- Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all’articolo
40, ricevuta l’informazione,
può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La
concertazione si effettua sui criteri generali nelle seguenti materie:
a) articolazione dell’orario;
b) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle
professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro;
c) modalità di gestione delle eventuali eccedenze di
personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure
dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;
d) modalità e cadenze delle verifiche ai fini del
passaggio dei ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in
godimento a quella immediatamente successiva.
- La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il
quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la
concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza e trasparenza.
- La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla
data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto
specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
- Per l’approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l’organizzazione del lavoro, l’ambiente, l’igiene e
sicurezza del lavoro, la mobilità, i benefici assistenziali, i servizi
sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle
dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse,
entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto,
commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito di raccogliere
dati relativi alle predette materie - che le amministrazioni sono tenute a
fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti
previsti dal presente comma sono attribuiti, per quanto di competenza, ai
comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle disposizioni
vigenti. La composizione degli organismi previsti nel presente comma, che
non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere
una rappresentanza femminile adeguata.