Art. 46 - Rappresentante per la sicurezza

1. Le procedure di cui agli artt. 37 e 39 si applicano alle informazioni al rappresentante per la sicurezza e alle consultazioni dello stesso previste dall'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

 

art.prec. art.succ.