Art. 36 - Contrattazione a livello locale
- Il livello locale di contrattazione riguarda, secondo le caratteristiche
ordinamentali degli Enti, la struttura centrale, le aree di ricerca laddove
esistenti, ovvero le sedi locali, escluse le strutture che costituiscono
mere diramazioni territoriali. La contrattazione a livello locale si svolge,
evitando sovrapposizioni e duplicazioni di materie con la contrattazione
collettiva nazionale ed integrativa di Ente, sulle seguenti materie:
a) criteri per l’attuazione di iniziative addestrative
realizzabili a livello locale in conseguenza delle innovazioni organizzative e
tecnologiche;
b) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle
modalità, delle normative relative all’igiene, all’ambiente, sicurezza e
prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché per l’attuazione degli adempimenti
rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili;
c) modalità attuative dei criteri definiti dalla
contrattazione integrativa collettiva di Ente, ove necessario per le
caratteristiche peculiari locali.
- I contratti sottoscritti in sede locale non possono comportare, né
direttamente né indirettamente, anche a carico di esercizi successivi oneri
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, nonché dalla
contrattazione integrativa di Ente, e conservano la loro efficacia sino alla
stipulazione dei successivi contratti.
- Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 2, possono essere
oggetto di contrattazione in sede locale altre questioni che a tale sede
siano demandate, senza duplicazioni o sovrapposizioni, dalla contrattazione
collettiva integrativa nelle materie indicate nell’art.
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