1004ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
MARTEDÌ 23 Gennaio 2001
Presidenza della vice presidente
SALVATO,
indi del vice presidente
FISICHELLA
e del vice presidente ROGNONI
Seguito della discussione
dei disegni di legge:
(4273) Legge quadro
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(2149) DE CAROLIS
e DUVA. - Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento
da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile
e per emittenza radiotelevisiva
(2687) RIPAMONTI ed
altri. - Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente
prodotti da inquinamento elettromagnetico
(3071) CÒ ed
altri. - Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici
(4147) SPECCHIA ed
altri. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni
per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale
di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti
di radiazioni non ionizzanti
(4188) BONATESTA.
- Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico
(4315) SEMENZATO.
- Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici
emessi dagli apparati di telefonia cellulare
(Relazione orale)
PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di giovedì 18 gennaio si è
concluso l'esame dell'articolo 4, nel testo proposto dalla Commissione,
e degli emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi dopo il medesimo
articolo. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti,
che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento
5.0.400.
GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
5.600, 5.103 e 5.500, di identico contenuto. Si rimette al Governo sugli
emendamenti 5.602, 5.106 e 5. 501, tra loro identici. Il parere sui restanti
emendamenti è contrario.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprime parere
conforme a quello del relatore, dichiarandosi favorevole anche al 5.800
e invitando al ritiro degli identici emendamenti 5.602, 5.106 e 5. 501.
In merito agli emendamenti 5.102 e 5.105 sottolinea l'opportunità
del regolamento previsto al comma 1 onde conformare le norme relative alle
servitù di elettrodotto alle finalità della legge.
PRESIDENTE. Avverte che gli emendamenti 5.100 e 5.300 sono preclusi a seguito
della mancata votazione, rispettivamente, degli emendamenti 4.0.100 e 4.0.300.
Il Senato respinge gli emendamenti 5.101, 5.102 e 5.104. Sono approvati
gli emendamenti 5.600, 5.103, 5.500 e 5.800, tra loro identici.
LORENZI (Misto-APE). Non comprende il parere contrario espresso
sull'emendamento 5.601, che è semplicemente volto a dare maggiori
garanzie.
LASAGNA (FI). Aggiunge la firma all'emendamento 5.601, sul quale
chiede la verifica del numero legale, sottolineando la mancanza nel provvedimento
di riferimenti all'interramento degli elettrodotti.
PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è
in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 16,48, è ripresa alle ore 17,09.
PRESIDENTE. Riprende la votazione del 5.601.
MORO (LFNP). Chiede nuovamente la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in
numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 17,32.
PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.601.
Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore LASAGNA (FI),
il Senato respinge l'emendamento 5.601. Risulta respinto anche l'emendamento
5.105.
LORENZI (Misto-APE). Mantiene l'emendamento 5.602 con il quale si
prevede un rilevamento, e non la semplice valutazione, dei campi magnetici
preesistenti alla costruzione di un nuovo elettrodotto.
MAGGI (AN). Mantiene l'emendamento 5.106, giudicando contraddittoria
la lettera f) del comma 3.
BORTOLOTTO (Verdi). Mantiene l'emendamento 5.501.
Il Senato respinge gli identici 5.602, 5.106 e 5.501, nonché
il successivo 5.107. Il Senato approva quindi l'articolo 5 nel testo emendato.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.0.100 e 5.0.200 sono preclusi dalla mancata
votazione, rispettivamente, degli emendamenti 4.0.100 e 4.0.300. Gli emendamenti
5.0.101 e 5.0.104 sono preclusi dalla mancata votazione dell'emendamento
3.131.
A seguito del voto contrario sui primi due commi dell'emendamento 5.0.300,
risultano preclusi i restanti commi ed il successivo 5.0.102. Il Senato
respinge quindi gli identici 5.0.103 e 5.0.108.
PRESIDENTE. L'emendamento 5.0.400 è improcedibile, ai sensi dell'articolo
102-bis del Regolamento. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli
emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento
6.104.
MANFREDI (FI). Propone la soppressione dell'articolo 6, che istituisce
un altro Comitato interministeriale, le cui funzioni potrebbero più
utilmente essere svolte dal Ministero dell'ambiente.
LORENZI (Misto-APE). Propone una diversa formulazione dell'emendamento
6.600 (v. Allegato A) che, insieme al 6.601, ha il fine di esaltare
le finalità scientifiche e biomediche dell'attività del Comitato
interministeriale.
COLLA (LFNP). Non risultando chiara la destinazione del finanziamento
previsto al comma 7, ne chiede la soppressione.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
GIOVANELLI, relatore. Si rimette al Governo sugli emendamenti 6.601,
6.101 e 6.102, esprimendo parere contrario sulle restanti proposte di modifica.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprime parere
favorevole sugli emendamenti 6.601 e 6.1000, invitando i presentatori a
ritirare gli emendamenti 6.600 (testo 2), 6.101, 6.102 e 6.103. Esprime
parere contrario sui restanti emendamenti.
SPECCHIA (AN). Ritira l'emendamento 6.103.
CÒ (Misto-RCP). Ritira l'emendamento 6.101.
BORTOLOTTO (Verdi). Ritira l'emendamento 6.102.
PRESIDENTE. L'emendamento 6.104 è improcedibile.
Il Senato respinge gli emendamenti 6.100, 6.600 (testo 2) e 6.200, approvando
gli emendamenti 6.601 e 6.1000, nonché l'articolo 6 nel testo emendato.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso
riferiti.
COLLA (LFNP). L'emendamento 7.100 riduce a sessanta giorni il termine
per la costituzione del catasto nazionale delle sorgenti di inquinamento
elettromagnetico.
BORTOLOTTO (Verdi). L'emendamento 7.101 riduce tale termine a novanta
giorni.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
7.102 e 7.104 e parere contrario sulle restanti proposte di modifica.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Concorda con
il relatore.
Il Senato respinge gli emendamenti 7.100 e 7.101, mentre approva il
7.102.
MONTELEONE (AN). Sottoscrive l'emendamento 7.103 ed invita l'Assemblea
ad esprimere voto favorevole in quanto una legge che abbia finalità
di prevenzione sanitaria deve esaltare le competenze del Ministero della
sanità. (Applausi del senatore Specchia).
Il Senato respinge l'emendamento 7.103, gli identici 7.600 e 7.800,
il 7.105 e il 7.801. Il Senato approva l'emendamento 7.104 e l'articolo
7 nel testo emendato.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso
riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario,
ex articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 8.604.
LORENZI (Misto-APE). Illustra i suoi emendamenti, in particolare
l'8.603 che ripropone l'esigenza di non confondere una valutazione approssimativa
con una rilevazione scientifica.
BORTOLOTTO (Verdi). Propone un nuovo testo dell'emendamento 8.102
(v. Allegato A), la cui finalità è di impedire che
le procedure di autorizzazione all'installazione degli impianti fissi di
telefonia mobile vengano aggirate mediante l'utilizzo di mezzi mobili.
LASAGNA (FI). L'emendamento 8.103 è volto a completare i
riferimenti normativi con le previsioni stabilite a livello europeo.
MANFREDI (FI). Poiché è preferibile la realizzazione
di un solo catasto a livello nazionale, l'emendamento 8.105 intende sopprimere
la previsione di quelli regionali.
MAGGI (AN). Illustra l'emendamento 8.116.
PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.
GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento
8.102 (testo 2), sull'8.800, sugli emendamenti 8.603, 8.801 e 8.901, di
identico contenuto, sull'8.114 e sugli identici 8.115 e 8.116. Ritira l'emendamento
8.900. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Precisa che
il riferimento contenuto nell'emendamento 8.103 è estraneo alla
materia. Invita al ritiro degli emendamenti 8.113 e 8.803. Sui restanti
emendamenti esprime parere conforme a quello del relatore.
SPECCHIA (AN). Ritira l'emendamento 8.803.
BORTOLOTTO (Verdi). Ritira l'emendamento 8.113.
LORENZI (Misto-APE). Ritira gli emendamenti 8.602 - che considera
assorbito dall'8.800 - e 8.604.
PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiara decaduti gli emendamenti
8.100, 8.117 e 8.104. L'emendamento 8.101 è precluso a seguito della
mancata votazione dell'emendamento 4.0.100.
Il Senato respinge l'emendamento 8.600 e approva l'emendamento 8.102
(testo 2); conseguentemente l'8.601 è assorbito. Il Senato respinge
quindi l'emendamento 8.103 ed approva l'emendamento 8.800. È poi
respinto l'emendamento 8.105, mentre vengono approvati gli emendamenti
8.603, 8.801 e 8.901, tra loro identici. Vengono poi respinti gli emendamenti
8. 106, 8,107 e 8.108.
RONCHI (Verdi). Ritira l'emendamento 8.109, anche se la sua mancata
approvazione esporrà la norma al rischio di un'interpretazione troppo
restrittiva.
GIOVANELLI, relatore. La norma va interpretata nel senso che per
gli elettrodotti con tensione superiore a 150 Kv la competenza spetta allo
Stato.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. L'articolo 3,
richiamato nell'emendamento 8.901a, non interviene sulle distinzioni di
competenze.
Il Senato respinge gli identici emendamenti 8.110, 8.111 e 8.112. È
poi approvato l'emendamento 8.901a. Sono respinti gli emendamenti 8.605
e 8.802, tra loro identici. Il Senato approva l'emendamento 8.114.
LASAGNA (FI). Il regolamento previsto nell'emendamento 8.115 potrà
consentire l'interramento degli elettrodotti.
Il Senato approva gli identici emendamenti 8.115 e 8.116. È quindi
approvato l'articolo 8, nel testo emendato.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso
riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario,
ex articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 9.100, 9.300, 9.110,
9.129 e 9.132a.
MONTELEONE (AN). Aggiunge la firma all'emendamento 9.111, che illustra.
PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.
GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
9.101, 9.505, 9.109, 9.801, 9.800a, 9.112, 9.813, 9.128, 9.141, 9.510,
9.808, 9.812 e 9.515. Suggerisce una modifica degli emendamenti 9.504 e
9.800. Invita al ritiro degli emendamenti 9.111, 9.900, 9.507, 9.113, 9.114
e 9.511. Si rimette al Governo sugli emendamenti 9.106, 9.118, 9.123, 9.133,
9.134, 9.138, 9.514, 9.811 e 9.516. Sui restanti emendamenti esprime parere
contrario.
LORENZI (Misto-APE). Accoglie la modifica suggerita dal relatore
all'emendamento 9.504. (v. Allegato A).
MAGGI. Accoglie la modifica suggerita all'emendamento 9.800. (v. Allegato
A).
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Suggerisce una
modifica dell'emendamento 9.105 e ritira l'emendamento 9.900. Invita a
ritirare gli emendamenti 9.118, 9.123, 9.128, 9.801, 9.510, 9.808 e 9.133.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.106 e 9.802a. Il parere è
contrario sugli emendamenti 9.514 e 9.811. Sui rimanenti emendamenti il
parere è conforme a quello del relatore.
GIOVANELLI, relatore. Ritira l'emendamento 9.801a.
BORTOLOTTO (Verdi). Mantiene il testo originario del 9.105.
GIOVANELLI, relatore. Propone un'ulteriore riformulazione dell'emendamento,
con un richiamo alle procedure previste dalla legge. (v. Allegato A).
BORTOLOTTO (Verdi). La accoglie.
PRESIDENTE. Il 9.100 e il 9.300 sono preclusi dalla mancata votazione,
rispettivamente, del 4.0.100 e del 4.0.300.
Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti dal 9.100a
al 9.805 ed approva il 9.101.
LORENZI (Misto-APE). Il 9.502 tende ad eliminare un'espressione
generica e di dubbia interpretazione.
GIOVANELLI, relatore. La gradualità si riferisce alla formulazione
dei piani per il risanamento.
Il Senato respinge gli identici 9.502 e 9.102, nonché il 9.103
e il 9.104. È quindi approvato il 9.105 (testo 2), con conseguente
assorbimento del successivo 9.503 Il Senato approva poi il 9.106 e gli
identici emendamenti 9.504 (testo 2) e 9.800 (testo 2). Sono altresì
respinti gli identici 9.107 e 9.108 e sono approvati gli identici 9.505,
9.109 e 9.801.
PRESIDENTE. Il 9.110 è improcedibile ai sensi dell'articolo 102-bis
del Regolamento.
RESCAGLIO (PPI). Poiché il rappresentante del Governo ha
ritirato il 9.900, ritira l'identico 9.111.
MONTELEONE (AN). Avendo sottoscritto tale emendamento, chiede chiarimenti
sul suo ritiro.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. L'esigenza di
adeguare gli elettrodotti esistenti è già prevista dalla
normativa.
Il Senato respinge gli identici 9.506 e 9.802 e approva il 9.800a.
BORTOLOTTO (Verdi). Il 9.112 estende agli elettrodotti, a tutela
dei cittadini, i limiti restrittivi già adottati per le antenne
radiotelevisive e la telefonia. Ritira inoltre il 9.115.
Il Senato approva gli identici 9.112 e 9.813; conseguentemente gli emendamenti
9.507, 9.113 e 9.114 sono assorbiti. Il Senato respinge quindi il 9.116
ed il 9.117 ed approva il 9.118. Sono poi respinti gli emendamenti da 9.119
a 9.122, mentre è approvato il 9.123. Sono altresì respinti
gli emendamenti da 9.806 a 9.127.
PRESIDENTE. Il 9.128 è assorbito dall'approvazione degli identici
emendamenti 9.112 e 9.813, mentre il 9.129 è improcedibile ai sensi
dell'articolo 102-bis del Regolamento. Inoltre, il 9.132a è
decaduto per assenza del proponente.
Il Senato approva il 9.1000 e respinge il 9.130, nonché gli emendamenti
da 9.131 a 9.132.
GIOVANELLI, relatore. Propone che gli emendamenti dei senatori Lorenzi
e Specchia ed altri, tendenti ad eliminare la specificazione «fissi»
in riferimento agli impianti, siano votati come subemendamenti al 9.802a.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori concordano, si procederà
in tal senso.
Il Senato approva gli identici 9.802a/1 (già 9.510) e 9.802a/2
(già 9.808), nonché il 9.802a, nel testo emendato; conseguentemente
gli emendamenti 9.134 e 9.511 sono preclusi.
LASAGNA (FI). Ritira il 9.133.
LUBRANO di RICCO (Verdi). Non accoglie l'invito del Governo a ritirare
il 9.135, che si ispira al principio della separazione tra la sfera politica
e quella gestionale.
Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti da 9.135
a 9.140, nonché il 9.142. È quindi approvato il 9.141, per
cui risulta assorbito il 9.812.
PRESIDENTE. Avverte che il 9.515 è stato ritirato, mentre il 9.142a
è decaduto per assenza del proponente.
CARCARINO (DS). Ritira il 9.516.
LORENZI (Misto-APE). Dichiara il voto favorevole all'articolo 9,
di particolare rilevanza, prevedendo i piani per il risanamento, in particolare
nelle aree metropolitane, da attuarsi entro il termine di dieci anni.
Il Senato approva l'articolo 9, nel testo emendato.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso
riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio
ha espresso parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento
10.100.
GIOVANELLI, relatore. È favorevole agli identici 10.500 e
al 10.800 ed è contrario al 10.100.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. È favorevole
al 10.1000 ed esprime parere conforme al relatore per i restanti emendamenti.
Il Senato approva gli identici 10.500 e 10.800, nonché il 10.1000.
PRESIDENTE. Il 10.100 è improcedibile ai sensi dell'articolo 102-bis
del Regolamento.
Il Senato approva l'articolo 10, nel testo emendato.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso
riferiti, che si intendono illustrati, avvertendo che l'11.100 è
decaduto per assenza del presentatore.
GIOVANELLI, relatore. Invita i presentatori a ritirare l'11.105,
l'11.106 e l'11.107 ed è contrario ai restanti emendamenti.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprime parere
conforme al relatore.
BORTOLOTTO (Verdi). Ritira l'11.105.
CÒ (Misto-RCP). Ritira l'11.106.
RESCAGLIO (PPI). Ritira l'11.107.
Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti da 11.101
a 11.109 ed approva l'articolo 11.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso
riferiti, che si intendono illustrati, avvertendo che gli emendamenti 12.100,
12.102 e 12.0.100 sono decaduti per assenza del presentatore.
GIOVANELLI, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti
all'articolo 12.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Concorda con
il relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 12.800 è precluso dalla mancata votazione
del 4.0.300.
Il Senato respinge gli emendamenti 12.101, 12.103, 12.104 e 12.501.
BORTOLOTTO (Verdi). Ritira l'emendamento 12.105.
Il Senato respinge gli emendamenti 12.106 e 12.107.
BORTOLOTTO (Verdi). Richiama le ragioni dell'emendamento 12.108.
Il Senato respinge l'emendamento 12.108 ed approva l'articolo 12. Risulta
respinto anche l'emendamento 12.0.800.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso
riferiti.
BORTOLOTTO (Verdi). I senatori Verdi propongono la soppressione
dell'articolo 13 per non dare la possibilità di deroghe rispetto
alla normativa in approvazione a favore dei gestori di servizi di trasporto
pubblico.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
GIOVANELLI, relatore. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti
in quanto l'articolo individua lo strumento degli accordi di programma
per affrontare le peculiarità del servizio di trasporto pubblico,
con una normativa che, pur nella sua genericità, è frutto
dello dibattito tenutosi negli ultimi tre anni sull'argomento.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Concorda con
il relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 13.100 decade per assenza del presentatore.
Il Senato respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 13.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso
riferiti.
LORENZI (Misto-APE). Apporta una correzione di ordine formale all'emendamento
14.501. (v. Allegato A).
LUBRANO di RICCO (Verdi). Illustra l'emendamento 14.108.
GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli identici 14.103
e 14.500 e sugli emendamenti 14.106 e 14.107. Invita il presentatore a
ritirare il 14.102, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Ritira l'emendamento
14.900, invitando i presentatori degli emendamenti 14.103 e 14.500 a fare
altrettanto. Per il resto, esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 14.100 decade per assenza del presentatore.
RESCAGLIO (PPI). Ritira l'emendamento 14.102.
Il Senato approva gli emendamenti 14.103 e 14.500, tra loro identici,
respingendo gli emendamenti 14.101, 14.104, 14.105, 14.501 (testo corretto),
14.502 e 14.108. Risultano approvati gli emendamenti 14.106 e 14.107, nonché
l'articolo 14 nel testo emendato.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso
riferiti.
LASAGNA (FI). L'emendamento 15.105 individua, in materia di sanzioni,
una «forbice» molto più realistica e credibile rispetto
a quella indicata dal testo approvato dalla Commissione.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Stante l'assenza
del presentatore, il 15.100 è decaduto.
GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento
15.1000 e si rimette al Governo sul 15.116, esprimendo parere contrario
sui restanti emendamenti.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Propone una
riformulazione dell'emendamento 15.116, invitando i presentatori dei restanti
emendamenti a ritirarli poiché la materia delle sanzioni potrà
essere approfondita in sede di esame del decreto approvato nei giorni scorsi
dal Consiglio dei Ministri.
BORTOLOTTO (Verdi). Riformula l'emendamento 15.116. (v. Allegato
A).
Il Senato approva gli emendamenti 15.1000 e 15.116 (testo 2), respingendo
i restanti emendamenti. Viene quindi approvato l'articolo 15 nel testo
emendato.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso
riferiti.
LORENZI (Misto-APE). L'articolo 16 andrebbe soppresso poiché
è evidente che sino alla data di entrata in vigore del decreto previsto
all'articolo 4 si applicano le norme vigenti.
LUBRANO di RICCO (Verdi). L'emendamento 16.100 propone l'abrogazione
dell'articolo 5 del DPR 23 aprile 1992, palesemente illegittimo e contrario
alla normativa comunitaria.
GIOVANELLI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti,
precisando che il richiamo alla normativa vigente contiene un tentativo
di coordinamento e che l'abrogazione delle norme richiamate dal senatore
Lubrano di Ricco va affrontata in sede di esame del provvedimento sulla
valutazione di impatto ambientale.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprime parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 16.101 decade per assenza del presentatore.
Il Senato respinge gli emendamenti 16.500 e 16.100 ed approva l'articolo
16.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti ad esso
riferiti, dichiarando decaduto l'emendamento 17.100 per assenza del presentatore.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprime parere
favorevole sull'emendamento 17.1000.
Il Senato approva l'emendamento 17.1000 e l'articolo 17 nel testo emendato.
PRESIDENTE. Passa all'esame della proposta di modifica del titolo.
GIOVANELLI, relatore. Esprime parere contrario ritenendo più
pertinente il titolo proposto dalla Commissione.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Concorda con
il relatore.
MANFREDI (FI). Il titolo dovrebbe, più propriamente, fare
riferimento alla protezione dagli effetti dei campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici.
LUBRANO di RICCO (Verdi). Ritira l'emendamento Tit.1.
PRESIDENTE. Rinvia la votazione finale ad altra seduta.
SPECCHIA, segretario. Dà annunzio dell'interpellanza e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).
PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 24 gennaio. (v.
Resoconto stenografico).
La seduta termina alle ore 19,55.
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza della vice presidente SALVATO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.
MEDURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 17 gennaio.
TOMASSINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOMASSINI. Signora Presidente, chiedo di intervenire in quanto sul processo
verbale appena letto è riportata una affermazione del Capogruppo
dell'UDEUR, senatore Roberto Napoli, secondo cui il nostro comportamento
sarebbe stato difforme nel voto in Commissione e in Aula sul provvedimento
sulla encefalopatia spongiforme bovina.
È difficile riconoscere il diritto a questa critica, in ordine ad un criterio di coerenza, soprattutto a chi, eletto nelle file dell'opposizione, ha pensato bene durante questa legislatura di trasmigrare alla maggioranza (Applausi dal Gruppo LFNP) e soprattutto dimostra disinformazione, scarsa presenza nella Commissione e scarsa attitudine a leggere atti e resoconti parlamentari, perché da essi risulta inequivocabilmente che il Gruppo di Forza Italia ha dato in Commissione un voto di astensione, così come esattamente ha fatto in quest'Aula. (Applausi dai Gruppi FI e LFNP).
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle sue precisazioni.
Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.
PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Battafarano,
Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Bucciarelli, Cabras, Camerini, D'Alessandro
Prisco, De Martino Francesco, Di Pietro, D'Urso, Fumagalli Carulli, Lauria
Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Occhipinti, Papini, Passigli, Rocchi,
Taviani e Villone.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, De Carolis, Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Martelli, Pinggera, Provera, Rigo, Rizzi, Robol, Squarcialupi e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Daniele Galdi, per attività del Gruppo italiano dell'Unione Interparlamentare.
PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato
B al Resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE.. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere
effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,35).
Seguito della discussione
dei disegni di legge:
(4273) Legge quadro
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(2149) DE CAROLIS
e DUVA. - Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento
da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile
e per emittenza radiotelevisiva
(2687) RIPAMONTI ed
altri. - Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente
prodotti da inquinamento elettromagnetico
(3071) CÒ ed
altri. - Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici
(4147) SPECCHIA ed
altri. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni
per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale
di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti
di radiazioni non ionizzanti
(4188) BONATESTA.
- Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico
(4315) SEMENZATO.
- Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici
emessi dagli apparati di telefonia cellulare
(Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 4273, già approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 2149, 2687, 3071, 4147, 4188 e 4315.
Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 4273, nel testo
proposto dalla Commissione.
Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana del 18 gennaio scorso
si è concluso l'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti volti
ad inserire articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti
che si intendono tutti illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
GIOVANELLI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.100, 5.300, 5.101 e 5.102. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.600, 5.103 e 5.500. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.104, 5.601 e 5.105. Per quanto riguarda gli emendamenti 5.602, 5.106 e 5.501, che sono identici, mi rimetto alle valutazioni del Governo.
Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 5.107, nonché su tutti gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il parere è conforme a quello del relatore. Debbo però due precisazioni, la prima sull'emendamento 5.102, del senatore Lubrano di Ricco, perché il presentatore aveva sottolineato l'opportunità di una verifica nel merito dell'esigenza posta con il suo emendamento 5.105. Il parere è negativo perché, come ho avuto modo di illustrare anche con una nota scritta al senatore proponente, la ridefinizione della disciplina delle servitù di elettrodotto è opportuna in considerazione all'esigenza di conformarla alla finalità di questa legge quadro e credo che l'esigenza di cautela nello stabilire, attraverso un regolamento, una modifica di norme riferite alle servitù possa essere tranquillamente garantita dai soggetti che sono chiamati a predisporre il regolamento relativo.
Inoltre, in merito all'orientamento del relatore di rimettersi al Governo
sugli emendamenti 5.602, 5.106 e 5.501, inviterei i presentatori a valutare
la possibilità di ritirare questi emendamenti, nel senso che il
testo che loro propongono di modificare parla di valutazione preventiva.
La valutazione preventiva è qualcosa di più del rilevamento
preventivo perché, oltre al rilevamento di determinati numeri e
dati, implica una loro valutazione; quindi impone a coloro che devono predisporre
i criteri e i princìpi di non limitarsi ad allegare dei dati e dei
numeri. Non c'è un pregiudizio, mi sembra francamente più
completo e corretto parlare di «valutazione preventiva», perché
è un'accezione più ampia, e quindi tale da consentire una
migliore valutazione delle condizioni nelle quali effettuare la scelta
rispetto agli impianti.
PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 5.100 è precluso dalla mancata votazione dell'emendamento 4.0.100 e che l'emendamento 5.300 è precluso dalla mancata votazione dell'emendamento 4.0.300.
Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dal senatore Serena.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.102, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.600, presentato dal senatore Lorenzi, identico agli emendamenti 5.103, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, 5.500, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, e 5.800, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.104, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.601.
LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LORENZI. Signora Presidente, questo emendamento, su cui è stato
espresso parere contrario, in realtà è qualcosa di estremamente
semplice e arricchente, se andiamo a vedere. Chiede ai gestori - e sappiamo
qual è il gestore nazionale, l'ENEL - di presentare progetti dettagliati,
completi sotto tutti i profili (quindi, cartografie aggiornate, tecnologia
adottata, V.I.A. sul progetto preliminare, informazione del cittadino interessato
all'opera) per quanto concerne la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti.
Sappiamo che una ragione forte che ha indotto il legislatore, e soprattutto
l'Esecutivo, a ritenere opportuno di arrivare a questo momento molto importante
(come testimonia il sit-in davanti al Senato di tante organizzazioni
che, purtroppo, sembrano essere organizzazioni ambientaliste; ma qui il
problema è molto più generale, perché non si tratta
solo di una questione ambientalista) è che il problema all'esame
riguarda la salute dei cittadini, ma è anche un problema conoscitivo,
cognitivo di questioni sottovalutate per decenni, che ha implicazioni estetiche,
di progresso, di non conservatorismo di ciò che già è
stato acquisito, ma di superamento delle procedure obsolete per migliorare
tecniche e tecnologia per la funzionalità di tutto.
Questo piccolo emendamento di introiezione di tre righe serve soltanto
a dare qualche garanzia in più, per cui non riesco a comprendere
il parere negativo, signora Presidente. Questo è il motivo per il
quale ritengo di mantenerlo e sottoporlo al voto dell'Assemblea.
LASAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LASAGNA. Signora Presidente, trovo che questo emendamento sia estremamente
importante perché riporta in discussione la mancanza completa all'interno
di una legge molto importante (la legge quadro che determinerà i
prossimi 20, magari 25 o 30 anni di costruzione e di sviluppo di tutta
quella che è la rete degli elettrodotti del Paese) di una adeguata
informazione sui progetti.
Sono perfettamente d'accordo con l'emendamento del senatore Lorenzi, a
cui chiedo di aggiungere la mia firma, anche perché esso dà
un'indicazione sostanziale su quello che manca totalmente nella legge,
cioè l'interramento degli elettrodotti; manca un riferimento al
cablaggio da mettere sotto terra.
Questo ridurrebbe non solo l'aspetto visivo a livello paesaggistico, ma
anche le emissioni di elettrosmog in modo veramente notevole.
Su questo emendamento chiedo inoltre che venga verificata la presenza del
numero legale.
PRESIDENTE. Prima di verificare se la richiesta di numero legale è appoggiata, consentitemi di rivolgere gli auguri di pronta guarigione al senatore Pera, che è qui presente in Aula ed essendo infortunato non indossa la giacca. (Applausi).
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta,
testé avanzata dal senatore Lasagna, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16,48, è ripresa alle ore 17,09).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.601.
MORO. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 17,32).
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 6.501.
LASAGNA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LASAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 5.601 del senatore Lorenzi per
noi riveste molta importanza in quanto indica al Governo la mancanza, all'interno
del disegno di legge, dell'interramento del cablaggio elettrico.
Pertanto, su tale emendamento reiteriamo la richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.601, presentato dai senatori
Lorenzi e Lasagna.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.105, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.
Non è approvato.
Chiedo ai presentatori degli emendamenti 5.602, 5.106 e 5.501, di contenuto identico, se accolgono l'invito a ritirarli.
LORENZI. Signor Presidente, anche in questo caso non si riesce a comprendere bene la posizione del Governo. In sede di espressione del parere, il relatore si è rimesso al rappresentante del Governo il quale ha sottolineato che la parola «valutazione» è più comprensiva, ha un'estensione maggiore, del termine «rilevamento». Rivolgendomi all'onorevole Sottosegretario, non posso esimermi, invece, dal rilevare che la parola «valutazione» ha una connotazione più soggettiva rispetto alla dizione «rilevamento», che fa pensare, in termini quantitativi, a un dato.
In questa materia è quindi preferibile usare l'espressione «rilevamento», che comporta una misurazione, piuttosto che menzionare una generica valutazione. Quest'ultima induce a pensare che le leggi debbano essere formulate in termini non precisi, tali da esigere successive circolari esplicative. Se continuiamo a procedere in tal modo, le nostre 150.000 leggi continueranno ad aumentare e non saranno mai sufficienti. Per queste ragioni, mantengo l'emendamento.
MAGGI. Signor Presidente, riscontro una contraddizione palese nel riferimento
ad una «valutazione preventiva», relativa a campi elettromagnetici
preesistenti. La valutazione non può essere preventiva, se il campo
magnetico preesiste: la contraddizione mi sembra evidente. Preesistente
non è dunque il campo magnetico, ma piuttosto l'elettrodotto. Sarebbe
opportuno conferire un minimo di logicità alla lettera f)
del comma 3 dell'articolo 5.
BORTOLOTTO. Signor Presidente, i senatori del Gruppo dei Verdi hanno presentato
l'emendamento 5.106, volto a far sì che le autorità, cui
compete l'emanazione del regolamento per l'autorizzazione a costruire elettrodotti,
prevedano che siano valutati preventivamente i campi elettromagnetici esistenti.
Infatti, un elettrodotto che di per sé potrebbe essere in regola,
se però è diretto in una zona dove è già presente
un consistente campo elettromagnetico, potrebbe provocare il superamento
del limite previsto. Tale disposizione è stata introdotta in Commissione
su nostra proposta.
Gli emendamenti in esame chiedono che i campi elettromagnetici non siano
soltanto valutati - il che potrebbe comportare un esame di tipo esclusivamente
cartaceo - ma piuttosto rilevati, nel senso di effettuare una rilevazione
sul posto con appositi strumenti. Questa operazione non ci sembrava molto
gravosa, in quanto la costruzione di un nuovo elettrodotto è un'opera
talmente costosa, impegnativa e richiede tempi così lunghi, che
poteva essere stabilito il rilevamento preventivo.
Eravamo comunque disponibili a ritirare il nostro emendamento, ma poiché
colleghi che hanno presentato proposte di contenuto identico le mantengono,
sarebbe inutile farlo. Manteniamo quindi l'emendamento e voteremo a favore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.602, presentato dal senatore Lorenzi, identico agli emendamenti 5.106, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, e 5.501, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.107, presentato dal senatore Erroi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.
È approvato.
Gli emendamenti 5.0.100 e 5.0.200 sono preclusi dalla mancata votazione, rispettivamente, degli emendamenti 4.0.100 e 4.0.300. L'emendamento 5.0.101, identico all'emendamento 5.0.104, è precluso dalla mancata votazione dell'emendamento 3.131.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.0.300, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, fino alle parole «per i tre anni successivi al montaggio eseguito».
Non è approvata.
Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento e l'emendamento 5.0.102.
Metto ai voti l'emendamento 5.0.103, presentato dal senatore Serena, identico all'emendamento 5.0.108, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario della 5ª Commissione, l'emendamento 5.0.400 è improcedibile.
Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
MANFREDI. Signor Presidente, l'emendamento 6.100 si propone di sopprimere l'intero articolo, perché esso prevede l'istituzione dell'ennesimo comitato interministeriale.
Esistono già molti comitati di questo tipo, e se leggiamo le funzioni
attribuite al Comitato previsto dall'articolo 6 e la sua composizione,
ci rendiamo conto innanzitutto che le stesse funzioni possono essere assolte
perfettamente dal Ministero dell'ambiente.
In secondo luogo, la composizione del Comitato è estremamente complessa
perché comprende rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale - quest'ultimo è
stato aggiunto dalla Commissione - del bilancio e della programmazione
economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione,
delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.
A mio avviso, riguardo a questo Comitato di sicuro vi è soltanto
il fatto che costerà un miliardo all'anno, secondo l'indicazione
del comma 7; penso che si tratti di una stima prudenziale. Ritengo che
la stessa attività possa essere svolta tranquillamente, senza spese,
dallo stesso Ministero dell'ambiente, coordinandosi con gli altri Ministeri
e ascoltando il loro parere.
LORENZI. Signor Presidente, gli emendamenti 6.600 e 6.601 hanno una matrice comune. In proposito, vorrei ricordare al Sottosegretario come egli si sia prodigato la settimana scorsa nell'affermare che tutti i Ministeri devono essere posti sullo stesso livello di dignità, competenza ed inclusione. (Brusio in Aula).
Siccome sto parlando con il Sottosegretario, vorrei che mi ascoltasse.
PRESIDENTE. Per favore, colleghi. In Aula c'è troppo brusio.
Prego il Sottosegretario di ascoltare i senatori che intervengono per illustrare gli emendamenti.
LORENZI. Richiamo quanto ha dichiarato la settimana scorsa il sottosegretario Calzolaio, circa l'importanza che tutti i Ministeri devono rivestire, nel momento in cui il sottoscritto richiedeva l'introduzione del riferimento al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica accanto a quello della sanità.
Ora ci troviamo di fronte ad un caso diametralmente opposto, dove non si
cita addirittura il Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica. Ecco il motivo della presentazione dell'emendamento 6.601,
nel quale il sottoscritto chiede semplicemente l'introduzione di rappresentanti
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
fra l'altro dopo che, nel corso dell'esame in Commissione, è stato
introdotto nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati il riferimento
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Illustrando l'emendamento 6.100, giustamente il senatore Manfredi ha delineato
questo Comitato secondo un'idea abbastanza comune, quella cioè dell'inutilità
di molti organismi simili. Questo Comitato avrebbe, per titolo, una competenza
di prevenzione e di cognizione scientifica sulla riduzione del fenomeno
dell'inquinamento elettromagnetico; di conseguenza, si sarebbe portati
a pensare che esso sia necessariamente costituito da persone con specifica
competenza.
L'emendamento 6.600 è volto ad aggiungere quindi le seguenti parole:
«i cui componenti abbiano prevalentemente competenza biomedica e
dimostrato curriculum sull'argomento». Se mi consente, signor
Presidente, vorrei annunciare una modifica all'emendamento in esame, tesa
ad aggiungere, dopo la parola «competenza», le altre: «scientifica
e». Nella sostanza, non cambia nulla, ma rende meglio l'idea che
si vuole esprimere.
Richiamo pertanto l'attenzione del relatore e del Sottosegretario sulla
necessità di guardare la legge quadro da un'ottica prevalentemente
scientifica, piuttosto che da un punto di vista solo ambientalistico.
PRESIDENTE. Si danno per illustrati gli emendamenti 6.101, 6.102, 6.200,
6.103 e 6.1000.
COLLA. Signor Presidente, non ci è chiara la destinazione del finanziamento,
pari ad un miliardo, previsto nel comma 7, cui hanno fatto riferimento
i senatori Manfredi e Lorenzi, dal momento che il Comitato dovrebbe essere
una struttura interministeriale, composta da personale già retribuito
dall'amministrazione pubblica.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.
GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
6.100, 6.600, 6.200, 6.103 e 6.104. Mi rimetto al Governo sugli emendamenti
6.601 e 6.101, identico all'emendamento 6.102.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo parere
contrario sugli emendamenti 6.100 e 6.200. Esprimo parere favorevole sull'emendamento
6.601, coerentemente con quanto dichiarato la scorsa settimana.
Invito a ritirare l'emendamento 6.600, avendo il senatore Lorenzi cordialmente
invitato i Sottosegretari ad essere esperti in materia biomedica. Forse
questa proposta di modifica doveva essere riferita al comma 6 e non al
comma 1 dell'articolo 6, per cui chiedo il ritiro dell'emendamento.
Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 6.101, identico all'emendamento
6.102, perché i Ministeri cui si fa riferimento sono davvero già
molti, e 6.103 poiché è ovvio che si tratta di esperti di
questo tipo. L'emendamento è cioè assolutamente pleonastico:
esso è finalizzato a lottare contro l'inquinamento da elettrosmog.
Poi bisognerebbe rivedere l'espressione «inquinamento da elettrosmog».
Suggerirei dunque il ritiro dell'emendamento 6.103. Esprimo parere contrario
sull'emendamento 6.104. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento
6.1000, presentato dal relatore.
PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, intende accedere all'invito al ritiro dell'emendamento
6.600 testé rivoltole?
LORENZI. Signor Presidente, stavo cercando di concentrarmi rapidamente
per decidere, ma non ci riesco perché non si può scrivere
in un testo di legge un «altresì» che sia poi ininfluente.
Se si scrive al comma 2 dell'articolo «ed è composto altresì
dai Ministri, o dai Sottosegretari» vuol dire che oltre ai Ministri
e ai Sottosegretari ci sono degli esponenti competenti in una certa qual
materia, ai quali si richiede in questo caso competenza scientifica e biomedica.
Per questa ragione non riesco ad accogliere l'invito al ritiro.
PRESIDENTE. Senatore Specchia, intende ritirare l'emendamento 6.103?
SPECCHIA. Sì, Signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore
Manfredi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.600 (testo 2), presentato dal senatore Lorenzi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.601, presentato dal senatore Lorenzi.
È approvato.
I senatori Cò e Bortolotto intendono ritirare gli emendamenti 6.101 e 6.102, identici?
CÒ. Sì, Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.101.
BORTOLOTTO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.102.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.200, presentato dal senatore
Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 6.103 è stato ritirato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.104 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 6.1000, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
COLLA. Signor Presidente, sottolineo brevemente che con l'emendamento 7.100
si intende abbreviare i tempi della costituzione del catasto nazionale
relativo a sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
da centottanta a sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, soprattutto considerando i tempi lunghi che si prospettano per la
sua emanazione. Infatti, in assenza del regolamento che disciplina l'organizzazione
del catasto e le modalità d'inserimento dei dati, non è possibile
istituire il catasto medesimo.
BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 7.101 è teso ad accelerare
i tempi di costituzione del citato catasto nazionale; do per illustrato
l'emendamento 7.105.
SPECCHIA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 7.102, 7.800
e 7.801.
MAGGI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.103.
LORENZI. Signor Presidente, so per illustrato l'emendamento 7.600.
MANFREDI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.104.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 7.100 e 7.101. Esprimo parere favorevole sull'emendamento
7.102, che propone una ragionevole riduzione dei termini per la costituzione
del catasto nazionale. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.103,
7.600 e 7.800. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.104. Esprimo
infine parere contrario sugli emendamenti 7.105 e 7.801.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore
Colla.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 7.102, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.103.
MONTELEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTELEONE. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma a questo emendamento
e, se possibile, vorrei invitare i colleghi a votare favorevolmente, perché
tutta la materia è connessa a un dato sanitario: un conto è
sentire un Ministro, un altro è la concertazione con il Ministro
stesso. Se questa legge è connessa, come io ripeto ancora, a problematiche
sanitarie, non vedo perché non si debba votare un emendamento che
coinvolge il Ministero della sanità come è giusto che sia,
e quindi di concerto con il Ministero della sanità e sentiti gli
altri.
Ecco perché mi permetto di sollecitare l'Assemblea a votare favorevolmente su questo emendamento. (Applausi del senatore Specchia).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.103, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 7.600, presentato dal senatore Lorenzi, di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 7.800, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 7.104, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 7.105, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 7.801, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che inviti i presentatori ad illustrare.
L'emendamento 8.100 si intende illustrato.
LORENZI. Signor Presidente, l'emendamento 8.600 propone di sostituire, al comma 1, le parole «dallo Stato» con le altre «dalla legge», si tratta di una modifica solo in termini formali. Signor Sottosegretario, la parola Stato viene ripetuta due volte: «dallo Stato» e «dello Stato». Credo sia più corretto dire «dalla legge» nel primo caso; quindi la norma dovrebbe recitare: «... dei criteri e delle modalità fissati dalla legge, fatte salve le competenze dello Stato».
L'emendamento 8.602 tende ad aggiungere la possibilità di distinguere
che i campi possono essere elettrici e magnetici, perché possono
esserci componenti più forti anche solo dal punto di vista ad esempio
magnetico piuttosto che elettrico.
L'emendamento 8.603 è relativo ad un discorso già fatto,
che tende a non far confusione, a non confondere la stima con il rilevamento.
Infatti, si propone di sostituire le parole «al fine di stimare»
con le altre «al fine di rilevare».
L'emendamento 8.604 propone di inserire al comma 1, lettera f),
dopo la parola «approfondimenti» le parole «e al finanziamento».
L'emendamento 8.605 chiede di sopprimere, al comma 2, le parole «alla
compatibilità ambientale».
BORTOLOTTO. L'emendamento 8.102 fa riferimento alla lettera a) dell'articolo 8, che indica i poteri delle regioni. La lettera a) recita in particolare che alle regioni è assegnato «l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e all'autorizzazione all'installazione degli impianti fissi per telefonia mobile».
Il mio emendamento propone di sopprimere la parola «fissi»
per evitare che vengano predisposti degli impianti magari montati su ruote
che però rimangono lì a tempo indefinito, come sta accadendo
un po' in tutto Italia, per eludere l'obbligo di richiedere le necessarie
autorizzazioni.
Inoltre, siccome da parte dell'Associazione nazionale dei comuni è
venuta la richiesta di non parlare di autorizzazione all'installazione,
perché è noto che è necessaria la concessione edilizia
per poter installare questi impianti, vorrei riformulare questo emendamento
per cui, oltre a sopprimere la parola «fissi», si sopprimono
anche le parole «all'autorizzazione all'installazione», così
che risulti chiaro che è necessaria la concessione edilizia.
LASAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 8.103 riporta alla legislazione e al recepimento della normativa comunitaria. Infatti, nella legge in discussione non viene richiamata la seconda parte, che riguarda le autorizzazioni generali e le licenze individuali, che originariamente era inserita in tutta la normativa riguardante poste, telegrafi e telefoni. Se non includiamo questa parte tralasciamo tutta la normativa per prestazioni di servizi di telefonia vocale, l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, comprese quelle che prevedono l'utilizzo delle frequenze radio, le prestazioni di servizi di comunicazione mobili e personali, l'assegnazione di frequenze radio, eccetera. Quindi, verrebbe a mancare completamente il recepimento della normativa europea avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, cosa che non può avvenire in una legge che norma tutta la materia.
Pertanto, richiamiamo l'attenzione del Sottosegretario - che ha colto il punto - sull'emendamento in esame, pregandolo di accettarlo non in quanto emendamento dell'opposizione ma perché completa il recepimento da parte dello Stato italiano di una normativa comunitaria. Manca proprio la normativa, c'è un vuoto.
PRESIDENTE. L'emendamento 8.104 si intende illustrato.
MANFREDI. Signor Presidente, l'emendamento 8.105 si ripromette di sopprimere
la lettera d), comma 1, dell'articolo 8. In essa si prevede l'assegnazione
alle regioni della realizzazione e della gestione di un catasto regionale,
mentre l'articolo 4 già prevede la realizzazione di un catasto nazionale.
È ragionevole pensare che il numero dei catasti, tra quello nazionale
e quelli regionali, sarà superiore a 20. A parte i costi, perché
già per il catasto nazionale è previsto un miliardo di lire
all'anno - stima che ritengo prudenziale - e a cifre simili ammonteranno,
a mio parere, i costi per i catasti regionali, già sappiamo, purtroppo,
come funziona attualmente il catasto dei terreni, quindi è facile
prevedere come potranno funzionare questi nuovi catasti.
Ritengo sia allora più opportuno, più snello, più logico e meno burocratico costituire un solo catasto nazionale, perché i catasti regionali ne sarebbero sicuramente delle repliche mal funzionanti.
MAGGI. Signor Presidente, mi sia consentito illustrare solo l'emendamento 8.116 in riferimento alla possibilità che dovrebbero avere i comuni di approntare un regolamento.
In effetti, dal momento che alcuni comuni hanno già assunto iniziative
in tal senso, ritengo sia opportuno specificarlo in un articolo di legge
anziché essere soggetti a censure di diversa natura.
Do poi per illustrati tutti gli altri emendamenti che recano la firma dei
colleghi del Gruppo di Alleanza Nazionale.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 8.900,
8.901 e 8.901a si intendono illustrati.
LUBRANO di RICCO. Anch'io, signor Presidente do per illustrato l'emendamento
8.106.
CÒ. Do per illustrato l'emendamento 8.107.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Do per illustrato
l'emendamento 8.114, presentato dal Governo.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.
Il senatore Serena non è presente ed è l'unico firmatario
dell'emendamento 8.100 che, pertanto, consideriamo decaduto.
L'emendamento 8.101 è precluso dalla mancata votazione del precedente
emendamento 4.0.100.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.600, perché i limiti non sono stabiliti dalla legge, ma dai decreti; quindi, tale emendamento è improprio anche dal punto di vista della terminologia.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.102 (testo 2); conseguentemente,
l'emendamento 8.601 risulta assorbito.
Esprimo, poi, parere contrario sull'emendamento 8.103.
PRESIDENTE. L'emendamento 8.104 è da considerarsi decaduto in quanto
tutti i colleghi firmatari - Pinggera, Thaler Ausserhofer e Dondeynaz -
sono assenti.
GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento
8.602.
PRESIDENTE. L'emendamento 8.602 è molto simile agli emendamenti
8.800 e 8.900: vi è una lieve differenza, rappresentata da una «e»
in più; quindi, formalmente non sono identici.
GIOVANELLI, relatore. Tutti e tre hanno la medesima ratio
e, quindi, nella sostanza sono condivisi dal relatore; tuttavia, l'emendamento
tecnicamente più proprio è l'8.800, presentato dal senatore
Specchia e da altri senatori. Quindi, esprimo parere favorevole su quest'ultimo
e, come ho già detto, parere contrario sull'emendamento 8.602. Ritiro,
poi, l'emendamento 8.900 a mia firma.
Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 8.105 ed esprimo parere favorevole
sull'emendamento 8.603, identico agli emendamenti 8.801 e 8.901.
Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 8.106, 8.107, 8.108, 8.109,
8.110, 8.111 e 8.112. Preciso che la motivazione della contrarietà
sta nel desiderare l'approvazione dell'emendamento 8.901a, da me presentato,
che accoglie parzialmente la ratio dei precedenti emendamenti affidando
alle regioni il perseguimento del miglioramento delle prestazioni ambientali
degli impianti attraverso la regolazione localizzativa di standard
urbanistici e l'innovazione tecnologica, ma non attraverso la fissazione
di diversi limiti e valori di campo.
Esprimo pertanto parere favorevole all'emendamento 8.901a, favore che rappresenta
anche la motivazione della richiesta di ritiro o comunque della contrarietà
agli altri emendamenti riferiti alla lettera e).
LORENZI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.604.
GIOVANELLI, relatore. Esprimo poi parere contrario agli emendamenti
8.605, 8.802, 8.113 e 8.803 ed invece favorevole agli emendamenti 8.114,
8.115 e 8.116.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore. Debbo soltanto fornire una
rassicurazione al senatore Lasagna, dicendogli che abbiamo esaminato l'emendamento
8.103 e al nostro ufficio legislativo è sembrato che il riferimento
sia estraneo alla materia, perché il decreto del Presidente della
Repubblica al quale si fa riferimento in questo emendamento, cioè
il n. 318 del 1997, riguarda solo i servizi sottoposti ad autorizzazione
generale e licenza individuale; quindi, non è pertinente a questa
materia.
Inoltre, in merito all'emendamento 8.113, uguale all'8.803 del senatore
Specchia, rivolgo ai presentatori un invito al ritiro, perché è
stato già emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
9 settembre 1999 che ha modificato l'atto di indirizzo del decreto del
Presidente della Repubblica del 1996, laddove tale decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri è direttamente applicabile anche in assenza
di recepimento in legge regionale.
Fatte queste due precisazioni, ribadisco la conformità del mio parere
a quello del relatore.
PRESIDENTE. Domando ai presentatori degli emendamenti 8.113 e 8.803 se
accolgono l'invito del Governo al ritiro.
SPECCHIA. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.803.
BORTOLOTTO. Signor Presidente, vorrei ascoltare la motivazione che accompagna
la richiesta di ritiro. Che sia necessaria la valutazione di impatto ambientale
sugli elettrodotti non c'è dubbio; che questa sia una legge quadro
e quindi dovrebbe raccogliere tutte le norme che li riguardano, altrettanto
non c'è dubbio. Inoltre, anche per gli impianti relativi alle comunicazioni
è necessaria la valutazione di impatto ambientale.
Se la richiesta di ritiro è dovuta al fatto che queste stesse norme sono già previste altrove, possiamo accettarla (Cenni di assenso del sottosegretario Calzolaio), se invece la richiesta è avanzata perché non si vuole la valutazione di impatto ambientale, allora manteniamo l'emendamento.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi: i cenni
sono di assenso, però lo dica in modo che risulti a verbale, onorevole
Sottosegretario.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Francamente
l'ho già detto, ma in quel momento...
PRESIDENTE. Lo so, onorevole Calzolaio, però c'è stata una
richiesta di precisazione e io le ho chiesto di intervenire nuovamente.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Comunque, ribadisco
che la ragione della richiesta di ritiro è quella alla quale il
senatore Bortolotto ha fatto riferimento: questa previsione, certamente
necessaria, è già contenuta nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri emanato nel 1999, decreto nel quale è anche
spiegato quando e come.
BORTOLOTTO. Allora, ritiro l'emendamento 8.113.
PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento
8.100 e precluso l'emendamento 8.101 dalla mancata votazione dell'emendamento
4.0.100.
Metto ai voti l'emendamento 8.600, presentato dal senatore Lorenzi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.102 (testo 2), presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
È approvato.
L'emendamento 8.601 è pertanto assorbito dall'approvazione del precedente emendamento.
Metto ai voti l'emendamento 8.103, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 8.104.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.602, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, a differenza che sull'8.800.
LORENZI. Signor Presidente, il mio emendamento 8.602 è praticamente
assorbito dall'8.800, mancando soltanto la congiunzione «e»
dopo la parola «magnetici».
PRESIDENTE. Però, quella «e» è stata giudicata
significativa; quindi, ho ripetuto quale è stato il parere del relatore
e del rappresentante del Governo.
LORENZI. È giusto, sono d'accordo, però non vorrei che venisse
votato ed eventualmente respinto l'emendamento 8.602.
PRESIDENTE. Allora, lei cosa fa? Lo ritira?
LORENZI. Lo ritiro signor Presidente, considerandolo assorbito dall'8.800.
PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 8.800, presentato dal senatore
Specchia e da altri senatori.
È approvato.
L'emendamento 8.900 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 8.105, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.603, presentato dal senatore Lorenzi, identico agli emendamenti 8.801, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, e 8.901, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.106, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.107, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.108, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.109.
RONCHI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RONCHI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento, ma vorrei motivare
questa decisione.
Respingere questo emendamento potrebbe comportare un'interpretazione restrittiva
della norma. In particolare, con l'emendamento 8.901a del relatore al comma
1, sostitutivo della lettera e), abbiamo stabilito che le regioni
possono individuare strumenti e azioni per il raggiungimento degli obiettivi
di qualità, di cui al n. 1 della lettera d) dell'articolo
3, cioè possono individuare i criteri localizzativi e gli standard
urbanistici. È chiaro quindi che possono anche individuare obiettivi
di qualità maggiormente cautelativi rispetto a quelli stabiliti
dallo Stato, in riferimento ai criteri localizzativi e agli standard
urbanistici. Possono dunque decidere positivamente per certe localizzazioni
e per altre no (ad esempio, gli asili nido), possono decidere certe distanze
e non altre dagli edifici perché più cautelative.
Questa è la ragione per cui ritiriamo l'emendamento, perché
altrimenti, se venisse respinto, potrebbe sembrare una contraddizione rispetto
ad un testo modificato che invece condividiamo.
Resta però un punto da chiarire. Infatti, l'articolo 8 afferma anche
che compito delle regioni è la definizione dei tracciati degli elettrodotti
con tensione non superiore ai 150 kV. Allora, siccome i criteri localizzativi
e gli standard urbanistici evidentemente interferiscono con la definizione
dei tracciati, penso si debba intendere che il punto 1 della lettera d),
cioè i criteri localizzativi e gli standard urbanistici che
del resto sono di primaria competenza regionale, come è ribadito
dalla sentenza della Corte costituzionale, valgono comunque, a prescindere
dalla tensione non superiore ai 150 kV, per quanto riguarda la competenza
legislativa primaria delle regioni.
Se questa interpretazione è confermata dal relatore e dal Governo,
ritireremo l'emendamento 8.109 perché in questo modo il testo sarebbe
a nostro avviso coerente.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
GIOVANELLI, relatore. Il senatore Ronchi ha posto una questione
di interpretazione non semplicissima, sulla quale posso dare un'opinione;
comunque, non credo di poterla dare in relazione alla decisione di ritirare
o meno l'emendamento 8.109, in quanto la previsione della competenza dello
Stato nel definire i tracciati di elettrodotti superiori ad una certa intensità,
direi che prevale, per il principio di specialità, rispetto alla
normativa generale che prevede come competenza delle regioni la regolazione
localizzativa e la competenza urbanistica generica.
La mia naturalmente è un'interpretazione; la ragione è che
gli elettrodotti superiori a 150 kV sono considerati di interesse nazionale
ed è evidente che un elettrodotto deve attraversare più regioni.
Poiché il principio contenuto nell'articolo 117 della Costituzione
è che le competenze regionali si esercitano in quanto non contrastanti
con gli interessi delle altre regioni oltre che con l'interesse generale
dello Stato, il legislatore della Camera, che ha scritto questa norma che
abbiamo semplicemente riportato, aveva ritenuto che quel tipo di elettrodotti
fosse tale da sottrarsi alla generalizzata, ordinaria e giusta competenza
delle regioni, delle province e dei comuni in materia urbanistica di regolazione
localizzativa e - aggiungo io - anche di misure di incentivazione all'innovazione
tecnologica per il miglioramento delle prestazioni ambientali di tutti
gli impianti che emettono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
La legge una volta approvata è obiettiva e l'interpretazione del
relatore in Aula forse si può considerare autentica, ma non ha nessuna
particolare autorevolezza. Tuttavia, a chiarimento, ho espresso questa
lettura, questa interpretazione che non concede nulla alla contrattazione
politica; a mio avviso, è la lettura del significato del testo e
la trasparente informazione all'Assemblea, oltre che al senatore Ronchi,
di quello che, a mio avviso, significa il testo che sottoponiamo alla votazione:
regolazione localizzativa urbanistica di competenza regionale e - in caso
che la legge regionale la deleghi - provinciale e comunale; elettrodotti
sopra i 150 kV di competenza statale per l'interesse nazionale al fine
di evitare il contrasto con gli interessi di altre regioni.
È un principio generale, una norma, una soglia - quella dei 150
kV - che ritorna anche quando si parla di applicazione della valutazione
di impatto ambientale in altre normative.
Noi quindi recepiamo un criterio di interesse nazionale per quel tipo di
elettrodotti. Peraltro, è un criterio che ha un fondamento nell'importanza
dell'energia elettrica e di quel tipo di elettrodotti, che sono strutture
fondamentali di valore non semplicemente regionale.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, voglio aggiungere soltanto un'osservazione all'intervento svolto dal relatore.
L'emendamento 8.901a del relatore, sul quale vi è parere favorevole
del Governo, richiama l'articolo 3, ossia l'articolo sulle definizioni
per le quali non interessano le competenze dello Stato o delle regioni;
sono definizioni che valgono sempre e ovunque.
Invece, a creare una differenziazione sugli elettrodotti e sulle competenze
per gli stessi è una lettera dell'articolo 4 che riguarda le funzioni
dello Stato. Quindi, l'emendamento del relatore fa riferimento ad un articolo
sulle definizioni che non riguarda la distinzione delle funzioni.
Pertanto, in tal senso, il lavoro di affinamento e di coerenza del testo
con l'emendamento 8.901a mi sembra utile anche per chiarire la soluzione
positiva trovata all'articolo 3 su una doppia definizione degli obiettivi
di qualità.
PRESIDENTE. Senatore Ronchi, intende intervenire?
RONCHI. Signor Presidente, il rimando all'articolo relativo alle funzioni
dello Stato è confermativo della nostra interpretazione, perché
richiama proprio l'eccezione delle funzioni dello Stato come eccezione
generale, non limitatamente agli elettrodotti con una soglia; limitatamente
alla lettera d) n. 1, cioè ai criteri localizzativi di standard
per i quali le leggi regionali non si adeguano ma restano in deroga dalle
funzioni dello Stato, altrimenti si sarebbe dovuto prevedere che si adeguano
per tensione superiore ai 150 kV.
Quindi, a conferma dell'interpretazione del Governo, ribadiamo il ritiro dell'emendamento 8.109.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.110, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori, identico agli emendamenti 8.111, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, e 8.112, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.901a, presentato dal relatore.
È approvato.
L'emendamento 8.604 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 8.605, presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 8.802, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 8.113 e 8.803 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 8.114, presentato dal Governo.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.115, identico all'emendamento 8.116.
LASAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LASAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 8.115 - una delle pochissime
proposte dell'opposizione che sono state accettate dal relatore e dal rappresentante
del Governo - è particolarmente importante nella nostra ottica.
Dando la possibilità ai comuni di adottare un regolamento, il comma aggiuntivo risolve parzialmente il problema dell'interramento, esistente in riferimento alla legge indicata. Con l'approvazione dell'emendamento in esame i comuni potranno fare ciò che lo Stato, le regioni e le province non possono realizzare.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.115, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori, identico all'emendamento 8.116, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
È approvato.
Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 8.117.
Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.
MONTELEONE. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTELEONE. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento
9.111 e illustrare i motivi della mia adesione.
Questa proposta di modifica è estremamente importante. Con essa
si precisa che il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare
al fine di adeguare gli elettrodotti già esistenti ai limiti di
esposizione. Si tratta di una questione che interessa molti comuni d'Italia.
La mancata previsione di un piano che precisi i limiti di esposizione farà
sorgere infinite diatribe, con richieste di spostamenti di impianti esistenti
rispetto ai quali non vi è un preventivo accordo con il comune interessato.
L'emendamento in questione rappresenta quindi un'ulteriore occasione perché
il disegno di legge sia oggetto di un approfondimento adeguato.
PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta, senatore Monteleone.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame, ricordando che gli emendamenti 9.100 e 9.300 sono preclusi dalla mancata votazione, rispettivamente, degli emendamenti 4.0.100 e 4.0.300.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, sono contrario alle proposte che prevedono l'intesa con gli enti interessati, perché ciò renderebbe molto impervio il cammino dei piani di risanamento. La richiesta d'intesa, implicando praticamente l'unanimità dei soggetti territorialmente competenti, non favorisce la celerità e la praticabilità dei piani di risanamento. Esprimo pertanto parere contrario sugli emendamenti 9.100a, 9.501, 9.500 e 9.805.
Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 9.101 che propone una
consultazione non vincolante.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.502 in quanto la gradualità
è utile anche perché consente di selezionare le situazioni
maggiormente a rischio. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti
9.102, 9.103, 9.104, 9.105 e 9.503.
In merito all'emendamento 9.106, mi rimetto al parere del rappresentante
del Governo, al quale chiedo un chiarimento sui contenuti di tale proposta
modificativa, anche se mi sembra che presenti un'interpretazione corretta.
Ad ogni modo, il Sottosegretario ha seguito l'iter del provvedimento
alla Camera e probabilmente è in grado di valutare meglio come si
collega la scalarità dei tempi qui indicata.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.504 e 9.800, a meno che le
parole «d'intesa con» siano sostituite con la parola «sentiti».
Se i presentatori dovessero accogliere questa modifica il mio parere sarebbe
favorevole.
PRESIDENTE. Come si esprimono i presentatori degli emendamenti 9.504 e
9.800 in merito alla proposta di modifica avanzata dal relatore?
MAGGI. Signor Presidente, la accolgo.
LORENZI. Anch'io, signor Presidente, accolgo la modifica suggerita dal
relatore.
GIOVANELLI, relatore. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti
9.107 e 9.108 perché la convocazione della conferenza dei servizi
è obbligatoria.
Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 9.505, 9.109 e 9.801,
mentre è contrario sull'emendamento 9.110.
Chiedo alla Presidenza di chiarire il motivo per cui l'emendamento 9.111,
identico all'emendamento 9.900 proposto dal Governo, è inserito
prima di quest'ultimo nell'ordine di presentazione.
PRESIDENTE. Sembrerebbe che ci sia stato un refuso e l'emendamento 9.111
deve essere corretto in modo tale che le parole «Al comma 1»
siano sostituite dalle parole «Al comma 2». In questo
modo l'emendamento 9.111 è identico all'emendamento 9.900 e pertanto
seguirà un'unica votazione.
GIOVANELLI, relatore. Pertanto, signor Presidente, rinvio il pronunciamento
su questo emendamento all'esame del successivo 9.900.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.506 e 9.802, mentre il parere
è favorevole sull'emendamento 9.800a.
Per quanto riguarda gli emendamenti 9.900 e 9.111, chiedo ai presentatori
di riflettere in quanto sarei favorevole all'accoglimento dell'emendamento
9.112. Quest'ultimo ha un contenuto importante perché propone che
il piano di risanamento degli elettrodotti debba prevedere i progetti atti
a rispettare, oltre ai limiti di esposizione, anche i valori di attenzione,
nonché a raggiungere gli obiettivi di qualità. Si tratta
di una modifica sensibile che il Senato potrebbe apportare al testo del
provvedimento approvato dalla Camera e rappresenterebbe una delle più
grandi innovazioni inserite dall'Aula nel caso in cui l'emendamento dovesse
essere approvato.
Questo aspetto è contenuto anche negli emendamenti 9.111 e 9.900,
ma ritengo che sia formulato meglio nell'emendamento 9.112. Quindi, pur
esprimendo parere favorevole sugli emendamenti 9.111 e 9.900 - non mi sento
di fare il contrario - chiedo ai presentatori di valutare l'opportunità
di un loro ritiro per convergere eventualmente sull'emendamento 9.112.
In caso contrario, esprimo comunque parere favorevole su tali emendamenti
che, se approvati, precluderebbero il 9.112. Faccio presente però
che il contenuto di tali emendamenti è leggermente diverso; vorrei
quindi sentire il parere del Governo nel merito.
In conclusione, chiedo ai proponenti di riconsiderare gli emendamenti 9.900
e 9.111 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.112, identico all'emendamento
9.813. Inoltre, faccio rilevare ai presentatori degli emendamenti 9.507,
9.113 e 9.114 che, nel caso fosse approvato l'emendamento 9.112 ovvero
il 9.900, risulterebbero assorbiti o preclusi. Infatti, una volta introdotti
gli obiettivi di qualità questi non possono essere nuovamente previsti.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.115, 9.116 e 9.117. Mi rimetto
al Governo sull'emendamento 9.118, per gli stessi motivi esposti in precedenza
in merito all'emendamento 9.106.
Il parere è contrario altresì sull'emendamento 9.119, nonché
sui successivi 9.120 e 9.803, per ragioni tra loro opposte: il primo dei
due, infatti, propone che non si dia luogo a nessuna concertazione, a differenza
del secondo che prevede una concertazione totale. Rappresentando il testo
di legge una versione intermedia tra le due, mi sembra la più corretta.
Mi rimetto al Governo sull'emendamento 9.123.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.508, 9.121, 9.804, 9.509,
9.122, 9.806, 9.124 e 9.125, relativi al termine temporale da prevedersi
per il risanamento degli elettrodotti. La proposta del relatore, contenuta
nell'emendamento 9.801, è quella di stabilire nove anni, rispetto
ai dodici di cui al testo pervenutoci dalla Camera, facendo però
partire il termine dalla data di emanazione dei piani di risanamento. Infatti,
giustamente i gestori, che non sono peraltro più una sola società
dopo il processo di privatizzazione dell'ENEL, ritengono che il termine
debba decorrere dal momento in cui è emanato il piano; in caso contrario,
non essendo quest'ultimo predisposto da loro si troverebbero vincolati
ad un termine senza essere in grado di controllare l'inizio. Nove anni
mi sembrano un termine ragionevole. Si possono prevedere anche tre anni,
se si vuole fare un augurio, ma se si intende varare una legge credibile
nove anni rappresentano una proposta seria.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.126 e 9.127 per la stessa
motivazione: l'augurio è un conto, il realismo è un altro.
Non vorrei dare ragione a chi è intervenuto oggi sulla stampa dicendo
che questa legge è completamente irrealistica e metterebbe il Paese
in pessime condizioni. È necessario quindi che la legge sia realistica.
L'emendamento 9.128 è accolto nella sostanza, senatore Cò,
in relazione agli emendamenti che saranno approvati e che potrebbero renderlo
inutile. Esprimo comunque su di esso parere favorevole. Esprimo invece
parere contrario sugli emendamenti 9.129, 9.130, 9.131 e 9.807.
Ugualmente, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.132. Esprimo parere
favorevole sugli emendamenti 9.510 e 9.808.
Mi rimetto al parere del Governo sugli emendamenti 9.133 e 9.134.
Invito al ritiro il presentatore dell'emendamento 9.511 e in ogni caso
su questo mi rimetto al Governo, perché mi pare che l'espressione
«di pubblica utilità» comprenda anche l'erogazione dell'energia
elettrica.
Esprimo parere contrario sugli emendamento 9.135, 9.512, 9.809, 9.136,
9.513, 9.810 e 9.137.
Mi rimetto al parere del Governo sugli emendamenti 9.138, 9.514 e 9.811,
di contenuto identico: in essi viene proposta un'intesa, che potrebbe anche
essere considerata, riguardo allo spegnimento degli elettrodotti; mi rimetto
comunque al parere del Governo. In questo caso, infatti, l'intesa non inibirebbe
un'azione positiva, ma inibirebbe o potrebbe rallentare o verificare meglio
una sanzione.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.139 e 9.140. Esprimo parere
favorevole sugli emendamenti 9.141 e 9.812. Esprimo parere contrario sull'emendamento
9.142. Infine, mi rimetto al Governo sull'emendamento 9.516.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, se lei è d'accordo interverrei soltanto sugli emendamenti sui quali il relatore ha chiesto il parere del Governo o su quelli su cui c'è un parere pur parzialmente diverso.
Chiedo il ritiro dell'emendamento 9.105, presentato dal senatore Bortolotto
e da altri senatori, visto che ormai è stato chiarito in che termini
è lo Stato a fissare limiti, valori e obiettivi; in questa sede
dovrebbe essere recuperato un punto della definizione proposta dal relatore
all'emendamento 3.801, approvato dall'Assemblea, che faceva riferimento
agli impianti esistenti e a quelli in costruzione. Suggerirei, dunque,
di ritirare l'emendamento o, in alternativa, di aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a)».
Prevedendo in questa parte del testo l'aggiunta che ho proposto, potrebbero
essere ritirati i successivi emendamenti 9.118 e 9.123, presentati dal
senatore Bortolotto e da altri senatori e 9.128, presentato dal senatore
Cò e da altri senatori, perché il riferimento contenuto in
questi emendamenti sarebbe posto al comma 1, che richiama esattamente il
decreto, con il parere conforme del relatore, se non sbaglio, e mi pare
che possa essere accolto l'invito al ritiro avanzato dal relatore sull'emendamento
9.900, presentato dal Governo.
Propongo pertanto di riformulare l'emendamento 9.105 nel senso che ho poc'anzi
indicato: il decreto in questione è lo stesso richiamato dall'emendamento
9.106, sul quale il relatore si è rimesso al Governo e su cui esprimo
parere favorevole.
Sui rimanenti emendamenti il parere è conforme a quello espresso
dal relatore.
Accolgo, alla luce delle considerazioni svolte, l'invito del relatore a
ritirare l'emendamento 9.900, convergendo sugli emendamenti identici 9.112
e 9.813. L'accoglimento di questi emendamenti consentirebbe anche il ritiro
di alcuni emendamenti successivi, mentre l'emendamento 9.118 lo riterrei
assorbito dal richiamo al decreto di cui al comma 1. In ogni caso, il parere
sarebbe favorevole; lo stesso dicasi per l'emendamento 9.123 del senatore
Bortolotto.
Per quanto riguarda l'emendamento 9.801a, la mia perplessità nasce
dal fatto che l'emanazione dei piani di risanamento è regolata da
tutti i commi precedenti in modo molto complesso. Infatti, nel caso in
cui non vengano emanati nella procedura ordinaria, c'è tutta una
procedura di sostituzione i cui tempi sono complessi da ricostruire. Pertanto
invito il relatore a ritirare tale emendamento perché, anche se
dieci anni o nove anni sono più o meno la stessa cosa, lasciando
il testo inalterato si avrebbe una data più certa.
GIOVANELLI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.801a.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Per quanto attiene
all'emendamento 9.802a, nonché gli emendamenti 9.510 e 9.808, che
tendono a sopprimere la parola: «fissi», devo fare una precisazione
sulla quale inviterei a prestare per un attimo attenzione, perché
riguarda anche molti emendamenti successivi.
Il Consiglio dei ministri venerdì scorso ha emanato un decreto-legge
che interviene sulla necessità di garantire anche la disattivazione
qualora i limiti previsti per quanto riguarda le radiofrequenze siano continuamente
disattesi e una sanzione della regione sia stata già comminata per
la violazione. Tuttavia è chiaro che quel testo andrebbe coordinato
con il provvedimento che stiamo approvando, anche perché lì
si prevede un ruolo dello Stato dopo la prima sanzione della regione.
Pertanto, mi prenderei la responsabilità di avanzare questa proposta:
fatto salvo che il decreto-legge non contiene esattamente lo stesso testo,
evidentemente la conversione in legge del decreto sarebbe successiva all'approvazione
di questo provvedimento, per cui il Governo si riserva, ascoltando i Gruppi
del Senato e della Camera, di rivalutare in sede di conversione l'insieme
di questi emendamenti. Quindi suggerirei per il momento di accogliere solo
l'emendamento del relatore, assumendo gli emendamenti dei senatori Lorenzi
e Specchia, e di ritirare gli altri con la motivazione che probabilmente
la materia meriterà un coordinamento.
Per quanto riguarda l'emendamento 9.133, sul quale il relatore si è
rimesso al Governo, dovrei esprimere parere contrario per la stessa ragione
che ho detto in precedenza, ma invito al ritiro perché questo emendamento
riguarda sempre il problema della disattivazione.
PRESIDENTE. Riassumendo i termini della questione, il senatore Bortolotto, in relazione a una serie di emendamenti dovrebbe dare una risposta alle indicazioni venute dal Governo.
Cominciamo con l'emendamento 9.105, in merito al quale il Governo ha proposto di inserire, in fine, le parole: «con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».
BORTOLOTTO. Francamente non capisco che cosa intenda il Governo proponendo questa aggiunta. È evidente che il Governo stabilisce i limiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a): questo è il punto in cui la legge prevede che il Governo fissi i limiti.
Noi volevamo sopprimere le parole: «stabiliti dallo Stato»
perché si parla di obiettivo di qualità e lo stesso relatore,
presentando un emendamento in proposito, ha dichiarato che la determinazione
di tale obiettivo spetta in parte allo Stato, per quanto riguarda i valori
di campo da non superare, e in parte alle regioni, per quanto concerne
le distanze di sicurezza, la regolazione delle localizzazioni e le questioni
urbanistiche. Allora non si può dire che l'obiettivo di qualità
è quello stabilito dallo Stato, quasi che non interessasse il rispetto
dell'obiettivo di qualità stabilito dalla regione o che questo non
sia dovuto.
Quindi mantengo l'emendamento. Forse il Governo non aveva ben compreso
il significato di tale proposta, ma non possiamo limitare il senso dell'obiettivo
di qualità in questo punto della legge dopo averlo allargato con
un emendamento approvato all'articolo precedente.
PRESIDENTE. Lei dunque mantiene l'emendamento nella formulazione originaria.
Ciò significa anche che rimane quell'insieme di altri emendamenti
al quale aveva fatto riferimento il Governo?
BORTOLOTTO. No, signor Presidente, questo emendamento vive per conto suo,
gli altri sono diversi.
GIOVANELLI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, comprendo le motivazioni
del senatore Bortolotto, che hanno un fondamento. In effetti l'espressione:
«obiettivi di qualità stabiliti dallo Stato» è
presa pari pari dal testo della Camera e faceva riferimento al vecchio
testo.
Sono disponibile a modificare la mia opinione e ad esprimere un parere favorevole all'emendamento, prendendo atto della fondatezza dell'osservazione del senatore Bortolotto, che intende eliminare le parole «stabiliti dallo Stato» dopo le altre «obiettivi di qualità», perché abbiamo già deciso da chi sono stabiliti e come. Tuttavia, se il Sottosegretario ritiene necessario un riferimento alle norme della presente legge, eliminiamo ogni equivoco; pertanto ritengo che si possa accogliere tale proposta, che non è in contrasto ma va nel senso indicato dal senatore Bortolotto: gli obiettivi di qualità, così come li abbiamo definiti, in effetti sono stabiliti per una parte (i valori dei campi) dallo Stato e per un'altra parte dalle regioni. Mi permetto di rivolgere un ulteriore appello per arrivare ad un testo coerente e che funzioni, se possibile.
PRESIDENTE. Questa spiegazione le sembra convincente, senatore Bortolotto?
BORTOLOTTO. Signor Presidente, accolgo quest'ultima riformulazione, nel
senso di aggiungere dopo le parole «obiettivi di qualità»
le altre: «come previsto dalla presente legge», anche se secondo
me non ce ne sarebbe bisogno.
GIOVANELLI, relatore. Non «come previsto dalla presente legge»
ma «stabiliti secondo le norme della presente legge», perché
la legge delega la fissazione degli obiettivi di qualità ad una
complessa procedura.
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.
Ricordo che gli emendamenti 9.100 e 9.300 sono preclusi, rispettivamente,
dalla mancata votazione dell'emendamento 4.0.100 e dell'emendamento 4.0.300.
Metto ai voti l'emendamento 9.100a, presentato dal senatore Bortolotto
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.501, presentato dal senatore Lorenzi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.500, presentato dal senatore Carcarino.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.805, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.101, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.502, identico all'emendamento 9.102.
LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LORENZI. Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per svolgere
una considerazione.
Continuo ad invitare il Governo ed il relatore a non introdurre termini
che non diano garanzie di interpretazione. Quando si dice «in modo
graduale», cosa si intende? Cerchiamo di essere chiari: l'espressione
«in modo graduale» non vuol dire proprio niente! Possiamo immaginare
qualsiasi tipo di gradualità: quotidiana, mensile, annuale o secolare.
Per questo ci vuole un minimo di buon senso.
Il termine graduale si può inserire in un titolo di legge: ad esempio
«legge quadro per il riordinamento graduale dell'istruzione scolastica
ed universitaria». Poi, all'interno, si specifica come viene graduata.
Invito, quindi, a tenere conto di queste considerazioni, ma a quanto pare,
sia a livello legislativo che pratico, ciò non avviene.
PRESIDENTE. Il relatore vuole rispondere a queste osservazioni?
GIOVANELLI, relatore. «In modo graduale» è un'indicazione
per la formulazione del piano.
PRESIDENTE. Rimane dunque il parere contrario su questi due emendamenti.
Metto ai voti l'emendamento 9.502, presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 9.102, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.103, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.104, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.105 (testo 2), presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
È approvato.
A seguito della precedente votazione, l'emendamento 9.503 risulta assorbito.
Per quanto riguarda l'emendamento 9.106, il relatore si è rimesso al parere del Governo. Invito, pertanto, il sottosegretario Calzolaio a pronunciarsi su tale emendamento.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo esprime
parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.106, presentato dal senatore
Bortolotto e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.504 (testo 2), presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 9.800 (testo 2), presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.107, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori, identico all'emendamento 9.108, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.505, presentato dal senatore Lorenzi, identico agli emendamenti 9.109, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, e 9.801, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
È approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.110 è improcedibile.
L'emendamento 9.111, sul quale è stato espresso parere favorevole, è identico all'emendamento 9.900. Ricordo che, dopo un invito alla riflessione, il Governo ha ritirato l'emendamento 9.900.
RESCAGLIO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RESCAGLIO. Signor Presidente, ho visto che il Governo ha ritirato l'emendamento
9.900, identico all'emendamento 9.111, da me presentato, accogliendo anche
il parere espresso dal relatore, per il quale i due emendamenti successivi
sarebbero comprensivi di questo.
Non ho timore ad adeguarmi alla decisione assunta dal Governo, avverto però che il mio emendamento - come del resto quello presentato dal Governo - prevedeva un'estensione del problema, perché si riferiva al piano che deve prevedere i progetti, mentre i successivi due emendamenti contemplano il momento ultimativo, cioè quello di rispettare gli indici di qualità; probabilmente esso ha un campo più vasto perché richiama alla fonte, nel momento in cui si deve attuare qualcosa, vale a dire il piano con i progetti. Tuttavia mi adeguo al Governo e ritiro l'emendamento 9.111.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.506, presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 9.802, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.800a, presentato dal relatore.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 9.900 è stato ritirato.
MONTELEONE. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTELEONE. Signor Presidente, avevo apposto la mia firma all'emendamento
9.111, presentato dal senatore Rescaglio.
PRESIDENTE. Il senatore Rescaglio lo ha poc'anzi ritirato.
MONTELEONE. Va bene, ma io ho aggiunto la mia firma, che è stata
accettata. Se mi consente, vorrei esprimere il mio giudizio.
PRESIDENTE. Certamente. Esprima il suo giudizio.
MONTELEONE. Signor Presidente, ho ascoltato ciò che è stato
detto in Aula e le motivazioni del ritiro di quest'emendamento: il Governo
dice che l'emendamento 9.900 praticamente è onnicomprensivo. Allora
io chiedo al senatore Bortolotto e agli altri colleghi firmatari, nonché
al senatore Specchia se gli emendamenti che hanno presentato e che riguardano
il comma 2 e il comma 4, mentre l'emendamento 9.111 del senatore Rescaglio
riguarda il comma 1 e nel piano...
PRESIDENTE. Scusi, senatore Monteleone, era già stato precisato
che trattavasi di errore di stampa e quindi nell'emendamento 9.111, dove
c'è scritto: «Al comma 1» andava letto: «Al
comma 2».
MONTELEONE. Va bene, accetto questo, però l'errore di stampa non
dev'essere necessariamente errore di razionalità ed è su
questo che io pongo l'accento. Se i colleghi senatori hanno presentato
questi emendamenti ritenendo che questi piani di risanamento sono comprensivi
dei progetti, allora va bene, si completa il senso della legge; ma se i
presentatori di questi emendamenti non danno per scontata la progettualità
del piano, allora io penso che questa proposta non serva assolutamente
a completare il quadro della situazione.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente,
purtroppo non sempre si ha il testo sotto mano, ma il secondo periodo del
comma 2 dell'articolo 9 recita precisamente: «Il piano deve prevedere
i progetti che si intendono attuare (...)» e poi prosegue, quindi
è già scritto. In questo senso, anche il senatore Rescaglio
aveva ragione, ma si salva un testo dove l'esigenza espressa, cioè
che vengano citati i progetti, è rispettata.
MONTELEONE. Va bene, questo punto mi è stato chiarito.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.112, identico all'emendamento
9.813.
BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORTOLOTTO. Signor Presidente, mi consenta una breve dichiarazione di voto.
Quest'emendamento fa fare un passo avanti molto importante a questo disegno
di legge. Il testo che ci era pervenuto dalla Camera prevedeva che le antenne
per radio, televisioni e telefonia fossero adeguate a dei valori di attenzione
e successivamente a degli obiettivi di qualità molto più
restrittivi, quindi a maggiore tutela della salute dei cittadini; la stessa
cosa non era prevista per gli elettrodotti, che dovevano limitarsi a rispettare
i valori di attenzione. Il raggiungimento degli obiettivi di qualità
anche da parte degli elettrodotti esistenti comporterà, certo un
investimento importante da parte delle compagnie elettriche, certo del
lavoro per le nostre imprese, ma certo anche un miglioramento della qualità
dell'ambiente e del livello della salute per i cittadini del nostro Paese.
Ritengo molto importante che il Senato operi questo cambiamento e devo anche rilevare che molti Gruppi parlamentari, da quello del senatore Rescaglio a quello del senatore Specchia, nonché lo stesso Governo (penso all'intervento che è stato fatto poc'anzi) si trovano d'accordo su questo importantissimo miglioramento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.112, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, identico all'emendamento 9.813, presentato dal senatore Specchia.
È approvato.
Gli emendamenti 9.507, 9.113 e 9.114 risultano assorbiti dalla votazione testé effettuata.
BORTOLOTTO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.115.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.116, presentato dal senatore
Colla.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.117, presentato dal senatore Zambrino e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.118, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.119, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.120, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.803, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.508, presentato dal senatore Lorenzi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.121, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.804, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, e 9.509 presentato dal senatore Lorenzi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.122, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.123, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.806, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.124, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.125, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 9.801 presentato dal relatore, è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 9.126, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.127, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 9.128 è assorbito dall'approvazione degli emendamenti 9.112 e 9.813, identici tra loro.
Stante il parere contrario della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, l'emendamento 9.129 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 9.130, presentato dal senatore Colla.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.1000, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.131, presentato dal senatore Colla.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.807, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.132, presentato dal senatore Colla.
Non è approvato.
L'emendamento 9.132a si intende decaduto per assenza del presentatore.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.802a.
GIOVANELLI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI. Signor Presidente, gli emendamenti identici 9.510 e 9.808 dovrebbero
essere trasformati in subemendamenti all'emendamento 9.802a e votati per
primi, altrimenti verrebbero preclusi dall'eventuale approvazione di quest'ultimo.
PRESIDENTE. Possiamo chiedere ai firmatari di accogliere la sua richiesta,
oppure può modificare lei l'emendamento 9.802a.
SPECCHIA. Accolgo l'invito del relatore.
LORENZI. Anch'io sono d'accordo.
GIOVANELLI, relatore. In sostanza, in base alla trasformazione in
subemendamenti degli emendamenti 9.510 e 9.808, alla seconda riga dell'emendamento
9.802a, dopo le parole: «degli impianti», viene soppressa la
parola: «fissi» e analogamente alla riga successiva.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.802a/1 (già emendamento
9.510), presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 9.802a/2
(già emendamento 9.808), presentato dal senatore Specchia e da altri
senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.802a, presentato dal relatore, nel testo emendato.
È approvato.
Senatore Lasagna, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 9.133?
LASAGNA. Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.134 e 9.511 sono preclusi dall'approvazione
dell'emendamento 9.802a.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.135.
LUBRANO di RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, l'emendamento 9.135 tende ad adeguare
la norma al principio della separazione della sfera politica da quella
gestionale prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
Questa norma è dichiarata espressamente inderogabile da parte di
leggi successive salvo che poi la deroga non sia espressamente disposta.
Quindi, con l'emendamento in esame, si vuole chiarire che la disattivazione, che è un atto certamente di gestione ed è peraltro un atto vincolato, non spetta al Ministro o al presidente della giunta regionale, come propone invece il disegno di legge, ma - a mio avviso - al competente dirigente dell'ufficio.
PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo intendono intervenire?
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente,
manterrei ferma la richiesta di ritiro degli emendamenti sulla disattivazione
per le ragioni che ho già espresso. Ritorneremo a breve sulla questione.
PRESIDENTE. Senatore Lubrano di Ricco, insiste per la votazione dell'emendamento
9.135?
LUBRANO DI RICCO. Sì, insisto.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.135, presentato dal senatore
Lubrano di Ricco.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.512, presentato dal senatore Lorenzi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.136, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.809, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.513, presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 9.810, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.137, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.
Non è approvato.
Sugli emendamenti 9.514, 9.811 e 9.138 il relatore si è rimesso al Governo. Il Sottosegretario vuole aggiungere qualcosa?
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente,
esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.514, presentato dal senatore
Lorenzi, identico all'emendamento 9.811, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.138, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.139, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.140, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.141, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
È approvato.
L'emendamento 9.812 risulta assorbito dalla precedente votazione, mentre l'emendamento 9.515 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 9.142, presentato dal senatore Lubrano Di Ricco.
Non è approvato.
Chiedo al presentatore se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 9.516.
CARCARINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 9.142a.
Passiamo alla votazione dell'articolo 9.
LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LORENZI. Signor Presidente, intervengo non già per perdere tempo,
bensì per richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'importante
articolo 9, recante il titolo «Piani di risanamento».
Possiamo concordare tutti in ordine alla centralità della normativa
in esame; basti pensare che il comma 4 prevede una scadenza: entro dieci
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà
essere completata l'azione di risanamento.
Bene ha fatto il relatore ad accennare ai commenti ironici della stampa
circa l'irrealismo del disegno di legge. Questi commenti la dicono lunga
sul modo in cui si intende affrontare un argomento così scabroso.
Si definisce irrealistico ciò che può essere considerato,
invece, espressione massima di realismo: l'effettiva volontà politica
di approvare la legge e l'autentica volontà amministrativa di eseguirla.
Sappiamo bene che, per diventare legge, il provvedimento dovrà essere
approvato dalla Camera e che dovranno seguire decreti attuativi per stabilire
dati molto più precisi. La legge quadro è però molto
importante per i princìpi dichiarati e per l'impegno generale che
le istituzioni coinvolte, in particolare l'Ente dell'energia elettrica,
assumeranno con riguardo all'azione di risanamento delle zone metropolitane.
Ricordo in proposito quanto asseriva il Ministro dell'industria, delle
poste e delle telecomunicazioni francese: l'interramento dei cavi ad alta
tensione non produce la cancellazione dei campi magnetici, ma ha in realtà
una sua ragione d'essere se consideriamo che l'azione esercitata da un
cavo interrato è completamente modificata rispetto a quella esercitata
da una linea aerea, in termini di induzione magnetica.
L'induzione magnetica è molto più forte a livello del suolo,
in ragione della vicinanza maggiore al cavo, e si attenua con l'aumento
della distanza dalla linea. Dal cavo aereo abbiamo un effetto minore a
livello del suolo e l'azione di induzione si intensifica in proporzione
all'allontanamento dalla linea. Globalmente, l'effetto può essere
considerato equivalente ma, con riguardo alla distanza, l'interramento
rappresenta una maggiore garanzia. Nell'attraversamento delle zone metropolitane
dovrà essere effettuato un grande sforzo per trovare soluzioni di
interramento per l'alta tensione, in modo da salvaguardare le abitazioni.
Il piano di risanamento costerà parecchio; ma in una fase di cambiamento,
di rinnovamento, di innovazione tecnologica, non è irrealistico
prevedere uno stanziamento notevole per un risanamento da effettuarsi nell'arco
di dieci anni. È un segnale negativo, da parte dei nostri mass
media e della nostra società, la volontà di conservare
l'esistente e di risparmiare, a scapito del progresso e dello sforzo generale
di produrre un ambiente più piacevole e che dà maggiori garanzie.
Dichiaro il mio voto convintamente favorevole ad un articolo che sollecita
il Parlamento ad affrontare un argomento di grande importanza, rispetto
al quale sarebbe stato forse irrealistico pensare di vincere la lotta,
portandolo all'attenzione delle Camere. Speriamo che l'iter del
disegno di legge sia completato con l'approvazione da parte del Senato
e quindi della Camera.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sugli emendamenti 10.500 e 10.800, mentre il mio parere è contrario
sull'emendamento 10.100.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.500, presentato dal senatore
Carcarino, identico all'emendamento 10.800, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.
È approvato.
Stante il parere contrario della 5ª Commissione, l'emendamento 10.100 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 10.1000, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.
Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 11.100 è decaduto.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.101, 11.102, 11.103 e 11.104.
Chiedo poi ai presentatori di ritirare gli emendamenti 11.105, 11.106 e
11.107 per le motivazioni già illustrate in merito alla normativa
sull'impatto ambientale che rende opportuna la valutazione di impatto ambientale
su ciascun tipo di opera.
Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 11.108 e 11.109.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente,
il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Come si esprimono i presentatori in merito all'invito rivolto
dal relatore a ritirare gli emendamenti 11.105, 11.106 e 11.107?
BORTOLOTTO. Signor Presidente, poiché il Governo ha chiarito che,
a seguito dell'entrata in vigore dell'apposito decreto, la valutazione
di impatto ambientale è obbligatoria su tutti gli elettrodotti,
ritiro l'emendamento 11.105.
CÒ. Anch'io, signor Presidente ritiro l'emendamento 11.106.
RESCAGLIO. Signor Presidente, ritiro anch'io l'emendamento 11.107.
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 11.100, stante l'assenza del proponente
si intende decaduto.
Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.102, presentato dal senatore Rescaglio.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.103, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.104, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 11.105, 11.106 e 11.107 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 11.108, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, identico all'emendamento 11.109, presentato dal senatore Rescaglio.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 11.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono tutti illustrati.
Stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti 12.100, 12.102 e 12.0.100
sono decaduti.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.101, 12.800, 12.103, 12.104, 12.501, 12.105, 12.106, 12.106a, 12.107 e 12.108. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti volti ad introdurre un nuovo articolo dopo il 12. Essendo la questione molto delicata, intendo spiegarne il motivo.
Prudentemente il testo di legge al nostro esame rinvia ad un successivo
decreto del Governo, enunciando semplicemente i criteri. Si tratta di una
delega indiretta; d'altronde, la materia è abbastanza discussa a
livello internazionale. Ricordo la delicata discussione svoltasi recentemente
in Gran Bretagna: l'aspetto essenziale è il telefono mobile, che
nuoce gravemente alla salute, con annessi e connessi. Gli apparecchi di
uso individuale e domestico sono qualcosa di diverso perché la legge
riguarda impianti rispetto ai quali i cittadini non hanno la libertà
di scelta, come, ad esempio, il posizionamento di un'antenna o di un elettrodotto
vicino casa. Gli apparecchi di uso domestico e individuale rientrano in
una sfera in cui il comportamento individuale è più libero
e meno vincolato e può essere guidato con istruzioni, con etichettatura
o con altre forme. Mi sembra che la formula vaga, ma anche molto aperta,
del testo consente di regolare la questione ponendo attenzione a tutti
i delicati problemi di natura anche commerciale, di concorrenza, che si
intrecciano con questa tematica. Infatti le formulazioni che potremmo scrivere
in modo improvvisato attraverso emendamenti possono essere discriminatorie
verso l'uno o l'altro tipo di commercializzazione o di prodotto. D'altronde
l'etichettatura non è in sé una tutela; prima di tutto è
necessaria una base di valutazione, che per il momento non ha una certezza.
Mi sembra che nel testo dell'articolo 12 è considerato adeguatamente
anche il problema degli apparecchi di uso domestico ed individuale, ma
in realtà non è questa la legge che affronta tale problematica.
Nessun emendamento in verità mi pare accoglibile: mi parrebbe un'improvvisazione
dare una risposta con un emendamento su questo punto, anche perché
i tre anni di iter del provvedimento non hanno portato ad effettivi
approfondimenti. Questa è la motivazione dei pareri contrari, e
quindi della proposta della votazione dell'articolo 12 nel testo approvato
dalla Commissione.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.101, presentato dal senatore
Manfredi e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 12.800 è precluso dalla mancata votazione dell'emendamento 4.0.300.
Metto ai voti l'emendamento 12.103, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 12.104, presentato dal senatore Colla.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 12.501, presentato dal senatore Lorenzi.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.105.
BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 12.105 è puramente
formale, e potrei anche accogliere l'invito a ritirarlo.
I successivi emendamenti 12.106 e 12.106a, sostanzialmente identici, propongono
di sopprimere l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 12. Tale periodo
prevede che il Governo, che dovrà emanare il decreto per dare indicazione
ai consumatori sull'inquinamento elettromagnetico prodotto dagli apparecchi
e dispositivi di uso domestico, individuale o lavorativo, dovrà
con esso individuare, per l'appunto, «le tipologie di apparecchi
e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi
così basse da non richiedere alcuna precauzione». Ciò
significa che il Governo dovrà predisporre un decreto in cui sarà
riportato un lunghissimo elenco di apparecchi e dispositivi, perché
per qualunque apparecchio che abbia una pila bisognerà stabilire
se produce o meno un'emissione tale da essere normabile.
Ho presentato questi due emendamenti per aiutare il Governo, perché
mi pare impossibile prevedere una tale dettagliata ricognizione: pensate
solo ai giocattoli che hanno le pile. Il Governo dovrebbe fare un lunghissimo
elenco delle varie tipologie di giocattoli per i quali non vi sono emissioni
rilevanti. Ritenevo, dunque, che i primi due periodi del comma 1 dell'articolo
12 fossero sufficienti ad indicare quali sono i prodotti sui quali invece
devono essere date indicazioni perché il problema esiste. Predisporre
un elenco di prodotti per quali il problema non esiste mi sembra pressoché
impossibile.
Ritiro, dunque, l'emendamento 12.105 e mantengo l'emendamento 12.106.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.106, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 12.107, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.108.
BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORTOLOTTO. Signor Presidente, i telefonini nuocciono gravemente alla salute
e anche altri apparecchi di uso comune possono nuocervi se non vengono
adottate delle precauzioni. L'emendamento in votazione chiede che ciò
sia scritto chiaramente sui libretti di istruzione allegati ai prodotti.
Manteniamo l'emendamento e invitiamo l'Assemblea a votarlo favorevolmente
per garantire una informazione corretta, chiedendo che il Governo, nel
citato decreto, preveda quanto richiesto.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.108, presentato dal senatore
Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 12.
È approvato.
Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 12.0.100.
Metto ai voti l'emendamento 12.0.800, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 13.101 è volto a sopprimere
l'articolo 13, che prevede di fare degli accordi di programma specifici
per la riduzione delle emissioni di elettrosmog con i gestori di servizi
di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
perché non vorremmo che questa fosse una via per introdurre deroghe
che consentano, appunto, a tali gestori di non rispettare i limiti. Noi
riteniamo che in una legge concernente l'elettrosmog prevedere delle convenzioni
con i gestori dei servizi di trasporto pubblico non sia congruo.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.
Dichiaro l'emendamento 13.100 decaduto per l'assenza del presentatore.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti
all'articolo 13. La motivazione unica sta nel fatto che questo articolo
segnala una specificità della problematica dei servizi di trasporto
pubblico e individua uno strumento molto aperto, quello dell'accordo di
programma. Stiamo parlando di trasporto pubblico, quindi ci riferiamo a
soggetti pubblici che dovrebbero concludere accordi con un soggetto pubblico.
Credo che non sia il caso di dettagliare ulteriormente questa norma, perché
ciò comporterebbe un approfondimento di merito di una materia specifica;
in questo caso la genericità, a mio avviso, è migliore di
una specificità improvvisata o parziale. Questa è la ragione
per cui io credo che il testo emerso dopo tre anni di lavoro di Commissione
tra Camera e Senato, che pure è un testo che non risponde definitivamente
al problema, ma comunque individua il meccanismo per affrontarlo, sia quello
più convincente ed è preferibile non emendarlo in alcun modo.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo parere
conforme al relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.101, presentato dal senatore
Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.102, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori, identico all'emendamento 13.103, presentato dal senatore Erroi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.104, presentato dal senatore Erroi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.105, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.106, presentato dal senatore Erroi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 13.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 14 sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Ritiro l'emendamento
14.900 e do per illustrati i restanti emendamenti del Governo.
LORENZI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 14.501 deve
esservi stato un errore di stampa o di trascrizione, nel senso che l'integrazione
da me proposta va inserita nel testo e non alla fine.
PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Lorenzi.
LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, con il richiamo alle disposizioni
della legge 7 agosto 1990 n. 241, se interpreto bene la norma, è
assurdo che il personale di vigilanza debba accedere ai dati e alle informazioni
ai sensi di queste disposizioni. Questo significa, secondo me, che il personale
deve dimostrare al gestore di avere interesse ad accedere a tali dati.
Ciò è un assurdo, in quanto l'interesse all'osservanza delle
leggi è implicito nella funzione pubblica del personale di controllo.
È come se alla Guardia di finanza fosse richiesto di dimostrare
il proprio interesse ad accedere ai dati contabili di un'impresa. Pertanto,
se il gestore dovesse obiettare che il personale non ha interesse che cosa
succede? Il personale deve forse proporre ricorso al TAR ex articolo 25
della legge n.241 del 1990?
Sottopongo pertanto l'emendamento 14.208 all'attenzione del Governo e del relatore.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.
Dichiaro decaduto l'emendamento 14.100 per l'assenza del proponente.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento
14.101 e chiedo il ritiro dell'emendamento 14.102, identico all'emendamento
14.900 già ritirato dal Governo. Esprimo parere favorevole sugli
emendamenti 14.103 e 14.500. Parere contrario su tutti gli altri emendamenti
ad eccezione di quelli presentati dal Governo, sui quali il parere è
favorevole.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente,
il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Quindi, è favorevole all'emendamento 14.103, identico
all'emendamento 14.500?
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Francamente
considero pleonastica quell'aggiunta e suggerirei di ritirare tali emendamenti,
ma mi conformo al parere favorevole espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.101, presentato dal senatore
Cò e da altri senatori.
Non è approvato.
Sull'emendamento 14.102 c'è un invito al ritiro.
RESCAGLIO. Lo ritiro, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 14.900 è stato ritirato.
Sugli emendamenti 14.103 e 14.500 chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.
MAGGI. Signor Presidente, mantengo l'emendamento.
LORENZI. Anch'io, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.103, presentato dal senatore
Specchia e da altri senatori, identico all'emendamento 14.500, presentato
dal senatore Lorenzi.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.104, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.105, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.501 (testo corretto), presentato dal senatore Lorenzi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.502, presentato dal senatore Lorenzi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.106, presentato dal Governo.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.107, presentato dal Governo.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.108, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
BORTOLOTTO. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato si illustrano
da sé.
COLLA. Signor Presidente, l'emendamento 15.103 si illustra da sé.
LASAGNA. Signor Presidente, la nostra opinione è che la forbice
da 2 a 600 milioni di lire sia a dir poco stravagante, per non dire folle,
e perciò con l'emendamento 15.105 proponiamo che, per essere credibile
e realistica, vada da 50 a 200 milioni di lire.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 15 si intendono illustrati.
Dichiaro decaduto l'emendamento 15.100, stante l'assenza del proponente.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, ad esclusione dell'emendamento
15.1000 del Governo, sul quale sono favorevole, e dell'emendamento 15.116,
sul quale mi rimetto al Governo, esprimo parere contrario su tutti gli
altri emendamenti, specificando per il 15.101 che non dobbiamo prendere
le abitudini peggiori della magistratura che postula il getto pericoloso
di cose per reprimere l'inquinamento elettromagnetico: siamo all'uso un
po' troppo libero del codice penale e ci mancherebbe altro di santificarlo
a posteriori con i nostri emendamenti.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente,
vorrei motivare l'invito al ritiro o, nel caso, il parere contrario sugli
emendamenti a questo articolo, richiamando quanto ho già detto per
l'articolo 9. Sulla materia delle sanzioni c'è un decreto-legge,
approvato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso, ed è
opportuno anche procedere ad una rivalutazione delle cifre previste; suggerirei
di farla in quella sede e intanto adottare il testo, che in larga parte
riprende quello già approvato dalla Camera dei deputati e consente,
quindi, un esame più spedito dell'altro ramo del Parlamento.
Per quanto riguarda l'emendamento 15.1000 del Governo, esso è ispirato
dalla stessa motivazione. Il decreto ministeriale n. 381 del 1998, al quale
più volte i senatori hanno fatto riferimento, prevede sanzioni che,
quindi, è bene fare salve fino a quando non entreranno in vigore
i decreti di cui all'articolo 4, perché sono immediatamente operative.
Rispetto all'emendamento 15.116, la proposta del senatore Bortolotto e
degli altri senatori è utile; su di essa esprimerei parere favorevole
se venisse riformulata in tal senso: «L'inosservanza del decreto
di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 60 milioni».
In effetti, il decreto di cui all'articolo 12 ora non prevede sanzioni
e, quindi, l'inserimento proposto sarebbe utile, ma la formulazione è
imprecisa. Con questa riformulazione, ripeto, il parere sarebbe favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.101, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.1000, presentato dal Governo.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.102, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.103, presentato dal senatore Colla.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.105, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.104, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.500, presentato dal senatore Carcarino.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.106, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.107, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.108, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.109, presentato dal senatore Colla.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.110, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.111, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.112, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.113, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.114, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.115, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Per quanto riguarda l'emendamento 15.116, chiedo al senatore Bortolotto se accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.
BORTOLOTTO. Signor Presidente, in effetti, le parole «pari ad una percentuale» derivano da un errore di stampa. Avevamo presentato alcuni emendamenti che definivano le sanzioni in base ad una percentuale compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato del soggetto che compie il reato; infatti, se una grande impresa internazionale di telecomunicazioni compie una violazione di questa legge, irrogare una sanzione da 2 a 600 milioni può essere assolutamente irrisorio, trattandosi di imprese che magari hanno fatturati di centinaia di miliardi. In questo specifico emendamento, invece, la nostra intenzione era quella di prevedere una cifra tra i 2 e i 600 milioni, quindi indubbiamente vi è stato un errore di stampa.
Ferma restando questa intenzione, accogliamo la proposta del rappresentante del Governo perché, in questo modo, avremo almeno la possibilità di punire la violazione delle prescrizioni dell'articolo 12, comma 1, che altrimenti resterebbe impunita.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.116 (testo 2), presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
LORENZI. Signor Presidente, vorrei brevemente illustrare l'emendamento
16.500, perché vorrei sfidare il Governo a spiegarmi cosa succederebbe
se l'articolo 16 non ci fosse: non accadrebbe nulla! Chiaramente va in
funzione il decreto vigente e, dato che già esiste l'articolo 4,
comma 2, che stabilisce che dovrà esservi comunque il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è chiaro che finché non entrerà
in vigore la presente legge attraverso il decreto, con i limiti e i valori
quantitativi precisati, dovrà rimanere in vigore il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 1992. Quindi, insisto
perché si sopprima l'articolo 16.
LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, l'emendamento 16.100 chiede l'abrogazione
di una norma palesemente illegittima sotto il profilo costituzionale e
comunitario, tanto che contro l'Italia è stata anche avviata una
procedura di infrazione della direttiva correlativa. Insisto pertanto sulla
necessità di approvare quest'emendamento e richiamo l'attenzione
sia del Governo che del relatore su questa norma.
PRESIDENTE. L'emendamento 16.101 è da considerarsi illustrato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 16. È vero quello che dice il senatore Lorenzi, cioè che il regime transitorio richiamato in qualche modo sopravviverebbe senza bisogno del richiamo dell'articolo 16, tuttavia nel richiamo c'è anche un tentativo di coordinamento, laddove si dice: «in quanto compatibili con la presente legge».
L'emendamento 16.100 del senatore Lubrano di Ricco mi sembra un emendamento
da proporre alla legge sulla valutazione d'impatto ambientale, non mi pare
che sia questa, una legge quadro, la sede per una normativa di tale specificità.
Sono poi contrario all'emendamento 16.101, dal momento che è già
stato definito in un precedente emendamento del relatore questo problema
in termini leggermente diversi, quindi si entrerebbe in contraddizione
con il testo già votato.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.500, presentato dal senatore
Lorenzi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 16.100, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.
Non è approvato.
Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 16.101.
Metto ai voti l'articolo 16.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 17, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 17.100.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, non c'è molto da
dire sull'emendamento 17.1000: è semplicemente passato un anno.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento
in esame.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo parere
favorevole all'emendamento 17.1000.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1000, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'emendamento Tit.1, che invito il presentatore ad illustrare.
LUBRANO di RICCO. Lo do per illustrato, signor Presidente.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, non ho motivi particolari
di criticare il nuovo titolo proposto dal senatore Lubrano di Ricco, ma
credo sia preferibile il titolo trasmesso dalla Camera, frutto di un lavoro
di armonizzazione di diversi disegni di legge, anche perché non
abbiamo modificato l'impianto del provvedimento in modo tanto sostanziale
da fare di questa una legge di indirizzo per le regioni: è una legge
quadro che distingue le competenze, ma regola qualcosa anche direttamente.
Quindi mi pare, senatore Lubrano di Ricco, un po' più pertinente
e coerente con il contenuto del disegno di legge il titolo che ci è
stato trasmesso dalla Camera dei deputati; pertanto la invito al ritiro
del suo emendamento.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo parere
conforme a quello del relatore.
MANFREDI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANFREDI. Signor Presidente, ritengo che sarebbe più esatto parlare
di «Protezione dagli effetti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»,
più che di «Protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici».
PRESIDENTE. Senatore Lubrano di Ricco, accoglie la proposta di ritiro dell'emendamento?
LUBRANO di RICCO. Sì, signor Presidente, l'accolgo e ritiro l'emendamento
Tit.1.
PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni
di legge in titolo ad altra seduta.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza
e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
MAGGI, f.f. segretario, dà annunzio della interpellanza e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato
B al Resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì
24 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- -
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici (4273).
- -
DE CAROLIS e DUVA. - Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento
da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile
e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- --RIPAMONTI
ed altri. - Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente
prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- -
CÒ ed altri. - Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici (3071).
- -
SPECCHIA ed altri. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni
per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale
di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti
di radiazioni non ionizzanti (4147).
- -
BONATESTA. - Legge quadro sull'inquinamento elet-tromagnetico (4188).
- -
SEMENZATO. - Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai
campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315)
(Relazione orale).
II. Discussione del disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche (4930) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).
III. Ratifiche di accordi
internazionali (elenco allegato).
IV. Discussione dei disegni
di legge:
1. Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
- -
CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative
(3739).
2. CARPINELLI e SCIVOLETTO. - Competenze professionali dei geometri
e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture
e dell'urbanistica (884).
- --UCCHIELLI
ed altri. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali
con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture
e dell'urbanistica (447).
- -
CARUSO Luigi. - Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio
1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali
dell'area meccanica (1423).
- -
MINARDO ed altri. - Competenze professionali dei geometri nel settore delle
costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- -
BOSI ed altri. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali
edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica
(1891).
3. NAPOLI Roberto ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività
di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli
informatori scientifici del farmaco (478).
- -
DE ANNA. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione
scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici
del farmaco (1590).
- -
SALVATO. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione
scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori
scientifici del farmaco (2150).
4. Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia (4735) (Approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa
dei deputati Caveri; Nicolini ed altri; Di Bisceglie ed altri; Fontanini
e Bosco).
- -
SALVATO ed altri. - Norme di tutela della minoranza linguistica slovena
del Friuli-Venezia Giulia (167).
- --ANDREOLLI
ed altri. - Provvedimenti in favore delle popolazioni di lingua slovena
delle province di Trieste, Gorizia e Udine (2750).
1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione
e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16
aprile 1999 (4634).
2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale
di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo,
fatta a Roma l'8 aprile 1997 e del relativo Scambio di Note correttivo,
fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999 (4777).
3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti
istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le
Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
di Polonia dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica
d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione
europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999 (4803).
4. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti
istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania,
dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria,
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea,
fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999 (4815).
5. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti
istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
slovacca, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria,
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea,
fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999 (4816).
6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni,
la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla
giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25
giugno 1998 (4776).
7. ELIA ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità
dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina:
Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il
4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio
1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani (4852).
8. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta
a Tunisi il 26 settembre 1996 (4316).
9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca
protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre
1999 (4861).
10. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e
la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundé
il 29 giugno 1999 (4869).
La seduta è tolta (ore 19,55).
Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 24
Allegato A
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273)
ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 5.
Approvato con un emendamento
1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento
adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori
pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del
Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari,
sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche
degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione,
la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti fissi per telefonia
mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le
particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici
e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione,
la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli
imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici,
architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando
quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e
strumenti di pianificazione.
2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di
contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma
1, ed in particolare del rischio di elettrolocuzione e di collisione dell'avifauna.
3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 é definita una
nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo
da assicurare il rispetto dei princìpi della presente legge, ferme
restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.
Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto
ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito
dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di
verifica e controllo;
e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto
e ai relativi indennizzi.
f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
5.100
Serena
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.100
Sostituire l'articolo 5, con il seguente:
«Art. 5. - (Procedure per la richiesta di concessione all'installazione di impianti destinati al servizio elettrico e di telecomunicazioni) - 1. Le domande di autorizzazione per nuovi elettrodotti, ovvero la modifica di elettrodotti esistenti, nonchè le domande relative a emittenti e a ripetitori radiotelevisivi, alle stazioni radiobase per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono contenere una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera nonchè la rappresentazione dei tracciati e delle distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali, come indicato nell'articolo 4.
2. In sede di progettazione degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori
radiotelevisivi, delle stazioni radiobase per telefonia cellulare e dei
radar per uso civile e militare, al fine di tenere conto degli effetti
di sovrapposizione delle radiazioni dei campi magnetici ed elettrici, devono
essere valutati i livelli di esposizione della popolazione considerando
anche gli eventuali campi elettrici e magnetici preesistenti.
3. Negli strumenti urbanistici e nelle loro varianti, adottati successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati
i tracciati e le distanze di rispetto degli elettrodotti, le localizzazioni
delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase
per telefonia cellulare, dei radar e i relativi limiti di esposizione
indicati all'articolo 3, confermati dalle autorità sanitarie locali
competenti per territorio. Possono essere altresì individuate aree
idonee alla localizzazione di nuove installazioni di emittenti e di ripetitori
radiotelevisivi e di stazioni radiobase per telefonia cellulare.
4. Il richiedente l'autorizzazione deve adottare tutte le soluzioni tecnologiche,
costruttive e gestionali, anche non tradizionali, atte a ridurre l'impatto
ambientale sul territorio per l'attività intrapresa.
5. Le autorità sanitarie locali competenti per territorio procedono,
in sede di collaudo, alla verifica delle distanze previste nella domanda
di autorizzazione. In caso di violazione di quanto previsto, si procede
alla revoca immediata dell'autorizzazione all'installazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni adottano il piano catastale elettromagnetico regolatore per
la localizzazione delle stazioni elettriche ed i tracciati degli elettrodotti
aerei per tensioni da 10 KV a 1000 KV, nonchè il piano regionale
per la localizzazione degli impianti radiotelevisivi, per telefonia cellulare
e telecomunicazione satellitare e dei radar, tenendo conto, per
il rilascio delle autorizzazioni, dei limiti e delle distanze previsti
dalla presente legge.
7. L'esercizio degli impianti già esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, e l'installazione di impianti nuovi sono
subordinati all'autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta competente,
di concerto con gli assessori competenti in materia di sanità, urbanistica
e ambiente, e dal CODIPINQUE.
8. La domanda per l'autorizzazione all'installazione di un impianto deve
essere presentata al presidente della giunta competente per il rilascio
della concessione edilizia, corredata della seguente documentazione:
a) cartografia o supporto digitale attestanti l'esatta ubicazione del progetto;
b) progetto dettagliato dell'installazione recante le informazioni
complete dal punto di vista tecnologico, costruttivo ed operativo, con
la relativa idoneità statica e dinamica dell'antenna, traliccio,
o altro dispositivo generante fonti elettromagnetiche;
c) autorizzazione tecnico-sanitaria dell'ASL competente per territorio,
previa certificazione rilasciata da un istituto pubblico competente in
materia di certificazione di impianti e di omologazione, ai sensi dell'articolo
6, primo comma, lettera m), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) analisi di compatibilità elettromagnetica dell'impianto in
relazione all'ambiente circostante;
e) valutazione di impatto paesaggistico, architettonico, archeologico
e ambientale;
f) dichiarazione di conformità della normativa comunitaria in
materia di installazioni industriali;
g) dichiarazione di regolarità dell'impianto antincendio al
fine di garantire la sicurezza dell'impianto;
h) possesso dell'assicurazione obbligatoria per qualsiasi danno prodotto
dall'installatore o dal gestore a persone o cose, durante la fase di costruzione
o nella gestione successiva.
9. L'installazione degli impianti deve essere notificata alla provincia competente per territorio.
10. Gli organi competenti, in particolare l'ufficio del catasto urbano
e del piano regolatore, devono provvedere al cambio di destinazione d'uso
in tutti locali o i terreni interessati ad ospitare macchinari ed antenne.
In particolare, poichè trattasi di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, la nuova destinazione d'uso sarà: «uso industriale».
11. Le funzioni amministrative in materia di impianti per telecomunicazioni
ed elettrodotti, compresa la vigilanza per il rispetto della presente legge,
sono attribuite alle province e ai comuni. Per la vigilanza sulle cessioni
elettromagnetiche, le province si avvalgono della consulenza tecnica, dei
presìdi multizonali di prevenzione, dell'ISPESL, della ASL e del
CODIPINQUE.
12. L'esercizio dell'impianto può avere luogo previa convenzione
con i comuni o con il consorzio di comuni, con le province e con le regioni
interessate».
5.300
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300
Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
«Art. 5. - (Procedure per la richiesta di concessione all'installazione di impianti destinati al servizio elettrico e di telecomunicazione). - 1. Le domande di autorizzazione per nuovi elettrodotti, ovvero la modifica di elettrodotti esistenti, nonché le domande relative a emittenti e a ripetitori radiotelevisivi, alle stazioni radiobase per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono contenere una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera nonché la rappresentazione dei tracciati e delle distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali, come indicato nell'articolo 4.
2. In sede di progettazione degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori
radiotelevisivi, delle stazioni radiobase per telefonia cellulare e dei
radar per uso civile e militare, al fine di tenere conto degli effetti
di sovrapposizione delle radiazioni dei campi magnetici ed elettrici, devono
essere valutati i livelli di esposizione della popolazione considerando
anche gli eventuali campi elettrici e magnetici preesistenti.
3. Negli strumenti urbanistici e nelle loro varianti, adottati successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati
i tracciati e le distanze di rispetto degli elettrodotti, le localizzazioni
delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase
per telefonia cellulare, dei radar e i relativi limiti di esposizione
indicati all'articolo 3, confermati dalle autorità sanitarie locali
competenti per territorio. Possono essere altresì individuate aree
idonee alla localizzazione di nuove installazioni di emittenti e di ripetitori
radiotelevisivi e di stazioni radiobase per telefonia cellulare.
4. Il richiedente l'autorizzazione deve adottare tutte le soluzioni tecnologiche,
costruttive e gestionali, anche non tradizionali, atte a ridurre l'impatto
ambientale sul territorio per l'attività intrapresa.
5. Le autorità sanitarie locali competenti per territorio procedono,
in sede di collaudo, alla verifica delle distanze previste nella domanda
di autorizzazione all'installazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni adottano il piano catastale elettromagnetico regolatore per
la localizzazione delle stazioni elettriche ed i tracciati degli elettrodotti
aerei per tensioni da 10 KV a 1000 KV, nonché il piano regionale
per la localizzazione degli impianti radiotelevisivi, per telefonia cellulare
e telecomunicazione satellitare e dei radar, tenendo conto, per
il rilascio delle autorizzazioni, dei limiti e delle distanze previsti
dalla presente legge.
7. L'esercizio degli impianti già esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, e l'installazione di impianti nuovi sono
subordinati all'autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta competente,
di concerto con gli assessori competenti in materia di sanità, urbanistica
e ambientale, e dal Comitato.
8. La domanda per l'autorizzazione all'installazione di un impianto deve
essere presentata al presente della giunta competente per il rilascio della
concessione edilizia, corredata dalla seguente documentazione:
a) cartografia o supporto digitale attestanti l'esatta ubicazione del progetto;
b) progetto dettagliato dell'installazione recante le informazioni
complete dal punto di vista tecnologico, costruttivo ed operativo, con
la relativa idoneità statica e dinamica dell'antenna, traliccio,
o altro dispositivo generante fonti elettromagnetiche;
c) autorizzazione tecnico-sanitaria dell'ASL competente per territorio,
previa certificazione rilasciata da un istituto pubblico competente in
materia di certificazione di impianti e di omologazione, ai sensi dell'articolo
6, lettera m), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) analisi di compatibilità elettromagnetica dell'impianto in
relazione all'ambiente circostante;
e) valutazione di impatto paesaggistico, architettonico, archeologico
e ambientale;
f) dichiarazione di conformità della normativa comunitaria in
materia di installazioni industriali;
g) dichiarazione di regolarità dell'impianto antincendio al
fine di garantire la sicurezza dell'impianto;
h) possesso dell'assicurazione obbligatoria per qualsiasi danno prodotto
dall'installatore o dal gestore a persone o cose, durante la fase di costruzione
o nella gestione successiva.
9. L'installazione degli impianti deve essere notificata alla provincia competente per territorio.
10. Gli organi competenti, in particolare l'ufficio del catasto urbano
e del piano regolatore, devono provvedere al cambio di destinazione d'uso
in tutti locali o i terreni interessati ad ospitare macchinari ed antenne.
In particolare, poiché trattasi di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, la nuova destinazione d'uso sarà: «uso industriale».
11. Le funzioni amministrative in materia di impianti per telecomunicazioni
ed elettrodotti, compresa la vigilanza per il rispetto della presente legge,
sono attribuite alle province e ai comuni. Per la vigilanza sulle cessioni
elettromagnetiche, le province si avvalgono della consulenza tecnica, dei
presidi multizonali di prevenzione, dell'ISPESL, della ASL e del Comitato.
12. L'esercizio dell'impianto può avere luogo previa convenzione
con i comuni o con il consorzio di comuni, con le province e con le regioni
interessate.
5.101
Serena
Respinto
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 5. - (Misure per la tutela dell'ambiente e del paesaggio - Obiettivi di qualità). - 1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, gli elettrodotti devono correre in cavo interrato o devono altresì essere previste, in fase di progettazione, particolari misure al fine di evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati, qualora l'interramento non sia praticabile.
2. Negli strumenti urbanistici e loro varianti adottati successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati
i tracciati delle linee aeree esterne, le zone di interdizione e le zone
di rispetto di cui all'articolo 4. All'interno di tali zone non è
consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale o altra attività
civile, industriale, commerciale e di tempo libero.
3. Fatta salva la valutazione dell'impatto ambientale, paesaggistico e
sanitario, gli elettrodotti possono essere costruiti solo al di fuori dei
centri abitati e mantenendo una distanza minima di 500 metri dall'insediamento
abitativo già esistente, o dalle aree aventi tale destinazione d'uso,
anche se non già edificate.
4. La stessa distanza di cui al comma 3 deve essere rispettata anche per
le strutture elettriche e per telecomunicazioni esistenti, che devono essere
trasferite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. In caso di violazione di tale obbligo il presidente della giunta
regionale, entro i dodici mesi successivi, ordina d'ufficio, a spese del
titolare dell'impianto o del legale rappresentante, la disattivazione coatta
dell'impianto e la sua rimozione.
5. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la
realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi
operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 0 KHz e 300 GHz, e l'adeguamento
di quelli già esistenti, devono avvenire in modo da produrre i valori
di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con
la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare
l'esposizione della popolazione, e comunque entro i limiti stabiliti dalla
presente legge.
5.102
Lubrano di Ricco
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo di modifica
del titolo III, capo I, articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117 e 118 del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, rispettando
i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, fatte salve
le vigenti discipline di settore in materia di conservazione della natura,
difesa del suolo, tutela paesistico-ambientale, archeologica ed assetto
urbanistico del territorio;
b) partecipazione ai procedimenti di individuazione dei tracciati e di autorizzazione dei progetti delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli enti esponenziali di tutela ambientale».
Conseguentemente ai commi 2 e 3 sostituire la parola: «regolamento»
con la seguente: «decreto legislativo».
5.600
Lorenzi
Approvato
Al comma 1 sopprimere la parola: «fissi».
5.103
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Id. em. 5.600
Al comma 1, sopprimere la parola: «fissi».
5.500
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 5.600
Al comma 1, alla fine del primo periodo, sopprimere la parola: «fissi».
5.800
Il Relatore
Id. em. 5.600
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «fissi».
5.104
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «fissi» aggiungere le seguenti:
«o montati su ruote».
5.601
Lorenzi
Respinto
Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente:
0a) Obbligo per i gestori di presentare progetti dettagliati e completi
sotto tutti i profili (cartografie aggiornate, tecnologia adottata, V.I.A.
su progetto preliminare, informazione del cittadino interessato dall'opera).
5.105
Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 3, sopprimere la lettera e).
5.602
Lorenzi
Respinto
Al comma 3 lettera f) sostituire le parole: «valutazione
preventiva» con le altre: «rilevamento preventivo».
5.106
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Id. em. 5.602
Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: «valutazione
preventiva» con le seguenti: «rilevamento preventivo».
5.501
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 5.602
Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «valutazione
preventiva» con le seguenti: «rilevamento preventivo».
5.107
Erroi
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore
della presente legge le imprese esercenti impianti elettrici presentano
agli organi competenti i progetti diretti all'adeguamento degli impianti
esistenti alla disciplina contenuta nel regolamento e alle norme vigenti.
Il provvedimento di approvazione del progetto di adeguamento costituisce
accertamento di conformità degli impianti esistenti alla suindicata
disciplina.
5.0.100
Serena
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.100
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
(Requisiti per la omologazione della stazione radiobase, di una stazione per impianto di telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazioni in generale)
1. Ai fini dell'insediamento dei servizi relativi a impianti di telecomunicazioni
deve essere dimostrata l'idoneità del sito secondo quanto previsto
dal piano urbanistico e dalla presente legge.
2. Il progetto della stazione per impianto di telecomunicazione, telefonia
mobile, televisivo, radio e telecomunicazione in generale, di seguito denominato
«stazione radiobase« (SRB), deve contenere tutti i parametri
radioelettrici fondamentali del sistema ovvero le caratteristiche e le
prestazioni degli alimentatori, dei trasmettitori, dei cavi di collegamento
delle antenne, la procedura di calcolo delle grandezze e delle caratteristiche
d'irradiazione, i diagrammi d'antenna in campo vicino ed in campo lontano,
i valori calcolati del campo elettromagnetico e della densità di
potenza in condizioni di massima potenza trasmissibile dall'impianto, tenendo
conto delle tolleranze e degli effetti di degradazione del sistema.
3. Nel progetto della SRB devono essere definite le zone individuate all'articolo
4. Inoltre è delimitata una zona vietata, denominata «di interdizione»,
entro cui l'esposizione alla popolazione è vietata e che comprende
tutta la zona di campo vicino, costituita dalla zona relativa e dalla zona
di Fresnel, definita, per antenne di dimensioni maggiori della lunghezza
d'onda minima dell'intervallo di frequenze operative dell'impianto; da
d > 2D2 / l ove D è la dimensione massima dell'antenna
e l è la lunghezza d'onda minima.
4. I valori efficaci dell'intensità di campo elettrico e di campo
magnetico o il valore della densità di potenza intorno al sito della
SRB devono scaturire dalla somma dei contributi dovuti alle antenne, o
celle, e dei contributi dovuti ad altre sorgenti di onde elettromagnetiche
nell'intera gamma di radiofrequenze considerate dalla normativa vigente
già presenti nel sito. Tali livelli di campo possono essere rilevati
in maniera affidabile soltanto da misure effettuate preventivamente e certificate
dagli enti preposti con l'approvazione del CODIPINQUE.
5. Il progetto della SRB deve prevedere:
a) l'installazione di un sistema certificato di monitoraggio continuo dei valori del campo elettromagnetico dotato di sistema di allarme via radio con il gestore nel caso del superamento dei limiti di cautela stabiliti;
b) la registrazione automatica dei dati misurati da una «scatola
nera» di monitoraggio di radiazioni non ionizzanti;
c) lo spegnimento automatico della SRB fino a quando non sia effettuata
e verificata la riduzione a conformità dei valori stabiliti dalla
presente legge. In caso di blocco della SRB il gestore deve avvisare tempestivamente:
1) l'ufficio comunale incaricato del rilascio della concessione edilizia, per l'installazione dell'impianto per telecomunicazioni;
2) la ASL di pertinenza;
3) l'ufficio competente del Ministero della sanità;
4) l'eventuale amministratore o proprietario dell'immobile o del terreno
in cui la SRB è ubicata.
6. Lo sblocco dell'impianto della SRB può essere effettuato dalla
società di gestione del servizio sotto la propria responsabilità
per un numero massimo di cinque volte trimestrali. Qualora si verifichi
un ulteriore blocco, il gestore dell'impianto deve convocare obbligatoriamente
la ASL di competenza unitamente al CODIPINQUE, che provvedono a verificare
l'efficienza degli impianti e a deliberare in merito. Ai controlli della
SRB possono partecipare al massimo tre rappresentanti delle associazioni
o dei comitati di quartiere interessati a verificare:
a) che le apparecchiature siano in ottime condizioni;
b) che l'autorizzazione di concessione edilizia sia in regola;
c) che la destinazione d'uso catastale sia regolarmente registrata
come «uso industriale»;
d) che i controlli di campo elettrico ed elettromagnetico non superino
per gli impianti collaudati a massima potenza i valori stabiliti dalla
presente legge;
e) che l'amministratore o il proprietario dell'immobile siano edotti
sui rischi che la mancanza o l'inadempienza parziale o totale delle disposizioni
del presente articolo comporta e delle sanzioni a loro carico.
7. L'inadempienza alle disposizioni del comma 6 è considerata come omissione di atti d'ufficio verso le autorità preposte, e configura danno ambientale nei confronti della cittadinanza, e l'ente gestore ne risponderà direttamente.
8. Il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti richiesti
dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, ed includere in forma dettagliata la descrizione
dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in opera a regola
d'arte, e di tutti quei dispositivi che compongono l'impianto.
9. Il progetto meccanico e strutturale dell'impianto deve dimostrare la
compatibilità statica e dinamica, anche in condizioni ambientali
avverse, per le strutture portanti su cui viene installato.
10. Il progetto della SRB deve contenere un piano di sicurezza ai sensi
della legislazione vigente. In particolare, per quanto riguarda i locali
adibiti ad ospitare gli apparati elettronici, il progetto deve rispondere
ai requisiti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione degli
incendi in ottemperanza alla normativa REI e CEI. In particolare per le
SRB installate sui fabbricati ad uso civile è fondamentale riportare:
l'ubicazione degli allarmi antincendio, le uscite di sicurezza, gli estintori
manuali, gli estintori automatici, la cartellonistica di sicurezza, l'uso
dei materiali ignifughi e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
11. La SRB, nel caso in cui insista sulle strutture di un edificio e ne
ricorrano le condizioni per le sue peculiarità strutturali e dimensionali,
deve essere preventivamente collaudata e certificata da parte del Genio
civile secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore in materia
di prevenzione antisismica.
12. La durata dell'omologazione dell'impianto è limitata al periodo
massimo di tre anni e dopo tale data può essere rinnovata qualora
permangano le condizioni di cui al comma 11.
13. In caso di controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo
il CODIPINQUE è chiamato ad esprimere il proprio parere e ad offrire
la propria consulenza tecnica e legislativa».
5.0.200
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
(Requisiti per la omologazione della stazione radiobase, di una stazione per impianto di telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazioni in generale)
1. Ai fini dell'insediamento dei servizi relativi a impianti di telecomunicazioni
deve essere dimostrata l'idoneità del sito secondo quanto previsto
dal piano urbanistico e dalla presente legge.
2. Il progetto della stazione per impianto di telecomunicazione, telefonia
mobile, televisivo, radio e telecomunicazione in generale, di seguito denominato
«stazione radiobase« (SRB), deve contenere tutti i parametri
radioelettrici fondamentali del sistema ovvero le caratteristiche e le
prestazioni degli alimentatori, dei trasmettitori, dei cavi di collegamento
delle antenne, la procedura di calcolo delle grandezze e delle caratteristiche
d'irradiazione, i diagrammi d'antenna in campo vicino ed in campo lontano,
i valori calcolati del campo elettromagnetico e della densità di
potenza in condizioni di massima potenza trasmissibile dall'impianto, tenendo
conto delle tolleranze e degli effetti di degradazione del sistema.
3. Nel progetto della SRB devono essere definite le zone individuate all'articolo
4. Inoltre è delimitata una zona vietata, denominata «di interdizione»,
entro cui l'esposizione alla popolazione è vietata e che comprende
tutta la zona di campo vicino, costituita dalla zona relativa e dalla zona
di Fresnel, definita, per antenne di dimensioni maggiori della lunghezza
d'onda minima dell'intervallo di frequenze operative dell'impianto; da
d > 2D2 / l ove D è la dimensione massima dell'antenna
e l è la lunghezza d'onda minima.
4. I valori efficaci dell'intensità di campo elettrico e di campo
magnetico o il valore della densità di potenza intorno al sito della
SRB devono scaturire dalla somma dei contributi dovuti alle antenne, o
celle, e dei contributi dovuti ad altre sorgenti di onde elettromagnetiche
nell'intera gamma di radiofrequenze considerate dalla normativa vigente
già presenti nel sito. Tali livelli di campo possono essere rilevati
in maniera affidabile soltanto da misure effettuate preventivamente e certificate
dagli enti preposti con l'approvazione del Comitato.
5. Il progetto della SRB deve prevedere:
a) l'installazione di un sistema certificato di monitoraggio continuo dei valori del campo elettromagnetico dotato di sistema di allarme via radio con il gestore nel caso del superamento dei limiti di cautela stabiliti;
b) la registrazione automatica dei dati misurati da una «scatola
nera» di monitoraggio di radiazioni non ionizzanti;
c) lo spegnimento automatico della SRB fino a quando non sia effettuata
e verificata la riduzione a conformità dei valori stabiliti dalla
presente legge. In caso di blocco della SRB il gestore deve avvisare tempestivamente:
1) l'ufficio comunale incaricato del rilascio della concessione edilizia, per l'installazione dell'impianto per telecomunicazioni;
2) la ASL di pertinenza;
3) l'ufficio competente del Ministero della sanità;
4) l'eventuale amministratore o proprietario dell'immobile o del terreno
in cui la SRB è ubicata.
6. Lo sblocco dell'impianto della SRB può essere effettuato dalla
società di gestione del servizio sotto la propria responsabilità
per un numero massimo di cinque volte trimestrali. Qualora si verifichi
un ulteriore blocco, il gestore dell'impianto deve convocare obbligatoriamente
la ASL di competenza unitamente al Comitato, che provvedono a verificare
l'efficienza degli impianti e a deliberare in merito. Ai controlli della
SRB possono partecipare al massimo tre rappresentanti delle associazioni
o dei comitati di quartiere interessati a verificare:
a) che le apparecchiature siano in ottime condizioni;
b) che l'autorizzazione di concessione edilizia sia in regola;
c) che la destinazione d'uso catastale sia regolarmente registrata
come «uso industriale»;
d) che i controlli di campo elettrico ed elettromagnetico non superino
per gli impianti collaudati a massima potenza i valori stabiliti dalla
presente legge;
e) che l'amministratore o il proprietario dell'immobile siano edotti
sui rischi che la mancanza o l'inadempienza parziale o totale delle disposizioni
del presente articolo comporta e delle sanzioni a loro carico.
7. L'inadempienza alle disposizioni del comma 6 è considerata come omissione di atti d'ufficio verso le autorità preposte, e configura danno ambientale nei confronti della cittadinanza, e l'ente gestore ne risponderà direttamente.
8. Il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti richiesti
dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, ed includere in forma dettagliata la descrizione
dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in opera a regola
d'arte, e di tutti quei dispositivi che compongono l'impianto.
9. Il progetto meccanico e strutturale dell'impianto deve dimostrare la
compatibilità statica e dinamica, anche in condizioni ambientali
avverse, per le strutture portanti su cui viene installato.
10. Il progetto della SRB deve contenere un piano di sicurezza ai sensi
della legislazione vigente. In particolare, per quanto riguarda i locali
adibiti ad ospitare gli apparati elettronici, il progetto deve rispondere
ai requisiti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione degli
incendi in ottemperanza alla normativa REI e CEI. In particolare per le
SRB installate sui fabbricati ad uso civile è fondamentale riportare:
l'ubicazione degli allarmi antincendio, le uscite di sicurezza, gli estintori
manuali, gli estintori automatici, la cartellonistica di sicurezza, l'uso
dei materiali ignifughi e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
11. La SRB, nel caso in cui insista sulle strutture di un edificio e ne
ricorrano le condizioni per le sue peculiarità strutturali e dimensionali,
deve essere preventivamente collaudata e certificata da parte del Genio
civile secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore in materia
di prevenzione antisismica.
12. La durata dell'omologazione dell'impianto è limitata al periodo
massimo di tre anni e dopo tale data può essere rinnovata qualora
permangano le condizioni di cui al comma 11.
13. In caso di controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo
il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere e ad offrire
la propria consulenza tecnica e legislativa».
5.0.101
Serena
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 3.131
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
(Zone di interdizione e zone di rispetto)
1. Nelle aree sulle quali insistono impianti ad alta frequenza è
individuata una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti
per i quali i livelli di riferimento superano i valori indicati nell'allegato
B annesso alla presente legge.
2. Nelle aree sulle quali insistono elettrodotti sono individuate:
a) una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori fissati dall'articolo 3;
b) una zona di rispetto costituita da una fascia di 50 metri di larghezza contigua alla zona di interdizione misurata in senso orizzontale - verticale spaziale rispetto alla fonte di emissione. A seconda del servizio prestato la zona può essere longitudinale (per elettrodotto) o circolare (antenne per teleradiocomunicazione e telefonia). Ai fini dell'attuazione della presente legge le carte planimetriche dei piani particolareggiati, i piani regolatori, le mappe e similari devono essere aggiornati ed in essi devono essere riportate le esatte ubicazioni dei passaggi degli elettrodotti, delle antenne per ripetitori radio e televisivi, radio amatoriali, radar per uso civile e militare, delle antenne per ripetitori telefonici, fissi, mobili e satellitari, nonché di ogni altra apparecchiatura che generi fenomeni di campo elettromagnetico di qualsiasi intensità.
3. Le zone dove persistono gli impianti di cui al comma 2, sia montati su travi e tralicci sia interrati, sono definite zone di interdizione.
4. La dimensione della zona di interdizione è definita dagli stessi
enti gestori del servizio, in ottemperanza ai limiti stabiliti dalla presente
legge, in base alle potenze massime impegnate nel servizio sotto la propria
responsabilità al fine di garantire che non sussistano pericoli
di radiazione, dovuti alle onde elettromagnetiche.
5. Nelle zone di interdizione non è consentito l'accesso della popolazione;
per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano
le disposizioni vigenti. Nelle zone di interdizione non sono ammessi insediamenti
abitativi, ospedali, scuole, asili, parchi giochi e ogni altra struttura
analoga. Il perimetro delle zone di interdizione e delle zone di rispetto
deve essere noto alla popolazione con apposita segnaletica a cura del gestore
o proprietario dell'impianto. Qualora il terreno ospiti una linea di elettrificazione,
è proibito destinare tale terreno ad uso agricolo e solo limitatamente
al pascolo.
6. Nel caso di nuovi impianti l'ente gestore deve richiedere la concessione
edilizia alla regione, alla provincia ed ai comuni interessati dall'attraversamento
dei servizi, adeguandosi alla rispettiva normativa vigente.
7. Nel settore della telefonia mobile, sia per gli impianti nuovi che per
quelli già esistenti, le antenne ed i ripetitori devono essere collocati
in modo tale da rispettare i parametri massimi ammissibili stabiliti dalla
presente legge».
5.0.104
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 3.131
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
(Zone di interdizione e zone di rispetto)
1. Nelle aree sulle quali insistono impianti ad alta frequenza è
individuata una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti
per i quali i livelli di riferimento superano i valori indicati nell'allegato
B annesso alla presente legge.
2. Nelle aree sulle quali insistono elettrodotti sono individuate:
a) una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori fissati dall'articolo 3;
b) una zona di rispetto costituita da una fascia di 50 metri di larghezza contigua alla zona di interdizione misurata in senso orizzontale - verticale spaziale rispetto alla fonte di emissione. A seconda del servizio prestato la zona può essere longitudinale (per elettrodotto) o circolare (antenne per teleradiocomunicazione e telefonia). Ai fini dell'attuazione della presente legge le carte planimetriche dei piani particolareggiati, i piani regolatori, le mappe e similari devono essere aggiornati ed in essi devono essere riportate le esatte ubicazioni dei passaggi degli elettrodotti, delle antenne per ripetitori radio e televisivi, radio amatoriali, radar per uso civile e militare, delle antenne per ripetitori telefonici, fissi, mobili e satellitari, nonché di ogni altra apparecchiatura che generi fenomeni di campo elettromagnetico di qualsiasi intensità.
3. Le zone dove persistono gli impianti di cui al comma 2, sia montati su travi e tralicci sia interrati, sono definite zone di interdizione.
4. La dimensione della zona di interdizione è definita dagli stessi
enti gestori del servizio, in ottemperanza ai limiti stabiliti dalla presente
legge, in base alle potenze massime impegnate nel servizio sotto la propria
responsabilità al fine di garantire che non sussistano pericoli
di radiazione, dovuti alle onde elettromagnetiche.
5. Nelle zone di interdizione non è consentito l'accesso della popolazione;
per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano
le disposizioni vigenti. Nelle zone di interdizione non sono ammessi insediamenti
abitativi, ospedali, scuole, asili, parchi giochi e ogni altra struttura
analoga. Il perimetro delle zone di interdizione e delle zone di rispetto
deve essere noto alla popolazione con apposita segnaletica a cura del gestore
o proprietario dell'impianto. Qualora il terreno ospiti una linea di elettrificazione,
è proibito destinare tale terreno ad uso agricolo e solo limitatamente
al pascolo.
6. Nel caso di nuovi impianti l'ente gestore deve richiedere la concessione
edilizia alla regione, alla provincia ed ai comuni interessati dall'attraversamento
dei servizi, adeguandosi alla rispettiva normativa vigente.
7. Nel settore della telefonia mobile, sia per gli impianti nuovi che per
quelli già esistenti, le antenne ed i ripetitori devono essere collocati
in modo tale da rispettare i parametri massimi ammissibili stabiliti dalla
presente legge.
5.0.300
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Le parole da: «Dopo l'articolo 5» a: «montaggio eseguito» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
(Obblighi per le imprese
installatrici di apparecchiature
per il servizio elettrico
e di telecomunicazione)
1. L'impresa che materialmente realizza l'opera di montaggio di un elettrodotto
e di una stazione connessa, di un'antenna per radiocomunicazione di qualsiasi
tipo, di una stazione di trasmissione televisiva, di una SRB per telecomunicazione,
di un impianto per telefonia ubicato a qualsiasi altezza dal suolo e che
produce campi elettromagnetici di qualsiasi entità, deve, al termine
dell'esecuzione dell'opera, rilasciare un certificato di esecuzione a regola
d'arte, allegando gli elaborati grafici necessari ed inerenti la struttura
installata atti a documentarne la perfetta conformità.
2. La stessa impresa installatrice di cui al comma 1 deve garantire
il lavoro effettuato per i tre anni successivi al montaggio eseguito.
3. L'impresa di cui al comma 1 deve essere regolarmente iscritta
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'albo
professionale di pertinenza.
4. L'impresa appaltante il montaggio di una delle qualsiasi SRB di
cui al comma 1 deve consegnare la certificazione relativa alle opere eseguite
ad opera d'arte in sei copie autenticate a:
a) al proprietario o all'amministratore dell'immobile o terreno in cui l'impianto è installato;
b) alla ASL di competenza;
c) al Ministero della sanità;
d) al Comitato;
e) al comune che ha rilasciato la concessione edilizia;
f) al Ministero delle comunicazioni.
5.0.102
Serena
Precluso
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
(Obblighi per le imprese installatrici di apparecchiature per il servizio elettrico e di telecomunicazione)
1. L'impresa che materialmente realizza l'opera di montaggio di un elettrodotto
e di una stazione connessa, di un'antenna per radiocomunicazione di qualsiasi
tipo, di una stazione di trasmissione televisiva, di una SRB per telecomunicazione,
di un impianto per telefonia ubicato a qualsiasi altezza dal suolo e che
produce campi elettromagnetici di qualsiasi entità, deve, al termine
dell'esecuzione dell'opera, rilasciare un certificato di esecuzione a regola
d'arte, allegando gli elaborati grafici necessari ed inerenti la struttura
installata atti a documentarne la perfetta conformità.
2. La stessa impresa installatrice di cui al comma 1 deve garantire il
lavoro effettuato per i tre anni successivi al montaggio eseguito».
5.0.103
Serena
Respinto
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
(Obblighi delle società
di gestione dei servizi elettrici
e di telecomunicazione)
1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla presente legge, tutte le società
che operano nel campo delle telecomunicazioni e nel settore elettrico hanno
l'obbligo di:
a) accrescere il livello conoscitivo in tema di elettroinquinamento con studi e con ricerche scientifiche al fine di offrire un servizio sempre migliore all'utenza e alla popolazione;
b) stipulare polizze assicurative a copertura e a garanzia della
popolazione danneggiata direttamente o indirettamente dagli effetti causati
dalle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti per eventuali danni morali
e materiali;
c) rispettare le normative e le direttive comunitarie in materia e
in sintonia con la presente legge;
d) chiedere il rinnovo dell'omologazione dell'impianto ogni tre anni.
Dopo tale data, e qualora non vengano concesse particolari proroghe, la
omologazione decade e sarà cura del gestore richiederne il rinnovo,
producendo tutta la documentazione atta alla riattivazione dell'impianto
al suo adeguamento alla normativa vigente».
5.0.108
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Id. em. 5.0.103
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
(Obblighi delle società
di gestione dei servizi elettrici
e di telecomunicazione)
1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla presente legge, tutte le società
che operano nel campo delle telecomunicazioni e nel settore elettrico hanno
l'obbligo di:
a) accrescere il livello conoscitivo in tema di elettroinquinamento con studi e con ricerche scientifiche al fine di offrire un servizio sempre migliore all'utenza e alla popolazione;
b) stipulare polizze assicurative a copertura e a garanzia della popolazione
danneggiata direttamente o indirettamente dagli effetti causati dalle radiazioni
elettromagnetiche non ionizzanti per eventuali danni morali e materiali;
c) rispettare le normative e le direttive comunitarie in materia e
in sintonia con la presente legge;
d) chiedere il rinnovo dell'omologazione dell'impianto ogni tre anni.
Dopo tale data, e qualora non vengano concesse particolari proroghe, la
omologazione decade e sarà cura del gestore richiederne il rinnovo,
producendo tutta la documentazione atta alla riattivazione dell'impianto
al suo adeguamento alla normativa vigente.
5.0.400
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Improcedibile
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
(Disposizioni per la tutela
dei lavoratori che operano nel settore
delle telecomunicazioni
ed elettrico)
1. Ogni azienda che utilizza apparecchiature che generano campi elettrici
ed elettromagnetici deve fornire una completa informazione ai lavoratori
e per conoscenza alle organizzazioni sindacali sui rischi specifici delle
lavoratrici e dei lavoratori a qualsiasi titolo addetti, tramite affissione
di avvisi specifici all'interno del luogo di lavoro.
2. Deve essere garantita una sorveglianza medica periodica sulle lavoratrici
e sui lavoratori delle aziende di cui al comma 1.
3. I dati sanitari, raccolti in regime di sorveglianza medica, devono essere
inviati, in conformità a quanto stabilito dalla legge 31 dicembre
1996, n. 675, agli istituti di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. Le aziende di cui al comma 1 devono fornire una valutazione del rapporto
esistente tra il livello di rischio e il danno riscontrato.
5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, è disciplinato il regime
di sorveglianza medica e di prevenzione in base alle più aggiornate
esperienze mediche a livello internazionale. A tutti i lavoratori che per
necessità operative si espongono a radiazioni di notevole intensità
per un lasso di tempo superiore ai dieci minuti giornalieri deve essere
concesso un periodo di riposo pari a giorni quindici ogni tre mesi di lavoro
operativo; tale disposizione si applica anche al personale medico che opera
con attrezzature ospedaliere che generano radiazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque
azienda detenga, attivi o modifichi una apparecchiatura che genera campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, deve darne comunicazione alla
ASL competente per territorio entro sessanta giorni.
7. Le aziende devono rendere noto al proprio personale i rischi dovuti
all'esposizione delle radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle apparecchiature
operanti sul posto di lavoro.
Art. 6.
Approvato con emendamenti
1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione
e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato
«Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario
all'ambiente delegato, ed é composto altresì dai Ministri,
o dai Sottosegretari delegati, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione,
delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.
3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma
1, lettere b) ed f) , 12, comma 2, e 13.
4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere
a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti
dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla
sua attuazione.
6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito,
di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze
specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.
7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata
la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
6.100
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Sopprimere l'articolo.
6.600
Lorenzi
V. testo 2
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i cui componenti
abbiano prevalentemente competenza biomedica e dimostrato curriculum sull'argomento».
6.600 (testo 2)
Lorenzi
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i cui componenti
abbiano prevalentemente competenza scientifica e biomedica e dimostrato
curriculum sull'argomento».
6.601
Lorenzi
Approvato
Al comma 2, dopo le parole: «della sanità», inserire
le seguenti: «dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica».
6.101a
Cò, Crippa, Russo Spena
Ritirato
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle politiche
agricole e forestali».
6.102
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle
politiche agricole e forestali».
6.200
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Respinto
Al comma 6, dopo le parole: «natura pubblica» inserire
le seguenti: «e delle associazioni dei consumatori aventi».
6.103
Specchia, Maggi, Zambrino
Ritirato
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Il Comitato si avvale anche della collaborazione di
esperti in materia biomedica e nel settore dell'inquinamento da elettrosmog».
6.104
Colla
Improcedibile
Sopprimere il comma 7.
6.1000
Il Relatore
Approvato
Al comma 7, sostituire le parole: «anno 2000» con le
altre: «anno 2001».
Art. 7.
Approvato con emendamenti
1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c),
é costituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro
della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il
catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalità di inserimento
dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi
a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici
per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici
e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con
il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento
dei dati relativi alla rete ferroviaria, e con i Ministri della difesa
e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti
fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari
e delle forze di polizia.
7.100
Colla
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «centottanta
giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
7.101
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «centottanta»
con l'altra: «novanta».
7.102
Specchia, Maggi, Zambrino
Approvato
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro 180 giorni»
con le altre: «entro 120 giorni».
7.103
Maggi, Specchia, Zambrino
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti il
Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, commercio e
artigianato» con le parole: «di concerto con il Ministro
della sanità e sentito il Ministro dell'industria, commercio e artigianato».
7.600
Lorenzi
Respinto
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «le modalità
di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente»
inserire le seguenti: «con il Ministero della sanità
e con».
7.800
Specchia, Maggi, Zambrino
Sostanzialmente id. em. 7.600
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «sono definite dal
Ministro dell'ambiente, di concerto con il» aggiungere le parole:
«Ministro della sanità e».
7.104
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Approvato
Al comma 1, terzo periodo sostituire le parole: «alla rete ferroviaria»
con le altre: «agli impianti di trasporto».
7.105
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I dati del catasto nazionale di cui all'articolo 4
comma 1 lettera c), e dei catasti regionali di cui all'articolo
8 comma 1 lettera d) sono utilizzabili ai fini del risanamento anche
oltre i termini temporali di cui all'articolo 9».
7.801
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il catasto nazionale delle emissioni elettromagnetiche
è redatto con la diretta collaborazione del Comitato, di cui all'articolo
6».
Art. 8.
Approvato con emendamenti
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonchè
dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le
competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:
a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e all'autorizzazione all'installazione degli impianti fissi per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti fissi per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei princìpi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;
b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non
superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri
fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;
c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione
degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri
di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettromagnetici
preesistenti;
d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto
nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto
delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
al fine di stimare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale,
con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
e) il concorso alla individuazione degli strumenti e delle azioni per
il raggiungimento degli obiettivi di qualità;
f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative
agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti
dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze
che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da
installazioni militari, sono definite mediante specifici accordi dai comitati
misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n.
898, e successive modificazioni.
8.100
Serena
Decaduto
Sopprimere l'articolo.
8.101
Serena
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.100
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. - (Competenze delle regioni). - 1. Le regioni, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono
con legge:
a) la disciplina per la predisposizione del piano di catasto elettromagnetico
regionale riportato in cartografia e su supporto digitale il quale provvede
a:
1) localizzare gli impianti e gli elettrodotti, al fine di tutelare la
salute pubblica e l'ambiente;
2) garantire pari opportunità di informazione e di comunicazione
agli utenti e agli operatori del servizio per gli impianti destinati all'emittenza
radiotelevisiva e alla telefonia mobile, fissa e satellitare;
3) verificare la compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione
o di spostamento degli impianti;
4) disporre il progressivo trasferimento nelle localizzazioni alternative
degli impianti installati in zone di basso pregio paesaggistico, archeologico
ed architettonico;
5) armonizzare le esigenze dell'emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni
con quelle dello sviluppo abitativo e residenziale nel rispetto prioritario
dei limiti di esposizione per la tutela della salute della popolazione;
6) redigere un catasto di tutte le fonti di elettrosmog per mezzo di una
mappatura su supporto cartaceo e digitale del territorio, in riferimento
ai piani regolatori e particolareggiati esistenti in tutte le scale di
rappresentazione grafica utili per una perfetta ubicazione delle fonti
elettriche ed elettromagnetiche esistenti e di prossima costruzione;
7) prevedere le modalità per il contingentamento, il depotenziamento
e la delocalizzazione degli impianti che risultano eccedere dai limiti
stabiliti;
8) instaurare un rapporto diretto con il CODIPINQUE per il coordinamento
di tutte le procedure regionali a tutela della popolazione in riferimento
all'articolo 13;
b) le competenze delle province in materia di inquinamento elettromagnetico, e in particolare i criteri e le procedure per l'eventuale rilascio delle autorizzazioni per la costruzione ed il potenziamento e il depotenziamento degli elettrodotti, il loro parere vincolante, per le finalità di cui alla presente legge, ai fini del rilascio da parte del comune dell'autorizzazione per la realizzazione degli impianti di bassa e di alta frequenza e la loro competenza per l'adozione, qualora l'intervento riguardi il territorio di due o più comuni, dei piani provinciali di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico;
c) le competenze dei comuni in materia di inquinamento elettromagnetico
e, in particolare, i criteri e le procedure per il rilascio delle concessioni
edilizie per la realizzazione degli impianti ad alta frequenza ed alta,
media e bassa tensione;
d) lo stato generale degli elettrodotti includendo le linee ferroviarie
e similari;
e) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale degli impianti
per i quali tale valutazione non è riservata allo Stato;
f) le procedure per ordinare tempestivi piani di bonifica e di risanamento
da elettroinquinamento;
g) i poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali competenti
ovvero in conflitto tra gli stessi, in concerto con le decisioni del CODIPINQUE».
8.600
Lorenzi
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: «dallo Stato» con le
altre: «dalla legge».
8.601
Lorenzi
Assorbito. V. em. 8.102 (testo2)
Al comma 1 lettera a) sopprimere la parola: «fissi».
8.102
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
V. testo 2
Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «fissi».
8.102 (testo 2)
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato. Votato dopo l'em. 8.600
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «all'autorizzazione
alla installazione» nonché, ovunque ricorra, la parola:
«fissi».
8.103
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi della
legge 31 luglio 1997, n. 249» inserire le seguenti:
«dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318».
8.104
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Decaduto
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «con
tensione non superiore a 150kV».
8.602
Lorenzi
Ritirato
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «tenendo conto
dei campi» inserire le seguenti: «elettrici, magnetici».
8.800
Specchia, Maggi, Zambrino
Approvato
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «tenendo conto
dei campi» aggiungere le parole: «elettrici, magnetici
e».
8.900
Il Relatore
Ritirato
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «elettromagnetici»
con le seguenti: «elettrici ed elettromagnetici».
8.105
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
8.603
Lorenzi
Approvato
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «al fine
di stimare» con le altre: «al fine di rilevare».
8.801
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 8.603
Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «al fine
di stimare» con le parole: «al fine di rilevare».
8.901
Il Relatore
Id. em. 8.603
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «al fine
di stimare» con le seguenti: «al fine di rilevare».
8.106
Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fatte salve le vigenti norme statali che regolano i procedimenti
in materia di conservazione della natura, difesa del suolo, tutela paesistico-ambientale
ed archeologica e tutela dell'assetto urbanistico del territorio».
8.107
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
«e) fermi restando i limiti di esposizione, i valori di attenzione
e gli obiettivi di qualità stabiliti dai decreti di cui all'articolo
4 della presente legge, la definizione di ulteriori misure di cautela per
la minimizzazione delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento».
8.108
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
«e) la fissazione di valori del limite di esposizione, valori
di attenzione ed obiettivo di qualità, anche maggiormente cautelativi
rispetto a quelli stabiliti dallo Stato».
8.109
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
«e) la fissazione di obiettivo di qualità, anche maggiormente
cautelativi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato».
8.110
Maggi, Specchia, Zambrino
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
«e) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualità
e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento».
8.111
Cò, Crippa, Russo Spena
Id. em. 8.110
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
«e) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualità
e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento».
8.112
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Id. em. 8.110
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
«e) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualità
e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento».
8.901a
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al numero 1) della
lettera d) dell'articolo 3».
8.604
Lorenzi
Ritirato
Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «approfondimenti»
inserire le altre: «e al finanziamento».
8.605
Lorenzi
Respinto
Al comma 2 sopprimere le parole: «alla compatibilità ambientale».
8.802
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 8.605
Al comma 2, sopprimere le parole: «alla compatibilità
ambientale».
8.113
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tutti gli
elettrodotti sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale
(VIA). Per gli elettrodotti di tensione uguale o inferiore a 100 kv o di
lunghezza inferiore a km 5, la procedura di VIA è di competenza
regionale. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni mobili,
nonché le stazioni, i sistemi e gli impianti radioelettrici, sono
sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi
dell'articolo 2-bis della legge 1º luglio 1997, n. 189».
8.803
Specchia
Ritirato
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Tutti gli elettrodotti sono sottoposti alla procedura di valutazione
di impatto ambientale (VIA). Per gli elettrodotti di tensione uguale o
inferiore a 100 kv o di lunghezza inferiore a km 5, la procedura di VIA
è di competenza regionale. Tutte le infrastrutture relative alle
comunicazioni mobili, nonché le stazioni, i sistemi e gli impianti
radioelettrici, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto
ambientale ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 1º luglio
1997, numero 189».
8.114
Il Governo
Approvato
Al comma 5, dopo la parola: «militari» inserire le seguenti
parole: «o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni
attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica».
8.115
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Approvato
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare
il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici».
8.116
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 8.115
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare
il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici».
8.117
Serena
Decaduto
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Ai fini della presente legge, sono di competenza delle
province:
a) l'adozione dei piani provinciali di risanamento dall'inquinamento
elettromagnetico e la valutazione delle azioni di risanamento presentate
dagli esercenti di elettrodotti, di impianti ad alta frequenza e di qualsiasi
altro apparato di captazione o di trasmissione di segnali ad uso di onde
elettromagnetiche per telecomunicazioni;
b) il censimento degli impianti che generano campi elettromagnetici;
c) la presentazione di un tariffario per la riscossione dei tributi
dovuti dagli enti gestori pubblici o privati che usufruiscono del territorio
della provincia per commercializzare il loro servizio sia elettrico, sia
di telecomunicazioni;
d) la riscossione dei tributi di cui alla lettera c);
e) le funzioni di vigilanza e di controllo, di intesa con il CODIPINQUE;
5-ter. Ai fini della presente legge, sono di competenza dei comuni:
a) l'adozione di un regime amministrativo autorizzato di concessione
edilizia, per gli impianti disciplinati dalla presente legge;
b) le funzioni di controllo e di vigilanza, di intesa con il CODIPINQUE;
c) tutte le attività di monitoraggio ambientale necessarie
a salvaguardare la salute pubblica, anche non specificatamente previste
dalla presente legge, ma finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e
della popolazione;
d) l'applicazione delle soluzioni più adeguate in riferimento
alla lettera c) del presente comma ed in sintonia con lo spirito
di tutela e di salvaguardia della salute della popolazione, di concerto
con il CODIPINQUE;
e) ogni altra funzione ad essi assegnata dallo Stato e dalla regione».
Art. 9.
Approvato con emendamenti
1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti
gestori, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale,
e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici
già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione
ed agli obiettivi di qualità stabiliti dallo Stato. Trascorsi dodici
mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento
è adottato dalle regioni entro i successivi tre mesi. Il piano,
la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere
anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi
alla pianificazione in materia, e degli impianti fissi di diversa tipologia
in siti idonei. Il risanamento é effettuato con onere a carico dei
titolari degli impianti.
2. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo
4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano
di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente.
Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo
di rispettare i limiti di esposizione e raggiungere i valori di attenzione
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi
alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque
come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli
di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni
residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze
non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della
popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza
dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma
3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.
3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di
piano di risanamento é presentata al Ministero dell'ambiente. Il
piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni,
entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici,
sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati.
Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di
piano di risanamento é presentata alla regione, che approva il piano,
con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni,
sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia
o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti
con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei
termini di cui al terzo periodo del presente comma.
4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31
dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato
il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente,
ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo
5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al
fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione
stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente
legge. Il risanamento é effettuato con onere a carico dei proprietari
degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina,
entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione
dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento
nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro
eventuale recupero.
5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione
dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio
delle attività di controllo e di monitoraggio, é autorizzata
la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella
misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme
sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata,
alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse
ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini
dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti
regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.
6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi
radioelettrici, degli impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti
fissi per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad
inerzia o inadempienza dell'esercente, fermo restando quanto previsto dall'articolo
15, comporta la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino
a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del
servizio di pubblica utilità. La disattivazione é disposta:
a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti fissi per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti fissi per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione é disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.
9.100
Serena
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.100
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9. - (Piani ed azioni di risanamento. Bonifica del territorio e obblighi urbanistici). - 1. È di competenza delle regioni e delle province l'elaborazione di un piano catastale degli impianti che generano radiazioni non ionizzanti, da aggiornare mensilmente. Gli impianti sono sottoposti a verifiche con apparecchiature in dotazione alle ASL dei comuni di pertinenza. Dalla mappa catastale dell'elettrosmog deve essere estrapolato un piano di risanamento locale per gli impianti esistenti qualora questi producano danni alla salute della popolazione in violazione all'articolo 4. L'analisi e l'interpretazione del piano di risanamento devono obbligatoriamente tenere conto non solo dei problemi generati da un impianto anche se a norma, ma dei problemi generati dalla somma delle radiazioni emesse da ogni singolo impianto, anche se di tipologia differente. Se in una determinata area abitata, pur essendo gli impianti singolarmente in regola, essi producono fenomeni elettromagnetici superiori a quanto stabilito dalla presente legge si deve provvedere ad una azione di risanamento.
2. Le azioni di risanamento per la riduzione alla conformità dei valori di esposizione comprendono:
a) il depotenziamento degli impianti o degli elettrodotti;
b) la delocalizzazione degli impianti o degli elettrodotti;
c) l'attivazione di ogni altro sistema tecnico idoneo ad abbattere
i valori inquinanti entro i limiti di cui all'articolo 4, quale il precipitatore
di radiazioni;
d) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei
tempi di risanamento;
e) la stima degli oneri finanziari qualora le competenze di servitù
del servizio ricadano sulle amministrazioni comunali.
3. In ottemperanza alla presente legge:
a) qualora il superamento dei limiti di base e dei livelli di riferimento
indicati all'articolo 3 sia da imputare all'effetto concomitante di più
impianti, si applicano contromisure necessarie al ristabilimento dei limiti
citati;
b) qualora non sia possibile ottenere il depotenziamento, il gestore ha l'obbligo di delocalizzare l'impianto; se l'impianto è per telecomunicazione, è obbligo dei gestori studiare un sistema di roaming da centralizzare su un numero minimo di antenne, in modo che tale soluzione permetta il rispetto dei limiti stabiliti dalla presente legge.
4. Il piano di risanamento regionale prevede che, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti radioelettrici già esistenti si adeguino ai limiti, eventualmente prevedendo anche la delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale per gli impianti di radiodiffusione ed in siti idonei per gli impianti fissi di diversa tipologia. Le azioni di risanamento sono attuate a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti. L'azione di risanamento deve essere effettuata secondo i criteri previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Gli esercenti gli elettrodotti devono presentare alle regioni, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta
di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento.
6. Il piano di risanamento di cui al comma 5 deve:
a) prevedere i progetti che si intendano attuare per il raggiungimento dei valori di norma entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento;
b) indicare il programma ed i tempi di attuazione;
c) stabilire come priorità gli interventi diretti a prevenire
i rischi per la salute della popolazione infantile e le situazioni caratterizzate
da più alti livelli di esposizione per la popolazione.
7. Il piano di risanamento di cui ai commi 5 e 6 è approvato con le opportune modifiche dal CODIPINQUE ed eventualmente integrato. Il piano di risanamento deve essere completato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. In caso di mancato risanamento entro i sei mesi successivi alla presentazione
del progetto di risanamento, l'elettrodotto aereo è disattivato
nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente.
9. In caso di mancata ottemperanza al risanamento degli impianti di telefonia
fissa, mobile e satellitare, nonché delle apparecchiature presenti
sul territorio che producono fenomeni dannosi alla popolazione di origine
elettromagnetica, il Ministro dell'ambiente può, con decreto, ordinare
di disattivare l'impianto inadempiente e sanzionare il gestore.
10. I costi relativi alla bonifica non sono assoggettati al pagamento dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA).
11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli esercenti degli elettrodotti devono fornire ai comuni e alle province
i tracciati delle linee aeree, nonché le relative distanze di rispetto
di cui all'articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive
e dei parametri elettrici nominali.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i gestori delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori
per telefonia cellulare, dei radar e di altre apparecchiature ad
alta frequenza, devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione
delle localizzazioni degli impianti, nonché le relative distanze
di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei
parametri nominali di tali apparati.
13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti devono essere
evidenziati i tracciati delle linee aeree e le relative distanze di rispetto,
nonché le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi
e per la telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto.
14. I comuni devono notificare, entro e non oltre l'anno successivo al
ricevimento delle rappresentazioni di cui al presente articolo, agli esercenti
degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi e
delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che richiedono
un intervento urgente di risanamento in base alle priorità di intervento».
9.300
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9. - (Piani e azioni di risanamento. Bonifica del territorio e obblighi urbanistici) - 1. È di competenza delle regioni e delle province la elaborazione di un piano catastale degli impianti che generano radiazioni non ionizzanti, da aggiornare mensilmente. Gli impianti sono sottoposti a verifiche con apparecchiature in dotazione alle ASL dei comuni di pertinenza. Dalla mappa catastale dell'elettrosmog deve essere estrapolato un piano di risanamento locale per gli impianti esistenti qualora questi producano danni alla salute della popolazione in violazione all'articolo 4. L'analisi e l'interpretazione del piano di risanamento devono obbligatoriamente tenere conto non solo dei problemi generati da un impianto anche se a norma, ma dei problemi generati dalla somma delle radiazioni emesse da ogni singolo impianto, anche se di tipologia differente. Se in una determinata area abitata, pur essendo gli impianti singolarmente in regola, essi producono fenomeni elettromagnetici superiori a quanto stabilito dalla presente legge si deve provvedere ad una azione di risanamento.
2. Le azioni di risanamento per la riduzione alla conformità dei valori di esposizione comprendono:
a) il depotenziamento degli impianti o degli elettrodi;
b) la delocalizzazione degli impianti o degli elettrodi;
c) l'attivazione di ogni altro sistema tecnico idoneo ad abbattere
i valori inquinanti entro i limiti di cui all'articolo 4, quale il precipitatore
di radiazioni;
d) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei
tempi di risanamento;
e) la stima degli oneri finanziari qualora le competenze di servitù
del servizio ricadano sulle amministrazioni comunali.
3. In ottemperanza alla presente legge:
a) qualora il superamento dei limiti di base e dei livelli di riferimento
indicati all'articolo 3 sia da imputare all'effetto concomitante di più
impianti, si applicano contromisure necessarie al ristabilimento dei limiti
citati;
b) qualora non sia possibile ottenere il depotenziamento, il gestore ha l'obbligo di delocalizzare l'impianto; se l'impianto è per telecomunicazione, è obbligo dei gestori studiare un sistema di roaming da centralizzare su un numero minimo di antenne, in modo che tale soluzione permetta il rispetto dei limiti stabiliti dalla presente legge.
4. Il piano di risanamento regionale prevede che, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti radioelettrici già esistenti si adeguino ai limiti, eventualmente prevedendo anche la delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale per gli impianti di radiodiffusione ed in siti idonei per gli impianti fissi di diversa tipologia. Le azioni di risanamento sono attuate a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti. L'azione di risanamento deve essere effettuata secondo i criteri previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Gli esercenti gli elettrodotti devono presentare alle regioni, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta
di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento.
6. Il piano di risanamento di cui al comma 5 deve:
a) prevedere i progetti che si intendano attuare per il raggiungimento dei valori di norma entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento;
b) indicare il programma ed i tempi di attuazione;
c) stabilire come priorità gli interventi diretti a prevenire
i rischi per la salute della popolazione infantile e le situazioni caratterizzate
da più alti livelli di esposizione per la popolazione.
7. Il piano di risanamento di cui ai commi 5 e 6 è approvato con le opportune modifiche dal COMITATO ed eventualmente integrato. Il piano di risanamento deve essere completato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. In caso di mancato risanamento entro i sei mesi successivi alla presentazione
del progetto di risanamento, l'elettrodotto aereo è disattivato
nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente.
9. In caso di mancata ottemperanza al risanamento degli impianti di telefonia
fissa, mobile e satellitare, nonchè delle apparecchiature presenti
sul territorio che producono fenomeni dannosi alla popolazione di origine
elettromagnetica, il Ministro dell'ambiente può, con decreto, ordinare
di disattivare l'impianto inadempiente e sanzionare il gestore.
10. I costi relativi alla bonifica non sono assoggettati al pagamento dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA).
11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli esercenti degli elettrodotti devono fornire ai comuni e alle province
i tracciati delle linee aeree, nonché le relative distanze di rispetto
di cui all'articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive
e dei parametri elettrici nominali.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i gestori delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori
per telefonia cellulare, dei radar e di altre apparecchiature ad
alta frequenza, devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione
delle localizzazioni degli impianti, nonché le relative distanze
di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei
parametri nominali di tali apparati.
13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti devono essere
evidenziati i tracciati delle linee aeree e le relative distanze di rispetto,
nonché le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi
e per la telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto.
14. I comuni devono notificare, entro e non oltre l'anno successivo al
ricevimento delle rappresentazioni di cui al presente articolo, agli esercenti
degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi e
delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che richiedono
un intervento urgente di risanamento in base alle priorità di intervento».
9.100a
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «regione», inserire
le seguenti: «d'intesa con i comuni interessati».
9.501
Lorenzi
Respinto
Al comma 1 dopo le parole: «su proposta dei soggetti gestori»
inserire le seguenti: «d'intesa con i comuni e gli enti interessati».
9.500
Carcarino
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dei soggetti
gestori», inserire le seguenti: «previa intesa con gli
enti locali territorialmente competenti,».
9.805
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dei soggetti
gestori» aggiungere le parole: «d'intesa con i comuni
e i soggetti interessati».
9.101
Maggi, Specchia, Zambrino
Approvato
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dei soggetti
gestori» aggiungere le parole: «e sentiti i Comuni interessati».
9.502
Lorenzi
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in
modo graduale, e comunque».
9.102
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Id. em. 9.502
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in modo graduale,
e comunque».
9.103
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e comunque
entro il termine di ventiquattro mesi» con le seguenti: «e
comunque entro il termine di dodici mesi».
9.104
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro
mesi» con le altri: «tre anni».
9.105
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
V. testo 2
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «stabiliti dallo
Stato».
9.105 (testo 2)
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dallo Stato»
con le altre: « secondo le norme della presente legge».
9.503
Lorenzi
Assorbito
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dallo
Stato».
9.106
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dodici mesi»
inserire le seguenti: «dalla data di emanazione del decreto di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».
9.504
Lorenzi
V. testo 2
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è adottato
dalle regioni» inserire le seguenti: «d'intesa con i
comuni e gli enti interessati».
9.504 (testo 2)
Lorenzi
Approvato
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è adottato
dalle regioni» inserire le seguenti: «sentiti i comuni
e gli enti interessati».
9.800
Specchia, Maggi, Zambrino
V. testo 2
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è adottato
dalle regioni» aggiungere le parole: «d'intesa con i
comuni e gli enti interessati».
9.800 (testo 2)
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 9.504
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è adottato
dalle regioni» aggiungere le parole: «sentiti i comuni
e gli enti interessati».
9.107
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Al
fine di predisporre il piano le regioni sono tenute a convocare la conferenza
dei servizi».
9.108
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 9.107
Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Al
fine di predisporre il piano le Regioni sono tenute a convocare la conferenza
dei servizi».
9.505
Lorenzi
Approvato
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la seguente parola: «fissi».
9.109
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Id. em. 9.505
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: «fissi».
9.801
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 9.505
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: «fissi».
9.110
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Improcedibile
Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Il
risanamento è effettuato con il contributo dello Stato nella misura
del 50 per cento».
9.111 (testo corretto)
Rescaglio
Ritirato
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il
piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare al fine di adeguare
gli elettrodotti già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori
di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».
9.506
Lorenzi
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «presentano una proposta
di piano di risanamento» inserire le seguenti: «di concerto
con i comuni e gli Enti interessati».
9.802
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 9.506
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «presentano una proposta
di piano di risanamento» aggiungere le parole: «di concerto
con i comuni e gli enti interessati».
9.800a
Il Relatore
Approvato
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I proprietari
di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque
ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente
al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dall'emanazione
del decreto di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 4, le proposte
degli interventi di risanamento delle linee di competenze, nonché
tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta
di piano di risanamento».
9.900
Il Governo
Ritirato
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il
piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare al fine di adeguare
gli elettrodotti già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori
di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).».
9.112
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e raggiungere i valori di attenzione» con le seguenti: «e i valori di attenzione e raggiungere gli obiettivi di qualità».
Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire alle parole:
«ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione» le
seguenti: «ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione
ed agli obiettivi di qualità».
9.813
Specchia
Id. em. 9.112
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e raggiungere i valori di attenzione» con le seguenti: «e i valori di attenzione e raggiungere gli obiettivi di qualità».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «ai limiti
di esposizione e ai valori di attenzione» con le seguenti: «ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità».
9.507
Carcarino
Assorbito
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e raggiungere
i valori di attenzione» con le altre: «, i valori di
attenzione e di raggiungere gli obiettivi di qualità».
9.113
Cò, Crippa, Russo Spena
Assorbito
Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «valori di attenzione»,
aggiungere le seguenti parole: «e gli obiettivi di qualità».
9.114
Maggi, Specchia, Zambrino
Assorbito
Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: «valori di attenzione»
aggiungere le parole: «e gli obiettivi di qualità».
9.115
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: «più».
9.116
Colla
Respinto
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «quattro ore»
con le seguenti: «tre ore giornaliere anche non continuative».
9.117
Zambrino, Specchia, Maggi
Respinto
Al comma 2, del terzo periodo, dopo la parola: «infantile»
aggiungere le seguenti: «e delle persone affette da malattie
neoplastiche, leucemia e da patologie cardiopatiche».
9.118
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dodici mesi»
inserire le seguenti: «dalla data di emanazione del decreto di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».
9.119
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «regione»,
inserire le seguenti: «d'intesa con i comuni interessati».
9.120
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori
pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni
interessati» con le seguenti: «sentiti i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici e della sanità,
le regioni ed i comuni interessati».
9.803
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sentiti il
Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati»
con le seguenti: «della sanità e d'intesa con le regioni
e i comuni interessati».
9.508
Lorenzi
Respinto
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sentiti il»
con le altre: «del Ministero della sanità».
9.121
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «sentiti»
con le seguenti: «d'intesa con».
9.804
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 9.121
Al comma 3, alla fine del terzo periodo, sostituire le parole: «sentiti
i» con le seguenti: «d'intesa con».
9.509
Lorenzi
Id. em. 9.121
Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «sentiti»
con le altre: «d'intesa con».
9.122
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ed il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8, comma 4,
se costituito».
9.123
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «dodici mesi»
inserire le seguenti: «dalla data di emanazione del decreto di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».
9.806
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il
risanamento degli elettrodotti con potenza superiore ai 150 kv deve essere
completato entro sei anni dalla data in vigore della presente legge».
9.124
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dieci anni»
con le seguenti: «cinque anni».
9.125
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «entro dieci
anni» con le seguenti parole: «entro otto anni».
9.801a
Il Relatore
Ritirato
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «entro dieci
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con
le seguenti: «entro nove anni dalla data di emanazione dei piani
di risanamento».
9.126
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed entro il 31 dicembre 2008».
Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola:
«rispettivamente».
9.127
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed entro
il 31 dicembre 2008».
9.128
Cò, Crippa, Russo Spena
Assorbito. V. emm. 9.112 e 9.813
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «valori di attenzione»,
aggiungere le seguenti: «e gli obiettivi di qualità».
9.129
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Improcedibile
Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: «con onere»
fino: «n. 79» con le seguenti: «con
il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento».
9.130
Colla
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo
il ricorso ad aumenti delle tariffe».
9.1000
Il Relatore
Approvato
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «dall'anno 2000»
con le altre: «dall'anno 2001».
9.131
Colla
Respinto
Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le
sanzioni di cui all'articolo 15 sono versate direttamente alle regioni
nel cui territorio è accertata la violazione. Ad integrazione delle
risorse assegnate alle regioni ai sensi del primo periodo del presente
comma, le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate
dalle stesse regioni all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione
dei catasti regionali e all'esercizio delle attività di controllo
e di monitoraggio».
9.807
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «ad apposite
unità previsionali di base dello Stato di previsione del Ministero
dell'ambiente» con le altre: «alla sezione amministrativa
del Comitato;».
9.132
Colla
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «tali somme
sono destinate» fino alla fine del comma con le seguenti: «tali
somme sono ripartite tra le regioni in misura proporzionale alla somma
delle sanzioni irrogate nel proprio territorio e sono destinate dalle stesse
regioni, ad integrazione delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo
del presente comma, all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione
dei catasti regionali e all'attività di controllo e di monitoraggio».
9.132a
Serena
Decaduto
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Qualora i gestori del servizio telefonico, elettrico o di teleradiocomunicazione, pubblici o privati, siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso ai fondi comunitari europei, essi possono richiedere direttamente all'Unione europea il contributo previsto per l'ammodernamento delle reti e delle installazioni ubicate sul territorio nazionale.
5-ter. Tutti i gestori che ammoderneranno gli impianti facendo uso
di tecnologie innovative a basso contenuto di inquinamento elettromagnetico
saranno esentati dal versamento dell'IVA, al fine di incentivare lo sviluppo
tecnologico, la collaborazione con università ed istituti di ricerca
e di produrre una ricaduta economica sul territorio italiano in termini
di produzione industriale ed occupazionale.
5-quater. All'onere derivante dall'attuazione della bonifica del
settore elettrico e delle telecomunicazioni prevista dalla presente legge,
si provvede mediante utilizzo del 75 per cento del gettito della maggiorazione
straordinaria del sovrapprezzo termico di cui alla delibera del Comitato
interministeriale prezzi (CIP) del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1988, e di cui alla legge 9 gennaio
1991, n. 9, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni di attuazione
del piano di risanamento.
5-quinquies. Il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione
economica, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sono tenuti a collaborare al fine di garantire
adeguate sovvenzioni ai soggetti che realizzino piani di risanamento e
di bonifica degli impianti oggetto della presente legge».
9.802a
Il Relatore
Approvato con un subemendamento
Al comma 6, sostituire l'alinea con il seguente:
«6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei
sistemi radioelettrici, degli impianti fissi per telefonia mobile e degli
impianti fissi per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano,
dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di
coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da
parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo
relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti
per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti
all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione
è disposta:».
9.510
Lorenzi
V. em. 9.802a/1
Al comma 6, alinea, sopprimere la parola: «fissi».
9.802a/1 (già em. 9.510)
Lorenzi
Approvato. Votato prima dell'em. 9.802a
All'emendamento 9.802a, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «fissi».
9.808
Specchia, Maggi, Zambrino
V. em 9.802a/2
Al comma 6, alinea, sopprimere la parola: «fissi».
9.802a/2 (già em. 9.808)
Specchia, Maggi, Zambrino
Id em. 9.802a/1
All'emendamento 9.802a, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «fissi».
9.133
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Ritirato
Al comma 6, nell'alinea sostituire le parole da: «comporta»
fino alla fine del periodo con le seguenti: «può comportarne
la disattivazione, fatte salve le eventuali esigenze di pubblica utilità».
9.134
Lubrano di Ricco
Precluso dall'approvazione dell'em. 9.802a
Al comma 6, nell'alinea sopprimere le parole: «, garantendo comunque
i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità».
9.511
Carcarino
Precluso dall'approvazione dell'em. 9.802a
Al comma 6, alinea, dopo le parole: «di pubblica utilità»
inserire le seguenti: «, ovvero dell'energia elettrica».
9.135
Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 6, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
«a) con provvedimento del dirigente preposto alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente, adottato nel rispetto delle garanzie di partecipazione infraprocedimentale di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda gli elettrodi con tensione superiore a 150 KV;
b) con provvedimento del dirigente preposto al competente ufficio regionale,
adottato nel rispetto delle garanzie di partecipazione infraprocedimentale
di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda
gli elettrodi con tensione fino a 150 KV;
c) con provvedimento del dirigente preposto alla competente direzione
generale del Ministero delle comunicazioni, anche su proposta dei Ministri
dell'ambiente, della sanità del lavoro e della previdenza sociale,
ovvero della regione o degli enti locali territorialmente interessati,
adottato nel rispetto delle garanzie di partecipazione infraprocedimentali
di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda
i sistemi radiolettrici, gli impianti per telefonia fissa e mobile, le
stazioni radioelettriche per la trasmissione dei dati».
9.512
Lorenzi
Respinto
Al comma 6, lettera a), sopprimere la parola: «sentiti».
9.809
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto. Votato dopo l'em. 9.136
Al comma 6, lettera a), sostituire le parole da: «sentiti»
fino a: «interessate» con le altre: «il Ministro
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale nonché
d'intesa con le regioni interessate».
9.136
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 6, lettera a) sostituire le parole da: «sentiti»
fino ad: «interessate» con le seguenti: «il
Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché
d'intesa con le regioni ed i comuni interessati».
9.513
Lorenzi
Respinto
Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «nonché
le regioni interessate» con le altre: «nonché
le regioni e i comuni interessati».
9.810
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 9.513
Al punto 6, lettera a), sostituire le parole: «regioni
interessate» con le parole: «regioni ed i comuni interessati».
9.137
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 6, sopprimere la lettera b).
9.138
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto. Votato dopo l'em. 9.514
Al comma 6, lettera b) dopo le parole: «giunta regionale»,
aggiungere le seguenti: «d'intesa con i comuni interessati».
9.514
Lorenzi
Respinto
Al comma 6, lettera b), dopo la parola: «regionale»
inserire le seguenti: «d'intesa con i comuni e gli enti interessati».
9.811
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 9.514
Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «con provvedimento
del presidente della giunta regionale» aggiungere le parole: «d'intesa
con i comuni e gli enti interessati».
9.139
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Al comma 6, lettera b) sopprimere le parole da: «con esclusione»,
fino alla fine della lettera.
9.140
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 6, lettera b) sostituire le parole da: «con esclusione»,
fino alla fine del periodo, con le seguenti: «gli impianti fissi
per telefonia mobile e per radiodiffusione e gli impianti fissi per telefonia
fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di
dati».
9.141
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 6, lettera b) sopprimere la parola: «fissi».
9.812
Specchia, Maggi, Zambrino
Assorbito
Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «e per radiodiffusione
e degli impianti» sopprimere la parola: «fissi».
9.515
Lorenzi
Ritirato
Al comma 6, lettera b), sopprimere la parola: «fissi».
9.142
Lubrano di Ricco
Respinto
Dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Gli elettrodotti in corso di realizzazione devono
essere adeguati alle norme della presente legge. A tal fine i gestori sospendono
i lavori per il tempo necessario ad elaborare gli eventuali piani di risanamento.
I costi di demolizione e delocalizzazione o risanamento delle linee elettriche
completate in violazione del presente comma gravano esclusivamente sui
gestori».
9.516
Carcarino
Ritirato
Al comma 7, sostituire la parola: «etichetta» con l'altra:
«tabella».
9.142a
Serena
Decaduto
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni
di cui al presente articolo, comunque per un periodo non superiore a quindici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano,
per quanto non in contrasto con la medesima, e previo parere favorevole
all'inizio dei lavori di bonifica degli impianti da parte delle società
di gestione del servizio interessate, le disposizioni del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e del decreto del Ministro dell'ambiente
10 settembre 1998, n. 381».
Art. 10.
Approvato con emendamenti
1. Il Ministro dell'ambiente promuove lo svolgimento di campagne di informazione
e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.
A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 2000.
10.500
Carcarino
Approvato
Al comma 1 dopo le parole: «Ministero dell'Ambiente promuove»
inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero della
sanità, dell'università per la ricerca scientifica e tecnologica
e della pubblica istruzione».
10.800
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 10.500
Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro dell'ambiente promuove»
aggiungere le parole: «di concerto con i Ministri della sanità,
dell'università e ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione».
10.100
Zambrino, Specchia, Maggi
Improcedibile
Al comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni» con
le parole: «3.000 milioni».
10.1000
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «dall'anno 2000» con
le altre: «dall'anno 2001».
Art. 11.
Approvato
1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di
cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione
dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
11.100
Serena
Decaduto
Sopprimere l'articolo.
11.101
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti,
di cui agli articoli 4 e 8, ai procedimenti per l'installazione degli impianti
radioelettrici fissi di cui all'articolo 8, nonché ai procedimenti
di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo
9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione
al procedimento amministrativo e al decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, numero 447».
11.102
Rescaglio
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti,
di cui agli articoli 4 e 8 e ai procedimenti di installazione degli impianti
radioelettrici fissi di cui all'articolo 8, nonché ai procedimenti
di adozione ed approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo
9, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni nonché al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, sulla partecipazione al procedimento
amministrativo».
11.103
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti
di cui agli articoli 4 e 8 e ai procedimenti di installazione degli impianti
radioelettrici fissi di cui all'articolo 8, nonché ai procedimenti
di adozione ed approvazione dei piani di risanamento di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni nonché al decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, sulla partecipazione
al procedimento amministrativo».
11.104
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 9 comma 2»,
inserire le seguenti: «e all'individuazione dei siti di trasmissione,
all'installazione degli impianti fissi per telefonia mobile, degli impianti
radioelettrici e degli impianti fissi per radiodiffusione di cui all'articolo
8».
11.105
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Tutti gli elettrodotti sono sottoposti alla procedura
di valutazione di impatto ambientale (VIA). Per gli elettrodotti di tensione
uguale o inferiore a 100 kv o di lunghezza inferiore a chilometri 5, la
procedura di VIA è di competenza regionale. Tutte le infrastrutture
relative alle comunicazioni mobili, nonché le stazioni, i sistemi
e gli impianti radioelettrici, sono sottoposti alla procedura di valutazione
di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 1º
luglio 1997, n. 189».
11.106
Cò, Crippa, Russo Spena
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Tutti gli elettrodotti di tensione superiore a 100
kv e di lunghezza superiore a 5 chilometri, sono sottoposti alla procedura
di valutazione di impatto ambientale (VIA). La procedura di via è
di competenza statale per gli elettrodotti con tensione di esercizio superiore
a 150 kv; è invece di competenza regionale per gli elettrodotti
con tensione non superiore a 150 kv».
11.107
Rescaglio
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Tutti gli elettrodotti di tensione superiore a 100
kv e di lunghezza superiore a 5 chilometri, sono sottoposti alla procedura
di valutazione di impatto ambientale (VIA). La procedura di VIA è
di competenza statale per gli elettrodotti con tensione superiore a 150
kv; è invece di competenza regionale per gli elettrodotti con tensione
non superiore a 150 kv».
11.108
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-ter. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni
mobili e personali, nonché le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici
sono sottoposti ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale
ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 1º luglio 1997, n.
189».
11.109
Rescaglio
Id. em. 11.108
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni
mobili e personali, nonché le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici
sono sottoposti ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale
ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 1º luglio 1997, n.
189».
Art. 12.
Approvato
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto
anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di
inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per
l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi,
in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti,
ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede
informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli
di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza
di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso
decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i
quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non
richiedere alcuna precauzione.
2. Il Comitato di cui all'articolo 6 promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
12.100
Serena
Decaduto
Sopprimere l'articolo.
12.101
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Sopprimere l'articolo.
12.102
Serena
Decaduto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12. - (Certificazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che generano radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti ad uso domestico, professionale ed individuale). - 1. La presente legge si applica a tutte le apparecchiature di uso domestico o individuale, anche finalizzate ad impieghi professionali, che generano campi elettrici e campi elettromagnetici nelle frequenze da 0 Hz a 300 GHz.
2. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere dotate di marcatura
attestante l'omologazione ai fini di sicurezza, ai sensi dell'articolo
6, primo comma, lettera n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate,
all'ingrosso o al dettaglio, o comunque immesse sul mercato, accompagnate
da un foglio illustrativo nel quale il costruttore indica le modalità
d'uso e le eventuali prescrizioni dell'ente omologatore per la massima
tutela dell'utenza.
4. In ogni caso le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate
o immesse sul mercato accompagnate da un foglio illustrativo che indichi
le modalità di impiego e rechi l'indicazione di eventuali prescrizioni
dell'ente omologatore, ovvero il motivo di esenzione dalla marcatura, al
fine di evitare esposizioni di persone inconsapevoli ai campi elettromagnetici
generati dalle apparecchiature medesime e garantire la trasparenza di mercato
per la sicurezza dell'utente o del consumatore.
5. Il controllo delle apparecchiature di cui al comma 1, commercializzate
all'ingrosso o al dettaglio e comunque immesse sul mercato, deve rispondere
ai requisiti imposti dalla presente legge e dalle normative vigenti nell'ambito
dell'Unione europea. Devono essere altresì riportate le avvertenze
d'uso con preciso riferimento all'emissione di campi elettrici ed elettromagnetici
prodotti, relativi alle distanze di pertinenza e alle potenze emesse. Le
indicazioni relative ai requisiti e alle caratteristiche di sicurezza fornite
dal produttore devono essere verificate e certificate, prima dell'immissione
sul mercato, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con il Ministero delle comunicazioni limitatamente alle apparecchiature
terminali di telecomunicazione, attraverso i dipartimenti di omologazione
centrale e periferici dell'ISPESL costituiti ai sensi del decreto - legge
30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
1982, n. 597, e devono essere uniformi alla normativa CEI vigente, con
relativa marcatura.
6. Non è consentita la commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio
o comunque l'immissione sul mercato delle apparecchiature di cui al comma
1, prive di foglio illustrativo e della marcatura di cui ai commi 4 e 5.
7. L'inosservanza del presente articolo è considerata, a tutti gli
effetti di legge, frode in commercio.
8. La pubblicità di apparecchiature elettriche ed elettroniche prive
dei requisiti di cui al presente articolo è da considerare ad ogni
effetto come pubblicità ingannevole.
9. Tutti i produttori italiani e stranieri di apparecchiature elettriche
ed elettroniche che intendono vendere i loro prodotti nel territorio italiano,
devono dichiarare la quantità di onde elettromagnetiche emesse dagli
apparecchi commercializzati e le relative distanze a cui tali effetti si
producono. I valori di induzione magnetica generati dagli apparecchi sono
espressi in «ut« e la distanza in centimetri. Prima dell'immissione
di tali prodotti sul mercato nazionale, si deve procedere a testare i dati
forniti dal produttore e ad emettere una certificazione di qualità
rilasciata da un ente pubblico o privato riconosciuto, e verificata dal
CODIPINQUE.
10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 9 si
provvede a sanzionare l'impresa produttrice e il distributore commerciale
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e ad ordinare l'immediato
ritiro dal mercato delle apparecchiature in oggetto.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti nuovi
immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente
legge.
12.800
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12. - (Certificazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che generano radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti ad uso domestico, professionale ed individuale) - 1. La presente legge si applica a tutte le apparecchiature di uso domestico o individuale, anche finalizzate ad impieghi professionali, che generano campi elettrici e campi elettromagnetici nelle frequenze da 0 Hz a 300 GHz.
2. Le apparecchiature di cui al comma 1 del presente articolo devono essere
dotate di marcatura attestante l'omologazione ai fini di sicurezza, ai
sensi dell'articolo 6, lettera n), della legge 23 dicembre 1978,
n. 833.
3. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate,
all'ingrosso o al dettaglio, o comunque immesse sul mercato, accompagnate
da un foglio illustrativo nel quale il costruttore indica le modalità
d'uso e le eventuali prescrizioni dell'ente omologatore per la massima
tutela dell'utenza.
4. In ogni caso le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate
o immesse sul mercato accompagnate da un foglio illustrativo che indichi
le modalità di impiego e rechi l'indicazione di eventuali prescrizioni
dell'ente omologatore, ovvero il motivo di esenzione dalla marcatura, al
fine di evitare esposizioni di persone inconsapevoli ai campi elettromagnetici
generati dalle apparecchiature medesime e garantire la trasparenza di mercato
per la sicurezza dell'utente o del consumatore.
5. Il controllo delle apparecchiature di cui al comma 1, commercializzate
all'ingrosso o al dettaglio e comunque immesse sul mercato, deve rispondere
ai requisiti imposti dalla presente legge e dalle normative vigenti nell'ambito
dell'Unione europea. Devono essere altresì riportate le avvertenze
d'uso con preciso riferimento all'emissione di campi elettrici ed elettromagnetici
prodotti, relativi alle distanze di pertinenza e alle potenze emesse. Le
indicazioni relative ai requisiti e alle caratteristiche di sicurezza fornite
dal produttore devono essere verificate e certificate, prima dell'immissione
sul mercato, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con il Ministero delle comunicazioni limitatamente alle apparecchiature
terminali di telecomunicazione, attraverso i dipartimenti di omologazione
centrale e periferici dell'ISPESL costituiti ai sensi del decreto-legge
30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
1982, n. 597, e devono essere uniformi alla normativa CEI vigente, con
relativa marcatura.
6. Non è consentita la commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio
o comunque l'immissione sul mercato delle apparecchiature di cui al comma
1, prive di foglio illustrativo e della marcatura di cui ai commi 4 e 5.
7. L'inosservanza del presente articolo è considerata, a tutti gli
effetti di legge, frode in commercio.
8. La pubblicità di apparecchiature elettriche ed elettroniche prive
dei requisiti di cui al presente articolo è da considerare ad ogni
effetto come pubblicità ingannevole.
9. Tutti i produttori italiani e stranieri di apparecchiature elettriche
ed elettroniche che intendono vendere i loro prodotti nel territorio italiano,
devono dichiarare la quantità di onde elettromagnetiche emesse dagli
apparecchi commercializzati e le relative distanze a cui tali effetti si
producono. I valori di induzione magnetica generati dagli apparecchi sono
espressi in «ut« e la distanza in centimetri. Prima dell'immissione
di tali prodotti sul mercato nazionale, si deve procedere a testare i dati
forniti dal produttore e ad emettere una certificazione di qualità
rilasciata da un ente pubblico o privato riconosciuto, e verificata dal
Comitato.
10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 9 si
provvede a sanzionare l'impresa produttrice e il distributore commerciale
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e ad ordinare l'immediato
ritiro dal mercato delle apparecchiature in oggetto.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti nuovi
immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente
legge.
12.103
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
delle comunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentite le competenti commissioni parlamentari, sono definiti tempi di
modalità con le quali gli apparecchi di uso domestico, individuale
o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
sono sottoposti ad omologazione di sicurezza attestante il non superamento
dei limiti di esposizione previsti dal decreto di cui all'articolo 4 della
presente legge, con il medesimo decreto sono stabilite le informazioni,
che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico,
individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettomagnetici,
sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante
apposite etichettature o schede informative».
12.104
Colla
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentite le
competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «acquisto
il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».
12.501
Lorenzi
Respinto
Al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «tenendo
conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia
di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per
l'uso dei prodotti».
12.105
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «in
particolare».
12.106
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
12.107
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo: «con il medesimo
decreto, allo scopo di aumentare la tutela sanitaria della popolazione,
può essere stabilito il divieto dell'uso di taluni apparecchi e
dispositivi di uso individuale in alcuni ambienti destinati al pubblico».
12.108
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. A decorrere dal centottantesimo giorno da quello di
entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo ai produttori
ed importatori di apparecchi ed accessori per la telefonia mobile, di inserire,
ben visibile, nella prima pagina del libretto di istruzioni allegato, la
dicitura: «Può nuocere alla salute« accompagnata da
note informative sui campi elettromagnetici, sui livelli di esposizione
prodotti dall'apparecchio, sulla distanza e le modalità di utilizzo
consigliate. Le medesime indicazioni debbono figurare a cura del rivenditore
autorizzato, su apposito cartello ben visibile collocato nel locale di
vendita al pubblico».
12.0.100
Serena
Decaduto
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
(Informazione per l'utenza ed adeguamento dei prodotti per uso civile, industriale e commerciale)
1. In relazione alle finalità della presente legge i produttori
dei dispositivi che generano o funzionano con l'uso di campi elettromagnetici
a qualsiasi frequenza e tensione per uso domestico, civile, industriale,
commerciale, amatoriale, individuale e militare, sono tenuti ad informare
gli utenti di tali dispositivi in merito alle caratteristiche di pericolosità
dei dispositivi stessi, applicando al prodotto un'etichetta con la seguente
dicitura: «Questo prodotto emette radiazioni di tipo non ionizzante
ed è dannoso alla salute qualora non siano rispettate le distanze
di sicurezza. Mantenere lontano dalla portata dei bambini».
2. Per «distanza di sicurezza» è da intendere quello
spazio espresso in centimetri o metri, qualora la distanza sia superiore
all'unità di metri uno, dove l'effetto massimo della radiazione
non ionizzante risulti superiore a 0,01 ut.
3. Il presente articolo si applica ai dispositivi nuovi di cui al comma
1 immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della
presente legge.
12.0.800
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Respinto
Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:
1. In relazione alle finalità della presente legge i produttori
dei dispositivi che generano o funzionano con l'uso di campi elettromagnetici
a qualsiasi frequenza e tensione per uso domestico, civile, industriale,
commerciale, amatoriale, individuale e militare, sono tenuti ad informare
gli utenti di tali dispositivi in merito alle caratteristiche di pericolosità
dei dispositivi stessi, applicando al prodotto un'etichetta con la seguente
dicitura: «questo prodotto emette radiazioni di tipo non ionizzanti
ed è dannoso alla salute qualora non siano rispettate le distanze
di sicurezza. Mantenere lontano dalla portata dei bambini».
2. Per «distanza di sicurezza« è da intendere quello
spazio espresso in centimetri o metri, qualora la distanza sia superiore
all'unità di metri uno, dove l'effetto massimo della radiazione
non ionizzante risulti superiore a 0,01 ut.
3. Il presente articolo si applica ai dispositivi nuovi di cui al comma
1 immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 13.
Approvato
1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato di cui all'articolo
6, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori
di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano
di minimizzare le emissioni.
13.100
Serena
Decaduto
Sopprimere l'articolo.
13.101
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Sopprimere l'articolo.
13.102
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto
anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di
inquinamento elettromagnetico, le informazioni che i gestori dei servizi
di trasporto pubblico, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
sono tenuti a fornire agli utenti dei servizi medesimi».
13.103
Erroi
Id. em. 13.102
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto
anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di
inquinamento elettromagnetico, le informazioni che i gestori dei servizi
di trasporto pubblico, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
sono tenuti a fornire agli utenti dei servizi medesimi».
13.104
Erroi.
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il Comitato di cui all'articolo 6 promuove la realizzazione di
intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico
che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di
favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni».
13.105
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tali accordi potranno
prevedere meccanismi che incentivano i consumatori alla rottamazione di
prodotti ritenuti altamente inquinanti in cambio dell'acquisto di prodotti
equivalenti a basso inquinamento elettromagnetico».
13.106
Erroi
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per i servizi di trasporto pubblico generanti campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, gli accordi di programma di cui
al precedente comma dovranno tener conto delle direttive europee per la
interoperabilità sulle reti degli Stati membri, al fine di assicurare
la libera circolazione di passeggeri e merci nei territori dell'Unione
europea».
Art. 14.
Approvato con emendamenti
1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le
funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge,
utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,
di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia
di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni
provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione
(PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
(ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni,
nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni
vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle
attività istituzionali delle forze armate e delle forze di polizia
è disciplinato dalla specifica normativa di settore.
4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni
di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono
fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle
proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento
dell'ente di appartenenza.
14.100
Serena
Decaduto
Sostituire l'articolo con il seguente:
-«Art.
14. - (Controlli). - 1. Il controllo di tutti i fenomeni elettromagnetici
ed elettrici sul territorio nazionale spetta al CODIPINQUE».
14.101
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le amministrazioni provinciale e comunali esercitano le funzioni di controllo e vigilanza per l'attuazione della presente legge in accordo a quanto disposto dalla normativa vigente».
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
14.102
Rescaglio
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le amministrazioni provinciali e comunali esercitano le funzioni di controllo e vigilanza per l'attuazione della presente legge, in accordo a quanto disposto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria».
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
14.900
Il Governo
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le amministrazioni provinciali e comunali esercitano le funzioni di controllo e vigilanza per l'attuazione della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria».
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
14.103
Specchia, Zambrino, Maggi
Approvato
Al comma 1, dopo la parola: «vigilanza» inserire le
seguenti: «sanitaria e ambientale».
14.500
Lorenzi
Id. em. 14.103
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «vigilanza»
inserire le seguenti: «sanitaria e ambientale».
14.104
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «utilizzano» inserire le
seguenti: «le ASL competenti per la protezione sanitaria e».
14.105
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzano le strutture»
con le altre: «utilizzano, nel rispetto delle rispettive competenze,
le strutture dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro».
14.501 (testo corretto)
Lorenzi
Respinto
Al comma 1, primo periodo, inserire le seguenti parole: «l'ASL
e l'ISPESL, ognuna per la propria competenza».
14.502
Lorenzi
Respinto
Sopprimere il comma 2.
14.106
Il Governo
Approvato
Al comma 3, dopo la parola: «polizia» inserire le seguenti:
«e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
14.107
Il Governo
Approvato
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta
fermo, in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia
dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni».
14.108
Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, in conformità
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
Art. 15.
Approvato con emendamenti
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego
di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo
4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione
si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di
risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di
tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200
milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1
e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti
effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo
14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui
ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma
2.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela
dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o
dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati
dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti
autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione
l'atto autorizzatorio è revocato.
5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità
competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio,
sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate
ai controlli.
6. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è
ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
15.100
Serena
Decaduto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15. - (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, la mancata osservanza dei limiti previsti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 800 milioni, da versare al fondo istituito presso il Ministero della sanità, intestato alla ricerca tecnologica scientifica e allo studio delle malattie derivanti dall'inquinamento elettromagnetico.
2. In caso di mancato risanamento entro i termini previsti dalla presente
legge, l'elettrodotto è disattivato nei successivi sei mesi con
decreto del Ministro dell'ambiente. L'autorizzazione prevista per gli impianti
radioelettrici è sospesa in caso di inosservanza delle prescrizioni
formulate all'atto dell'autorizzazione, ed in caso di ulteriore violazione
è revocata.
3. La sanzione applicata all'ente gestore è pubblicata sui quotidiani
a tiratura nazionale per sette giorni dalla data di emissione della sentenza,
a spese dell'interessato».
15.101
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso
di mancato rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione,
al trasgressore si applica l'articolo 674 del codice penale».
E conseguentemente al comma 1 ed al comma 2, sostituire le parole:
«Salvo che il fatto costituisce reato» con le seguenti:
«Salvo quanto stabilito dal comma 01».
15.1000
Il Governo
Approvato
Al comma , dopo le parole: «comma 2» inserire le seguenti.
«e ai decreti previsti dall'articolo 16».
15.102
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «di lire 2 milioni
a lire 600 milioni» con le altre: «pari ad una percentuale
compresa fra l'1 ed il dieci per cento del fatturato annuo del soggetto
responsabile della violazione».
15.103
Colla
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da lire 2 milioni
a lire 600 milioni» con le altre: «da lire 200 milioni
a lire 20 miliardi».
15.104
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «da lire 2 milioni
a lire 600 milioni» con le altre: «da lire 20 milioni
a lire due miliardi».
15.105
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1 primo periodo sostituire le parole: «2 milioni a lire
600 milioni» con le seguenti: «50 milioni a lire 200
milioni».
15.500
Carcarino
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da 2 milioni
a 600 milioni» con le seguenti: «da 10 milioni a 300
milioni».
15.106
Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «da lire 2 milioni»
con le altre: «da lire venti milioni».
15.107
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «in
caso di recidiva, nei confronti degli esercenti si applica il diniego dell'autorizzazione
all'esercizio di nuovi impianti, della medesima tipologia di quelli per
la quale si è verificata l'infrazione, disposta dall'autorità
competente, al rilascio dell'autorizzazione medesima».
15.108
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 600
milioni» con le altre: «pari ad una percentuale compresa
fra l'1 ed il dieci per cento del fatturato annuo del soggetto responsabile
della violazione».
15.109
Colla
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 200
milioni» con le altre: «da lire 200 milioni a lire 6
miliardi».
15.110
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 600
milioni» con le altre: «da lire 20 milioni a lire due
miliardi».
15.111
Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni» con
le altre: «da lire venti milioni».
15.112
Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: «sono irrogate
dalle autorità competenti» con le altre: dai soggetti
legittimati ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.
689 e successive modificazioni».
15.113
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 provvede
la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa
la violazione. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge sono versate all'entrata del bilancio regionale
per essere riassegnate ai capitoli di spesa destinati ad azioni di risanamento
e di riduzione dell'inquinamento elettromagnetico».
15.114
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 4 primo periodo sostituire le parole: «da due a quattro
mesi» con le altre: «da sei a dodici mesi».
15.115
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo
12 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma pari ad una percentuale compresa fra l'1 ed il dieci per cento
del fatturato annuo del soggetto responsabile della violazione».
15.116
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
V.testo 2
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo
12 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma pari ad una percentuale compresa fra lire 2 milioni e lire
600 milioni».
15.116 (testo 2)
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12
comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni».
Art. 16.
Approvato
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano,
in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni,
le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4
ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
10 settembre 1998, n. 381.
16.500
Lorenzi
Respinto
Sopprimere l'articolo.
16.100
Lubrano di Ricco
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6
maggio 1992, in materia di esenzione dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale degli elettrodotti per i quali sia stata acquisita entro
il 23 agosto 1992 l'intesa urbanistica Stato Regioni ai sensi del decreto
del Presidente della repubblica n. 616 del 1977, è abrogato».
16.101
Iuliano
Decaduto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano
di avere efficacia le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali
che contrastano con i princìpi e le norme di cui al presente provvedimento».
Art. 17.
Approvato con un emendamento
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire
20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 si provvede:
a) quanto a lire 20.000 milioni per l'anno 2000, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante
utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente;
c) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17.100
Serena
Decaduto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17. - (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante
dall'attuazione degli interventi di risanamento e di bonifica di linee
elettriche di qualsiasi voltaggio e potenza, di sistemi per radiofrequenza
su tutte le bande di frequenza, di sistemi televisivi analogici e digitali,
di sistemi per telefonia fissa, mobile cellulare e cellulare satellitare
e di ogni altro dispositivo che produca emissione di campo elettrico o
elettromagnetico, si provvede mediante gli stanziamenti previsti a tali
fini dall'Unione europea».
17.1000
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, nell'alinea sostituire le parole: «anni 2000, 2001
e 2002» con le altre: «anni 2001, 2002 e 2003»;
al medesimo comma 1, sopprimere la lettera a); alla lettera
b) sostituire le parole: «bilancio triennale 2000-2002»
con le altre: «bilancio triennale 2001-2003» e sostituire
le parole: «per l'anno 2000» con le altre: «per
l'anno 2001»; alla lettera c) sostituire le parole: «anni
2001 e 2002» con le altre: «anni 2001, 2002 e 2003»,
sostituire le parole: «bilancio triennale 2000-2002» con
le altre: «bilancio triennale 2001-2003» e in fine sostituire
le parole: «per l'anno 2000» con le altre: «per
l'anno 2001».
Tit.1
Lubrano di Ricco
Ritirato
Sostituire il titolo con il seguente:
«Protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
e norme quadro per le regioni».