Accordo per il biennio 96-97
COMPARTO UNIVERSITA'
 ART. 1
Gli  stipendi tabellari come stabiliti dall'art.  39  comma 2 del CCNL stipulato in data 21.5.1996 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:
dal 1 gennaio 1996 Qualifica I L. 53.000 Qualifica II L. 56.000 Qualifica III L. 59.000 Qualifica IV L. 63.000 Qualifica V L. 67.000 Qualifica VI L. 70.000 Qualifica VII L. 77.000 Qualifica VIII L. 84.000 Qualifica IX L. 97.000 Qualifica I R.S. L. 97.000 Qualifica II R.S. L. 111.000 dal 1 novembre 1996 ulteriori importi: Qualifica I L. 61.000 Qualifica II L. 64.000 Qualifica III L. 68.000 Qualifica IV L. 73.000 Qualifica V L. 76.000 Qualifica VI L. 80.000 Qualifica VII L. 88.000 Qualifica VIII L. 96.000 Qualifica IX L. 111.000 Qualifica I R.S. L. 111.000 Qualifica II R.S. L. 126.000 dal 1 luglio 1997 ulteriori importi: Qualifica I L. 38.000 Qualifica II L. 40.000 Qualifica III L. 42.000 Qualifica IV L. 45.000 Qualifica V L. 48.000 Qualifica VI L. 50.000 Qualifica VII L. 55.000 Qualifica VIII L. 60.000 Qualifica IX L. 69.000 Qualifica I R.S. L. 69.000 Qualifica II R.S. L. 79.000
 Art. 2
 
Effetti dei benefici 
1.  Le misure  degli  stipendi  risultanti  dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento  ordinario  di  quiescenza,  normale  e privilegiato, sull'indennita'  premio  di fine servizio,  sull'equo indennizzo, sulle   ritenute  assistenziali  e  previdenziali   e  relatativi contributi e sui contributi di riscatto.
2.  Gli incrementi stipendiali di cui agli artt.  1 hanno effetto integralmente sulla determinazione del  trattamento di quiescenza del personale cessato o che cessera'  dal servizio, con diritto a pensione,  nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97,  alle  scadenze e negli  importi ivi previsti. Agli effetti delle indennita' di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto  gli scaglionamenti  maturati  alla  data di cessazione dal servizio.
Trattamento Accessorio
Art. 3
 Finanzianmento del trattamento accessorio
1.  Le risorse di cui all'art. 42, comma 1, del CCNL stipulato in data 21 maggio 1996 sono determinate dall'1.1.1996 sommando:
a) il valore complessivo dei trattamenti accessori per il 1995;
b)  le risorse che specifiche disposizioni  normative finalizzano alla incentivazione della produttivita' del personale;
c)  le quote di incremento previste dal citato art.  42, comma 1, lettera a).
2.  Le risorse di cui al  comma 1  sono incrementate, a decorrere dal 31.12.1997  a valere sulla competenza 1998 di un importo pari allo  0,6%  del monte salari  riferito  all'anno  1995 escluso il personale dirigenziale.
3.  Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite proporzionalmente tra gli istituti ricompresi nell'art. 42 comma 2.
Art. 4
 Risorse aggiuntive
1.  Le amministrazioni che  siano  in  linea  con  i  processi di riorganizzazione previsti  dal D.Lgs.  29/93,  dall'art.  5 della legge 24  dicembre 1993, n. 537, che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo  della attivita'  e di verifica dei risultati,  in particolare attuando un'organizzazione  per centri di  costo  e  istituendo  nuclei   di  valutazione,  incrementano ulteriormente,  con oneri a proprio carico,  il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell'1%  - come tetto massimo- del monte salari relativo all'anno 1995, utilizzando le risorse aggiuntive   derivanti  dai  migliori   risultati  nell'andamento gestionale,  correlati all'aumento dei  rendimenti  qualitativi e quantitativi dell'attivita'  svolta  nel contesto  di  un impiego piu' razionale dei fattori produttivi.
2.  Le risorse aggiuntive di cui al comma 1  sono destinate dalle Amministrazioni,    nel   rispetto   di    criteri   oggetto   di contrattazione decentrata,  ad istituti  ricompresi nell'art. 42, comma 2 del CCNL stipulato in data 21.5.1996.
Art. 5
 Indennita' di Ateneo
1. L'indennita' di Ateneo di cui all'art. 41, comma 1 del CCNL e'incrementata a decorrere dal 1.1.1997  dei seguenti importi annui lordi:
LIVELLI IMPORTI I L. 22.000 II L. 25.000 III L. 29.000 IV L. 33.000 V L. 36.000 VI L. 46.000 VII L. 58.000 VIII L. 72.000 2. L'indennita' di Ateneo di cui all'art. 41, comma 2 del CCNL e' incrementata a decorrere dall'1.1.1997 dei seguenti importi annui lordi: LIVELLI IMPORTI IX L. 145.000 I.R.S. L. 145.000 II.R.S. L. 193.000 3. L'indennita' di Ateneo di cui all'art. 41, comma 1 del CCNL e' ulteriormente incrementata a decorrere dal 31.12.1997 dei seguenti importi annui lordi: LIVELLI IMPORTI I L. 50.000 II L. 58.000 III L. 66.000 IV L. 75.000 V L. 83.000 VI L. 105.000 VII L. 132.000 VIII L. 165.000 4. L'indennita' di Ateneo di cui all'art. 41, comma 2 del CCNL e' incrementata a decorrere dal 31.12.1997 dei seguenti importi annui lordi: LIVELLI IMPORTI IX L. 330.000 I.R.S. L. 330.000 II.R.S. L. 440.000
 Art. 6
1. L'indennita' di cui all'ar. 45 del CCNL e' incrementata dal1.1.1997 dei seguenti importi annui lordi:
LIVELLI IMPORTI II L. 117.000 III L. 156.000 IV L. 130.000 V L. 117.000
Art. 7
 Esperti e collaboratori linguistici
1. La quota oraria di cui all'art. 51, comma 4 del CCNL stipulato in data 21.5.1996, e' incrementata a decorrere dal 1 gennaio 1996 di un  importo pari  a  L.  1.000,  dal  1  novembre  1996  di un ulteriore  importo pari  a L.  1.500  e  dal 1 luglio  1997 di un ulteriore   importo   pari  a  L.   1.000.  Correlativamente,  il trattamento complessivo annuo  lordo di cui  al medesimo articolo e' rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 22.500.000; dal  1  novembre 1996  in  23.250.000;  dal  1  luglio 1997 in L. 23.750.000.
Art. 8
Assistenti straordinari ISEF
1.  Il compenso annuo lordo di cui all'art.  52, comma 3 del CCNL stipulato in  data  21.5.1996,  e'  incrementato  a decorrere dal 1.1.1996  di  un  importo  pari  a  L.  480.000   annue  lorde, a decorrere  dal 1.11.1996  di ulteriore importo pari  a L. 660.000 annue lorde  e a decorrere dal 1.7.1997  di  un ulteriore importo pari a L. 480.000 annue lorde.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le  parti auspicano  che  le  condizioni  perche'  il trattamento accessorio possa essere integrato dalle Amministrazioni con oneri a  proprio  carico,  come  previsto  dall'art.  4,  si realizzino concretamente anche nei confronti degli Osservatori e degli ISEF, tenuto   conto   del  loro  peculiare  assetto   organizzativo  e finanziario.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 settembre 1996 per l'esame della materia relativa ai permessi  e distacchi sindacali in attuazione dell'art.  2 del D.L. 254/1996, convertito in legge 365/1996.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti si danno atto che la previsione degli artt.  51 e 52 del CCNL stipulato il 21 maggio 1996, secondo la quale al rapporto di lavoro degli esperti e collaboratori  linguistici,  nonche' degli assistenti straordinari  presso l'ISEF,  si applica la disciplina del   rapporto  di  lavoro  a   tempo   parziale,  consente  agli interessati di svolgere  altre attivita',  nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 8, dello stesso CCNL.