Legge 3 aprile 1997, n. 94
Modifiche alla L.5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato.
(fusione ISCO-ISPE ed istituzione ISAE)
. . . omissis . . .
art.7. - comma 6
Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disposta
la fusione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e
dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) in un unico
Istituto, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, denominato Istituto di
studi e analisi economica (ISAE), dotato di autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono attribuiti il personale,
le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti Istituti, nonché i relativi
rapporti attivi e passivi. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE
provvede:
a) con il contributo dello Stato, il cui importo annuo è determinato con la
legge finanziaria;
b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di
organizzazioni internazionali;
c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e
collaborazione.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di
legge, relative ai soppressi ISCO e ISPE.
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