Art. 58 - Orario di lavoro

  1. L’orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.
  2. I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’ orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente.
  3. Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente.
  4. I ricercatori e tecnologi possono impiegare fino a 160 ore annue aggiuntive rispetto all’orario di lavoro indicato al punto 1) in attività destinate ad arricchimento professionale quali ricerca libera utilizzando le strutture dell’Ente, attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie per le quali l’autorizzazione da parte dell’Ente, ove richiesta, è sostituita dalla preventiva comunicazione all’Ente medesimo da parte dell’interessato.
  5. Le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto all’orario di lavoro di cui al comma 1 al netto dei giorni di ferie goduti e delle assenze di cui agli artt. 17 e 18, al termine del periodo di riferimento vengono cumulate con quelle risultanti dei periodi precedenti. Il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20. Le ore in difetto oltre le 20 vanno recuperate nel successivo periodo di riferimento, ferma restando la compensazione prevista per le altre ore in difetto dal primo periodo del presente articolo. Le eventuali ore in eccesso possono essere recuperate anche attraverso un massimo di 22 giorni di assenza compensativa all’anno.
  6. E’ ammessa la presenza in servizio oltre l’orario di lavoro di cui al comma 1, senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi salvo quanto previsto al comma 5.
  7. Le parti si impegnano a costituire, dopo la sottoscrizione del presente CCNL, una apposita Commissione paritetica con il compito di esaminare la possibilità di introduzione in via sperimentale di ulteriori modalità di gestione dell’orario di lavoro di cui al comma 1.
art.prec. art.succ.