto di lavoro.
- Gli enti sono tenuti a fornire un’informazione preventiva, facendo
pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti
materie:
- articolazione dell’orario di lavoro e di servizio;
- definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro
laddove previsti e delle dotazioni organiche;
- verifica periodica della produttività delle strutture;
- stato dell’occupazione anche a tempo determinato e parziale;
- criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della
mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale;
- criteri generali riguardanti l’organizzazione del lavoro e le sue
modifiche;
- modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da
impiegare nei progetti di telelavoro;
- adozione di forme di lavoro flessibili, di cui all’art.
36, comma 1, del
D.lgs. n. 165/2001;
- bilancio preventivo e consuntivo.
- modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la
disciplina e nei rispetto dei tempi e delle procedure dell’art. 33 del D.
Lgs. n. 165/2001;
- modalità e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori
e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente
successiva.
- Nelle seguenti materie l’informazione è successiva e ha per oggetto gli
atti di gestione adottati e i relativi risultati:
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- andamento generale della mobilità del personale;
- distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
- distribuzione complessiva delle risorse per la produttività collettiva e
il miglioramento dei servizi, e per la qualità della prestazione
individuale, ai sensi degli articoli ;
- andamento a consuntivo del ricorso al lavoro interinale;
- attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del
personale;
- attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva.
- Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall’amministrazione
consenta la raccolta e l’utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle
prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni provvedono
a una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del
lavoratore.
- Non è oggetto di riservatezza l’informazione alle organizzazioni
sindacali sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.