SENATO DELLA REPUBBLICA
    XIII LEGISLATURA

1004ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 23 Gennaio 2001

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del vice presidente ROGNONI

 

INDICE  GENERALE

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Approvato dalla Camera dei deputati)
(2149) DE CAROLIS e DUVA. - Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva
(2687) RIPAMONTI ed altri. - Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico
(3071) CÒ ed altri. - Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
(4147) SPECCHIA ed altri. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti
(4188) BONATESTA. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico
(4315) SEMENZATO. - Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare
(Relazione orale)

        PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di giovedì 18 gennaio si è concluso l'esame dell'articolo 4, nel testo proposto dalla Commissione, e degli emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.0.400.
        GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.600, 5.103 e 5.500, di identico contenuto. Si rimette al Governo sugli emendamenti 5.602, 5.106 e 5. 501, tra loro identici. Il parere sui restanti emendamenti è contrario.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprime parere conforme a quello del relatore, dichiarandosi favorevole anche al 5.800 e invitando al ritiro degli identici emendamenti 5.602, 5.106 e 5. 501. In merito agli emendamenti 5.102 e 5.105 sottolinea l'opportunità del regolamento previsto al comma 1 onde conformare le norme relative alle servitù di elettrodotto alle finalità della legge.
        PRESIDENTE. Avverte che gli emendamenti 5.100 e 5.300 sono preclusi a seguito della mancata votazione, rispettivamente, degli emendamenti 4.0.100 e 4.0.300.
        Il Senato respinge gli emendamenti 5.101, 5.102 e 5.104. Sono approvati gli emendamenti 5.600, 5.103, 5.500 e 5.800, tra loro identici.
        LORENZI (Misto-APE). Non comprende il parere contrario espresso sull'emendamento 5.601, che è semplicemente volto a dare maggiori garanzie.
        LASAGNA (FI). Aggiunge la firma all'emendamento 5.601, sul quale chiede la verifica del numero legale, sottolineando la mancanza nel provvedimento di riferimenti all'interramento degli elettrodotti.
        PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.
        La seduta, sospesa alle ore 16,48, è ripresa alle ore 17,09.
        PRESIDENTE. Riprende la votazione del 5.601.
        MORO (LFNP). Chiede nuovamente la verifica del numero legale.
        PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.
        La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 17,32. 


Presidenza del vice presidente FISICHELLA


        PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.601.
        Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore LASAGNA (FI), il Senato respinge l'emendamento 5.601. Risulta respinto anche l'emendamento 5.105.
        LORENZI (Misto-APE). Mantiene l'emendamento 5.602 con il quale si prevede un rilevamento, e non la semplice valutazione, dei campi magnetici preesistenti alla costruzione di un nuovo elettrodotto.
        MAGGI (AN). Mantiene l'emendamento 5.106, giudicando contraddittoria la lettera f) del comma 3.
        BORTOLOTTO (Verdi). Mantiene l'emendamento 5.501.
        Il Senato respinge gli identici 5.602, 5.106 e 5.501, nonché il successivo 5.107. Il Senato approva quindi l'articolo 5 nel testo emendato.
        PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.0.100 e 5.0.200 sono preclusi dalla mancata votazione, rispettivamente, degli emendamenti 4.0.100 e 4.0.300. Gli emendamenti 5.0.101 e 5.0.104 sono preclusi dalla mancata votazione dell'emendamento 3.131.
        A seguito del voto contrario sui primi due commi dell'emendamento 5.0.300, risultano preclusi i restanti commi ed il successivo 5.0.102. Il Senato respinge quindi gli identici 5.0.103 e 5.0.108.
        PRESIDENTE. L'emendamento 5.0.400 è improcedibile, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 6.104.
        MANFREDI (FI). Propone la soppressione dell'articolo 6, che istituisce un altro Comitato interministeriale, le cui funzioni potrebbero più utilmente essere svolte dal Ministero dell'ambiente.
        LORENZI (Misto-APE). Propone una diversa formulazione dell'emendamento 6.600 (v. Allegato A) che, insieme al 6.601, ha il fine di esaltare le finalità scientifiche e biomediche dell'attività del Comitato interministeriale.
        COLLA (LFNP). Non risultando chiara la destinazione del finanziamento previsto al comma 7, ne chiede la soppressione.
        PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
        GIOVANELLI, relatore. Si rimette al Governo sugli emendamenti 6.601, 6.101 e 6.102, esprimendo parere contrario sulle restanti proposte di modifica.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.601 e 6.1000, invitando i presentatori a ritirare gli emendamenti 6.600 (testo 2), 6.101, 6.102 e 6.103. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.
        SPECCHIA (AN). Ritira l'emendamento 6.103.
        CÒ (Misto-RCP). Ritira l'emendamento 6.101.
        BORTOLOTTO (Verdi). Ritira l'emendamento 6.102.
        PRESIDENTE. L'emendamento 6.104 è improcedibile.
        Il Senato respinge gli emendamenti 6.100, 6.600 (testo 2) e 6.200, approvando gli emendamenti 6.601 e 6.1000, nonché l'articolo 6 nel testo emendato.
        PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.
        COLLA (LFNP). L'emendamento 7.100 riduce a sessanta giorni il termine per la costituzione del catasto nazionale delle sorgenti di inquinamento elettromagnetico.
        BORTOLOTTO (Verdi). L'emendamento 7.101 riduce tale termine a novanta giorni.
        PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
        GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.102 e 7.104 e parere contrario sulle restanti proposte di modifica.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Concorda con il relatore.
        Il Senato respinge gli emendamenti 7.100 e 7.101, mentre approva il 7.102.
        MONTELEONE (AN). Sottoscrive l'emendamento 7.103 ed invita l'Assemblea ad esprimere voto favorevole in quanto una legge che abbia finalità di prevenzione sanitaria deve esaltare le competenze del Ministero della sanità. (Applausi del senatore Specchia).
        Il Senato respinge l'emendamento 7.103, gli identici 7.600 e 7.800, il 7.105 e il 7.801. Il Senato approva l'emendamento 7.104 e l'articolo 7 nel testo emendato.
        PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 8.604.
        LORENZI (Misto-APE). Illustra i suoi emendamenti, in particolare l'8.603 che ripropone l'esigenza di non confondere una valutazione approssimativa con una rilevazione scientifica.
        BORTOLOTTO (Verdi). Propone un nuovo testo dell'emendamento 8.102 (v. Allegato A), la cui finalità è di impedire che le procedure di autorizzazione all'installazione degli impianti fissi di telefonia mobile vengano aggirate mediante l'utilizzo di mezzi mobili.
        LASAGNA (FI). L'emendamento 8.103 è volto a completare i riferimenti normativi con le previsioni stabilite a livello europeo.
        MANFREDI (FI). Poiché è preferibile la realizzazione di un solo catasto a livello nazionale, l'emendamento 8.105 intende sopprimere la previsione di quelli regionali.
        MAGGI (AN). Illustra l'emendamento 8.116.
        PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.
        GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 8.102 (testo 2), sull'8.800, sugli emendamenti 8.603, 8.801 e 8.901, di identico contenuto, sull'8.114 e sugli identici 8.115 e 8.116. Ritira l'emendamento 8.900. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Precisa che il riferimento contenuto nell'emendamento 8.103 è estraneo alla materia. Invita al ritiro degli emendamenti 8.113 e 8.803. Sui restanti emendamenti esprime parere conforme a quello del relatore.
        SPECCHIA (AN). Ritira l'emendamento 8.803.
        BORTOLOTTO (Verdi). Ritira l'emendamento 8.113.
        LORENZI (Misto-APE). Ritira gli emendamenti 8.602 - che considera assorbito dall'8.800 - e 8.604.
        PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiara decaduti gli emendamenti 8.100, 8.117 e 8.104. L'emendamento 8.101 è precluso a seguito della mancata votazione dell'emendamento 4.0.100.
        Il Senato respinge l'emendamento 8.600 e approva l'emendamento 8.102 (testo 2); conseguentemente l'8.601 è assorbito. Il Senato respinge quindi l'emendamento 8.103 ed approva l'emendamento 8.800. È poi respinto l'emendamento 8.105, mentre vengono approvati gli emendamenti 8.603, 8.801 e 8.901, tra loro identici. Vengono poi respinti gli emendamenti 8. 106, 8,107 e 8.108.
        RONCHI (Verdi). Ritira l'emendamento 8.109, anche se la sua mancata approvazione esporrà la norma al rischio di un'interpretazione troppo restrittiva.
        GIOVANELLI, relatore. La norma va interpretata nel senso che per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 Kv la competenza spetta allo Stato.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. L'articolo 3, richiamato nell'emendamento 8.901a, non interviene sulle distinzioni di competenze.
        Il Senato respinge gli identici emendamenti 8.110, 8.111 e 8.112. È poi approvato l'emendamento 8.901a. Sono respinti gli emendamenti 8.605 e 8.802, tra loro identici. Il Senato approva l'emendamento 8.114.
        LASAGNA (FI). Il regolamento previsto nell'emendamento 8.115 potrà consentire l'interramento degli elettrodotti.
        Il Senato approva gli identici emendamenti 8.115 e 8.116. È quindi approvato l'articolo 8, nel testo emendato.
        PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 9.100, 9.300, 9.110, 9.129 e 9.132a.
        MONTELEONE (AN). Aggiunge la firma all'emendamento 9.111, che illustra.
        PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.
        GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.101, 9.505, 9.109, 9.801, 9.800a, 9.112, 9.813, 9.128, 9.141, 9.510, 9.808, 9.812 e 9.515. Suggerisce una modifica degli emendamenti 9.504 e 9.800. Invita al ritiro degli emendamenti 9.111, 9.900, 9.507, 9.113, 9.114 e 9.511. Si rimette al Governo sugli emendamenti 9.106, 9.118, 9.123, 9.133, 9.134, 9.138, 9.514, 9.811 e 9.516. Sui restanti emendamenti esprime parere contrario.
        LORENZI (Misto-APE). Accoglie la modifica suggerita dal relatore all'emendamento 9.504. (v. Allegato A).
        MAGGI. Accoglie la modifica suggerita all'emendamento 9.800. (v. Allegato A).
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Suggerisce una modifica dell'emendamento 9.105 e ritira l'emendamento 9.900. Invita a ritirare gli emendamenti 9.118, 9.123, 9.128, 9.801, 9.510, 9.808 e 9.133. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.106 e 9.802a. Il parere è contrario sugli emendamenti 9.514 e 9.811. Sui rimanenti emendamenti il parere è conforme a quello del relatore.
        GIOVANELLI, relatore. Ritira l'emendamento 9.801a.
        BORTOLOTTO (Verdi). Mantiene il testo originario del 9.105.
        GIOVANELLI, relatore. Propone un'ulteriore riformulazione dell'emendamento, con un richiamo alle procedure previste dalla legge. (v. Allegato A).
        BORTOLOTTO (Verdi). La accoglie.
        PRESIDENTE. Il 9.100 e il 9.300 sono preclusi dalla mancata votazione, rispettivamente, del 4.0.100 e del 4.0.300.
        Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti dal 9.100a al 9.805 ed approva il 9.101.
        LORENZI (Misto-APE). Il 9.502 tende ad eliminare un'espressione generica e di dubbia interpretazione.
        GIOVANELLI, relatore. La gradualità si riferisce alla formulazione dei piani per il risanamento.
        Il Senato respinge gli identici 9.502 e 9.102, nonché il 9.103 e il 9.104. È quindi approvato il 9.105 (testo 2), con conseguente assorbimento del successivo 9.503 Il Senato approva poi il 9.106 e gli identici emendamenti 9.504 (testo 2) e 9.800 (testo 2). Sono altresì respinti gli identici 9.107 e 9.108 e sono approvati gli identici 9.505, 9.109 e 9.801.
        PRESIDENTE. Il 9.110 è improcedibile ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.
        RESCAGLIO (PPI). Poiché il rappresentante del Governo ha ritirato il 9.900, ritira l'identico 9.111.
        MONTELEONE (AN). Avendo sottoscritto tale emendamento, chiede chiarimenti sul suo ritiro.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. L'esigenza di adeguare gli elettrodotti esistenti è già prevista dalla normativa.
        Il Senato respinge gli identici 9.506 e 9.802 e approva il 9.800a.
        BORTOLOTTO (Verdi). Il 9.112 estende agli elettrodotti, a tutela dei cittadini, i limiti restrittivi già adottati per le antenne radiotelevisive e la telefonia. Ritira inoltre il 9.115.
        Il Senato approva gli identici 9.112 e 9.813; conseguentemente gli emendamenti 9.507, 9.113 e 9.114 sono assorbiti. Il Senato respinge quindi il 9.116 ed il 9.117 ed approva il 9.118. Sono poi respinti gli emendamenti da 9.119 a 9.122, mentre è approvato il 9.123. Sono altresì respinti gli emendamenti da 9.806 a 9.127.
        PRESIDENTE. Il 9.128 è assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti 9.112 e 9.813, mentre il 9.129 è improcedibile ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento. Inoltre, il 9.132a è decaduto per assenza del proponente.
        Il Senato approva il 9.1000 e respinge il 9.130, nonché gli emendamenti da 9.131 a 9.132.
        GIOVANELLI, relatore. Propone che gli emendamenti dei senatori Lorenzi e Specchia ed altri, tendenti ad eliminare la specificazione «fissi» in riferimento agli impianti, siano votati come subemendamenti al 9.802a.
        PRESIDENTE. Poiché i presentatori concordano, si procederà in tal senso.
        Il Senato approva gli identici 9.802a/1 (già 9.510) e 9.802a/2 (già 9.808), nonché il 9.802a, nel testo emendato; conseguentemente gli emendamenti 9.134 e 9.511 sono preclusi.
        LASAGNA (FI). Ritira il 9.133.
        LUBRANO di RICCO (Verdi). Non accoglie l'invito del Governo a ritirare il 9.135, che si ispira al principio della separazione tra la sfera politica e quella gestionale.
        Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti da 9.135 a 9.140, nonché il 9.142. È quindi approvato il 9.141, per cui risulta assorbito il 9.812.
        PRESIDENTE. Avverte che il 9.515 è stato ritirato, mentre il 9.142a è decaduto per assenza del proponente.
        CARCARINO (DS). Ritira il 9.516.
        LORENZI (Misto-APE). Dichiara il voto favorevole all'articolo 9, di particolare rilevanza, prevedendo i piani per il risanamento, in particolare nelle aree metropolitane, da attuarsi entro il termine di dieci anni.
        Il Senato approva l'articolo 9, nel testo emendato.
        PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 10.100.
        GIOVANELLI, relatore. È favorevole agli identici 10.500 e al 10.800 ed è contrario al 10.100.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. È favorevole al 10.1000 ed esprime parere conforme al relatore per i restanti emendamenti.
        Il Senato approva gli identici 10.500 e 10.800, nonché il 10.1000.
        PRESIDENTE. Il 10.100 è improcedibile ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.
        Il Senato approva l'articolo 10, nel testo emendato.
        PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, avvertendo che l'11.100 è decaduto per assenza del presentatore.
        GIOVANELLI, relatore. Invita i presentatori a ritirare l'11.105, l'11.106 e l'11.107 ed è contrario ai restanti emendamenti.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprime parere conforme al relatore.
        BORTOLOTTO (Verdi). Ritira l'11.105.
        CÒ (Misto-RCP). Ritira l'11.106.
        RESCAGLIO (PPI). Ritira l'11.107.
        Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti da 11.101 a 11.109 ed approva l'articolo 11.
        PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, avvertendo che gli emendamenti 12.100, 12.102 e 12.0.100 sono decaduti per assenza del presentatore.
        GIOVANELLI, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 12.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Concorda con il relatore. 


Presidenza del vice presidente ROGNONI


        PRESIDENTE. L'emendamento 12.800 è precluso dalla mancata votazione del 4.0.300.
         Il Senato respinge gli emendamenti 12.101, 12.103, 12.104 e 12.501.
        BORTOLOTTO (Verdi). Ritira l'emendamento 12.105.
        Il Senato respinge gli emendamenti 12.106 e 12.107.
        BORTOLOTTO (Verdi). Richiama le ragioni dell'emendamento 12.108.
        Il Senato respinge l'emendamento 12.108 ed approva l'articolo 12. Risulta respinto anche l'emendamento 12.0.800.
        PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti.
        BORTOLOTTO (Verdi). I senatori Verdi propongono la soppressione dell'articolo 13 per non dare la possibilità di deroghe rispetto alla normativa in approvazione a favore dei gestori di servizi di trasporto pubblico.
        PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
        GIOVANELLI, relatore. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti in quanto l'articolo individua lo strumento degli accordi di programma per affrontare le peculiarità del servizio di trasporto pubblico, con una normativa che, pur nella sua genericità, è frutto dello dibattito tenutosi negli ultimi tre anni sull'argomento.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Concorda con il relatore.
        PRESIDENTE. L'emendamento 13.100 decade per assenza del presentatore.
        Il Senato respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 13.
        PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti.
        LORENZI (Misto-APE). Apporta una correzione di ordine formale all'emendamento 14.501. (v. Allegato A).
        LUBRANO di RICCO (Verdi). Illustra l'emendamento 14.108.
        GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli identici 14.103 e 14.500 e sugli emendamenti 14.106 e 14.107. Invita il presentatore a ritirare il 14.102, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Ritira l'emendamento 14.900, invitando i presentatori degli emendamenti 14.103 e 14.500 a fare altrettanto. Per il resto, esprime parere conforme a quello del relatore.
        PRESIDENTE. L'emendamento 14.100 decade per assenza del presentatore.
        RESCAGLIO (PPI). Ritira l'emendamento 14.102.
        Il Senato approva gli emendamenti 14.103 e 14.500, tra loro identici, respingendo gli emendamenti 14.101, 14.104, 14.105, 14.501 (testo corretto), 14.502 e 14.108. Risultano approvati gli emendamenti 14.106 e 14.107, nonché l'articolo 14 nel testo emendato.
        PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso riferiti.
        LASAGNA (FI). L'emendamento 15.105 individua, in materia di sanzioni, una «forbice» molto più realistica e credibile rispetto a quella indicata dal testo approvato dalla Commissione.
        PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Stante l'assenza del presentatore, il 15.100 è decaduto.
        GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 15.1000 e si rimette al Governo sul 15.116, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Propone una riformulazione dell'emendamento 15.116, invitando i presentatori dei restanti emendamenti a ritirarli poiché la materia delle sanzioni potrà essere approfondita in sede di esame del decreto approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri.
        BORTOLOTTO (Verdi). Riformula l'emendamento 15.116. (v. Allegato A).
        Il Senato approva gli emendamenti 15.1000 e 15.116 (testo 2), respingendo i restanti emendamenti. Viene quindi approvato l'articolo 15 nel testo emendato.
        PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso riferiti.
        LORENZI (Misto-APE). L'articolo 16 andrebbe soppresso poiché è evidente che sino alla data di entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 4 si applicano le norme vigenti.
        LUBRANO di RICCO (Verdi). L'emendamento 16.100 propone l'abrogazione dell'articolo 5 del DPR 23 aprile 1992, palesemente illegittimo e contrario alla normativa comunitaria.
        GIOVANELLI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, precisando che il richiamo alla normativa vigente contiene un tentativo di coordinamento e che l'abrogazione delle norme richiamate dal senatore Lubrano di Ricco va affrontata in sede di esame del provvedimento sulla valutazione di impatto ambientale.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprime parere conforme a quello del relatore.
        PRESIDENTE. L'emendamento 16.101 decade per assenza del presentatore.
        Il Senato respinge gli emendamenti 16.500 e 16.100 ed approva l'articolo 16.
        PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti ad esso riferiti, dichiarando decaduto l'emendamento 17.100 per assenza del presentatore.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprime parere favorevole sull'emendamento 17.1000.
        Il Senato approva l'emendamento 17.1000 e l'articolo 17 nel testo emendato.
        PRESIDENTE. Passa all'esame della proposta di modifica del titolo.
        GIOVANELLI, relatore. Esprime parere contrario ritenendo più pertinente il titolo proposto dalla Commissione.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Concorda con il relatore.
        MANFREDI (FI). Il titolo dovrebbe, più propriamente, fare riferimento alla protezione dagli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
        LUBRANO di RICCO (Verdi). Ritira l'emendamento Tit.1.
        PRESIDENTE. Rinvia la votazione finale ad altra seduta.
         SPECCHIA, segretario. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).
        PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 24 gennaio. (v. Resoconto stenografico).
        La seduta termina alle ore 19,55.
 
  
 

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO


        PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

        Si dia lettura del processo verbale.

        MEDURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 17 gennaio. 


Sul processo verbale


        TOMASSINI. Domando di parlare.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        TOMASSINI. Signora Presidente, chiedo di intervenire in quanto sul processo verbale appena letto è riportata una affermazione del Capogruppo dell'UDEUR, senatore Roberto Napoli, secondo cui il nostro comportamento sarebbe stato difforme nel voto in Commissione e in Aula sul provvedimento sulla encefalopatia spongiforme bovina.

        È difficile riconoscere il diritto a questa critica, in ordine ad un criterio di coerenza, soprattutto a chi, eletto nelle file dell'opposizione, ha pensato bene durante questa legislatura di trasmigrare alla maggioranza (Applausi dal Gruppo LFNP) e soprattutto dimostra disinformazione, scarsa presenza nella Commissione e scarsa attitudine a leggere atti e resoconti parlamentari, perché da essi risulta inequivocabilmente che il Gruppo di Forza Italia ha dato in Commissione un voto di astensione, così come esattamente ha fatto in quest'Aula. (Applausi dai Gruppi FI e LFNP).

        PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle sue precisazioni.

        Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale è approvato. 


Congedi e missioni


        PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Battafarano, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Bucciarelli, Cabras, Camerini, D'Alessandro Prisco, De Martino Francesco, Di Pietro, D'Urso, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Occhipinti, Papini, Passigli, Rocchi, Taviani e Villone.

        Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, De Carolis, Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Martelli, Pinggera, Provera, Rigo, Rizzi, Robol, Squarcialupi e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Daniele Galdi, per attività del Gruppo italiano dell'Unione Interparlamentare. 


Comunicazioni della Presidenza


        PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. 


Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico


        PRESIDENTE.. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

        Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,35).

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Approvato dalla Camera dei deputati)
(2149) DE CAROLIS e DUVA. - Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva
(2687) RIPAMONTI ed altri. - Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico
(3071) CÒ ed altri. - Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
(4147) SPECCHIA ed altri. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti
(4188) BONATESTA. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico
(4315) SEMENZATO. - Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare

(Relazione orale)

        PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 4273, già approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 2149, 2687, 3071, 4147, 4188 e 4315.

        Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 4273, nel testo proposto dalla Commissione.
        Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana del 18 gennaio scorso si è concluso l'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.
        Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono tutti illustrati.
        Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

        GIOVANELLI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.100, 5.300, 5.101 e 5.102. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.600, 5.103 e 5.500. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.104, 5.601 e 5.105. Per quanto riguarda gli emendamenti 5.602, 5.106 e 5.501, che sono identici, mi rimetto alle valutazioni del Governo.

        Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 5.107, nonché su tutti gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il parere è conforme a quello del relatore. Debbo però due precisazioni, la prima sull'emendamento 5.102, del senatore Lubrano di Ricco, perché il presentatore aveva sottolineato l'opportunità di una verifica nel merito dell'esigenza posta con il suo emendamento 5.105. Il parere è negativo perché, come ho avuto modo di illustrare anche con una nota scritta al senatore proponente, la ridefinizione della disciplina delle servitù di elettrodotto è opportuna in considerazione all'esigenza di conformarla alla finalità di questa legge quadro e credo che l'esigenza di cautela nello stabilire, attraverso un regolamento, una modifica di norme riferite alle servitù possa essere tranquillamente garantita dai soggetti che sono chiamati a predisporre il regolamento relativo.

        Inoltre, in merito all'orientamento del relatore di rimettersi al Governo sugli emendamenti 5.602, 5.106 e 5.501, inviterei i presentatori a valutare la possibilità di ritirare questi emendamenti, nel senso che il testo che loro propongono di modificare parla di valutazione preventiva.
        La valutazione preventiva è qualcosa di più del rilevamento preventivo perché, oltre al rilevamento di determinati numeri e dati, implica una loro valutazione; quindi impone a coloro che devono predisporre i criteri e i princìpi di non limitarsi ad allegare dei dati e dei numeri. Non c'è un pregiudizio, mi sembra francamente più completo e corretto parlare di «valutazione preventiva», perché è un'accezione più ampia, e quindi tale da consentire una migliore valutazione delle condizioni nelle quali effettuare la scelta rispetto agli impianti.

        PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 5.100 è precluso dalla mancata votazione dell'emendamento 4.0.100 e che l'emendamento 5.300 è precluso dalla mancata votazione dell'emendamento 4.0.300.

        Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dal senatore Serena.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 5.102, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 5.600, presentato dal senatore Lorenzi, identico agli emendamenti 5.103, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, 5.500, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, e 5.800, presentato dal relatore.

        È approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 5.104, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.601.

        LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        LORENZI. Signora Presidente, questo emendamento, su cui è stato espresso parere contrario, in realtà è qualcosa di estremamente semplice e arricchente, se andiamo a vedere. Chiede ai gestori - e sappiamo qual è il gestore nazionale, l'ENEL - di presentare progetti dettagliati, completi sotto tutti i profili (quindi, cartografie aggiornate, tecnologia adottata, V.I.A. sul progetto preliminare, informazione del cittadino interessato all'opera) per quanto concerne la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti.

        Sappiamo che una ragione forte che ha indotto il legislatore, e soprattutto l'Esecutivo, a ritenere opportuno di arrivare a questo momento molto importante (come testimonia il sit-in davanti al Senato di tante organizzazioni che, purtroppo, sembrano essere organizzazioni ambientaliste; ma qui il problema è molto più generale, perché non si tratta solo di una questione ambientalista) è che il problema all'esame riguarda la salute dei cittadini, ma è anche un problema conoscitivo, cognitivo di questioni sottovalutate per decenni, che ha implicazioni estetiche, di progresso, di non conservatorismo di ciò che già è stato acquisito, ma di superamento delle procedure obsolete per migliorare tecniche e tecnologia per la funzionalità di tutto.
        Questo piccolo emendamento di introiezione di tre righe serve soltanto a dare qualche garanzia in più, per cui non riesco a comprendere il parere negativo, signora Presidente. Questo è il motivo per il quale ritengo di mantenerlo e sottoporlo al voto dell'Assemblea.

        LASAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        LASAGNA. Signora Presidente, trovo che questo emendamento sia estremamente importante perché riporta in discussione la mancanza completa all'interno di una legge molto importante (la legge quadro che determinerà i prossimi 20, magari 25 o 30 anni di costruzione e di sviluppo di tutta quella che è la rete degli elettrodotti del Paese) di una adeguata informazione sui progetti.

        Sono perfettamente d'accordo con l'emendamento del senatore Lorenzi, a cui chiedo di aggiungere la mia firma, anche perché esso dà un'indicazione sostanziale su quello che manca totalmente nella legge, cioè l'interramento degli elettrodotti; manca un riferimento al cablaggio da mettere sotto terra.
        Questo ridurrebbe non solo l'aspetto visivo a livello paesaggistico, ma anche le emissioni di elettrosmog in modo veramente notevole.
        Su questo emendamento chiedo inoltre che venga verificata la presenza del numero legale.

        PRESIDENTE. Prima di verificare se la richiesta di numero legale è appoggiata, consentitemi di rivolgere gli auguri di pronta guarigione al senatore Pera, che è qui presente in Aula ed essendo infortunato non indossa la giacca. (Applausi). 


Verifica del numero legale


        PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testé avanzata dal senatore Lasagna, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

        (La richiesta risulta appoggiata).

        Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

        (Segue la verifica del numero legale).

        Il Senato non è in numero legale.

        Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

        (La seduta, sospesa alle ore 16,48, è ripresa alle ore 17,09). 


Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4273, 2149, 2687, 3071, 4147, 4188 e 4315


        PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

        Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.601. 


Verifica del numero legale


        MORO. Chiediamo la verifica del numero legale.
        PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

        (La richiesta risulta appoggiata).

        Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

        (Segue la verifica del numero legale).

        Il Senato non è in numero legale.

        Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

        (La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 17,32). 


Presidenza del vice presidente FISICHELLA
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4273, 2149, 2687, 3071, 4147, 4188 e 4315


        PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

        Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 6.501.

        LASAGNA. Domando di parlare.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        LASAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 5.601 del senatore Lorenzi per noi riveste molta importanza in quanto indica al Governo la mancanza, all'interno del disegno di legge, dell'interramento del cablaggio elettrico.

        Pertanto, su tale emendamento reiteriamo la richiesta di verifica del numero legale. 


Verifica del numero legale


        PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

        (La richiesta risulta appoggiata).

        Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

        (Segue la verifica del numero legale).

        Il Senato è in numero legale. 


Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4273, 2149, 2687, 3071, 4147, 4188 e 4315


        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.601, presentato dai senatori Lorenzi e Lasagna.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 5.105, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

        Non è approvato.

        Chiedo ai presentatori degli emendamenti 5.602, 5.106 e 5.501, di contenuto identico, se accolgono l'invito a ritirarli.

        LORENZI. Signor Presidente, anche in questo caso non si riesce a comprendere bene la posizione del Governo. In sede di espressione del parere, il relatore si è rimesso al rappresentante del Governo il quale ha sottolineato che la parola «valutazione» è più comprensiva, ha un'estensione maggiore, del termine «rilevamento». Rivolgendomi all'onorevole Sottosegretario, non posso esimermi, invece, dal rilevare che la parola «valutazione» ha una connotazione più soggettiva rispetto alla dizione «rilevamento», che fa pensare, in termini quantitativi, a un dato.

        In questa materia è quindi preferibile usare l'espressione «rilevamento», che comporta una misurazione, piuttosto che menzionare una generica valutazione. Quest'ultima induce a pensare che le leggi debbano essere formulate in termini non precisi, tali da esigere successive circolari esplicative. Se continuiamo a procedere in tal modo, le nostre 150.000 leggi continueranno ad aumentare e non saranno mai sufficienti. Per queste ragioni, mantengo l'emendamento.

        MAGGI. Signor Presidente, riscontro una contraddizione palese nel riferimento ad una «valutazione preventiva», relativa a campi elettromagnetici preesistenti. La valutazione non può essere preventiva, se il campo magnetico preesiste: la contraddizione mi sembra evidente. Preesistente non è dunque il campo magnetico, ma piuttosto l'elettrodotto. Sarebbe opportuno conferire un minimo di logicità alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 5.
        BORTOLOTTO. Signor Presidente, i senatori del Gruppo dei Verdi hanno presentato l'emendamento 5.106, volto a far sì che le autorità, cui compete l'emanazione del regolamento per l'autorizzazione a costruire elettrodotti, prevedano che siano valutati preventivamente i campi elettromagnetici esistenti. Infatti, un elettrodotto che di per sé potrebbe essere in regola, se però è diretto in una zona dove è già presente un consistente campo elettromagnetico, potrebbe provocare il superamento del limite previsto. Tale disposizione è stata introdotta in Commissione su nostra proposta.

        Gli emendamenti in esame chiedono che i campi elettromagnetici non siano soltanto valutati - il che potrebbe comportare un esame di tipo esclusivamente cartaceo - ma piuttosto rilevati, nel senso di effettuare una rilevazione sul posto con appositi strumenti. Questa operazione non ci sembrava molto gravosa, in quanto la costruzione di un nuovo elettrodotto è un'opera talmente costosa, impegnativa e richiede tempi così lunghi, che poteva essere stabilito il rilevamento preventivo.
        Eravamo comunque disponibili a ritirare il nostro emendamento, ma poiché colleghi che hanno presentato proposte di contenuto identico le mantengono, sarebbe inutile farlo. Manteniamo quindi l'emendamento e voteremo a favore.

        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.602, presentato dal senatore Lorenzi, identico agli emendamenti 5.106, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, e 5.501, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 5.107, presentato dal senatore Erroi.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

        È approvato.

        Gli emendamenti 5.0.100 e 5.0.200 sono preclusi dalla mancata votazione, rispettivamente, degli emendamenti 4.0.100 e 4.0.300. L'emendamento 5.0.101, identico all'emendamento 5.0.104, è precluso dalla mancata votazione dell'emendamento 3.131.

        Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.0.300, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, fino alle parole «per i tre anni successivi al montaggio eseguito».

        Non è approvata.

        Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento e l'emendamento 5.0.102.

        Metto ai voti l'emendamento 5.0.103, presentato dal senatore Serena, identico all'emendamento 5.0.108, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Stante il parere contrario della 5ª Commissione, l'emendamento 5.0.400 è improcedibile.

        Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

        MANFREDI. Signor Presidente, l'emendamento 6.100 si propone di sopprimere l'intero articolo, perché esso prevede l'istituzione dell'ennesimo comitato interministeriale.

        Esistono già molti comitati di questo tipo, e se leggiamo le funzioni attribuite al Comitato previsto dall'articolo 6 e la sua composizione, ci rendiamo conto innanzitutto che le stesse funzioni possono essere assolte perfettamente dal Ministero dell'ambiente.
        In secondo luogo, la composizione del Comitato è estremamente complessa perché comprende rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale - quest'ultimo è stato aggiunto dalla Commissione - del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.
        A mio avviso, riguardo a questo Comitato di sicuro vi è soltanto il fatto che costerà un miliardo all'anno, secondo l'indicazione del comma 7; penso che si tratti di una stima prudenziale. Ritengo che la stessa attività possa essere svolta tranquillamente, senza spese, dallo stesso Ministero dell'ambiente, coordinandosi con gli altri Ministeri e ascoltando il loro parere.

        LORENZI. Signor Presidente, gli emendamenti 6.600 e 6.601 hanno una matrice comune. In proposito, vorrei ricordare al Sottosegretario come egli si sia prodigato la settimana scorsa nell'affermare che tutti i Ministeri devono essere posti sullo stesso livello di dignità, competenza ed inclusione. (Brusio in Aula).

        Siccome sto parlando con il Sottosegretario, vorrei che mi ascoltasse.

        PRESIDENTE. Per favore, colleghi. In Aula c'è troppo brusio.

        Prego il Sottosegretario di ascoltare i senatori che intervengono per illustrare gli emendamenti.

        LORENZI. Richiamo quanto ha dichiarato la settimana scorsa il sottosegretario Calzolaio, circa l'importanza che tutti i Ministeri devono rivestire, nel momento in cui il sottoscritto richiedeva l'introduzione del riferimento al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica accanto a quello della sanità.

        Ora ci troviamo di fronte ad un caso diametralmente opposto, dove non si cita addirittura il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Ecco il motivo della presentazione dell'emendamento 6.601, nel quale il sottoscritto chiede semplicemente l'introduzione di rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fra l'altro dopo che, nel corso dell'esame in Commissione, è stato introdotto nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati il riferimento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
        Illustrando l'emendamento 6.100, giustamente il senatore Manfredi ha delineato questo Comitato secondo un'idea abbastanza comune, quella cioè dell'inutilità di molti organismi simili. Questo Comitato avrebbe, per titolo, una competenza di prevenzione e di cognizione scientifica sulla riduzione del fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico; di conseguenza, si sarebbe portati a pensare che esso sia necessariamente costituito da persone con specifica competenza.
        L'emendamento 6.600 è volto ad aggiungere quindi le seguenti parole: «i cui componenti abbiano prevalentemente competenza biomedica e dimostrato curriculum sull'argomento». Se mi consente, signor Presidente, vorrei annunciare una modifica all'emendamento in esame, tesa ad aggiungere, dopo la parola «competenza», le altre: «scientifica e». Nella sostanza, non cambia nulla, ma rende meglio l'idea che si vuole esprimere.
        Richiamo pertanto l'attenzione del relatore e del Sottosegretario sulla necessità di guardare la legge quadro da un'ottica prevalentemente scientifica, piuttosto che da un punto di vista solo ambientalistico.

        PRESIDENTE. Si danno per illustrati gli emendamenti 6.101, 6.102, 6.200, 6.103 e 6.1000.
        COLLA. Signor Presidente, non ci è chiara la destinazione del finanziamento, pari ad un miliardo, previsto nel comma 7, cui hanno fatto riferimento i senatori Manfredi e Lorenzi, dal momento che il Comitato dovrebbe essere una struttura interministeriale, composta da personale già retribuito dall'amministrazione pubblica.
        PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
        GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.100, 6.600, 6.200, 6.103 e 6.104. Mi rimetto al Governo sugli emendamenti 6.601 e 6.101, identico all'emendamento 6.102.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.100 e 6.200. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.601, coerentemente con quanto dichiarato la scorsa settimana.

        Invito a ritirare l'emendamento 6.600, avendo il senatore Lorenzi cordialmente invitato i Sottosegretari ad essere esperti in materia biomedica. Forse questa proposta di modifica doveva essere riferita al comma 6 e non al comma 1 dell'articolo 6, per cui chiedo il ritiro dell'emendamento.
        Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 6.101, identico all'emendamento 6.102, perché i Ministeri cui si fa riferimento sono davvero già molti, e 6.103 poiché è ovvio che si tratta di esperti di questo tipo. L'emendamento è cioè assolutamente pleonastico: esso è finalizzato a lottare contro l'inquinamento da elettrosmog.
        Poi bisognerebbe rivedere l'espressione «inquinamento da elettrosmog». Suggerirei dunque il ritiro dell'emendamento 6.103. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.104. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 6.1000, presentato dal relatore.

        PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, intende accedere all'invito al ritiro dell'emendamento 6.600 testé rivoltole?
        LORENZI. Signor Presidente, stavo cercando di concentrarmi rapidamente per decidere, ma non ci riesco perché non si può scrivere in un testo di legge un «altresì» che sia poi ininfluente. Se si scrive al comma 2 dell'articolo «ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari» vuol dire che oltre ai Ministri e ai Sottosegretari ci sono degli esponenti competenti in una certa qual materia, ai quali si richiede in questo caso competenza scientifica e biomedica. Per questa ragione non riesco ad accogliere l'invito al ritiro.
        PRESIDENTE. Senatore Specchia, intende ritirare l'emendamento 6.103?
        SPECCHIA. Sì, Signor Presidente.
        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 6.600 (testo 2), presentato dal senatore Lorenzi.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 6.601, presentato dal senatore Lorenzi.

        È approvato.

        I senatori Cò e Bortolotto intendono ritirare gli emendamenti 6.101 e 6.102, identici?

        CÒ. Sì, Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.101.
        BORTOLOTTO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.102.
        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.200, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Ricordo che l'emendamento 6.103 è stato ritirato.

        Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.104 è improcedibile.
        Metto ai voti l'emendamento 6.1000, presentato dal relatore.

        È approvato.

        Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

        È approvato.

        Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

        COLLA. Signor Presidente, sottolineo brevemente che con l'emendamento 7.100 si intende abbreviare i tempi della costituzione del catasto nazionale relativo a sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici da centottanta a sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, soprattutto considerando i tempi lunghi che si prospettano per la sua emanazione. Infatti, in assenza del regolamento che disciplina l'organizzazione del catasto e le modalità d'inserimento dei dati, non è possibile istituire il catasto medesimo.
        BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 7.101 è teso ad accelerare i tempi di costituzione del citato catasto nazionale; do per illustrato l'emendamento 7.105.
        SPECCHIA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 7.102, 7.800 e 7.801.
        MAGGI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.103.
        LORENZI. Signor Presidente, so per illustrato l'emendamento 7.600.
        MANFREDI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.104.
        PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
        GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.100 e 7.101. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.102, che propone una ragionevole riduzione dei termini per la costituzione del catasto nazionale. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.103, 7.600 e 7.800. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.104. Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 7.105 e 7.801.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore Colla.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 7.102, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        È approvato.

        Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.103.

        MONTELEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        MONTELEONE. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma a questo emendamento e, se possibile, vorrei invitare i colleghi a votare favorevolmente, perché tutta la materia è connessa a un dato sanitario: un conto è sentire un Ministro, un altro è la concertazione con il Ministro stesso. Se questa legge è connessa, come io ripeto ancora, a problematiche sanitarie, non vedo perché non si debba votare un emendamento che coinvolge il Ministero della sanità come è giusto che sia, e quindi di concerto con il Ministero della sanità e sentiti gli altri.

        Ecco perché mi permetto di sollecitare l'Assemblea a votare favorevolmente su questo emendamento. (Applausi del senatore Specchia).

        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.103, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 7.600, presentato dal senatore Lorenzi, di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 7.800, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 7.104, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

        È approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 7.105, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 7.801, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

        È approvato.

        Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che inviti i presentatori ad illustrare.

        L'emendamento 8.100 si intende illustrato.

        LORENZI. Signor Presidente, l'emendamento 8.600 propone di sostituire, al comma 1, le parole «dallo Stato» con le altre «dalla legge», si tratta di una modifica solo in termini formali. Signor Sottosegretario, la parola Stato viene ripetuta due volte: «dallo Stato» e «dello Stato». Credo sia più corretto dire «dalla legge» nel primo caso; quindi la norma dovrebbe recitare: «... dei criteri e delle modalità fissati dalla legge, fatte salve le competenze dello Stato».

        L'emendamento 8.602 tende ad aggiungere la possibilità di distinguere che i campi possono essere elettrici e magnetici, perché possono esserci componenti più forti anche solo dal punto di vista ad esempio magnetico piuttosto che elettrico.
        L'emendamento 8.603 è relativo ad un discorso già fatto, che tende a non far confusione, a non confondere la stima con il rilevamento. Infatti, si propone di sostituire le parole «al fine di stimare» con le altre «al fine di rilevare».
        L'emendamento 8.604 propone di inserire al comma 1, lettera f), dopo la parola «approfondimenti» le parole «e al finanziamento».
        L'emendamento 8.605 chiede di sopprimere, al comma 2, le parole «alla compatibilità ambientale».

        BORTOLOTTO. L'emendamento 8.102 fa riferimento alla lettera a) dell'articolo 8, che indica i poteri delle regioni. La lettera a) recita in particolare che alle regioni è assegnato «l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e all'autorizzazione all'installazione degli impianti fissi per telefonia mobile».

        Il mio emendamento propone di sopprimere la parola «fissi» per evitare che vengano predisposti degli impianti magari montati su ruote che però rimangono lì a tempo indefinito, come sta accadendo un po' in tutto Italia, per eludere l'obbligo di richiedere le necessarie autorizzazioni.
        Inoltre, siccome da parte dell'Associazione nazionale dei comuni è venuta la richiesta di non parlare di autorizzazione all'installazione, perché è noto che è necessaria la concessione edilizia per poter installare questi impianti, vorrei riformulare questo emendamento per cui, oltre a sopprimere la parola «fissi», si sopprimono anche le parole «all'autorizzazione all'installazione», così che risulti chiaro che è necessaria la concessione edilizia.

        LASAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 8.103 riporta alla legislazione e al recepimento della normativa comunitaria. Infatti, nella legge in discussione non viene richiamata la seconda parte, che riguarda le autorizzazioni generali e le licenze individuali, che originariamente era inserita in tutta la normativa riguardante poste, telegrafi e telefoni. Se non includiamo questa parte tralasciamo tutta la normativa per prestazioni di servizi di telefonia vocale, l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, comprese quelle che prevedono l'utilizzo delle frequenze radio, le prestazioni di servizi di comunicazione mobili e personali, l'assegnazione di frequenze radio, eccetera. Quindi, verrebbe a mancare completamente il recepimento della normativa europea avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, cosa che non può avvenire in una legge che norma tutta la materia.

        Pertanto, richiamiamo l'attenzione del Sottosegretario - che ha colto il punto - sull'emendamento in esame, pregandolo di accettarlo non in quanto emendamento dell'opposizione ma perché completa il recepimento da parte dello Stato italiano di una normativa comunitaria. Manca proprio la normativa, c'è un vuoto.

        PRESIDENTE. L'emendamento 8.104 si intende illustrato.
        MANFREDI. Signor Presidente, l'emendamento 8.105 si ripromette di sopprimere la lettera d), comma 1, dell'articolo 8. In essa si prevede l'assegnazione alle regioni della realizzazione e della gestione di un catasto regionale, mentre l'articolo 4 già prevede la realizzazione di un catasto nazionale. È ragionevole pensare che il numero dei catasti, tra quello nazionale e quelli regionali, sarà superiore a 20. A parte i costi, perché già per il catasto nazionale è previsto un miliardo di lire all'anno - stima che ritengo prudenziale - e a cifre simili ammonteranno, a mio parere, i costi per i catasti regionali, già sappiamo, purtroppo, come funziona attualmente il catasto dei terreni, quindi è facile prevedere come potranno funzionare questi nuovi catasti.

        Ritengo sia allora più opportuno, più snello, più logico e meno burocratico costituire un solo catasto nazionale, perché i catasti regionali ne sarebbero sicuramente delle repliche mal funzionanti.

        MAGGI. Signor Presidente, mi sia consentito illustrare solo l'emendamento 8.116 in riferimento alla possibilità che dovrebbero avere i comuni di approntare un regolamento.

        In effetti, dal momento che alcuni comuni hanno già assunto iniziative in tal senso, ritengo sia opportuno specificarlo in un articolo di legge anziché essere soggetti a censure di diversa natura.
        Do poi per illustrati tutti gli altri emendamenti che recano la firma dei colleghi del Gruppo di Alleanza Nazionale.

        GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 8.900, 8.901 e 8.901a si intendono illustrati.
        LUBRANO di RICCO. Anch'io, signor Presidente do per illustrato l'emendamento 8.106.
        CÒ. Do per illustrato l'emendamento 8.107.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Do per illustrato l'emendamento 8.114, presentato dal Governo.
        PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

        Il senatore Serena non è presente ed è l'unico firmatario dell'emendamento 8.100 che, pertanto, consideriamo decaduto.
        L'emendamento 8.101 è precluso dalla mancata votazione del precedente emendamento 4.0.100.

        GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.600, perché i limiti non sono stabiliti dalla legge, ma dai decreti; quindi, tale emendamento è improprio anche dal punto di vista della terminologia.

        Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.102 (testo 2); conseguentemente, l'emendamento 8.601 risulta assorbito.
        Esprimo, poi, parere contrario sull'emendamento 8.103.

        PRESIDENTE. L'emendamento 8.104 è da considerarsi decaduto in quanto tutti i colleghi firmatari - Pinggera, Thaler Ausserhofer e Dondeynaz - sono assenti.
        GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 8.602.
        PRESIDENTE. L'emendamento 8.602 è molto simile agli emendamenti 8.800 e 8.900: vi è una lieve differenza, rappresentata da una «e» in più; quindi, formalmente non sono identici.
        GIOVANELLI, relatore. Tutti e tre hanno la medesima ratio e, quindi, nella sostanza sono condivisi dal relatore; tuttavia, l'emendamento tecnicamente più proprio è l'8.800, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori. Quindi, esprimo parere favorevole su quest'ultimo e, come ho già detto, parere contrario sull'emendamento 8.602. Ritiro, poi, l'emendamento 8.900 a mia firma.

        Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 8.105 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.603, identico agli emendamenti 8.801 e 8.901.
        Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 8.106, 8.107, 8.108, 8.109, 8.110, 8.111 e 8.112. Preciso che la motivazione della contrarietà sta nel desiderare l'approvazione dell'emendamento 8.901a, da me presentato, che accoglie parzialmente la ratio dei precedenti emendamenti affidando alle regioni il perseguimento del miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti attraverso la regolazione localizzativa di standard urbanistici e l'innovazione tecnologica, ma non attraverso la fissazione di diversi limiti e valori di campo.
        Esprimo pertanto parere favorevole all'emendamento 8.901a, favore che rappresenta anche la motivazione della richiesta di ritiro o comunque della contrarietà agli altri emendamenti riferiti alla lettera e).

        LORENZI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.604.
        GIOVANELLI, relatore. Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 8.605, 8.802, 8.113 e 8.803 ed invece favorevole agli emendamenti 8.114, 8.115 e 8.116.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Debbo soltanto fornire una rassicurazione al senatore Lasagna, dicendogli che abbiamo esaminato l'emendamento 8.103 e al nostro ufficio legislativo è sembrato che il riferimento sia estraneo alla materia, perché il decreto del Presidente della Repubblica al quale si fa riferimento in questo emendamento, cioè il n. 318 del 1997, riguarda solo i servizi sottoposti ad autorizzazione generale e licenza individuale; quindi, non è pertinente a questa materia.

        Inoltre, in merito all'emendamento 8.113, uguale all'8.803 del senatore Specchia, rivolgo ai presentatori un invito al ritiro, perché è stato già emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 1999 che ha modificato l'atto di indirizzo del decreto del Presidente della Repubblica del 1996, laddove tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è direttamente applicabile anche in assenza di recepimento in legge regionale.
        Fatte queste due precisazioni, ribadisco la conformità del mio parere a quello del relatore.

        PRESIDENTE. Domando ai presentatori degli emendamenti 8.113 e 8.803 se accolgono l'invito del Governo al ritiro.
        SPECCHIA. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.803.
        BORTOLOTTO. Signor Presidente, vorrei ascoltare la motivazione che accompagna la richiesta di ritiro. Che sia necessaria la valutazione di impatto ambientale sugli elettrodotti non c'è dubbio; che questa sia una legge quadro e quindi dovrebbe raccogliere tutte le norme che li riguardano, altrettanto non c'è dubbio. Inoltre, anche per gli impianti relativi alle comunicazioni è necessaria la valutazione di impatto ambientale.

        Se la richiesta di ritiro è dovuta al fatto che queste stesse norme sono già previste altrove, possiamo accettarla (Cenni di assenso del sottosegretario Calzolaio), se invece la richiesta è avanzata perché non si vuole la valutazione di impatto ambientale, allora manteniamo l'emendamento.

        PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi: i cenni sono di assenso, però lo dica in modo che risulti a verbale, onorevole Sottosegretario.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Francamente l'ho già detto, ma in quel momento...
        PRESIDENTE. Lo so, onorevole Calzolaio, però c'è stata una richiesta di precisazione e io le ho chiesto di intervenire nuovamente.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Comunque, ribadisco che la ragione della richiesta di ritiro è quella alla quale il senatore Bortolotto ha fatto riferimento: questa previsione, certamente necessaria, è già contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato nel 1999, decreto nel quale è anche spiegato quando e come.
        BORTOLOTTO. Allora, ritiro l'emendamento 8.113.
        PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 8.100 e precluso l'emendamento 8.101 dalla mancata votazione dell'emendamento 4.0.100.

        Metto ai voti l'emendamento 8.600, presentato dal senatore Lorenzi.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 8.102 (testo 2), presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        È approvato.

        L'emendamento 8.601 è pertanto assorbito dall'approvazione del precedente emendamento.

        Metto ai voti l'emendamento 8.103, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 8.104.

        Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.602, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, a differenza che sull'8.800.

        LORENZI. Signor Presidente, il mio emendamento 8.602 è praticamente assorbito dall'8.800, mancando soltanto la congiunzione «e» dopo la parola «magnetici».
        PRESIDENTE. Però, quella «e» è stata giudicata significativa; quindi, ho ripetuto quale è stato il parere del relatore e del rappresentante del Governo.
        LORENZI. È giusto, sono d'accordo, però non vorrei che venisse votato ed eventualmente respinto l'emendamento 8.602.
        PRESIDENTE. Allora, lei cosa fa? Lo ritira?
        LORENZI. Lo ritiro signor Presidente, considerandolo assorbito dall'8.800.
        PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 8.800, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        È approvato.

        L'emendamento 8.900 è stato ritirato.

        Metto ai voti l'emendamento 8.105, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 8.603, presentato dal senatore Lorenzi, identico agli emendamenti 8.801, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, e 8.901, presentato dal relatore.

        È approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 8.106, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 8.107, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 8.108, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.109.

        RONCHI. Domando di parlare.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        RONCHI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento, ma vorrei motivare questa decisione.

        Respingere questo emendamento potrebbe comportare un'interpretazione restrittiva della norma. In particolare, con l'emendamento 8.901a del relatore al comma 1, sostitutivo della lettera e), abbiamo stabilito che le regioni possono individuare strumenti e azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, di cui al n. 1 della lettera d) dell'articolo 3, cioè possono individuare i criteri localizzativi e gli standard urbanistici. È chiaro quindi che possono anche individuare obiettivi di qualità maggiormente cautelativi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato, in riferimento ai criteri localizzativi e agli standard urbanistici. Possono dunque decidere positivamente per certe localizzazioni e per altre no (ad esempio, gli asili nido), possono decidere certe distanze e non altre dagli edifici perché più cautelative.
        Questa è la ragione per cui ritiriamo l'emendamento, perché altrimenti, se venisse respinto, potrebbe sembrare una contraddizione rispetto ad un testo modificato che invece condividiamo.
        Resta però un punto da chiarire. Infatti, l'articolo 8 afferma anche che compito delle regioni è la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore ai 150 kV. Allora, siccome i criteri localizzativi e gli standard urbanistici evidentemente interferiscono con la definizione dei tracciati, penso si debba intendere che il punto 1 della lettera d), cioè i criteri localizzativi e gli standard urbanistici che del resto sono di primaria competenza regionale, come è ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale, valgono comunque, a prescindere dalla tensione non superiore ai 150 kV, per quanto riguarda la competenza legislativa primaria delle regioni.
        Se questa interpretazione è confermata dal relatore e dal Governo, ritireremo l'emendamento 8.109 perché in questo modo il testo sarebbe a nostro avviso coerente.

        PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
        GIOVANELLI, relatore. Il senatore Ronchi ha posto una questione di interpretazione non semplicissima, sulla quale posso dare un'opinione; comunque, non credo di poterla dare in relazione alla decisione di ritirare o meno l'emendamento 8.109, in quanto la previsione della competenza dello Stato nel definire i tracciati di elettrodotti superiori ad una certa intensità, direi che prevale, per il principio di specialità, rispetto alla normativa generale che prevede come competenza delle regioni la regolazione localizzativa e la competenza urbanistica generica.

        La mia naturalmente è un'interpretazione; la ragione è che gli elettrodotti superiori a 150 kV sono considerati di interesse nazionale ed è evidente che un elettrodotto deve attraversare più regioni. Poiché il principio contenuto nell'articolo 117 della Costituzione è che le competenze regionali si esercitano in quanto non contrastanti con gli interessi delle altre regioni oltre che con l'interesse generale dello Stato, il legislatore della Camera, che ha scritto questa norma che abbiamo semplicemente riportato, aveva ritenuto che quel tipo di elettrodotti fosse tale da sottrarsi alla generalizzata, ordinaria e giusta competenza delle regioni, delle province e dei comuni in materia urbanistica di regolazione localizzativa e - aggiungo io - anche di misure di incentivazione all'innovazione tecnologica per il miglioramento delle prestazioni ambientali di tutti gli impianti che emettono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
        La legge una volta approvata è obiettiva e l'interpretazione del relatore in Aula forse si può considerare autentica, ma non ha nessuna particolare autorevolezza. Tuttavia, a chiarimento, ho espresso questa lettura, questa interpretazione che non concede nulla alla contrattazione politica; a mio avviso, è la lettura del significato del testo e la trasparente informazione all'Assemblea, oltre che al senatore Ronchi, di quello che, a mio avviso, significa il testo che sottoponiamo alla votazione: regolazione localizzativa urbanistica di competenza regionale e - in caso che la legge regionale la deleghi - provinciale e comunale; elettrodotti sopra i 150 kV di competenza statale per l'interesse nazionale al fine di evitare il contrasto con gli interessi di altre regioni.
        È un principio generale, una norma, una soglia - quella dei 150 kV - che ritorna anche quando si parla di applicazione della valutazione di impatto ambientale in altre normative.
        Noi quindi recepiamo un criterio di interesse nazionale per quel tipo di elettrodotti. Peraltro, è un criterio che ha un fondamento nell'importanza dell'energia elettrica e di quel tipo di elettrodotti, che sono strutture fondamentali di valore non semplicemente regionale.

        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, voglio aggiungere soltanto un'osservazione all'intervento svolto dal relatore.

        L'emendamento 8.901a del relatore, sul quale vi è parere favorevole del Governo, richiama l'articolo 3, ossia l'articolo sulle definizioni per le quali non interessano le competenze dello Stato o delle regioni; sono definizioni che valgono sempre e ovunque.
        Invece, a creare una differenziazione sugli elettrodotti e sulle competenze per gli stessi è una lettera dell'articolo 4 che riguarda le funzioni dello Stato. Quindi, l'emendamento del relatore fa riferimento ad un articolo sulle definizioni che non riguarda la distinzione delle funzioni.
        Pertanto, in tal senso, il lavoro di affinamento e di coerenza del testo con l'emendamento 8.901a mi sembra utile anche per chiarire la soluzione positiva trovata all'articolo 3 su una doppia definizione degli obiettivi di qualità.

        PRESIDENTE. Senatore Ronchi, intende intervenire?
        RONCHI. Signor Presidente, il rimando all'articolo relativo alle funzioni dello Stato è confermativo della nostra interpretazione, perché richiama proprio l'eccezione delle funzioni dello Stato come eccezione generale, non limitatamente agli elettrodotti con una soglia; limitatamente alla lettera d) n. 1, cioè ai criteri localizzativi di standard per i quali le leggi regionali non si adeguano ma restano in deroga dalle funzioni dello Stato, altrimenti si sarebbe dovuto prevedere che si adeguano per tensione superiore ai 150 kV.

        Quindi, a conferma dell'interpretazione del Governo, ribadiamo il ritiro dell'emendamento 8.109.

        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.110, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori, identico agli emendamenti 8.111, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, e 8.112, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 8.901a, presentato dal relatore.

        È approvato.

        L'emendamento 8.604 è stato ritirato.

        Metto ai voti l'emendamento 8.605, presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 8.802, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Gli emendamenti 8.113 e 8.803 sono stati ritirati.

        Metto ai voti l'emendamento 8.114, presentato dal Governo.

        È approvato.

        Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.115, identico all'emendamento 8.116.

        LASAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        LASAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 8.115 - una delle pochissime proposte dell'opposizione che sono state accettate dal relatore e dal rappresentante del Governo - è particolarmente importante nella nostra ottica.

        Dando la possibilità ai comuni di adottare un regolamento, il comma aggiuntivo risolve parzialmente il problema dell'interramento, esistente in riferimento alla legge indicata. Con l'approvazione dell'emendamento in esame i comuni potranno fare ciò che lo Stato, le regioni e le province non possono realizzare.

        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.115, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori, identico all'emendamento 8.116, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        È approvato.

        Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 8.117.

        Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

        È approvato.

        Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

        MONTELEONE. Domando di parlare.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        MONTELEONE. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 9.111 e illustrare i motivi della mia adesione.

        Questa proposta di modifica è estremamente importante. Con essa si precisa che il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare al fine di adeguare gli elettrodotti già esistenti ai limiti di esposizione. Si tratta di una questione che interessa molti comuni d'Italia. La mancata previsione di un piano che precisi i limiti di esposizione farà sorgere infinite diatribe, con richieste di spostamenti di impianti esistenti rispetto ai quali non vi è un preventivo accordo con il comune interessato.
        L'emendamento in questione rappresenta quindi un'ulteriore occasione perché il disegno di legge sia oggetto di un approfondimento adeguato.

        PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta, senatore Monteleone.

        Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame, ricordando che gli emendamenti 9.100 e 9.300 sono preclusi dalla mancata votazione, rispettivamente, degli emendamenti 4.0.100 e 4.0.300.

        GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, sono contrario alle proposte che prevedono l'intesa con gli enti interessati, perché ciò renderebbe molto impervio il cammino dei piani di risanamento. La richiesta d'intesa, implicando praticamente l'unanimità dei soggetti territorialmente competenti, non favorisce la celerità e la praticabilità dei piani di risanamento. Esprimo pertanto parere contrario sugli emendamenti 9.100a, 9.501, 9.500 e 9.805.

        Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 9.101 che propone una consultazione non vincolante.
        Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.502 in quanto la gradualità è utile anche perché consente di selezionare le situazioni maggiormente a rischio. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 9.102, 9.103, 9.104, 9.105 e 9.503.
        In merito all'emendamento 9.106, mi rimetto al parere del rappresentante del Governo, al quale chiedo un chiarimento sui contenuti di tale proposta modificativa, anche se mi sembra che presenti un'interpretazione corretta. Ad ogni modo, il Sottosegretario ha seguito l'iter del provvedimento alla Camera e probabilmente è in grado di valutare meglio come si collega la scalarità dei tempi qui indicata.
        Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.504 e 9.800, a meno che le parole «d'intesa con» siano sostituite con la parola «sentiti». Se i presentatori dovessero accogliere questa modifica il mio parere sarebbe favorevole.

        PRESIDENTE. Come si esprimono i presentatori degli emendamenti 9.504 e 9.800 in merito alla proposta di modifica avanzata dal relatore?
        MAGGI. Signor Presidente, la accolgo.
        LORENZI. Anch'io, signor Presidente, accolgo la modifica suggerita dal relatore.
        GIOVANELLI, relatore. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 9.107 e 9.108 perché la convocazione della conferenza dei servizi è obbligatoria.

        Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 9.505, 9.109 e 9.801, mentre è contrario sull'emendamento 9.110.
        Chiedo alla Presidenza di chiarire il motivo per cui l'emendamento 9.111, identico all'emendamento 9.900 proposto dal Governo, è inserito prima di quest'ultimo nell'ordine di presentazione.

        PRESIDENTE. Sembrerebbe che ci sia stato un refuso e l'emendamento 9.111 deve essere corretto in modo tale che le parole «Al comma 1» siano sostituite dalle parole «Al comma 2». In questo modo l'emendamento 9.111 è identico all'emendamento 9.900 e pertanto seguirà un'unica votazione.
        GIOVANELLI, relatore. Pertanto, signor Presidente, rinvio il pronunciamento su questo emendamento all'esame del successivo 9.900.

        Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.506 e 9.802, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 9.800a.
        Per quanto riguarda gli emendamenti 9.900 e 9.111, chiedo ai presentatori di riflettere in quanto sarei favorevole all'accoglimento dell'emendamento 9.112. Quest'ultimo ha un contenuto importante perché propone che il piano di risanamento degli elettrodotti debba prevedere i progetti atti a rispettare, oltre ai limiti di esposizione, anche i valori di attenzione, nonché a raggiungere gli obiettivi di qualità. Si tratta di una modifica sensibile che il Senato potrebbe apportare al testo del provvedimento approvato dalla Camera e rappresenterebbe una delle più grandi innovazioni inserite dall'Aula nel caso in cui l'emendamento dovesse essere approvato.
        Questo aspetto è contenuto anche negli emendamenti 9.111 e 9.900, ma ritengo che sia formulato meglio nell'emendamento 9.112. Quindi, pur esprimendo parere favorevole sugli emendamenti 9.111 e 9.900 - non mi sento di fare il contrario - chiedo ai presentatori di valutare l'opportunità di un loro ritiro per convergere eventualmente sull'emendamento 9.112. In caso contrario, esprimo comunque parere favorevole su tali emendamenti che, se approvati, precluderebbero il 9.112. Faccio presente però che il contenuto di tali emendamenti è leggermente diverso; vorrei quindi sentire il parere del Governo nel merito.
        In conclusione, chiedo ai proponenti di riconsiderare gli emendamenti 9.900 e 9.111 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.112, identico all'emendamento 9.813. Inoltre, faccio rilevare ai presentatori degli emendamenti 9.507, 9.113 e 9.114 che, nel caso fosse approvato l'emendamento 9.112 ovvero il 9.900, risulterebbero assorbiti o preclusi. Infatti, una volta introdotti gli obiettivi di qualità questi non possono essere nuovamente previsti.
        Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.115, 9.116 e 9.117. Mi rimetto al Governo sull'emendamento 9.118, per gli stessi motivi esposti in precedenza in merito all'emendamento 9.106.
        Il parere è contrario altresì sull'emendamento 9.119, nonché sui successivi 9.120 e 9.803, per ragioni tra loro opposte: il primo dei due, infatti, propone che non si dia luogo a nessuna concertazione, a differenza del secondo che prevede una concertazione totale. Rappresentando il testo di legge una versione intermedia tra le due, mi sembra la più corretta.
        Mi rimetto al Governo sull'emendamento 9.123.
        Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.508, 9.121, 9.804, 9.509, 9.122, 9.806, 9.124 e 9.125, relativi al termine temporale da prevedersi per il risanamento degli elettrodotti. La proposta del relatore, contenuta nell'emendamento 9.801, è quella di stabilire nove anni, rispetto ai dodici di cui al testo pervenutoci dalla Camera, facendo però partire il termine dalla data di emanazione dei piani di risanamento. Infatti, giustamente i gestori, che non sono peraltro più una sola società dopo il processo di privatizzazione dell'ENEL, ritengono che il termine debba decorrere dal momento in cui è emanato il piano; in caso contrario, non essendo quest'ultimo predisposto da loro si troverebbero vincolati ad un termine senza essere in grado di controllare l'inizio. Nove anni mi sembrano un termine ragionevole. Si possono prevedere anche tre anni, se si vuole fare un augurio, ma se si intende varare una legge credibile nove anni rappresentano una proposta seria.
        Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.126 e 9.127 per la stessa motivazione: l'augurio è un conto, il realismo è un altro. Non vorrei dare ragione a chi è intervenuto oggi sulla stampa dicendo che questa legge è completamente irrealistica e metterebbe il Paese in pessime condizioni. È necessario quindi che la legge sia realistica.
        L'emendamento 9.128 è accolto nella sostanza, senatore Cò, in relazione agli emendamenti che saranno approvati e che potrebbero renderlo inutile. Esprimo comunque su di esso parere favorevole. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 9.129, 9.130, 9.131 e 9.807.
        Ugualmente, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.132. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.510 e 9.808.
        Mi rimetto al parere del Governo sugli emendamenti 9.133 e 9.134.
        Invito al ritiro il presentatore dell'emendamento 9.511 e in ogni caso su questo mi rimetto al Governo, perché mi pare che l'espressione «di pubblica utilità» comprenda anche l'erogazione dell'energia elettrica.
        Esprimo parere contrario sugli emendamento 9.135, 9.512, 9.809, 9.136, 9.513, 9.810 e 9.137.
        Mi rimetto al parere del Governo sugli emendamenti 9.138, 9.514 e 9.811, di contenuto identico: in essi viene proposta un'intesa, che potrebbe anche essere considerata, riguardo allo spegnimento degli elettrodotti; mi rimetto comunque al parere del Governo. In questo caso, infatti, l'intesa non inibirebbe un'azione positiva, ma inibirebbe o potrebbe rallentare o verificare meglio una sanzione.
        Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.139 e 9.140. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.141 e 9.812. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.142. Infine, mi rimetto al Governo sull'emendamento 9.516.

        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, se lei è d'accordo interverrei soltanto sugli emendamenti sui quali il relatore ha chiesto il parere del Governo o su quelli su cui c'è un parere pur parzialmente diverso.

        Chiedo il ritiro dell'emendamento 9.105, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, visto che ormai è stato chiarito in che termini è lo Stato a fissare limiti, valori e obiettivi; in questa sede dovrebbe essere recuperato un punto della definizione proposta dal relatore all'emendamento 3.801, approvato dall'Assemblea, che faceva riferimento agli impianti esistenti e a quelli in costruzione. Suggerirei, dunque, di ritirare l'emendamento o, in alternativa, di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».
        Prevedendo in questa parte del testo l'aggiunta che ho proposto, potrebbero essere ritirati i successivi emendamenti 9.118 e 9.123, presentati dal senatore Bortolotto e da altri senatori e 9.128, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, perché il riferimento contenuto in questi emendamenti sarebbe posto al comma 1, che richiama esattamente il decreto, con il parere conforme del relatore, se non sbaglio, e mi pare che possa essere accolto l'invito al ritiro avanzato dal relatore sull'emendamento 9.900, presentato dal Governo.
        Propongo pertanto di riformulare l'emendamento 9.105 nel senso che ho poc'anzi indicato: il decreto in questione è lo stesso richiamato dall'emendamento 9.106, sul quale il relatore si è rimesso al Governo e su cui esprimo parere favorevole.
        Sui rimanenti emendamenti il parere è conforme a quello espresso dal relatore.
        Accolgo, alla luce delle considerazioni svolte, l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 9.900, convergendo sugli emendamenti identici 9.112 e 9.813. L'accoglimento di questi emendamenti consentirebbe anche il ritiro di alcuni emendamenti successivi, mentre l'emendamento 9.118 lo riterrei assorbito dal richiamo al decreto di cui al comma 1. In ogni caso, il parere sarebbe favorevole; lo stesso dicasi per l'emendamento 9.123 del senatore Bortolotto.
        Per quanto riguarda l'emendamento 9.801a, la mia perplessità nasce dal fatto che l'emanazione dei piani di risanamento è regolata da tutti i commi precedenti in modo molto complesso. Infatti, nel caso in cui non vengano emanati nella procedura ordinaria, c'è tutta una procedura di sostituzione i cui tempi sono complessi da ricostruire. Pertanto invito il relatore a ritirare tale emendamento perché, anche se dieci anni o nove anni sono più o meno la stessa cosa, lasciando il testo inalterato si avrebbe una data più certa.

        GIOVANELLI, relatore. Domando di parlare.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.801a.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Per quanto attiene all'emendamento 9.802a, nonché gli emendamenti 9.510 e 9.808, che tendono a sopprimere la parola: «fissi», devo fare una precisazione sulla quale inviterei a prestare per un attimo attenzione, perché riguarda anche molti emendamenti successivi.

        Il Consiglio dei ministri venerdì scorso ha emanato un decreto-legge che interviene sulla necessità di garantire anche la disattivazione qualora i limiti previsti per quanto riguarda le radiofrequenze siano continuamente disattesi e una sanzione della regione sia stata già comminata per la violazione. Tuttavia è chiaro che quel testo andrebbe coordinato con il provvedimento che stiamo approvando, anche perché lì si prevede un ruolo dello Stato dopo la prima sanzione della regione.
        Pertanto, mi prenderei la responsabilità di avanzare questa proposta: fatto salvo che il decreto-legge non contiene esattamente lo stesso testo, evidentemente la conversione in legge del decreto sarebbe successiva all'approvazione di questo provvedimento, per cui il Governo si riserva, ascoltando i Gruppi del Senato e della Camera, di rivalutare in sede di conversione l'insieme di questi emendamenti. Quindi suggerirei per il momento di accogliere solo l'emendamento del relatore, assumendo gli emendamenti dei senatori Lorenzi e Specchia, e di ritirare gli altri con la motivazione che probabilmente la materia meriterà un coordinamento.
        Per quanto riguarda l'emendamento 9.133, sul quale il relatore si è rimesso al Governo, dovrei esprimere parere contrario per la stessa ragione che ho detto in precedenza, ma invito al ritiro perché questo emendamento riguarda sempre il problema della disattivazione.

        PRESIDENTE. Riassumendo i termini della questione, il senatore Bortolotto, in relazione a una serie di emendamenti dovrebbe dare una risposta alle indicazioni venute dal Governo.

        Cominciamo con l'emendamento 9.105, in merito al quale il Governo ha proposto di inserire, in fine, le parole: «con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».

        BORTOLOTTO. Francamente non capisco che cosa intenda il Governo proponendo questa aggiunta. È evidente che il Governo stabilisce i limiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a): questo è il punto in cui la legge prevede che il Governo fissi i limiti.

        Noi volevamo sopprimere le parole: «stabiliti dallo Stato» perché si parla di obiettivo di qualità e lo stesso relatore, presentando un emendamento in proposito, ha dichiarato che la determinazione di tale obiettivo spetta in parte allo Stato, per quanto riguarda i valori di campo da non superare, e in parte alle regioni, per quanto concerne le distanze di sicurezza, la regolazione delle localizzazioni e le questioni urbanistiche. Allora non si può dire che l'obiettivo di qualità è quello stabilito dallo Stato, quasi che non interessasse il rispetto dell'obiettivo di qualità stabilito dalla regione o che questo non sia dovuto.
        Quindi mantengo l'emendamento. Forse il Governo non aveva ben compreso il significato di tale proposta, ma non possiamo limitare il senso dell'obiettivo di qualità in questo punto della legge dopo averlo allargato con un emendamento approvato all'articolo precedente.

        PRESIDENTE. Lei dunque mantiene l'emendamento nella formulazione originaria. Ciò significa anche che rimane quell'insieme di altri emendamenti al quale aveva fatto riferimento il Governo?
        BORTOLOTTO. No, signor Presidente, questo emendamento vive per conto suo, gli altri sono diversi.
        GIOVANELLI, relatore. Domando di parlare.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, comprendo le motivazioni del senatore Bortolotto, che hanno un fondamento. In effetti l'espressione: «obiettivi di qualità stabiliti dallo Stato» è presa pari pari dal testo della Camera e faceva riferimento al vecchio testo.

        Sono disponibile a modificare la mia opinione e ad esprimere un parere favorevole all'emendamento, prendendo atto della fondatezza dell'osservazione del senatore Bortolotto, che intende eliminare le parole «stabiliti dallo Stato» dopo le altre «obiettivi di qualità», perché abbiamo già deciso da chi sono stabiliti e come. Tuttavia, se il Sottosegretario ritiene necessario un riferimento alle norme della presente legge, eliminiamo ogni equivoco; pertanto ritengo che si possa accogliere tale proposta, che non è in contrasto ma va nel senso indicato dal senatore Bortolotto: gli obiettivi di qualità, così come li abbiamo definiti, in effetti sono stabiliti per una parte (i valori dei campi) dallo Stato e per un'altra parte dalle regioni. Mi permetto di rivolgere un ulteriore appello per arrivare ad un testo coerente e che funzioni, se possibile.

        PRESIDENTE. Questa spiegazione le sembra convincente, senatore Bortolotto?
        BORTOLOTTO. Signor Presidente, accolgo quest'ultima riformulazione, nel senso di aggiungere dopo le parole «obiettivi di qualità» le altre: «come previsto dalla presente legge», anche se secondo me non ce ne sarebbe bisogno.
        GIOVANELLI, relatore. Non «come previsto dalla presente legge» ma «stabiliti secondo le norme della presente legge», perché la legge delega la fissazione degli obiettivi di qualità ad una complessa procedura.
        PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

        Ricordo che gli emendamenti 9.100 e 9.300 sono preclusi, rispettivamente, dalla mancata votazione dell'emendamento 4.0.100 e dell'emendamento 4.0.300.
        Metto ai voti l'emendamento 9.100a, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.501, presentato dal senatore Lorenzi.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.500, presentato dal senatore Carcarino.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.805, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.101, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori.

        È approvato.

        Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.502, identico all'emendamento 9.102.

        LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        LORENZI. Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per svolgere una considerazione.

        Continuo ad invitare il Governo ed il relatore a non introdurre termini che non diano garanzie di interpretazione. Quando si dice «in modo graduale», cosa si intende? Cerchiamo di essere chiari: l'espressione «in modo graduale» non vuol dire proprio niente! Possiamo immaginare qualsiasi tipo di gradualità: quotidiana, mensile, annuale o secolare. Per questo ci vuole un minimo di buon senso.
        Il termine graduale si può inserire in un titolo di legge: ad esempio «legge quadro per il riordinamento graduale dell'istruzione scolastica ed universitaria». Poi, all'interno, si specifica come viene graduata.
        Invito, quindi, a tenere conto di queste considerazioni, ma a quanto pare, sia a livello legislativo che pratico, ciò non avviene.

        PRESIDENTE. Il relatore vuole rispondere a queste osservazioni?
        GIOVANELLI, relatore. «In modo graduale» è un'indicazione per la formulazione del piano.
        PRESIDENTE. Rimane dunque il parere contrario su questi due emendamenti.

        Metto ai voti l'emendamento 9.502, presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 9.102, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.103, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.104, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.105 (testo 2), presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        È approvato.

        A seguito della precedente votazione, l'emendamento 9.503 risulta assorbito.

        Per quanto riguarda l'emendamento 9.106, il relatore si è rimesso al parere del Governo. Invito, pertanto, il sottosegretario Calzolaio a pronunciarsi su tale emendamento.

        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo esprime parere favorevole.
        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.106, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        È approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.504 (testo 2), presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 9.800 (testo 2), presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        È approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.107, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori, identico all'emendamento 9.108, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.505, presentato dal senatore Lorenzi, identico agli emendamenti 9.109, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, e 9.801, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        È approvato.

        Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.110 è improcedibile.

        L'emendamento 9.111, sul quale è stato espresso parere favorevole, è identico all'emendamento 9.900. Ricordo che, dopo un invito alla riflessione, il Governo ha ritirato l'emendamento 9.900.

        RESCAGLIO. Domando di parlare.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        RESCAGLIO. Signor Presidente, ho visto che il Governo ha ritirato l'emendamento 9.900, identico all'emendamento 9.111, da me presentato, accogliendo anche il parere espresso dal relatore, per il quale i due emendamenti successivi sarebbero comprensivi di questo.

        Non ho timore ad adeguarmi alla decisione assunta dal Governo, avverto però che il mio emendamento - come del resto quello presentato dal Governo - prevedeva un'estensione del problema, perché si riferiva al piano che deve prevedere i progetti, mentre i successivi due emendamenti contemplano il momento ultimativo, cioè quello di rispettare gli indici di qualità; probabilmente esso ha un campo più vasto perché richiama alla fonte, nel momento in cui si deve attuare qualcosa, vale a dire il piano con i progetti. Tuttavia mi adeguo al Governo e ritiro l'emendamento 9.111.

        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.506, presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 9.802, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.800a, presentato dal relatore.

        È approvato.

        Ricordo che l'emendamento 9.900 è stato ritirato.

        MONTELEONE. Domando di parlare.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        MONTELEONE. Signor Presidente, avevo apposto la mia firma all'emendamento 9.111, presentato dal senatore Rescaglio.
        PRESIDENTE. Il senatore Rescaglio lo ha poc'anzi ritirato.
        MONTELEONE. Va bene, ma io ho aggiunto la mia firma, che è stata accettata. Se mi consente, vorrei esprimere il mio giudizio.
        PRESIDENTE. Certamente. Esprima il suo giudizio.
        MONTELEONE. Signor Presidente, ho ascoltato ciò che è stato detto in Aula e le motivazioni del ritiro di quest'emendamento: il Governo dice che l'emendamento 9.900 praticamente è onnicomprensivo. Allora io chiedo al senatore Bortolotto e agli altri colleghi firmatari, nonché al senatore Specchia se gli emendamenti che hanno presentato e che riguardano il comma 2 e il comma 4, mentre l'emendamento 9.111 del senatore Rescaglio riguarda il comma 1 e nel piano...
        PRESIDENTE. Scusi, senatore Monteleone, era già stato precisato che trattavasi di errore di stampa e quindi nell'emendamento 9.111, dove c'è scritto: «Al comma 1» andava letto: «Al comma 2».
        MONTELEONE. Va bene, accetto questo, però l'errore di stampa non dev'essere necessariamente errore di razionalità ed è su questo che io pongo l'accento. Se i colleghi senatori hanno presentato questi emendamenti ritenendo che questi piani di risanamento sono comprensivi dei progetti, allora va bene, si completa il senso della legge; ma se i presentatori di questi emendamenti non danno per scontata la progettualità del piano, allora io penso che questa proposta non serva assolutamente a completare il quadro della situazione.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Domando di parlare.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, purtroppo non sempre si ha il testo sotto mano, ma il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 recita precisamente: «Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare (...)» e poi prosegue, quindi è già scritto. In questo senso, anche il senatore Rescaglio aveva ragione, ma si salva un testo dove l'esigenza espressa, cioè che vengano citati i progetti, è rispettata.
        MONTELEONE. Va bene, questo punto mi è stato chiarito.
        PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.112, identico all'emendamento 9.813.
        BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        BORTOLOTTO. Signor Presidente, mi consenta una breve dichiarazione di voto. Quest'emendamento fa fare un passo avanti molto importante a questo disegno di legge. Il testo che ci era pervenuto dalla Camera prevedeva che le antenne per radio, televisioni e telefonia fossero adeguate a dei valori di attenzione e successivamente a degli obiettivi di qualità molto più restrittivi, quindi a maggiore tutela della salute dei cittadini; la stessa cosa non era prevista per gli elettrodotti, che dovevano limitarsi a rispettare i valori di attenzione. Il raggiungimento degli obiettivi di qualità anche da parte degli elettrodotti esistenti comporterà, certo un investimento importante da parte delle compagnie elettriche, certo del lavoro per le nostre imprese, ma certo anche un miglioramento della qualità dell'ambiente e del livello della salute per i cittadini del nostro Paese.

        Ritengo molto importante che il Senato operi questo cambiamento e devo anche rilevare che molti Gruppi parlamentari, da quello del senatore Rescaglio a quello del senatore Specchia, nonché lo stesso Governo (penso all'intervento che è stato fatto poc'anzi) si trovano d'accordo su questo importantissimo miglioramento.

        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.112, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, identico all'emendamento 9.813, presentato dal senatore Specchia.

        È approvato.

        Gli emendamenti 9.507, 9.113 e 9.114 risultano assorbiti dalla votazione testé effettuata.

        BORTOLOTTO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.115.
        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.116, presentato dal senatore Colla.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.117, presentato dal senatore Zambrino e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.118, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        È approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.119, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.120, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.803, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.508, presentato dal senatore Lorenzi.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.121, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.804, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, e 9.509 presentato dal senatore Lorenzi.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.122, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.123, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        È approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.806, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.124, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.125, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Ricordo che l'emendamento 9.801 presentato dal relatore, è stato ritirato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.126, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.127, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

        Non è approvato.

        L'emendamento 9.128 è assorbito dall'approvazione degli emendamenti 9.112 e 9.813, identici tra loro.

        Stante il parere contrario della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.129 è improcedibile.
        Metto ai voti l'emendamento 9.130, presentato dal senatore Colla.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.1000, presentato dal relatore.

        È approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.131, presentato dal senatore Colla.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.807, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.132, presentato dal senatore Colla.

        Non è approvato.

        L'emendamento 9.132a si intende decaduto per assenza del presentatore.

        Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.802a.

        GIOVANELLI, relatore. Domando di parlare.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        GIOVANELLI. Signor Presidente, gli emendamenti identici 9.510 e 9.808 dovrebbero essere trasformati in subemendamenti all'emendamento 9.802a e votati per primi, altrimenti verrebbero preclusi dall'eventuale approvazione di quest'ultimo.
        PRESIDENTE. Possiamo chiedere ai firmatari di accogliere la sua richiesta, oppure può modificare lei l'emendamento 9.802a.
        SPECCHIA. Accolgo l'invito del relatore.
        LORENZI. Anch'io sono d'accordo.
        GIOVANELLI, relatore. In sostanza, in base alla trasformazione in subemendamenti degli emendamenti 9.510 e 9.808, alla seconda riga dell'emendamento 9.802a, dopo le parole: «degli impianti», viene soppressa la parola: «fissi» e analogamente alla riga successiva.
        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.802a/1 (già emendamento 9.510), presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 9.802a/2 (già emendamento 9.808), presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        È approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.802a, presentato dal relatore, nel testo emendato.

        È approvato.

        Senatore Lasagna, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 9.133?

        LASAGNA. Signor Presidente, lo ritiro.
        PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.134 e 9.511 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 9.802a.

        Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.135.

        LUBRANO di RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, l'emendamento 9.135 tende ad adeguare la norma al principio della separazione della sfera politica da quella gestionale prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Questa norma è dichiarata espressamente inderogabile da parte di leggi successive salvo che poi la deroga non sia espressamente disposta.

        Quindi, con l'emendamento in esame, si vuole chiarire che la disattivazione, che è un atto certamente di gestione ed è peraltro un atto vincolato, non spetta al Ministro o al presidente della giunta regionale, come propone invece il disegno di legge, ma - a mio avviso - al competente dirigente dell'ufficio.

        PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo intendono intervenire?
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, manterrei ferma la richiesta di ritiro degli emendamenti sulla disattivazione per le ragioni che ho già espresso. Ritorneremo a breve sulla questione.
        PRESIDENTE. Senatore Lubrano di Ricco, insiste per la votazione dell'emendamento 9.135?
        LUBRANO DI RICCO. Sì, insisto.
        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.135, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.512, presentato dal senatore Lorenzi.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.136, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.809, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.513, presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 9.810, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.137, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Sugli emendamenti 9.514, 9.811 e 9.138 il relatore si è rimesso al Governo. Il Sottosegretario vuole aggiungere qualcosa?

        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.514, presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 9.811, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.138, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.139, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.140, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.141, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        È approvato.

        L'emendamento 9.812 risulta assorbito dalla precedente votazione, mentre l'emendamento 9.515 è stato ritirato.

        Metto ai voti l'emendamento 9.142, presentato dal senatore Lubrano Di Ricco.

        Non è approvato.

        Chiedo al presentatore se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 9.516.

        CARCARINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.
        PRESIDENTE. Ne prendo atto.

        Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 9.142a.
        Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

        LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        LORENZI. Signor Presidente, intervengo non già per perdere tempo, bensì per richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'importante articolo 9, recante il titolo «Piani di risanamento».

        Possiamo concordare tutti in ordine alla centralità della normativa in esame; basti pensare che il comma 4 prevede una scadenza: entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere completata l'azione di risanamento.
        Bene ha fatto il relatore ad accennare ai commenti ironici della stampa circa l'irrealismo del disegno di legge. Questi commenti la dicono lunga sul modo in cui si intende affrontare un argomento così scabroso. Si definisce irrealistico ciò che può essere considerato, invece, espressione massima di realismo: l'effettiva volontà politica di approvare la legge e l'autentica volontà amministrativa di eseguirla.
        Sappiamo bene che, per diventare legge, il provvedimento dovrà essere approvato dalla Camera e che dovranno seguire decreti attuativi per stabilire dati molto più precisi. La legge quadro è però molto importante per i princìpi dichiarati e per l'impegno generale che le istituzioni coinvolte, in particolare l'Ente dell'energia elettrica, assumeranno con riguardo all'azione di risanamento delle zone metropolitane.
        Ricordo in proposito quanto asseriva il Ministro dell'industria, delle poste e delle telecomunicazioni francese: l'interramento dei cavi ad alta tensione non produce la cancellazione dei campi magnetici, ma ha in realtà una sua ragione d'essere se consideriamo che l'azione esercitata da un cavo interrato è completamente modificata rispetto a quella esercitata da una linea aerea, in termini di induzione magnetica.
        L'induzione magnetica è molto più forte a livello del suolo, in ragione della vicinanza maggiore al cavo, e si attenua con l'aumento della distanza dalla linea. Dal cavo aereo abbiamo un effetto minore a livello del suolo e l'azione di induzione si intensifica in proporzione all'allontanamento dalla linea. Globalmente, l'effetto può essere considerato equivalente ma, con riguardo alla distanza, l'interramento rappresenta una maggiore garanzia. Nell'attraversamento delle zone metropolitane dovrà essere effettuato un grande sforzo per trovare soluzioni di interramento per l'alta tensione, in modo da salvaguardare le abitazioni.
        Il piano di risanamento costerà parecchio; ma in una fase di cambiamento, di rinnovamento, di innovazione tecnologica, non è irrealistico prevedere uno stanziamento notevole per un risanamento da effettuarsi nell'arco di dieci anni. È un segnale negativo, da parte dei nostri mass media e della nostra società, la volontà di conservare l'esistente e di risparmiare, a scapito del progresso e dello sforzo generale di produrre un ambiente più piacevole e che dà maggiori garanzie.
        Dichiaro il mio voto convintamente favorevole ad un articolo che sollecita il Parlamento ad affrontare un argomento di grande importanza, rispetto al quale sarebbe stato forse irrealistico pensare di vincere la lotta, portandolo all'attenzione delle Camere. Speriamo che l'iter del disegno di legge sia completato con l'approvazione da parte del Senato e quindi della Camera.

        PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

        È approvato.

        Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

        Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

        GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.500 e 10.800, mentre il mio parere è contrario sull'emendamento 10.100.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.500, presentato dal senatore Carcarino, identico all'emendamento 10.800, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        È approvato.

        Stante il parere contrario della 5ª Commissione, l'emendamento 10.100 è improcedibile.

        Metto ai voti l'emendamento 10.1000, presentato dal relatore.

        È approvato.

        Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

        È approvato.

        Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

        Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 11.100 è decaduto.
        Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

        GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.101, 11.102, 11.103 e 11.104.

        Chiedo poi ai presentatori di ritirare gli emendamenti 11.105, 11.106 e 11.107 per le motivazioni già illustrate in merito alla normativa sull'impatto ambientale che rende opportuna la valutazione di impatto ambientale su ciascun tipo di opera.
        Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 11.108 e 11.109.

        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.
        PRESIDENTE. Come si esprimono i presentatori in merito all'invito rivolto dal relatore a ritirare gli emendamenti 11.105, 11.106 e 11.107?
        BORTOLOTTO. Signor Presidente, poiché il Governo ha chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore dell'apposito decreto, la valutazione di impatto ambientale è obbligatoria su tutti gli elettrodotti, ritiro l'emendamento 11.105.
        CÒ. Anch'io, signor Presidente ritiro l'emendamento 11.106.
        RESCAGLIO. Signor Presidente, ritiro anch'io l'emendamento 11.107.
        PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 11.100, stante l'assenza del proponente si intende decaduto.

        Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 11.102, presentato dal senatore Rescaglio.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 11.103, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 11.104, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Gli emendamenti 11.105, 11.106 e 11.107 sono stati ritirati.

        Metto ai voti l'emendamento 11.108, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, identico all'emendamento 11.109, presentato dal senatore Rescaglio.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'articolo 11.

        È approvato.

        Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono tutti illustrati.

        Stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti 12.100, 12.102 e 12.0.100 sono decaduti.
        Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

        GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.101, 12.800, 12.103, 12.104, 12.501, 12.105, 12.106, 12.106a, 12.107 e 12.108. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti volti ad introdurre un nuovo articolo dopo il 12. Essendo la questione molto delicata, intendo spiegarne il motivo.

        Prudentemente il testo di legge al nostro esame rinvia ad un successivo decreto del Governo, enunciando semplicemente i criteri. Si tratta di una delega indiretta; d'altronde, la materia è abbastanza discussa a livello internazionale. Ricordo la delicata discussione svoltasi recentemente in Gran Bretagna: l'aspetto essenziale è il telefono mobile, che nuoce gravemente alla salute, con annessi e connessi. Gli apparecchi di uso individuale e domestico sono qualcosa di diverso perché la legge riguarda impianti rispetto ai quali i cittadini non hanno la libertà di scelta, come, ad esempio, il posizionamento di un'antenna o di un elettrodotto vicino casa. Gli apparecchi di uso domestico e individuale rientrano in una sfera in cui il comportamento individuale è più libero e meno vincolato e può essere guidato con istruzioni, con etichettatura o con altre forme. Mi sembra che la formula vaga, ma anche molto aperta, del testo consente di regolare la questione ponendo attenzione a tutti i delicati problemi di natura anche commerciale, di concorrenza, che si intrecciano con questa tematica. Infatti le formulazioni che potremmo scrivere in modo improvvisato attraverso emendamenti possono essere discriminatorie verso l'uno o l'altro tipo di commercializzazione o di prodotto. D'altronde l'etichettatura non è in sé una tutela; prima di tutto è necessaria una base di valutazione, che per il momento non ha una certezza. Mi sembra che nel testo dell'articolo 12 è considerato adeguatamente anche il problema degli apparecchi di uso domestico ed individuale, ma in realtà non è questa la legge che affronta tale problematica.
        Nessun emendamento in verità mi pare accoglibile: mi parrebbe un'improvvisazione dare una risposta con un emendamento su questo punto, anche perché i tre anni di iter del provvedimento non hanno portato ad effettivi approfondimenti. Questa è la motivazione dei pareri contrari, e quindi della proposta della votazione dell'articolo 12 nel testo approvato dalla Commissione.

        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo parere conforme a quello del relatore. 


Presidenza del vice presidente ROGNONI


        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.101, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

        Non è approvato.

        L'emendamento 12.800 è precluso dalla mancata votazione dell'emendamento 4.0.300.

        Metto ai voti l'emendamento 12.103, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 12.104, presentato dal senatore Colla.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 12.501, presentato dal senatore Lorenzi.

        Non è approvato.

        Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.105.

        BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 12.105 è puramente formale, e potrei anche accogliere l'invito a ritirarlo.

        I successivi emendamenti 12.106 e 12.106a, sostanzialmente identici, propongono di sopprimere l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 12. Tale periodo prevede che il Governo, che dovrà emanare il decreto per dare indicazione ai consumatori sull'inquinamento elettromagnetico prodotto dagli apparecchi e dispositivi di uso domestico, individuale o lavorativo, dovrà con esso individuare, per l'appunto, «le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione». Ciò significa che il Governo dovrà predisporre un decreto in cui sarà riportato un lunghissimo elenco di apparecchi e dispositivi, perché per qualunque apparecchio che abbia una pila bisognerà stabilire se produce o meno un'emissione tale da essere normabile.
        Ho presentato questi due emendamenti per aiutare il Governo, perché mi pare impossibile prevedere una tale dettagliata ricognizione: pensate solo ai giocattoli che hanno le pile. Il Governo dovrebbe fare un lunghissimo elenco delle varie tipologie di giocattoli per i quali non vi sono emissioni rilevanti. Ritenevo, dunque, che i primi due periodi del comma 1 dell'articolo 12 fossero sufficienti ad indicare quali sono i prodotti sui quali invece devono essere date indicazioni perché il problema esiste. Predisporre un elenco di prodotti per quali il problema non esiste mi sembra pressoché impossibile.
        Ritiro, dunque, l'emendamento 12.105 e mantengo l'emendamento 12.106.

        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.106, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 12.107, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.108.

        BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        BORTOLOTTO. Signor Presidente, i telefonini nuocciono gravemente alla salute e anche altri apparecchi di uso comune possono nuocervi se non vengono adottate delle precauzioni. L'emendamento in votazione chiede che ciò sia scritto chiaramente sui libretti di istruzione allegati ai prodotti. Manteniamo l'emendamento e invitiamo l'Assemblea a votarlo favorevolmente per garantire una informazione corretta, chiedendo che il Governo, nel citato decreto, preveda quanto richiesto.
        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.108, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'articolo 12.

        È approvato.

        Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 12.0.100.

        Metto ai voti l'emendamento 12.0.800, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

        BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 13.101 è volto a sopprimere l'articolo 13, che prevede di fare degli accordi di programma specifici per la riduzione delle emissioni di elettrosmog con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici perché non vorremmo che questa fosse una via per introdurre deroghe che consentano, appunto, a tali gestori di non rispettare i limiti. Noi riteniamo che in una legge concernente l'elettrosmog prevedere delle convenzioni con i gestori dei servizi di trasporto pubblico non sia congruo.
        PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.

        Dichiaro l'emendamento 13.100 decaduto per l'assenza del presentatore.
        Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

        GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 13. La motivazione unica sta nel fatto che questo articolo segnala una specificità della problematica dei servizi di trasporto pubblico e individua uno strumento molto aperto, quello dell'accordo di programma. Stiamo parlando di trasporto pubblico, quindi ci riferiamo a soggetti pubblici che dovrebbero concludere accordi con un soggetto pubblico. Credo che non sia il caso di dettagliare ulteriormente questa norma, perché ciò comporterebbe un approfondimento di merito di una materia specifica; in questo caso la genericità, a mio avviso, è migliore di una specificità improvvisata o parziale. Questa è la ragione per cui io credo che il testo emerso dopo tre anni di lavoro di Commissione tra Camera e Senato, che pure è un testo che non risponde definitivamente al problema, ma comunque individua il meccanismo per affrontarlo, sia quello più convincente ed è preferibile non emendarlo in alcun modo.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo parere conforme al relatore.
        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.101, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 13.102, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori, identico all'emendamento 13.103, presentato dal senatore Erroi.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 13.104, presentato dal senatore Erroi.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 13.105, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 13.106, presentato dal senatore Erroi.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'articolo 13.

        È approvato.

        Passiamo all'esame dell'articolo 14 sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Ritiro l'emendamento 14.900 e do per illustrati i restanti emendamenti del Governo.
        LORENZI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 14.501 deve esservi stato un errore di stampa o di trascrizione, nel senso che l'integrazione da me proposta va inserita nel testo e non alla fine.
        PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Lorenzi.
        LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, con il richiamo alle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241, se interpreto bene la norma, è assurdo che il personale di vigilanza debba accedere ai dati e alle informazioni ai sensi di queste disposizioni. Questo significa, secondo me, che il personale deve dimostrare al gestore di avere interesse ad accedere a tali dati. Ciò è un assurdo, in quanto l'interesse all'osservanza delle leggi è implicito nella funzione pubblica del personale di controllo. È come se alla Guardia di finanza fosse richiesto di dimostrare il proprio interesse ad accedere ai dati contabili di un'impresa. Pertanto, se il gestore dovesse obiettare che il personale non ha interesse che cosa succede? Il personale deve forse proporre ricorso al TAR ex articolo 25 della legge n.241 del 1990?

        Sottopongo pertanto l'emendamento 14.208 all'attenzione del Governo e del relatore.

        PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.

        Dichiaro decaduto l'emendamento 14.100 per l'assenza del proponente.
        Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

        GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 14.101 e chiedo il ritiro dell'emendamento 14.102, identico all'emendamento 14.900 già ritirato dal Governo. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 14.103 e 14.500. Parere contrario su tutti gli altri emendamenti ad eccezione di quelli presentati dal Governo, sui quali il parere è favorevole.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.
        PRESIDENTE. Quindi, è favorevole all'emendamento 14.103, identico all'emendamento 14.500?
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Francamente considero pleonastica quell'aggiunta e suggerirei di ritirare tali emendamenti, ma mi conformo al parere favorevole espresso dal relatore.
        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.101, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Sull'emendamento 14.102 c'è un invito al ritiro.

        RESCAGLIO. Lo ritiro, signor Presidente.
        PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 14.900 è stato ritirato.

        Sugli emendamenti 14.103 e 14.500 chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

        MAGGI. Signor Presidente, mantengo l'emendamento.
        LORENZI. Anch'io, signor Presidente.
        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.103, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, identico all'emendamento 14.500, presentato dal senatore Lorenzi.

        È approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 14.104, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 14.105, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 14.501 (testo corretto), presentato dal senatore Lorenzi.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 14.502, presentato dal senatore Lorenzi.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 14.106, presentato dal Governo.

        È approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 14.107, presentato dal Governo.

        È approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 14.108, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

        È approvato.

        Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

        BORTOLOTTO. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato si illustrano da sé.
        COLLA. Signor Presidente, l'emendamento 15.103 si illustra da sé.
        LASAGNA. Signor Presidente, la nostra opinione è che la forbice da 2 a 600 milioni di lire sia a dir poco stravagante, per non dire folle, e perciò con l'emendamento 15.105 proponiamo che, per essere credibile e realistica, vada da 50 a 200 milioni di lire.
        PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 15 si intendono illustrati.

        Dichiaro decaduto l'emendamento 15.100, stante l'assenza del proponente.
        Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

        GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, ad esclusione dell'emendamento 15.1000 del Governo, sul quale sono favorevole, e dell'emendamento 15.116, sul quale mi rimetto al Governo, esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti, specificando per il 15.101 che non dobbiamo prendere le abitudini peggiori della magistratura che postula il getto pericoloso di cose per reprimere l'inquinamento elettromagnetico: siamo all'uso un po' troppo libero del codice penale e ci mancherebbe altro di santificarlo a posteriori con i nostri emendamenti.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, vorrei motivare l'invito al ritiro o, nel caso, il parere contrario sugli emendamenti a questo articolo, richiamando quanto ho già detto per l'articolo 9. Sulla materia delle sanzioni c'è un decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso, ed è opportuno anche procedere ad una rivalutazione delle cifre previste; suggerirei di farla in quella sede e intanto adottare il testo, che in larga parte riprende quello già approvato dalla Camera dei deputati e consente, quindi, un esame più spedito dell'altro ramo del Parlamento.

        Per quanto riguarda l'emendamento 15.1000 del Governo, esso è ispirato dalla stessa motivazione. Il decreto ministeriale n. 381 del 1998, al quale più volte i senatori hanno fatto riferimento, prevede sanzioni che, quindi, è bene fare salve fino a quando non entreranno in vigore i decreti di cui all'articolo 4, perché sono immediatamente operative.
        Rispetto all'emendamento 15.116, la proposta del senatore Bortolotto e degli altri senatori è utile; su di essa esprimerei parere favorevole se venisse riformulata in tal senso: «L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 60 milioni». In effetti, il decreto di cui all'articolo 12 ora non prevede sanzioni e, quindi, l'inserimento proposto sarebbe utile, ma la formulazione è imprecisa. Con questa riformulazione, ripeto, il parere sarebbe favorevole.

        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.101, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 15.1000, presentato dal Governo.

        È approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 15.102, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 15.103, presentato dal senatore Colla.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 15.105, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 15.104, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 15.500, presentato dal senatore Carcarino.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 15.106, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 15.107, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 15.108, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 15.109, presentato dal senatore Colla.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 15.110, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 15.111, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 15.112, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 15.113, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 15.114, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 15.115, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        Non è approvato.

        Per quanto riguarda l'emendamento 15.116, chiedo al senatore Bortolotto se accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

        BORTOLOTTO. Signor Presidente, in effetti, le parole «pari ad una percentuale» derivano da un errore di stampa. Avevamo presentato alcuni emendamenti che definivano le sanzioni in base ad una percentuale compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato del soggetto che compie il reato; infatti, se una grande impresa internazionale di telecomunicazioni compie una violazione di questa legge, irrogare una sanzione da 2 a 600 milioni può essere assolutamente irrisorio, trattandosi di imprese che magari hanno fatturati di centinaia di miliardi. In questo specifico emendamento, invece, la nostra intenzione era quella di prevedere una cifra tra i 2 e i 600 milioni, quindi indubbiamente vi è stato un errore di stampa.

        Ferma restando questa intenzione, accogliamo la proposta del rappresentante del Governo perché, in questo modo, avremo almeno la possibilità di punire la violazione delle prescrizioni dell'articolo 12, comma 1, che altrimenti resterebbe impunita.

        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.116 (testo 2), presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

        È approvato.

        Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

        È approvato.

        Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

        LORENZI. Signor Presidente, vorrei brevemente illustrare l'emendamento 16.500, perché vorrei sfidare il Governo a spiegarmi cosa succederebbe se l'articolo 16 non ci fosse: non accadrebbe nulla! Chiaramente va in funzione il decreto vigente e, dato che già esiste l'articolo 4, comma 2, che stabilisce che dovrà esservi comunque il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è chiaro che finché non entrerà in vigore la presente legge attraverso il decreto, con i limiti e i valori quantitativi precisati, dovrà rimanere in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 1992. Quindi, insisto perché si sopprima l'articolo 16.
        LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, l'emendamento 16.100 chiede l'abrogazione di una norma palesemente illegittima sotto il profilo costituzionale e comunitario, tanto che contro l'Italia è stata anche avviata una procedura di infrazione della direttiva correlativa. Insisto pertanto sulla necessità di approvare quest'emendamento e richiamo l'attenzione sia del Governo che del relatore su questa norma.
        PRESIDENTE. L'emendamento 16.101 è da considerarsi illustrato.

        Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

        GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 16. È vero quello che dice il senatore Lorenzi, cioè che il regime transitorio richiamato in qualche modo sopravviverebbe senza bisogno del richiamo dell'articolo 16, tuttavia nel richiamo c'è anche un tentativo di coordinamento, laddove si dice: «in quanto compatibili con la presente legge».

        L'emendamento 16.100 del senatore Lubrano di Ricco mi sembra un emendamento da proporre alla legge sulla valutazione d'impatto ambientale, non mi pare che sia questa, una legge quadro, la sede per una normativa di tale specificità.
        Sono poi contrario all'emendamento 16.101, dal momento che è già stato definito in un precedente emendamento del relatore questo problema in termini leggermente diversi, quindi si entrerebbe in contraddizione con il testo già votato.

        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.500, presentato dal senatore Lorenzi.

        Non è approvato.

        Metto ai voti l'emendamento 16.100, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

        Non è approvato.

        Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 16.101.

        Metto ai voti l'articolo 16.

        È approvato.

        Passiamo all'esame dell'articolo 17, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

        Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 17.100.

        GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, non c'è molto da dire sull'emendamento 17.1000: è semplicemente passato un anno.
        PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo parere favorevole all'emendamento 17.1000.
        PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1000, presentato dal relatore.

        È approvato.

        Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

        È approvato.

        Passiamo all'esame dell'emendamento Tit.1, che invito il presentatore ad illustrare.

        LUBRANO di RICCO. Lo do per illustrato, signor Presidente.
        PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
        GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, non ho motivi particolari di criticare il nuovo titolo proposto dal senatore Lubrano di Ricco, ma credo sia preferibile il titolo trasmesso dalla Camera, frutto di un lavoro di armonizzazione di diversi disegni di legge, anche perché non abbiamo modificato l'impianto del provvedimento in modo tanto sostanziale da fare di questa una legge di indirizzo per le regioni: è una legge quadro che distingue le competenze, ma regola qualcosa anche direttamente. Quindi mi pare, senatore Lubrano di Ricco, un po' più pertinente e coerente con il contenuto del disegno di legge il titolo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati; pertanto la invito al ritiro del suo emendamento.
        CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
        MANFREDI. Domando di parlare.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        MANFREDI. Signor Presidente, ritengo che sarebbe più esatto parlare di «Protezione dagli effetti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», più che di «Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».
        PRESIDENTE. Senatore Lubrano di Ricco, accoglie la proposta di ritiro dell'emendamento?
        LUBRANO di RICCO. Sì, signor Presidente, l'accolgo e ritiro l'emendamento Tit.1.
        PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta. 


Interpellanze e interrogazioni, annunzio


        PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
        MAGGI, f.f. segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. 


Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 24 gennaio 2001


        PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 24 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

-    -  Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273).
-    -  DE CAROLIS e DUVA. - Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
-    --RIPAMONTI ed altri. - Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
-    -  CÒ ed altri. - Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
-    -  SPECCHIA ed altri. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
-    -  BONATESTA. - Legge quadro sull'inquinamento elet-tromagnetico (4188).
-    -  SEMENZATO. - Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315) (Relazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

        Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n.  345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche (4930) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

III. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato).
IV. Discussione dei disegni di legge:

        1.  Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
-    -  CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739).
        2.  CARPINELLI e SCIVOLETTO. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).
-    --UCCHIELLI ed altri. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).
-    -  CARUSO Luigi. - Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
-    -  MINARDO ed altri. - Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
-    -  BOSI ed altri. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).
        3.  NAPOLI Roberto ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (478).
-    -  DE ANNA. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1590).
-    -  SALVATO. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (2150).
        4.  Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (4735) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Nicolini ed altri; Di Bisceglie ed altri; Fontanini e Bosco).
-    -  SALVATO ed altri. - Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia (167).
-    --ANDREOLLI ed altri. - Provvedimenti in favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine (2750). 


Ratifiche di accordi internazionali

        1.  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999 (4634).
        2.  Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997 e del relativo Scambio di Note correttivo, fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999 (4777).
        3.  Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999 (4803).
        4.  Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999 (4815).
        5.  Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999 (4816).
        6.  Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 (4776).
        7.  ELIA ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani (4852).
        8.  Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996 (4316).
        9.  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999 (4861).
        10.  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundé il 29 giugno 1999 (4869).
 
 

        La seduta è tolta (ore 19,55).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 24

Allegato A 


DISEGNO DI LEGGE

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273)

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.


Approvato con un emendamento 


(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti)


        1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti fissi per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

        2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrolocuzione e di collisione dell'avifauna.
        3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 é definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e princìpi:

            a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;

            b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
            c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
            d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
            e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi.
            f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.

        4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. 


EMENDAMENTI


5.100

Serena

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.100

        Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

        «Art. 5. - (Procedure per la richiesta di concessione all'installazione di impianti destinati al servizio elettrico e di telecomunicazioni) - 1. Le domande di autorizzazione per nuovi elettrodotti, ovvero la modifica di elettrodotti esistenti, nonchè le domande relative a emittenti e a ripetitori radiotelevisivi, alle stazioni radiobase per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono contenere una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera nonchè la rappresentazione dei tracciati e delle distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali, come indicato nell'articolo 4.

        2. In sede di progettazione degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, delle stazioni radiobase per telefonia cellulare e dei radar per uso civile e militare, al fine di tenere conto degli effetti di sovrapposizione delle radiazioni dei campi magnetici ed elettrici, devono essere valutati i livelli di esposizione della popolazione considerando anche gli eventuali campi elettrici e magnetici preesistenti.
        3. Negli strumenti urbanistici e nelle loro varianti, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati e le distanze di rispetto degli elettrodotti, le localizzazioni delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, dei radar e i relativi limiti di esposizione indicati all'articolo 3, confermati dalle autorità sanitarie locali competenti per territorio. Possono essere altresì individuate aree idonee alla localizzazione di nuove installazioni di emittenti e di ripetitori radiotelevisivi e di stazioni radiobase per telefonia cellulare.
        4. Il richiedente l'autorizzazione deve adottare tutte le soluzioni tecnologiche, costruttive e gestionali, anche non tradizionali, atte a ridurre l'impatto ambientale sul territorio per l'attività intrapresa.
        5. Le autorità sanitarie locali competenti per territorio procedono, in sede di collaudo, alla verifica delle distanze previste nella domanda di autorizzazione. In caso di violazione di quanto previsto, si procede alla revoca immediata dell'autorizzazione all'installazione.
        6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano il piano catastale elettromagnetico regolatore per la localizzazione delle stazioni elettriche ed i tracciati degli elettrodotti aerei per tensioni da 10 KV a 1000 KV, nonchè il piano regionale per la localizzazione degli impianti radiotelevisivi, per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare e dei radar, tenendo conto, per il rilascio delle autorizzazioni, dei limiti e delle distanze previsti dalla presente legge.
        7. L'esercizio degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e l'installazione di impianti nuovi sono subordinati all'autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta competente, di concerto con gli assessori competenti in materia di sanità, urbanistica e ambiente, e dal CODIPINQUE.
        8. La domanda per l'autorizzazione all'installazione di un impianto deve essere presentata al presidente della giunta competente per il rilascio della concessione edilizia, corredata della seguente documentazione:

            a) cartografia o supporto digitale attestanti l'esatta ubicazione del progetto;

            b) progetto dettagliato dell'installazione recante le informazioni complete dal punto di vista tecnologico, costruttivo ed operativo, con la relativa idoneità statica e dinamica dell'antenna, traliccio, o altro dispositivo generante fonti elettromagnetiche;
            c) autorizzazione tecnico-sanitaria dell'ASL competente per territorio, previa certificazione rilasciata da un istituto pubblico competente in materia di certificazione di impianti e di omologazione, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera m), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
            d) analisi di compatibilità elettromagnetica dell'impianto in relazione all'ambiente circostante;
            e) valutazione di impatto paesaggistico, architettonico, archeologico e ambientale;
            f) dichiarazione di conformità della normativa comunitaria in materia di installazioni industriali;
            g) dichiarazione di regolarità dell'impianto antincendio al fine di garantire la sicurezza dell'impianto;
            h) possesso dell'assicurazione obbligatoria per qualsiasi danno prodotto dall'installatore o dal gestore a persone o cose, durante la fase di costruzione o nella gestione successiva.

        9. L'installazione degli impianti deve essere notificata alla provincia competente per territorio.

        10. Gli organi competenti, in particolare l'ufficio del catasto urbano e del piano regolatore, devono provvedere al cambio di destinazione d'uso in tutti locali o i terreni interessati ad ospitare macchinari ed antenne. In particolare, poichè trattasi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la nuova destinazione d'uso sarà: «uso industriale».
        11. Le funzioni amministrative in materia di impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti, compresa la vigilanza per il rispetto della presente legge, sono attribuite alle province e ai comuni. Per la vigilanza sulle cessioni elettromagnetiche, le province si avvalgono della consulenza tecnica, dei presìdi multizonali di prevenzione, dell'ISPESL, della ASL e del CODIPINQUE.
        12. L'esercizio dell'impianto può avere luogo previa convenzione con i comuni o con il consorzio di comuni, con le province e con le regioni interessate».
 
 

5.300

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300

        Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

        «Art. 5. - (Procedure per la richiesta di concessione all'installazione di impianti destinati al servizio elettrico e di telecomunicazione). - 1. Le domande di autorizzazione per nuovi elettrodotti, ovvero la modifica di elettrodotti esistenti, nonché le domande relative a emittenti e a ripetitori radiotelevisivi, alle stazioni radiobase per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono contenere una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera nonché la rappresentazione dei tracciati e delle distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali, come indicato nell'articolo 4.

        2. In sede di progettazione degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, delle stazioni radiobase per telefonia cellulare e dei radar per uso civile e militare, al fine di tenere conto degli effetti di sovrapposizione delle radiazioni dei campi magnetici ed elettrici, devono essere valutati i livelli di esposizione della popolazione considerando anche gli eventuali campi elettrici e magnetici preesistenti.
        3. Negli strumenti urbanistici e nelle loro varianti, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati e le distanze di rispetto degli elettrodotti, le localizzazioni delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, dei radar e i relativi limiti di esposizione indicati all'articolo 3, confermati dalle autorità sanitarie locali competenti per territorio. Possono essere altresì individuate aree idonee alla localizzazione di nuove installazioni di emittenti e di ripetitori radiotelevisivi e di stazioni radiobase per telefonia cellulare.
        4. Il richiedente l'autorizzazione deve adottare tutte le soluzioni tecnologiche, costruttive e gestionali, anche non tradizionali, atte a ridurre l'impatto ambientale sul territorio per l'attività intrapresa.
        5. Le autorità sanitarie locali competenti per territorio procedono, in sede di collaudo, alla verifica delle distanze previste nella domanda di autorizzazione all'installazione.
        6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano il piano catastale elettromagnetico regolatore per la localizzazione delle stazioni elettriche ed i tracciati degli elettrodotti aerei per tensioni da 10 KV a 1000 KV, nonché il piano regionale per la localizzazione degli impianti radiotelevisivi, per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare e dei radar, tenendo conto, per il rilascio delle autorizzazioni, dei limiti e delle distanze previsti dalla presente legge.
        7. L'esercizio degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e l'installazione di impianti nuovi sono subordinati all'autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta competente, di concerto con gli assessori competenti in materia di sanità, urbanistica e ambientale, e dal Comitato.
        8. La domanda per l'autorizzazione all'installazione di un impianto deve essere presentata al presente della giunta competente per il rilascio della concessione edilizia, corredata dalla seguente documentazione:

            a) cartografia o supporto digitale attestanti l'esatta ubicazione del progetto;

            b) progetto dettagliato dell'installazione recante le informazioni complete dal punto di vista tecnologico, costruttivo ed operativo, con la relativa idoneità statica e dinamica dell'antenna, traliccio, o altro dispositivo generante fonti elettromagnetiche;
            c) autorizzazione tecnico-sanitaria dell'ASL competente per territorio, previa certificazione rilasciata da un istituto pubblico competente in materia di certificazione di impianti e di omologazione, ai sensi dell'articolo 6, lettera m), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
            d) analisi di compatibilità elettromagnetica dell'impianto in relazione all'ambiente circostante;
            e) valutazione di impatto paesaggistico, architettonico, archeologico e ambientale;
            f) dichiarazione di conformità della normativa comunitaria in materia di installazioni industriali;
            g) dichiarazione di regolarità dell'impianto antincendio al fine di garantire la sicurezza dell'impianto;
            h) possesso dell'assicurazione obbligatoria per qualsiasi danno prodotto dall'installatore o dal gestore a persone o cose, durante la fase di costruzione o nella gestione successiva.

        9. L'installazione degli impianti deve essere notificata alla provincia competente per territorio.

        10. Gli organi competenti, in particolare l'ufficio del catasto urbano e del piano regolatore, devono provvedere al cambio di destinazione d'uso in tutti locali o i terreni interessati ad ospitare macchinari ed antenne. In particolare, poiché trattasi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la nuova destinazione d'uso sarà: «uso industriale».
        11. Le funzioni amministrative in materia di impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti, compresa la vigilanza per il rispetto della presente legge, sono attribuite alle province e ai comuni. Per la vigilanza sulle cessioni elettromagnetiche, le province si avvalgono della consulenza tecnica, dei presidi multizonali di prevenzione, dell'ISPESL, della ASL e del Comitato.
        12. L'esercizio dell'impianto può avere luogo previa convenzione con i comuni o con il consorzio di comuni, con le province e con le regioni interessate.
 
 

5.101

Serena

Respinto

        Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 5. - (Misure per la tutela dell'ambiente e del paesaggio - Obiettivi di qualità). - 1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, gli elettrodotti devono correre in cavo interrato o devono altresì essere previste, in fase di progettazione, particolari misure al fine di evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati, qualora l'interramento non sia praticabile.

        2. Negli strumenti urbanistici e loro varianti adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree esterne, le zone di interdizione e le zone di rispetto di cui all'articolo 4. All'interno di tali zone non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale o altra attività civile, industriale, commerciale e di tempo libero.
        3. Fatta salva la valutazione dell'impatto ambientale, paesaggistico e sanitario, gli elettrodotti possono essere costruiti solo al di fuori dei centri abitati e mantenendo una distanza minima di 500 metri dall'insediamento abitativo già esistente, o dalle aree aventi tale destinazione d'uso, anche se non già edificate.
        4. La stessa distanza di cui al comma 3 deve essere rispettata anche per le strutture elettriche e per telecomunicazioni esistenti, che devono essere trasferite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di violazione di tale obbligo il presidente della giunta regionale, entro i dodici mesi successivi, ordina d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, la disattivazione coatta dell'impianto e la sua rimozione.
        5. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 0 KHz e 300 GHz, e l'adeguamento di quelli già esistenti, devono avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, e comunque entro i limiti stabiliti dalla presente legge.
 
 

5.102

Lubrano di Ricco

Respinto

        Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo di modifica del titolo III, capo I, articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 e 118 del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, rispettando i seguenti principi e criteri direttivi:
            a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, fatte salve le vigenti discipline di settore in materia di conservazione della natura, difesa del suolo, tutela paesistico-ambientale, archeologica ed assetto urbanistico del territorio;

            b) partecipazione ai procedimenti di individuazione dei tracciati e di autorizzazione dei progetti delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli enti esponenziali di tutela ambientale».

        Conseguentemente ai commi 2 e 3 sostituire la parola: «regolamento» con la seguente: «decreto legislativo».
 
 

5.600

Lorenzi

Approvato

        Al comma 1 sopprimere la parola: «fissi».
 
 

5.103

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Id. em. 5.600

        Al comma 1, sopprimere la parola: «fissi».
 
 

5.500

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 5.600

        Al comma 1, alla fine del primo periodo, sopprimere la parola: «fissi».
 
 

5.800

Il Relatore

Id. em. 5.600

        Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «fissi».
 
 

5.104

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 1, dopo la parola: «fissi» aggiungere le seguenti: «o montati su ruote».
 
 

5.601

Lorenzi

Respinto

        Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente:

            0a) Obbligo per i gestori di presentare progetti dettagliati e completi sotto tutti i profili (cartografie aggiornate, tecnologia adottata, V.I.A. su progetto preliminare, informazione del cittadino interessato dall'opera).
 
 

5.105

Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 3, sopprimere la lettera e).
 
 

5.602

Lorenzi

Respinto

        Al comma 3 lettera f) sostituire le parole: «valutazione preventiva» con le altre: «rilevamento preventivo».
 
 

5.106

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Id. em. 5.602

        Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: «valutazione preventiva» con le seguenti: «rilevamento preventivo».
 
 

5.501

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 5.602

        Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «valutazione preventiva» con le seguenti: «rilevamento preventivo».
 
 

5.107

Erroi

Respinto

        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge le imprese esercenti impianti elettrici presentano agli organi competenti i progetti diretti all'adeguamento degli impianti esistenti alla disciplina contenuta nel regolamento e alle norme vigenti. Il provvedimento di approvazione del progetto di adeguamento costituisce accertamento di conformità degli impianti esistenti alla suindicata disciplina.
 
  


EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLO
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5


5.0.100

Serena

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.100

        Dopo l'articolo 5, inserire il seguente: 


«Art. 5-bis

(Requisiti per la omologazione della stazione radiobase, di una stazione per impianto di telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazioni in generale)


        1. Ai fini dell'insediamento dei servizi relativi a impianti di telecomunicazioni deve essere dimostrata l'idoneità del sito secondo quanto previsto dal piano urbanistico e dalla presente legge.

        2. Il progetto della stazione per impianto di telecomunicazione, telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazione in generale, di seguito denominato «stazione radiobase« (SRB), deve contenere tutti i parametri radioelettrici fondamentali del sistema ovvero le caratteristiche e le prestazioni degli alimentatori, dei trasmettitori, dei cavi di collegamento delle antenne, la procedura di calcolo delle grandezze e delle caratteristiche d'irradiazione, i diagrammi d'antenna in campo vicino ed in campo lontano, i valori calcolati del campo elettromagnetico e della densità di potenza in condizioni di massima potenza trasmissibile dall'impianto, tenendo conto delle tolleranze e degli effetti di degradazione del sistema.
        3. Nel progetto della SRB devono essere definite le zone individuate all'articolo 4. Inoltre è delimitata una zona vietata, denominata «di interdizione», entro cui l'esposizione alla popolazione è vietata e che comprende tutta la zona di campo vicino, costituita dalla zona relativa e dalla zona di Fresnel, definita, per antenne di dimensioni maggiori della lunghezza d'onda minima dell'intervallo di frequenze operative dell'impianto; da d > 2D2  / l ove D è la dimensione massima dell'antenna e l è la lunghezza d'onda minima.
        4. I valori efficaci dell'intensità di campo elettrico e di campo magnetico o il valore della densità di potenza intorno al sito della SRB devono scaturire dalla somma dei contributi dovuti alle antenne, o celle, e dei contributi dovuti ad altre sorgenti di onde elettromagnetiche nell'intera gamma di radiofrequenze considerate dalla normativa vigente già presenti nel sito. Tali livelli di campo possono essere rilevati in maniera affidabile soltanto da misure effettuate preventivamente e certificate dagli enti preposti con l'approvazione del CODIPINQUE.
        5. Il progetto della SRB deve prevedere:

            a) l'installazione di un sistema certificato di monitoraggio continuo dei valori del campo elettromagnetico dotato di sistema di allarme via radio con il gestore nel caso del superamento dei limiti di cautela stabiliti;

            b) la registrazione automatica dei dati misurati da una «scatola nera» di monitoraggio di radiazioni non ionizzanti;
            c) lo spegnimento automatico della SRB fino a quando non sia effettuata e verificata la riduzione a conformità dei valori stabiliti dalla presente legge. In caso di blocco della SRB il gestore deve avvisare tempestivamente:

                1) l'ufficio comunale incaricato del rilascio della concessione edilizia, per l'installazione dell'impianto per telecomunicazioni;

                2) la ASL di pertinenza;
                3) l'ufficio competente del Ministero della sanità;
                4) l'eventuale amministratore o proprietario dell'immobile o del terreno in cui la SRB è ubicata.

        6. Lo sblocco dell'impianto della SRB può essere effettuato dalla società di gestione del servizio sotto la propria responsabilità per un numero massimo di cinque volte trimestrali. Qualora si verifichi un ulteriore blocco, il gestore dell'impianto deve convocare obbligatoriamente la ASL di competenza unitamente al CODIPINQUE, che provvedono a verificare l'efficienza degli impianti e a deliberare in merito. Ai controlli della SRB possono partecipare al massimo tre rappresentanti delle associazioni o dei comitati di quartiere interessati a verificare:
            a) che le apparecchiature siano in ottime condizioni;

            b) che l'autorizzazione di concessione edilizia sia in regola;
            c) che la destinazione d'uso catastale sia regolarmente registrata come «uso industriale»;
            d) che i controlli di campo elettrico ed elettromagnetico non superino per gli impianti collaudati a massima potenza i valori stabiliti dalla presente legge;
            e) che l'amministratore o il proprietario dell'immobile siano edotti sui rischi che la mancanza o l'inadempienza parziale o totale delle disposizioni del presente articolo comporta e delle sanzioni a loro carico.

        7. L'inadempienza alle disposizioni del comma 6 è considerata come omissione di atti d'ufficio verso le autorità preposte, e configura danno ambientale nei confronti della cittadinanza, e l'ente gestore ne risponderà direttamente.

        8. Il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, ed includere in forma dettagliata la descrizione dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in opera a regola d'arte, e di tutti quei dispositivi che compongono l'impianto.
        9. Il progetto meccanico e strutturale dell'impianto deve dimostrare la compatibilità statica e dinamica, anche in condizioni ambientali avverse, per le strutture portanti su cui viene installato.
        10. Il progetto della SRB deve contenere un piano di sicurezza ai sensi della legislazione vigente. In particolare, per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici, il progetto deve rispondere ai requisiti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione degli incendi in ottemperanza alla normativa REI e CEI. In particolare per le SRB installate sui fabbricati ad uso civile è fondamentale riportare: l'ubicazione degli allarmi antincendio, le uscite di sicurezza, gli estintori manuali, gli estintori automatici, la cartellonistica di sicurezza, l'uso dei materiali ignifughi e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
        11. La SRB, nel caso in cui insista sulle strutture di un edificio e ne ricorrano le condizioni per le sue peculiarità strutturali e dimensionali, deve essere preventivamente collaudata e certificata da parte del Genio civile secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore in materia di prevenzione antisismica.
        12. La durata dell'omologazione dell'impianto è limitata al periodo massimo di tre anni e dopo tale data può essere rinnovata qualora permangano le condizioni di cui al comma 11.
        13. In caso di controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo il CODIPINQUE è chiamato ad esprimere il proprio parere e ad offrire la propria consulenza tecnica e legislativa».
 
 

5.0.200

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300

        Dopo l'articolo 5, inserire il seguente: 


«Art. 5-bis

(Requisiti per la omologazione della stazione radiobase, di una stazione per impianto di telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazioni in generale)


        1. Ai fini dell'insediamento dei servizi relativi a impianti di telecomunicazioni deve essere dimostrata l'idoneità del sito secondo quanto previsto dal piano urbanistico e dalla presente legge.

        2. Il progetto della stazione per impianto di telecomunicazione, telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazione in generale, di seguito denominato «stazione radiobase« (SRB), deve contenere tutti i parametri radioelettrici fondamentali del sistema ovvero le caratteristiche e le prestazioni degli alimentatori, dei trasmettitori, dei cavi di collegamento delle antenne, la procedura di calcolo delle grandezze e delle caratteristiche d'irradiazione, i diagrammi d'antenna in campo vicino ed in campo lontano, i valori calcolati del campo elettromagnetico e della densità di potenza in condizioni di massima potenza trasmissibile dall'impianto, tenendo conto delle tolleranze e degli effetti di degradazione del sistema.
        3. Nel progetto della SRB devono essere definite le zone individuate all'articolo 4. Inoltre è delimitata una zona vietata, denominata «di interdizione», entro cui l'esposizione alla popolazione è vietata e che comprende tutta la zona di campo vicino, costituita dalla zona relativa e dalla zona di Fresnel, definita, per antenne di dimensioni maggiori della lunghezza d'onda minima dell'intervallo di frequenze operative dell'impianto; da d > 2D2  / l ove D è la dimensione massima dell'antenna e l è la lunghezza d'onda minima.
        4. I valori efficaci dell'intensità di campo elettrico e di campo magnetico o il valore della densità di potenza intorno al sito della SRB devono scaturire dalla somma dei contributi dovuti alle antenne, o celle, e dei contributi dovuti ad altre sorgenti di onde elettromagnetiche nell'intera gamma di radiofrequenze considerate dalla normativa vigente già presenti nel sito. Tali livelli di campo possono essere rilevati in maniera affidabile soltanto da misure effettuate preventivamente e certificate dagli enti preposti con l'approvazione del Comitato.
        5. Il progetto della SRB deve prevedere:

            a) l'installazione di un sistema certificato di monitoraggio continuo dei valori del campo elettromagnetico dotato di sistema di allarme via radio con il gestore nel caso del superamento dei limiti di cautela stabiliti;

            b) la registrazione automatica dei dati misurati da una «scatola nera» di monitoraggio di radiazioni non ionizzanti;
            c) lo spegnimento automatico della SRB fino a quando non sia effettuata e verificata la riduzione a conformità dei valori stabiliti dalla presente legge. In caso di blocco della SRB il gestore deve avvisare tempestivamente:

                1) l'ufficio comunale incaricato del rilascio della concessione edilizia, per l'installazione dell'impianto per telecomunicazioni;

                2) la ASL di pertinenza;
                3) l'ufficio competente del Ministero della sanità;
                4) l'eventuale amministratore o proprietario dell'immobile o del terreno in cui la SRB è ubicata.

        6. Lo sblocco dell'impianto della SRB può essere effettuato dalla società di gestione del servizio sotto la propria responsabilità per un numero massimo di cinque volte trimestrali. Qualora si verifichi un ulteriore blocco, il gestore dell'impianto deve convocare obbligatoriamente la ASL di competenza unitamente al Comitato, che provvedono a verificare l'efficienza degli impianti e a deliberare in merito. Ai controlli della SRB possono partecipare al massimo tre rappresentanti delle associazioni o dei comitati di quartiere interessati a verificare:
            a) che le apparecchiature siano in ottime condizioni;

            b) che l'autorizzazione di concessione edilizia sia in regola;
            c) che la destinazione d'uso catastale sia regolarmente registrata come «uso industriale»;
            d) che i controlli di campo elettrico ed elettromagnetico non superino per gli impianti collaudati a massima potenza i valori stabiliti dalla presente legge;
            e) che l'amministratore o il proprietario dell'immobile siano edotti sui rischi che la mancanza o l'inadempienza parziale o totale delle disposizioni del presente articolo comporta e delle sanzioni a loro carico.

        7. L'inadempienza alle disposizioni del comma 6 è considerata come omissione di atti d'ufficio verso le autorità preposte, e configura danno ambientale nei confronti della cittadinanza, e l'ente gestore ne risponderà direttamente.

        8. Il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, ed includere in forma dettagliata la descrizione dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in opera a regola d'arte, e di tutti quei dispositivi che compongono l'impianto.
        9. Il progetto meccanico e strutturale dell'impianto deve dimostrare la compatibilità statica e dinamica, anche in condizioni ambientali avverse, per le strutture portanti su cui viene installato.
        10. Il progetto della SRB deve contenere un piano di sicurezza ai sensi della legislazione vigente. In particolare, per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici, il progetto deve rispondere ai requisiti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione degli incendi in ottemperanza alla normativa REI e CEI. In particolare per le SRB installate sui fabbricati ad uso civile è fondamentale riportare: l'ubicazione degli allarmi antincendio, le uscite di sicurezza, gli estintori manuali, gli estintori automatici, la cartellonistica di sicurezza, l'uso dei materiali ignifughi e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
        11. La SRB, nel caso in cui insista sulle strutture di un edificio e ne ricorrano le condizioni per le sue peculiarità strutturali e dimensionali, deve essere preventivamente collaudata e certificata da parte del Genio civile secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore in materia di prevenzione antisismica.
        12. La durata dell'omologazione dell'impianto è limitata al periodo massimo di tre anni e dopo tale data può essere rinnovata qualora permangano le condizioni di cui al comma 11.
        13. In caso di controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere e ad offrire la propria consulenza tecnica e legislativa».
 
 

5.0.101

Serena

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 3.131

        Dopo l'articolo 5, inserire il seguente: 


«Art. 5-bis

(Zone di interdizione e zone di rispetto)


        1. Nelle aree sulle quali insistono impianti ad alta frequenza è individuata una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori indicati nell'allegato B annesso alla presente legge.

        2. Nelle aree sulle quali insistono elettrodotti sono individuate:

            a) una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori fissati dall'articolo 3;

            b) una zona di rispetto costituita da una fascia di 50 metri di larghezza contigua alla zona di interdizione misurata in senso orizzontale - verticale spaziale rispetto alla fonte di emissione. A seconda del servizio prestato la zona può essere longitudinale (per elettrodotto) o circolare (antenne per teleradiocomunicazione e telefonia). Ai fini dell'attuazione della presente legge le carte planimetriche dei piani particolareggiati, i piani regolatori, le mappe e similari devono essere aggiornati ed in essi devono essere riportate le esatte ubicazioni dei passaggi degli elettrodotti, delle antenne per ripetitori radio e televisivi, radio amatoriali, radar per uso civile e militare, delle antenne per ripetitori telefonici, fissi, mobili e satellitari, nonché di ogni altra apparecchiatura che generi fenomeni di campo elettromagnetico di qualsiasi intensità.

        3. Le zone dove persistono gli impianti di cui al comma 2, sia montati su travi e tralicci sia interrati, sono definite zone di interdizione.

        4. La dimensione della zona di interdizione è definita dagli stessi enti gestori del servizio, in ottemperanza ai limiti stabiliti dalla presente legge, in base alle potenze massime impegnate nel servizio sotto la propria responsabilità al fine di garantire che non sussistano pericoli di radiazione, dovuti alle onde elettromagnetiche.
        5. Nelle zone di interdizione non è consentito l'accesso della popolazione; per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano le disposizioni vigenti. Nelle zone di interdizione non sono ammessi insediamenti abitativi, ospedali, scuole, asili, parchi giochi e ogni altra struttura analoga. Il perimetro delle zone di interdizione e delle zone di rispetto deve essere noto alla popolazione con apposita segnaletica a cura del gestore o proprietario dell'impianto. Qualora il terreno ospiti una linea di elettrificazione, è proibito destinare tale terreno ad uso agricolo e solo limitatamente al pascolo.
        6. Nel caso di nuovi impianti l'ente gestore deve richiedere la concessione edilizia alla regione, alla provincia ed ai comuni interessati dall'attraversamento dei servizi, adeguandosi alla rispettiva normativa vigente.
        7. Nel settore della telefonia mobile, sia per gli impianti nuovi che per quelli già esistenti, le antenne ed i ripetitori devono essere collocati in modo tale da rispettare i parametri massimi ammissibili stabiliti dalla presente legge».
 
 

5.0.104

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 3.131

        Dopo l'articolo 5, inserire il seguente: 


«Art. 5-bis

(Zone di interdizione e zone di rispetto)


        1. Nelle aree sulle quali insistono impianti ad alta frequenza è individuata una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori indicati nell'allegato B annesso alla presente legge.

        2. Nelle aree sulle quali insistono elettrodotti sono individuate:

        a) una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori fissati dall'articolo 3;

        b) una zona di rispetto costituita da una fascia di 50 metri di larghezza contigua alla zona di interdizione misurata in senso orizzontale - verticale spaziale rispetto alla fonte di emissione. A seconda del servizio prestato la zona può essere longitudinale (per elettrodotto) o circolare (antenne per teleradiocomunicazione e telefonia). Ai fini dell'attuazione della presente legge le carte planimetriche dei piani particolareggiati, i piani regolatori, le mappe e similari devono essere aggiornati ed in essi devono essere riportate le esatte ubicazioni dei passaggi degli elettrodotti, delle antenne per ripetitori radio e televisivi, radio amatoriali, radar per uso civile e militare, delle antenne per ripetitori telefonici, fissi, mobili e satellitari, nonché di ogni altra apparecchiatura che generi fenomeni di campo elettromagnetico di qualsiasi intensità.

        3. Le zone dove persistono gli impianti di cui al comma 2, sia montati su travi e tralicci sia interrati, sono definite zone di interdizione.

        4. La dimensione della zona di interdizione è definita dagli stessi enti gestori del servizio, in ottemperanza ai limiti stabiliti dalla presente legge, in base alle potenze massime impegnate nel servizio sotto la propria responsabilità al fine di garantire che non sussistano pericoli di radiazione, dovuti alle onde elettromagnetiche.
        5. Nelle zone di interdizione non è consentito l'accesso della popolazione; per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano le disposizioni vigenti. Nelle zone di interdizione non sono ammessi insediamenti abitativi, ospedali, scuole, asili, parchi giochi e ogni altra struttura analoga. Il perimetro delle zone di interdizione e delle zone di rispetto deve essere noto alla popolazione con apposita segnaletica a cura del gestore o proprietario dell'impianto. Qualora il terreno ospiti una linea di elettrificazione, è proibito destinare tale terreno ad uso agricolo e solo limitatamente al pascolo.
        6. Nel caso di nuovi impianti l'ente gestore deve richiedere la concessione edilizia alla regione, alla provincia ed ai comuni interessati dall'attraversamento dei servizi, adeguandosi alla rispettiva normativa vigente.
        7. Nel settore della telefonia mobile, sia per gli impianti nuovi che per quelli già esistenti, le antenne ed i ripetitori devono essere collocati in modo tale da rispettare i parametri massimi ammissibili stabiliti dalla presente legge.
 
 

5.0.300

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Le parole da: «Dopo l'articolo 5» a: «montaggio eseguito» respinte; seconda parte preclusa

        Dopo l'articolo 5, inserire il seguente: 


«Art. 5-bis

(Obblighi per le imprese installatrici di apparecchiature
per il servizio elettrico e di telecomunicazione)


        1. L'impresa che materialmente realizza l'opera di montaggio di un elettrodotto e di una stazione connessa, di un'antenna per radiocomunicazione di qualsiasi tipo, di una stazione di trasmissione televisiva, di una SRB per telecomunicazione, di un impianto per telefonia ubicato a qualsiasi altezza dal suolo e che produce campi elettromagnetici di qualsiasi entità, deve, al termine dell'esecuzione dell'opera, rilasciare un certificato di esecuzione a regola d'arte, allegando gli elaborati grafici necessari ed inerenti la struttura installata atti a documentarne la perfetta conformità.

        2.  La stessa impresa installatrice di cui al comma 1 deve garantire il lavoro effettuato per i tre anni successivi al montaggio eseguito.
        3.  L'impresa di cui al comma 1 deve essere regolarmente iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'albo professionale di pertinenza.
        4.  L'impresa appaltante il montaggio di una delle qualsiasi SRB di cui al comma 1 deve consegnare la certificazione relativa alle opere eseguite ad opera d'arte in sei copie autenticate a:

            a) al proprietario o all'amministratore dell'immobile o terreno in cui l'impianto è installato;

            b)  alla ASL di competenza;
            c)  al Ministero della sanità;
            d)  al Comitato;
            e)  al comune che ha rilasciato la concessione edilizia;
            f)  al Ministero delle comunicazioni.
 
 

5.0.102

Serena

Precluso

        Dopo l'articolo 5, inserire il seguente: 


«Art. 5-bis

(Obblighi per le imprese installatrici di apparecchiature per il servizio elettrico e di telecomunicazione)


        1. L'impresa che materialmente realizza l'opera di montaggio di un elettrodotto e di una stazione connessa, di un'antenna per radiocomunicazione di qualsiasi tipo, di una stazione di trasmissione televisiva, di una SRB per telecomunicazione, di un impianto per telefonia ubicato a qualsiasi altezza dal suolo e che produce campi elettromagnetici di qualsiasi entità, deve, al termine dell'esecuzione dell'opera, rilasciare un certificato di esecuzione a regola d'arte, allegando gli elaborati grafici necessari ed inerenti la struttura installata atti a documentarne la perfetta conformità.

        2. La stessa impresa installatrice di cui al comma 1 deve garantire il lavoro effettuato per i tre anni successivi al montaggio eseguito».
 
 

5.0.103

Serena

Respinto

        Dopo l'articolo 5, inserire il seguente: 


«Art. 5-bis

(Obblighi delle società di gestione dei servizi elettrici
e di telecomunicazione)


        1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla presente legge, tutte le società che operano nel campo delle telecomunicazioni e nel settore elettrico hanno l'obbligo di:

            a) accrescere il livello conoscitivo in tema di elettroinquinamento con studi e con ricerche scientifiche al fine di offrire un servizio sempre migliore all'utenza e alla popolazione;

            b) stipulare polizze assicurative a copertura e a garanzia della popolazione danneggiata direttamente o indirettamente dagli effetti causati dalle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti per eventuali danni morali e materiali;
            c) rispettare le normative e le direttive comunitarie in materia e in sintonia con la presente legge;
            d) chiedere il rinnovo dell'omologazione dell'impianto ogni tre anni. Dopo tale data, e qualora non vengano concesse particolari proroghe, la omologazione decade e sarà cura del gestore richiederne il rinnovo, producendo tutta la documentazione atta alla riattivazione dell'impianto al suo adeguamento alla normativa vigente».
 
 

5.0.108

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Id. em. 5.0.103

        Dopo l'articolo 5, inserire il seguente: 


«Art. 5-bis

(Obblighi delle società di gestione dei servizi elettrici
e di telecomunicazione)


        1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla presente legge, tutte le società che operano nel campo delle telecomunicazioni e nel settore elettrico hanno l'obbligo di:

        a) accrescere il livello conoscitivo in tema di elettroinquinamento con studi e con ricerche scientifiche al fine di offrire un servizio sempre migliore all'utenza e alla popolazione;

        b) stipulare polizze assicurative a copertura e a garanzia della popolazione danneggiata direttamente o indirettamente dagli effetti causati dalle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti per eventuali danni morali e materiali;
        c) rispettare le normative e le direttive comunitarie in materia e in sintonia con la presente legge;
        d) chiedere il rinnovo dell'omologazione dell'impianto ogni tre anni. Dopo tale data, e qualora non vengano concesse particolari proroghe, la omologazione decade e sarà cura del gestore richiederne il rinnovo, producendo tutta la documentazione atta alla riattivazione dell'impianto al suo adeguamento alla normativa vigente.
 
 

5.0.400

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Improcedibile

        Dopo l'articolo 5, inserire il seguente: 


«Art. 5-bis

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori che operano nel settore
delle telecomunicazioni ed elettrico)


        1. Ogni azienda che utilizza apparecchiature che generano campi elettrici ed elettromagnetici deve fornire una completa informazione ai lavoratori e per conoscenza alle organizzazioni sindacali sui rischi specifici delle lavoratrici e dei lavoratori a qualsiasi titolo addetti, tramite affissione di avvisi specifici all'interno del luogo di lavoro.

        2. Deve essere garantita una sorveglianza medica periodica sulle lavoratrici e sui lavoratori delle aziende di cui al comma 1.
        3. I dati sanitari, raccolti in regime di sorveglianza medica, devono essere inviati, in conformità a quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, agli istituti di cui all'articolo 9 della presente legge.
        4. Le aziende di cui al comma 1 devono fornire una valutazione del rapporto esistente tra il livello di rischio e il danno riscontrato.
        5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è disciplinato il regime di sorveglianza medica e di prevenzione in base alle più aggiornate esperienze mediche a livello internazionale. A tutti i lavoratori che per necessità operative si espongono a radiazioni di notevole intensità per un lasso di tempo superiore ai dieci minuti giornalieri deve essere concesso un periodo di riposo pari a giorni quindici ogni tre mesi di lavoro operativo; tale disposizione si applica anche al personale medico che opera con attrezzature ospedaliere che generano radiazioni.
        6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque azienda detenga, attivi o modifichi una apparecchiatura che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, deve darne comunicazione alla ASL competente per territorio entro sessanta giorni.
        7. Le aziende devono rendere noto al proprio personale i rischi dovuti all'esposizione delle radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle apparecchiature operanti sul posto di lavoro.
 
  


ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.


Approvato con emendamenti 


(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)


        1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato «Comitato».

        2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed é composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.
        3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f) , 12, comma 2, e 13.
        4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
        5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
        6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.
        7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. 


EMENDAMENTI


6.100

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

        Sopprimere l'articolo.
 
 

6.600

Lorenzi

V. testo 2

        Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i cui componenti abbiano prevalentemente competenza biomedica e dimostrato curriculum sull'argomento».
 
 

6.600 (testo 2)

Lorenzi

Respinto

        Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i cui componenti abbiano prevalentemente competenza scientifica e biomedica e dimostrato curriculum sull'argomento».
 
 

6.601

Lorenzi

Approvato

        Al comma 2, dopo le parole: «della sanità», inserire le seguenti: «dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».
 
 

6.101a

Cò, Crippa, Russo Spena

Ritirato

        Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle politiche agricole e forestali».
 
 

6.102

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Ritirato

        Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle politiche agricole e forestali».
 
 

6.200

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Respinto

        Al comma 6, dopo le parole: «natura pubblica» inserire le seguenti: «e delle associazioni dei consumatori aventi».
 
 

6.103

Specchia, Maggi, Zambrino

Ritirato

        Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Il Comitato si avvale anche della collaborazione di esperti in materia biomedica e nel settore dell'inquinamento da elettrosmog».
 
 

6.104

Colla

Improcedibile

        Sopprimere il comma 7.
 
 

6.1000

Il Relatore

Approvato

        Al comma 7, sostituire le parole: «anno 2000» con le altre: «anno 2001».
 
  


ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.


Approvato con emendamenti 


(Catasto nazionale)


        1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), é costituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi alla rete ferroviaria, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia. 


EMENDAMENTI


7.100

Colla

Respinto

        Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
 
 

7.101

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «centottanta» con l'altra: «novanta».
 
 

7.102

Specchia, Maggi, Zambrino

Approvato

        Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro 180 giorni» con le altre: «entro 120 giorni».
 
 

7.103

Maggi, Specchia, Zambrino

Respinto

        Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, commercio e artigianato» con le parole: «di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, commercio e artigianato».
 
 

7.600

Lorenzi

Respinto

        Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente» inserire le seguenti: «con il Ministero della sanità e con».
 
 

7.800

Specchia, Maggi, Zambrino

Sostanzialmente id. em. 7.600

        Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il» aggiungere le parole: «Ministro della sanità e».
 
 

7.104

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Approvato

        Al comma 1, terzo periodo sostituire le parole: «alla rete ferroviaria» con le altre: «agli impianti di trasporto».
 
 

7.105

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. I dati del catasto nazionale di cui all'articolo 4 comma 1 lettera c), e dei catasti regionali di cui all'articolo 8 comma 1 lettera d) sono utilizzabili ai fini del risanamento anche oltre i termini temporali di cui all'articolo 9».
 
 

7.801

Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il catasto nazionale delle emissioni elettromagnetiche è redatto con la diretta collaborazione del Comitato, di cui all'articolo 6».
 
  


ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.


Approvato con emendamenti 


(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)


        1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonchè dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

        a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e all'autorizzazione all'installazione degli impianti fissi per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti fissi per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei princìpi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

        b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;
        c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettromagnetici preesistenti;
        d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di stimare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
        e) il concorso alla individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità;
        f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

        2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

        3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
        4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
        5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari, sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni. 


EMENDAMENTI


8.100

Serena

Decaduto

        Sopprimere l'articolo.
 
 

8.101

Serena

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.100

        Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. - (Competenze delle regioni). - 1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:
            a) la disciplina per la predisposizione del piano di catasto elettromagnetico regionale riportato in cartografia e su supporto digitale il quale provvede a:
                1) localizzare gli impianti e gli elettrodotti, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

                2) garantire pari opportunità di informazione e di comunicazione agli utenti e agli operatori del servizio per gli impianti destinati all'emittenza radiotelevisiva e alla telefonia mobile, fissa e satellitare;
                3) verificare la compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione o di spostamento degli impianti;
                4) disporre il progressivo trasferimento nelle localizzazioni alternative degli impianti installati in zone di basso pregio paesaggistico, archeologico ed architettonico;
                5) armonizzare le esigenze dell'emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni con quelle dello sviluppo abitativo e residenziale nel rispetto prioritario dei limiti di esposizione per la tutela della salute della popolazione;
                6) redigere un catasto di tutte le fonti di elettrosmog per mezzo di una mappatura su supporto cartaceo e digitale del territorio, in riferimento ai piani regolatori e particolareggiati esistenti in tutte le scale di rappresentazione grafica utili per una perfetta ubicazione delle fonti elettriche ed elettromagnetiche esistenti e di prossima costruzione;
                7) prevedere le modalità per il contingentamento, il depotenziamento e la delocalizzazione degli impianti che risultano eccedere dai limiti stabiliti;
                8) instaurare un rapporto diretto con il CODIPINQUE per il coordinamento di tutte le procedure regionali a tutela della popolazione in riferimento all'articolo 13;

            b) le competenze delle province in materia di inquinamento elettromagnetico, e in particolare i criteri e le procedure per l'eventuale rilascio delle autorizzazioni per la costruzione ed il potenziamento e il depotenziamento degli elettrodotti, il loro parere vincolante, per le finalità di cui alla presente legge, ai fini del rilascio da parte del comune dell'autorizzazione per la realizzazione degli impianti di bassa e di alta frequenza e la loro competenza per l'adozione, qualora l'intervento riguardi il territorio di due o più comuni, dei piani provinciali di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico;

            c) le competenze dei comuni in materia di inquinamento elettromagnetico e, in particolare, i criteri e le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione degli impianti ad alta frequenza ed alta, media e bassa tensione;
            d) lo stato generale degli elettrodotti includendo le linee ferroviarie e similari;
            e) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale degli impianti per i quali tale valutazione non è riservata allo Stato;
            f) le procedure per ordinare tempestivi piani di bonifica e di risanamento da elettroinquinamento;
            g) i poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali competenti ovvero in conflitto tra gli stessi, in concerto con le decisioni del CODIPINQUE».
 
 

8.600

Lorenzi

Respinto

        Al comma 1 sostituire le parole: «dallo Stato» con le altre: «dalla legge».
 
 

8.601

Lorenzi

Assorbito. V. em. 8.102 (testo2)

        Al comma 1 lettera a) sopprimere la parola: «fissi».
 
 

8.102

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

V. testo 2

        Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «fissi».
 
 

8.102 (testo 2)

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Approvato. Votato dopo l'em. 8.600

        Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «all'autorizzazione alla installazione» nonché, ovunque ricorra, la parola: «fissi».
 
 

8.103

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

        Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi della legge 31 luglio 1997, n.  249» inserire le seguenti: «dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.  318».
 
 

8.104

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz

Decaduto

        Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «con tensione non superiore a 150kV».
 
 

8.602

Lorenzi

Ritirato

        Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «tenendo conto dei campi» inserire le seguenti: «elettrici, magnetici».
 
 

8.800

Specchia, Maggi, Zambrino

Approvato

        Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «tenendo conto dei campi» aggiungere le parole: «elettrici, magnetici e».
 
 

8.900

Il Relatore

Ritirato

        Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «elettromagnetici» con le seguenti: «elettrici ed elettromagnetici».
 
 

8.105

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

        Al comma 1, sopprimere la lettera d).
 
 

8.603

Lorenzi

Approvato

        Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «al fine di stimare» con le altre: «al fine di rilevare».
 
 

8.801

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 8.603

        Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «al fine di stimare» con le parole: «al fine di rilevare».
 
 

8.901

Il Relatore

Id. em. 8.603

        Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «al fine di stimare» con le seguenti: «al fine di rilevare».
 
 

8.106

Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le vigenti norme statali che regolano i procedimenti in materia di conservazione della natura, difesa del suolo, tutela paesistico-ambientale ed archeologica e tutela dell'assetto urbanistico del territorio».
 
 

8.107

Cò, Crippa, Russo Spena

Respinto

        Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

            «e) fermi restando i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dai decreti di cui all'articolo 4 della presente legge, la definizione di ulteriori misure di cautela per la minimizzazione delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento».
 
 

8.108

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

            «e) la fissazione di valori del limite di esposizione, valori di attenzione ed obiettivo di qualità, anche maggiormente cautelativi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato».
 
 

8.109

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Ritirato

        Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

            «e) la fissazione di obiettivo di qualità, anche maggiormente cautelativi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato».
 
 

8.110

Maggi, Specchia, Zambrino

Respinto

        Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

            «e) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualità e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento».
 
 

8.111

Cò, Crippa, Russo Spena

Id. em. 8.110

        Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

            «e) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualità e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento».
 
 

8.112

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Id. em. 8.110

        Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

            «e) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualità e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento».
 
 

8.901a

Il Relatore

Approvato

        Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

            «e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al numero 1) della lettera d) dell'articolo 3».
 
 

8.604

Lorenzi

Ritirato

        Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «approfondimenti» inserire le altre: «e al finanziamento».
 
 

8.605

Lorenzi

Respinto

        Al comma 2 sopprimere le parole: «alla compatibilità ambientale».
 
 

8.802

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 8.605

        Al comma 2, sopprimere le parole: «alla compatibilità ambientale».
 
 

8.113

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Ritirato

        Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tutti gli elettrodotti sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Per gli elettrodotti di tensione uguale o inferiore a 100 kv o di lunghezza inferiore a km 5, la procedura di VIA è di competenza regionale. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni mobili, nonché le stazioni, i sistemi e gli impianti radioelettrici, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 1º luglio 1997, n.  189».
 
 

8.803

Specchia

Ritirato

        Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

        «Tutti gli elettrodotti sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Per gli elettrodotti di tensione uguale o inferiore a 100 kv o di lunghezza inferiore a km 5, la procedura di VIA è di competenza regionale. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni mobili, nonché le stazioni, i sistemi e gli impianti radioelettrici, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 1º luglio 1997, numero 189».
 
 

8.114

Il Governo

Approvato

        Al comma 5, dopo la parola: «militari» inserire le seguenti parole: «o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica».
 
 

8.115

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Approvato

        Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici».
 
 

8.116

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 8.115

        Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici».
 
 

8.117

Serena

Decaduto

        Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Ai fini della presente legge, sono di competenza delle province:
            a) l'adozione dei piani provinciali di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico e la valutazione delle azioni di risanamento presentate dagli esercenti di elettrodotti, di impianti ad alta frequenza e di qualsiasi altro apparato di captazione o di trasmissione di segnali ad uso di onde elettromagnetiche per telecomunicazioni;

            b) il censimento degli impianti che generano campi elettromagnetici;
            c) la presentazione di un tariffario per la riscossione dei tributi dovuti dagli enti gestori pubblici o privati che usufruiscono del territorio della provincia per commercializzare il loro servizio sia elettrico, sia di telecomunicazioni;
            d) la riscossione dei tributi di cui alla lettera c);
            e) le funzioni di vigilanza e di controllo, di intesa con il CODIPINQUE;

        5-ter. Ai fini della presente legge, sono di competenza dei comuni:
            a) l'adozione di un regime amministrativo autorizzato di concessione edilizia, per gli impianti disciplinati dalla presente legge;

            b) le funzioni di controllo e di vigilanza, di intesa con il CODIPINQUE;
            c) tutte le attività di monitoraggio ambientale necessarie a salvaguardare la salute pubblica, anche non specificatamente previste dalla presente legge, ma finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e della popolazione;
            d) l'applicazione delle soluzioni più adeguate in riferimento alla lettera c) del presente comma ed in sintonia con lo spirito di tutela e di salvaguardia della salute della popolazione, di concerto con il CODIPINQUE;
            e) ogni altra funzione ad essi assegnata dallo Stato e dalla regione».
 
  


ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.


Approvato con emendamenti 


(Piani di risanamento)


        1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dallo Stato. Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti fissi di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento é effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

        2. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e raggiungere i valori di attenzione stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.
        3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.
        4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento é effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.
        5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, é autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.
        6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dell'esercente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione é disposta:

            a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

            b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti fissi per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti fissi per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione é disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

        7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto. 


EMENDAMENTI


9.100

Serena

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.100

        Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 9. - (Piani ed azioni di risanamento. Bonifica del territorio e obblighi urbanistici). - 1. È di competenza delle regioni e delle province l'elaborazione di un piano catastale degli impianti che generano radiazioni non ionizzanti, da aggiornare mensilmente. Gli impianti sono sottoposti a verifiche con apparecchiature in dotazione alle ASL dei comuni di pertinenza. Dalla mappa catastale dell'elettrosmog deve essere estrapolato un piano di risanamento locale per gli impianti esistenti qualora questi producano danni alla salute della popolazione in violazione all'articolo 4. L'analisi e l'interpretazione del piano di risanamento devono obbligatoriamente tenere conto non solo dei problemi generati da un impianto anche se a norma, ma dei problemi generati dalla somma delle radiazioni emesse da ogni singolo impianto, anche se di tipologia differente. Se in una determinata area abitata, pur essendo gli impianti singolarmente in regola, essi producono fenomeni elettromagnetici superiori a quanto stabilito dalla presente legge si deve provvedere ad una azione di risanamento.

        2. Le azioni di risanamento per la riduzione alla conformità dei valori di esposizione comprendono:

            a) il depotenziamento degli impianti o degli elettrodotti;

            b) la delocalizzazione degli impianti o degli elettrodotti;
            c) l'attivazione di ogni altro sistema tecnico idoneo ad abbattere i valori inquinanti entro i limiti di cui all'articolo 4, quale il precipitatore di radiazioni;
            d) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
            e) la stima degli oneri finanziari qualora le competenze di servitù del servizio ricadano sulle amministrazioni comunali.

        3. In ottemperanza alla presente legge:
            a) qualora il superamento dei limiti di base e dei livelli di riferimento indicati all'articolo 3 sia da imputare all'effetto concomitante di più impianti, si applicano contromisure necessarie al ristabilimento dei limiti citati;

            b) qualora non sia possibile ottenere il depotenziamento, il gestore ha l'obbligo di delocalizzare l'impianto; se l'impianto è per telecomunicazione, è obbligo dei gestori studiare un sistema di roaming da centralizzare su un numero minimo di antenne, in modo che tale soluzione permetta il rispetto dei limiti stabiliti dalla presente legge.

        4. Il piano di risanamento regionale prevede che, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti radioelettrici già esistenti si adeguino ai limiti, eventualmente prevedendo anche la delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale per gli impianti di radiodiffusione ed in siti idonei per gli impianti fissi di diversa tipologia. Le azioni di risanamento sono attuate a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti. L'azione di risanamento deve essere effettuata secondo i criteri previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

        5. Gli esercenti gli elettrodotti devono presentare alle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento.
        6. Il piano di risanamento di cui al comma 5 deve:

            a) prevedere i progetti che si intendano attuare per il raggiungimento dei valori di norma entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento;

            b) indicare il programma ed i tempi di attuazione;
            c) stabilire come priorità gli interventi diretti a prevenire i rischi per la salute della popolazione infantile e le situazioni caratterizzate da più alti livelli di esposizione per la popolazione.

        7. Il piano di risanamento di cui ai commi 5 e 6 è approvato con le opportune modifiche dal CODIPINQUE ed eventualmente integrato. Il piano di risanamento deve essere completato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        8. In caso di mancato risanamento entro i sei mesi successivi alla presentazione del progetto di risanamento, l'elettrodotto aereo è disattivato nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente.
        9. In caso di mancata ottemperanza al risanamento degli impianti di telefonia fissa, mobile e satellitare, nonché delle apparecchiature presenti sul territorio che producono fenomeni dannosi alla popolazione di origine elettromagnetica, il Ministro dell'ambiente può, con decreto, ordinare di disattivare l'impianto inadempiente e sanzionare il gestore.
        10. I costi relativi alla bonifica non sono assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
        11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti degli elettrodotti devono fornire ai comuni e alle province i tracciati delle linee aeree, nonché le relative distanze di rispetto di cui all'articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri elettrici nominali.
        12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori per telefonia cellulare, dei radar e di altre apparecchiature ad alta frequenza, devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione delle localizzazioni degli impianti, nonché le relative distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali di tali apparati.
        13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree e le relative distanze di rispetto, nonché le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per la telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto.
        14. I comuni devono notificare, entro e non oltre l'anno successivo al ricevimento delle rappresentazioni di cui al presente articolo, agli esercenti degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che richiedono un intervento urgente di risanamento in base alle priorità di intervento».
 
 

9.300

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300

        Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 9. - (Piani e azioni di risanamento. Bonifica del territorio e obblighi urbanistici) - 1. È di competenza delle regioni e delle province la elaborazione di un piano catastale degli impianti che generano radiazioni non ionizzanti, da aggiornare mensilmente. Gli impianti sono sottoposti a verifiche con apparecchiature in dotazione alle ASL dei comuni di pertinenza. Dalla mappa catastale dell'elettrosmog deve essere estrapolato un piano di risanamento locale per gli impianti esistenti qualora questi producano danni alla salute della popolazione in violazione all'articolo 4. L'analisi e l'interpretazione del piano di risanamento devono obbligatoriamente tenere conto non solo dei problemi generati da un impianto anche se a norma, ma dei problemi generati dalla somma delle radiazioni emesse da ogni singolo impianto, anche se di tipologia differente. Se in una determinata area abitata, pur essendo gli impianti singolarmente in regola, essi producono fenomeni elettromagnetici superiori a quanto stabilito dalla presente legge si deve provvedere ad una azione di risanamento.

        2. Le azioni di risanamento per la riduzione alla conformità dei valori di esposizione comprendono:

            a) il depotenziamento degli impianti o degli elettrodi;

            b) la delocalizzazione degli impianti o degli elettrodi;
            c) l'attivazione di ogni altro sistema tecnico idoneo ad abbattere i valori inquinanti entro i limiti di cui all'articolo 4, quale il precipitatore di radiazioni;
            d) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
            e) la stima degli oneri finanziari qualora le competenze di servitù del servizio ricadano sulle amministrazioni comunali.

        3. In ottemperanza alla presente legge:
            a) qualora il superamento dei limiti di base e dei livelli di riferimento indicati all'articolo 3 sia da imputare all'effetto concomitante di più impianti, si applicano contromisure necessarie al ristabilimento dei limiti citati;

            b) qualora non sia possibile ottenere il depotenziamento, il gestore ha l'obbligo di delocalizzare l'impianto; se l'impianto è per telecomunicazione, è obbligo dei gestori studiare un sistema di roaming da centralizzare su un numero minimo di antenne, in modo che tale soluzione permetta il rispetto dei limiti stabiliti dalla presente legge.

        4. Il piano di risanamento regionale prevede che, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti radioelettrici già esistenti si adeguino ai limiti, eventualmente prevedendo anche la delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale per gli impianti di radiodiffusione ed in siti idonei per gli impianti fissi di diversa tipologia. Le azioni di risanamento sono attuate a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti. L'azione di risanamento deve essere effettuata secondo i criteri previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

        5. Gli esercenti gli elettrodotti devono presentare alle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento.
        6. Il piano di risanamento di cui al comma 5 deve:

            a) prevedere i progetti che si intendano attuare per il raggiungimento dei valori di norma entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento;

            b) indicare il programma ed i tempi di attuazione;
            c) stabilire come priorità gli interventi diretti a prevenire i rischi per la salute della popolazione infantile e le situazioni caratterizzate da più alti livelli di esposizione per la popolazione.

        7. Il piano di risanamento di cui ai commi 5 e 6 è approvato con le opportune modifiche dal COMITATO ed eventualmente integrato. Il piano di risanamento deve essere completato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        8. In caso di mancato risanamento entro i sei mesi successivi alla presentazione del progetto di risanamento, l'elettrodotto aereo è disattivato nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente.
        9. In caso di mancata ottemperanza al risanamento degli impianti di telefonia fissa, mobile e satellitare, nonchè delle apparecchiature presenti sul territorio che producono fenomeni dannosi alla popolazione di origine elettromagnetica, il Ministro dell'ambiente può, con decreto, ordinare di disattivare l'impianto inadempiente e sanzionare il gestore.
        10. I costi relativi alla bonifica non sono assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
        11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti degli elettrodotti devono fornire ai comuni e alle province i tracciati delle linee aeree, nonché le relative distanze di rispetto di cui all'articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri elettrici nominali.
        12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori per telefonia cellulare, dei radar e di altre apparecchiature ad alta frequenza, devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione delle localizzazioni degli impianti, nonché le relative distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali di tali apparati.
        13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree e le relative distanze di rispetto, nonché le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per la telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto.
        14. I comuni devono notificare, entro e non oltre l'anno successivo al ricevimento delle rappresentazioni di cui al presente articolo, agli esercenti degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che richiedono un intervento urgente di risanamento in base alle priorità di intervento».
 
 

9.100a

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «regione», inserire le seguenti: «d'intesa con i comuni interessati».
 
 

9.501

Lorenzi

Respinto

        Al comma 1 dopo le parole: «su proposta dei soggetti gestori» inserire le seguenti: «d'intesa con i comuni e gli enti interessati».
 
 

9.500

Carcarino

Respinto

        Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dei soggetti gestori», inserire le seguenti: «previa intesa con gli enti locali territorialmente competenti,».
 
 

9.805

Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto

        Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dei soggetti gestori» aggiungere le parole: «d'intesa con i comuni e i soggetti interessati».
 
 

9.101

Maggi, Specchia, Zambrino

Approvato

        Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dei soggetti gestori» aggiungere le parole: «e sentiti i Comuni interessati».
 
 

9.502

Lorenzi

Respinto

        Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in modo graduale, e comunque».
 
 

9.102

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Id. em. 9.502

        Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in modo graduale, e comunque».
 
 

9.103

Cò, Crippa, Russo Spena

Respinto

        Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e comunque entro il termine di ventiquattro mesi» con le seguenti: «e comunque entro il termine di dodici mesi».
 
 

9.104

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

        Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le altri: «tre anni».
 
 

9.105

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

V. testo 2

        Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «stabiliti dallo Stato».
 
 

9.105 (testo 2)

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Approvato

        Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dallo Stato» con le altre: « secondo le norme della presente legge».
 
 

9.503

Lorenzi

Assorbito

        Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dallo Stato».
 
 

9.106

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Approvato

        Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dodici mesi» inserire le seguenti: «dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».
 
 

9.504

Lorenzi

V. testo 2

        Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è adottato dalle regioni» inserire le seguenti: «d'intesa con i comuni e gli enti interessati».
 
 

9.504 (testo 2)

Lorenzi

Approvato

        Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è adottato dalle regioni» inserire le seguenti: «sentiti i comuni e gli enti interessati».
 
 

9.800

Specchia, Maggi, Zambrino

V. testo 2

        Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è adottato dalle regioni» aggiungere le parole: «d'intesa con i comuni e gli enti interessati».
 
 

9.800 (testo 2)

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 9.504

        Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è adottato dalle regioni» aggiungere le parole: «sentiti i comuni e gli enti interessati».
 
 

9.107

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

        Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di predisporre il piano le regioni sono tenute a convocare la conferenza dei servizi».
 
 

9.108

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 9.107

        Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di predisporre il piano le Regioni sono tenute a convocare la conferenza dei servizi».
 
 

9.505

Lorenzi

Approvato

        Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la seguente parola: «fissi».
 
 

9.109

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Id. em. 9.505

        Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: «fissi».
 
 

9.801

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 9.505

        Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: «fissi».
 
 

9.110

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Improcedibile

        Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Il risanamento è effettuato con il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento».
 
 

9.111 (testo corretto)

Rescaglio

Ritirato

        Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare al fine di adeguare gli elettrodotti già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».
 
 

9.506

Lorenzi

Respinto

        Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «presentano una proposta di piano di risanamento» inserire le seguenti: «di concerto con i comuni e gli Enti interessati».
 
 

9.802

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 9.506

        Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «presentano una proposta di piano di risanamento» aggiungere le parole: «di concerto con i comuni e gli enti interessati».
 
 

9.800a

Il Relatore

Approvato

        Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 4, le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenze, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento».
 
 

9.900

Il Governo

Ritirato

        Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare al fine di adeguare gli elettrodotti già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).».
 
 

9.112

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Approvato

        Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e raggiungere i valori di attenzione» con le seguenti: «e i valori di attenzione e raggiungere gli obiettivi di qualità».

        Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire alle parole: «ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione» le seguenti: «ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità».
 
 

9.813

Specchia

Id. em. 9.112

        Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e raggiungere i valori di attenzione» con le seguenti: «e i valori di attenzione e raggiungere gli obiettivi di qualità».

        Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione» con le seguenti: «ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità».
 
 

9.507

Carcarino

Assorbito

        Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e raggiungere i valori di attenzione» con le altre: «, i valori di attenzione e di raggiungere gli obiettivi di qualità».
 
 

9.113

Cò, Crippa, Russo Spena

Assorbito

        Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «valori di attenzione», aggiungere le seguenti parole: «e gli obiettivi di qualità».
 
 

9.114

Maggi, Specchia, Zambrino

Assorbito

        Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: «valori di attenzione» aggiungere le parole: «e gli obiettivi di qualità».
 
 

9.115

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Ritirato

        Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: «più».
 
 

9.116

Colla

Respinto

        Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «quattro ore» con le seguenti: «tre ore giornaliere anche non continuative».
 
 

9.117

Zambrino, Specchia, Maggi

Respinto

        Al comma 2, del terzo periodo, dopo la parola: «infantile» aggiungere le seguenti: «e delle persone affette da malattie neoplastiche, leucemia e da patologie cardiopatiche».
 
 

9.118

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Approvato

        Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dodici mesi» inserire le seguenti: «dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».
 
 

9.119

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «regione», inserire le seguenti: «d'intesa con i comuni interessati».
 
 

9.120

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati» con le seguenti: «sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici e della sanità, le regioni ed i comuni interessati».
 
 

9.803

Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto

        Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati» con le seguenti: «della sanità e d'intesa con le regioni e i comuni interessati».
 
 

9.508

Lorenzi

Respinto

        Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sentiti il» con le altre: «del Ministero della sanità».
 
 

9.121

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «sentiti» con le seguenti: «d'intesa con».
 
 

9.804

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 9.121

        Al comma 3, alla fine del terzo periodo, sostituire le parole: «sentiti i» con le seguenti: «d'intesa con».
 
 

9.509

Lorenzi

Id. em. 9.121

        Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «sentiti» con le altre: «d'intesa con».
 
 

9.122

Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto

        Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8, comma 4, se costituito».
 
 

9.123

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Approvato

        Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «dodici mesi» inserire le seguenti: «dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».
 
 

9.806

Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto

        Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il risanamento degli elettrodotti con potenza superiore ai 150 kv deve essere completato entro sei anni dalla data in vigore della presente legge».
 
 

9.124

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».
 
 

9.125

Cò, Crippa, Russo Spena

Respinto

        Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «entro dieci anni» con le seguenti parole: «entro otto anni».
 
 

9.801a

Il Relatore

Ritirato

        Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro nove anni dalla data di emanazione dei piani di risanamento».
 
 

9.126

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed entro il 31 dicembre 2008».

        Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «rispettivamente».
 
 

9.127

Cò, Crippa, Russo Spena

Respinto

        Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed entro il 31 dicembre 2008».
 
 

9.128

Cò, Crippa, Russo Spena

Assorbito. V. emm. 9.112 e 9.813

        Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «valori di attenzione», aggiungere le seguenti: «e gli obiettivi di qualità».
 
 

9.129

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Improcedibile

        Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: «con onere» fino: «n.  79» con le seguenti: «con il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento».
 
 

9.130

Colla

Respinto

        Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo il ricorso ad aumenti delle tariffe».
 
 

9.1000

Il Relatore

Approvato

        Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «dall'anno 2000» con le altre: «dall'anno 2001».
 
 

9.131

Colla

Respinto

        Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le sanzioni di cui all'articolo 15 sono versate direttamente alle regioni nel cui territorio è accertata la violazione. Ad integrazione delle risorse assegnate alle regioni ai sensi del primo periodo del presente comma, le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate dalle stesse regioni all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti regionali e all'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio».
 
 

9.807

Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto

        Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «ad apposite unità previsionali di base dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente» con le altre: «alla sezione amministrativa del Comitato;».
 
 

9.132

Colla

Respinto

        Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «tali somme sono destinate» fino alla fine del comma con le seguenti: «tali somme sono ripartite tra le regioni in misura proporzionale alla somma delle sanzioni irrogate nel proprio territorio e sono destinate dalle stesse regioni, ad integrazione delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti regionali e all'attività di controllo e di monitoraggio».
 
 

9.132a

Serena

Decaduto

        Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Qualora i gestori del servizio telefonico, elettrico o di teleradiocomunicazione, pubblici o privati, siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso ai fondi comunitari europei, essi possono richiedere direttamente all'Unione europea il contributo previsto per l'ammodernamento delle reti e delle installazioni ubicate sul territorio nazionale.

        5-ter. Tutti i gestori che ammoderneranno gli impianti facendo uso di tecnologie innovative a basso contenuto di inquinamento elettromagnetico saranno esentati dal versamento dell'IVA, al fine di incentivare lo sviluppo tecnologico, la collaborazione con università ed istituti di ricerca e di produrre una ricaduta economica sul territorio italiano in termini di produzione industriale ed occupazionale.
        5-quater. All'onere derivante dall'attuazione della bonifica del settore elettrico e delle telecomunicazioni prevista dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo del 75 per cento del gettito della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico di cui alla delibera del Comitato interministeriale prezzi (CIP) del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1988, e di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni di attuazione del piano di risanamento.
        5-quinquies. Il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono tenuti a collaborare al fine di garantire adeguate sovvenzioni ai soggetti che realizzino piani di risanamento e di bonifica degli impianti oggetto della presente legge».
 
 

9.802a

Il Relatore

Approvato con un subemendamento

        Al comma 6, sostituire l'alinea con il seguente:

        «6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:».
 
 

9.510

Lorenzi

V. em. 9.802a/1

        Al comma 6, alinea, sopprimere la parola: «fissi».
 
 

9.802a/1 (già em. 9.510)

Lorenzi

Approvato. Votato prima dell'em. 9.802a

        All'emendamento 9.802a, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «fissi».
 
 

9.808

Specchia, Maggi, Zambrino

V. em 9.802a/2

        Al comma 6, alinea, sopprimere la parola: «fissi».
 
 

9.802a/2 (già em. 9.808)

Specchia, Maggi, Zambrino

Id em. 9.802a/1

        All'emendamento 9.802a, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «fissi».
 
 

9.133

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Ritirato

        Al comma 6, nell'alinea sostituire le parole da: «comporta» fino alla fine del periodo con le seguenti: «può comportarne la disattivazione, fatte salve le eventuali esigenze di pubblica utilità».
 
 

9.134

Lubrano di Ricco

Precluso dall'approvazione dell'em. 9.802a

        Al comma 6, nell'alinea sopprimere le parole: «, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità».
 
 

9.511

Carcarino

Precluso dall'approvazione dell'em. 9.802a

        Al comma 6, alinea, dopo le parole: «di pubblica utilità» inserire le seguenti: «, ovvero dell'energia elettrica».
 
 

9.135

Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 6, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) con provvedimento del dirigente preposto alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente, adottato nel rispetto delle garanzie di partecipazione infraprocedimentale di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda gli elettrodi con tensione superiore a 150 KV;

            b) con provvedimento del dirigente preposto al competente ufficio regionale, adottato nel rispetto delle garanzie di partecipazione infraprocedimentale di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda gli elettrodi con tensione fino a 150 KV;
            c) con provvedimento del dirigente preposto alla competente direzione generale del Ministero delle comunicazioni, anche su proposta dei Ministri dell'ambiente, della sanità del lavoro e della previdenza sociale, ovvero della regione o degli enti locali territorialmente interessati, adottato nel rispetto delle garanzie di partecipazione infraprocedimentali di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda i sistemi radiolettrici, gli impianti per telefonia fissa e mobile, le stazioni radioelettriche per la trasmissione dei dati».
 
 

9.512

Lorenzi

Respinto

        Al comma 6, lettera a), sopprimere la parola: «sentiti».
 
 

9.809

Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto. Votato dopo l'em. 9.136

        Al comma 6, lettera a), sostituire le parole da: «sentiti» fino a: «interessate» con le altre: «il Ministro della sanità, del lavoro e della previdenza sociale nonché d'intesa con le regioni interessate».
 
 

9.136

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 6, lettera a) sostituire le parole da: «sentiti» fino ad: «interessate» con le seguenti: «il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché d'intesa con le regioni ed i comuni interessati».
 
 

9.513

Lorenzi

Respinto

        Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «nonché le regioni interessate» con le altre: «nonché le regioni e i comuni interessati».
 
 

9.810

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 9.513

        Al punto 6, lettera a), sostituire le parole: «regioni interessate» con le parole: «regioni ed i comuni interessati».
 
 

9.137

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

        Al comma 6, sopprimere la lettera b).
 
 

9.138

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto. Votato dopo l'em. 9.514

        Al comma 6, lettera b) dopo le parole: «giunta regionale», aggiungere le seguenti: «d'intesa con i comuni interessati».
 
 

9.514

Lorenzi

Respinto

        Al comma 6, lettera b), dopo la parola: «regionale» inserire le seguenti: «d'intesa con i comuni e gli enti interessati».
 
 

9.811

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 9.514

        Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «con provvedimento del presidente della giunta regionale» aggiungere le parole: «d'intesa con i comuni e gli enti interessati».
 
 

9.139

Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto

        Al comma 6, lettera b) sopprimere le parole da: «con esclusione», fino alla fine della lettera.
 
 

9.140

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 6, lettera b) sostituire le parole da: «con esclusione», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «gli impianti fissi per telefonia mobile e per radiodiffusione e gli impianti fissi per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati».
 
 

9.141

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Approvato

        Al comma 6, lettera b) sopprimere la parola: «fissi».
 
 

9.812

Specchia, Maggi, Zambrino

Assorbito

        Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «e per radiodiffusione e degli impianti» sopprimere la parola: «fissi».
 
 

9.515

Lorenzi

Ritirato

        Al comma 6, lettera b), sopprimere la parola: «fissi».
 
 

9.142

Lubrano di Ricco

Respinto

        Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

        «6-bis. Gli elettrodotti in corso di realizzazione devono essere adeguati alle norme della presente legge. A tal fine i gestori sospendono i lavori per il tempo necessario ad elaborare gli eventuali piani di risanamento. I costi di demolizione e delocalizzazione o risanamento delle linee elettriche completate in violazione del presente comma gravano esclusivamente sui gestori».
 
 

9.516

Carcarino

Ritirato

        Al comma 7, sostituire la parola: «etichetta» con l'altra: «tabella».
 
 

9.142a

Serena

Decaduto

        Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, comunque per un periodo non superiore a quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, per quanto non in contrasto con la medesima, e previo parere favorevole all'inizio dei lavori di bonifica degli impianti da parte delle società di gestione del servizio interessate, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381».
 
  


ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 11 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.


Approvato con emendamenti 


(Educazione ambientale)


        1. Il Ministro dell'ambiente promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. 


EMENDAMENTI


10.500

Carcarino

Approvato

        Al comma 1 dopo le parole: «Ministero dell'Ambiente promuove» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero della sanità, dell'università per la ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione».
 
 

10.800

Specchia, Maggi, Zambrino

Id. em. 10.500

        Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro dell'ambiente promuove» aggiungere le parole: «di concerto con i Ministri della sanità, dell'università e ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione».
 
 

10.100

Zambrino, Specchia, Maggi

Improcedibile

        Al comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le parole: «3.000 milioni».
 
 

10.1000

Il Relatore

Approvato

        Al comma 1, sostituire le parole: «dall'anno 2000» con le altre: «dall'anno 2001».
 
  


ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.


Approvato 


(Partecipazione al procedimento amministrativo)


        1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo. 


EMENDAMENTI


11.100

Serena

Decaduto

        Sopprimere l'articolo.
 
 

11.101

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, ai procedimenti per l'installazione degli impianti radioelettrici fissi di cui all'articolo 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, numero 447».
 
 

11.102

Rescaglio

Respinto

        Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8 e ai procedimenti di installazione degli impianti radioelettrici fissi di cui all'articolo 8, nonché ai procedimenti di adozione ed approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni nonché al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, sulla partecipazione al procedimento amministrativo».
 
 

11.103

Cò, Crippa, Russo Spena

Respinto

        Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti di cui agli articoli 4 e 8 e ai procedimenti di installazione degli impianti radioelettrici fissi di cui all'articolo 8, nonché ai procedimenti di adozione ed approvazione dei piani di risanamento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni nonché al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, sulla partecipazione al procedimento amministrativo».
 
 

11.104

Cò, Crippa, Russo Spena

Respinto

        Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 9 comma 2», inserire le seguenti: «e all'individuazione dei siti di trasmissione, all'installazione degli impianti fissi per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti fissi per radiodiffusione di cui all'articolo 8».
 
 

11.105

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Ritirato

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Tutti gli elettrodotti sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Per gli elettrodotti di tensione uguale o inferiore a 100 kv o di lunghezza inferiore a chilometri 5, la procedura di VIA è di competenza regionale. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni mobili, nonché le stazioni, i sistemi e gli impianti radioelettrici, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 1º luglio 1997, n. 189».
 
 

11.106

Cò, Crippa, Russo Spena

Ritirato

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Tutti gli elettrodotti di tensione superiore a 100 kv e di lunghezza superiore a 5 chilometri, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). La procedura di via è di competenza statale per gli elettrodotti con tensione di esercizio superiore a 150 kv; è invece di competenza regionale per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kv».
 
 

11.107

Rescaglio

Ritirato

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Tutti gli elettrodotti di tensione superiore a 100 kv e di lunghezza superiore a 5 chilometri, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). La procedura di VIA è di competenza statale per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kv; è invece di competenza regionale per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kv».
 
 

11.108

Cò, Crippa, Russo Spena

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-ter. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni mobili e personali, nonché le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici sono sottoposti ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 1º luglio 1997, n. 189».
 
 

11.109

Rescaglio

Id. em. 11.108

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni mobili e personali, nonché le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici sono sottoposti ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 1º luglio 1997, n. 189».
 
  


ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.


Approvato 


(Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)


        1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.

        2. Il Comitato di cui all'articolo 6 promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni. 


EMENDAMENTI


12.100

Serena

Decaduto

        Sopprimere l'articolo.
 
 

12.101

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

        Sopprimere l'articolo.
 
 

12.102

Serena

Decaduto

        Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 12. - (Certificazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che generano radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti ad uso domestico, professionale ed individuale). - 1. La presente legge si applica a tutte le apparecchiature di uso domestico o individuale, anche finalizzate ad impieghi professionali, che generano campi elettrici e campi elettromagnetici nelle frequenze da 0 Hz a 300 GHz.

        2. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere dotate di marcatura attestante l'omologazione ai fini di sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
        3. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate, all'ingrosso o al dettaglio, o comunque immesse sul mercato, accompagnate da un foglio illustrativo nel quale il costruttore indica le modalità d'uso e le eventuali prescrizioni dell'ente omologatore per la massima tutela dell'utenza.
        4. In ogni caso le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate o immesse sul mercato accompagnate da un foglio illustrativo che indichi le modalità di impiego e rechi l'indicazione di eventuali prescrizioni dell'ente omologatore, ovvero il motivo di esenzione dalla marcatura, al fine di evitare esposizioni di persone inconsapevoli ai campi elettromagnetici generati dalle apparecchiature medesime e garantire la trasparenza di mercato per la sicurezza dell'utente o del consumatore.
        5. Il controllo delle apparecchiature di cui al comma 1, commercializzate all'ingrosso o al dettaglio e comunque immesse sul mercato, deve rispondere ai requisiti imposti dalla presente legge e dalle normative vigenti nell'ambito dell'Unione europea. Devono essere altresì riportate le avvertenze d'uso con preciso riferimento all'emissione di campi elettrici ed elettromagnetici prodotti, relativi alle distanze di pertinenza e alle potenze emesse. Le indicazioni relative ai requisiti e alle caratteristiche di sicurezza fornite dal produttore devono essere verificate e certificate, prima dell'immissione sul mercato, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni limitatamente alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, attraverso i dipartimenti di omologazione centrale e periferici dell'ISPESL costituiti ai sensi del decreto - legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e devono essere uniformi alla normativa CEI vigente, con relativa marcatura.
        6. Non è consentita la commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio o comunque l'immissione sul mercato delle apparecchiature di cui al comma 1, prive di foglio illustrativo e della marcatura di cui ai commi 4 e 5.
        7. L'inosservanza del presente articolo è considerata, a tutti gli effetti di legge, frode in commercio.
        8. La pubblicità di apparecchiature elettriche ed elettroniche prive dei requisiti di cui al presente articolo è da considerare ad ogni effetto come pubblicità ingannevole.
        9. Tutti i produttori italiani e stranieri di apparecchiature elettriche ed elettroniche che intendono vendere i loro prodotti nel territorio italiano, devono dichiarare la quantità di onde elettromagnetiche emesse dagli apparecchi commercializzati e le relative distanze a cui tali effetti si producono. I valori di induzione magnetica generati dagli apparecchi sono espressi in «ut« e la distanza in centimetri. Prima dell'immissione di tali prodotti sul mercato nazionale, si deve procedere a testare i dati forniti dal produttore e ad emettere una certificazione di qualità rilasciata da un ente pubblico o privato riconosciuto, e verificata dal CODIPINQUE.
        10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 9 si provvede a sanzionare l'impresa produttrice e il distributore commerciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e ad ordinare l'immediato ritiro dal mercato delle apparecchiature in oggetto.
        11. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti nuovi immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
 
 

12.800

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300

        Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 12. - (Certificazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che generano radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti ad uso domestico, professionale ed individuale) - 1. La presente legge si applica a tutte le apparecchiature di uso domestico o individuale, anche finalizzate ad impieghi professionali, che generano campi elettrici e campi elettromagnetici nelle frequenze da 0 Hz a 300 GHz.

        2. Le apparecchiature di cui al comma 1 del presente articolo devono essere dotate di marcatura attestante l'omologazione ai fini di sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, lettera n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
        3. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate, all'ingrosso o al dettaglio, o comunque immesse sul mercato, accompagnate da un foglio illustrativo nel quale il costruttore indica le modalità d'uso e le eventuali prescrizioni dell'ente omologatore per la massima tutela dell'utenza.
        4. In ogni caso le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate o immesse sul mercato accompagnate da un foglio illustrativo che indichi le modalità di impiego e rechi l'indicazione di eventuali prescrizioni dell'ente omologatore, ovvero il motivo di esenzione dalla marcatura, al fine di evitare esposizioni di persone inconsapevoli ai campi elettromagnetici generati dalle apparecchiature medesime e garantire la trasparenza di mercato per la sicurezza dell'utente o del consumatore.
        5. Il controllo delle apparecchiature di cui al comma 1, commercializzate all'ingrosso o al dettaglio e comunque immesse sul mercato, deve rispondere ai requisiti imposti dalla presente legge e dalle normative vigenti nell'ambito dell'Unione europea. Devono essere altresì riportate le avvertenze d'uso con preciso riferimento all'emissione di campi elettrici ed elettromagnetici prodotti, relativi alle distanze di pertinenza e alle potenze emesse. Le indicazioni relative ai requisiti e alle caratteristiche di sicurezza fornite dal produttore devono essere verificate e certificate, prima dell'immissione sul mercato, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni limitatamente alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, attraverso i dipartimenti di omologazione centrale e periferici dell'ISPESL costituiti ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e devono essere uniformi alla normativa CEI vigente, con relativa marcatura.
        6. Non è consentita la commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio o comunque l'immissione sul mercato delle apparecchiature di cui al comma 1, prive di foglio illustrativo e della marcatura di cui ai commi 4 e 5.
        7. L'inosservanza del presente articolo è considerata, a tutti gli effetti di legge, frode in commercio.
        8. La pubblicità di apparecchiature elettriche ed elettroniche prive dei requisiti di cui al presente articolo è da considerare ad ogni effetto come pubblicità ingannevole.
        9. Tutti i produttori italiani e stranieri di apparecchiature elettriche ed elettroniche che intendono vendere i loro prodotti nel territorio italiano, devono dichiarare la quantità di onde elettromagnetiche emesse dagli apparecchi commercializzati e le relative distanze a cui tali effetti si producono. I valori di induzione magnetica generati dagli apparecchi sono espressi in «ut« e la distanza in centimetri. Prima dell'immissione di tali prodotti sul mercato nazionale, si deve procedere a testare i dati forniti dal produttore e ad emettere una certificazione di qualità rilasciata da un ente pubblico o privato riconosciuto, e verificata dal Comitato.
        10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 9 si provvede a sanzionare l'impresa produttrice e il distributore commerciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e ad ordinare l'immediato ritiro dal mercato delle apparecchiature in oggetto.
        11. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti nuovi immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
 
 

12.103

Cò, Crippa, Russo Spena

Respinto

        Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, delle comunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono definiti tempi di modalità con le quali gli apparecchi di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono sottoposti ad omologazione di sicurezza attestante il non superamento dei limiti di esposizione previsti dal decreto di cui all'articolo 4 della presente legge, con il medesimo decreto sono stabilite le informazioni, che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettomagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative».
 
 

12.104

Colla

Respinto

        Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «acquisto il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».
 
 

12.501

Lorenzi

Respinto

        Al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti».
 
 

12.105

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Ritirato

        Al comma 1, secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «in particolare».
 
 

12.106

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
 
 

12.107

Cò, Crippa, Russo Spena

Respinto

        Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo: «con il medesimo decreto, allo scopo di aumentare la tutela sanitaria della popolazione, può essere stabilito il divieto dell'uso di taluni apparecchi e dispositivi di uso individuale in alcuni ambienti destinati al pubblico».
 
 

12.108

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. A decorrere dal centottantesimo giorno da quello di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo ai produttori ed importatori di apparecchi ed accessori per la telefonia mobile, di inserire, ben visibile, nella prima pagina del libretto di istruzioni allegato, la dicitura: «Può nuocere alla salute« accompagnata da note informative sui campi elettromagnetici, sui livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio, sulla distanza e le modalità di utilizzo consigliate. Le medesime indicazioni debbono figurare a cura del rivenditore autorizzato, su apposito cartello ben visibile collocato nel locale di vendita al pubblico».
 
  


EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12


12.0.100

Serena

Decaduto

        Dopo l'articolo 12, inserire il seguente: 


«Art. 12-bis

(Informazione per l'utenza ed adeguamento dei prodotti per uso civile, industriale e commerciale)


        1. In relazione alle finalità della presente legge i produttori dei dispositivi che generano o funzionano con l'uso di campi elettromagnetici a qualsiasi frequenza e tensione per uso domestico, civile, industriale, commerciale, amatoriale, individuale e militare, sono tenuti ad informare gli utenti di tali dispositivi in merito alle caratteristiche di pericolosità dei dispositivi stessi, applicando al prodotto un'etichetta con la seguente dicitura: «Questo prodotto emette radiazioni di tipo non ionizzante ed è dannoso alla salute qualora non siano rispettate le distanze di sicurezza. Mantenere lontano dalla portata dei bambini».

        2. Per «distanza di sicurezza» è da intendere quello spazio espresso in centimetri o metri, qualora la distanza sia superiore all'unità di metri uno, dove l'effetto massimo della radiazione non ionizzante risulti superiore a 0,01 ut.
        3. Il presente articolo si applica ai dispositivi nuovi di cui al comma 1 immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
 
 

12.0.800

Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta

Respinto

        Dopo l'articolo 12 inserire il seguente: 


«Art. 12-bis


        1. In relazione alle finalità della presente legge i produttori dei dispositivi che generano o funzionano con l'uso di campi elettromagnetici a qualsiasi frequenza e tensione per uso domestico, civile, industriale, commerciale, amatoriale, individuale e militare, sono tenuti ad informare gli utenti di tali dispositivi in merito alle caratteristiche di pericolosità dei dispositivi stessi, applicando al prodotto un'etichetta con la seguente dicitura: «questo prodotto emette radiazioni di tipo non ionizzanti ed è dannoso alla salute qualora non siano rispettate le distanze di sicurezza. Mantenere lontano dalla portata dei bambini».

        2. Per «distanza di sicurezza« è da intendere quello spazio espresso in centimetri o metri, qualora la distanza sia superiore all'unità di metri uno, dove l'effetto massimo della radiazione non ionizzante risulti superiore a 0,01 ut.
        3. Il presente articolo si applica ai dispositivi nuovi di cui al comma 1 immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
 
  


ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.


Approvato 


(Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico)


        1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato di cui all'articolo 6, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni. 


EMENDAMENTI


13.100

Serena

Decaduto

        Sopprimere l'articolo.
 
 

13.101

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Sopprimere l'articolo.
 
 

13.102

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

        Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, le informazioni che i gestori dei servizi di trasporto pubblico, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti dei servizi medesimi».
 
 

13.103

Erroi

Id. em. 13.102

        Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, le informazioni che i gestori dei servizi di trasporto pubblico, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti dei servizi medesimi».
 
 

13.104

Erroi.

Respinto

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il Comitato di cui all'articolo 6 promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni».
 
 

13.105

Cò, Crippa, Russo Spena

Respinto

        Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tali accordi potranno prevedere meccanismi che incentivano i consumatori alla rottamazione di prodotti ritenuti altamente inquinanti in cambio dell'acquisto di prodotti equivalenti a basso inquinamento elettromagnetico».
 
 

13.106

Erroi

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per i servizi di trasporto pubblico generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, gli accordi di programma di cui al precedente comma dovranno tener conto delle direttive europee per la interoperabilità sulle reti degli Stati membri, al fine di assicurare la libera circolazione di passeggeri e merci nei territori dell'Unione europea».
 
  


ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.


Approvato con emendamenti 


(Controlli)


        1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

        2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
        3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle forze armate e delle forze di polizia è disciplinato dalla specifica normativa di settore.
        4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza. 


EMENDAMENTI


14.100

Serena

Decaduto

        Sostituire l'articolo con il seguente:

    -«Art. 14. - (Controlli). - 1. Il controllo di tutti i fenomeni elettromagnetici ed elettrici sul territorio nazionale spetta al CODIPINQUE».
 
 

14.101

Cò, Crippa, Russo Spena

Respinto

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Le amministrazioni provinciale e comunali esercitano le funzioni di controllo e vigilanza per l'attuazione della presente legge in accordo a quanto disposto dalla normativa vigente».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
 
 

14.102

Rescaglio

Ritirato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Le amministrazioni provinciali e comunali esercitano le funzioni di controllo e vigilanza per l'attuazione della presente legge, in accordo a quanto disposto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
 
 

14.900

Il Governo

Ritirato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Le amministrazioni provinciali e comunali esercitano le funzioni di controllo e vigilanza per l'attuazione della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
 
 

14.103

Specchia, Zambrino, Maggi

Approvato

        Al comma 1, dopo la parola: «vigilanza» inserire le seguenti: «sanitaria e ambientale».
 
 

14.500

Lorenzi

Id. em. 14.103

        Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «vigilanza» inserire le seguenti: «sanitaria e ambientale».
 
 

14.104

Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto

        Al comma 1, dopo la parola: «utilizzano» inserire le seguenti: «le ASL competenti per la protezione sanitaria e».
 
 

14.105

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzano le strutture» con le altre: «utilizzano, nel rispetto delle rispettive competenze, le strutture dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro».
 
 

14.501 (testo corretto)

Lorenzi

Respinto

        Al comma 1, primo periodo, inserire le seguenti parole: «l'ASL e l'ISPESL, ognuna per la propria competenza».
 
 

14.502

Lorenzi

Respinto

        Sopprimere il comma 2.
 
 

14.106

Il Governo

Approvato

        Al comma 3, dopo la parola: «polizia» inserire le seguenti: «e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
 
 

14.107

Il Governo

Approvato

        Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo, in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni».
 
 

14.108

Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
 
  


ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.


Approvato con emendamenti 


(Sanzioni)


        1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

        2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
        3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.
        4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.
        5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.
        6. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 


EMENDAMENTI


15.100

Serena

Decaduto

        Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 15. - (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, la mancata osservanza dei limiti previsti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 800 milioni, da versare al fondo istituito presso il Ministero della sanità, intestato alla ricerca tecnologica scientifica e allo studio delle malattie derivanti dall'inquinamento elettromagnetico.

        2. In caso di mancato risanamento entro i termini previsti dalla presente legge, l'elettrodotto è disattivato nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente. L'autorizzazione prevista per gli impianti radioelettrici è sospesa in caso di inosservanza delle prescrizioni formulate all'atto dell'autorizzazione, ed in caso di ulteriore violazione è revocata.
        3. La sanzione applicata all'ente gestore è pubblicata sui quotidiani a tiratura nazionale per sette giorni dalla data di emissione della sentenza, a spese dell'interessato».
 
 

15.101

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di mancato rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, al trasgressore si applica l'articolo 674 del codice penale».
        E conseguentemente al comma 1 ed al comma 2, sostituire le parole: «Salvo che il fatto costituisce reato» con le seguenti: «Salvo quanto stabilito dal comma 01».
 
 

15.1000

Il Governo

Approvato

        Al comma , dopo le parole: «comma 2» inserire le seguenti. «e ai decreti previsti dall'articolo 16».
 
 

15.102

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «di lire 2 milioni a lire 600 milioni» con le altre: «pari ad una percentuale compresa fra l'1 ed il dieci per cento del fatturato annuo del soggetto responsabile della violazione».
 
 

15.103

Colla

Respinto

        Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 600 milioni» con le altre: «da lire 200 milioni a lire 20 miliardi».
 
 

15.104

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 600 milioni» con le altre: «da lire 20 milioni a lire due miliardi».
 
 

15.105

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

        Al comma 1 primo periodo sostituire le parole: «2 milioni a lire 600 milioni» con le seguenti: «50 milioni a lire 200 milioni».
 
 

15.500

Carcarino

Respinto

        Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da 2 milioni a 600 milioni» con le seguenti: «da 10 milioni a 300 milioni».
 
 

15.106

Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «da lire 2 milioni» con le altre: «da lire venti milioni».
 
 

15.107

Cò, Crippa, Russo Spena

Respinto

        Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «in caso di recidiva, nei confronti degli esercenti si applica il diniego dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti, della medesima tipologia di quelli per la quale si è verificata l'infrazione, disposta dall'autorità competente, al rilascio dell'autorizzazione medesima».
 
 

15.108

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 600 milioni» con le altre: «pari ad una percentuale compresa fra l'1 ed il dieci per cento del fatturato annuo del soggetto responsabile della violazione».
 
 

15.109

Colla

Respinto

        Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 200 milioni» con le altre: «da lire 200 milioni a lire 6 miliardi».
 
 

15.110

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 600 milioni» con le altre: «da lire 20 milioni a lire due miliardi».
 
 

15.111

Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni» con le altre: «da lire venti milioni».
 
 

15.112

Lubrano di Ricco

Respinto

        Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: «sono irrogate dalle autorità competenti» con le altre: dai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni».
 
 

15.113

Specchia, Maggi, Zambrino

Respinto

        Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 provvede la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate ai capitoli di spesa destinati ad azioni di risanamento e di riduzione dell'inquinamento elettromagnetico».
 
 

15.114

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Respinto

        Al comma 4 primo periodo sostituire le parole: «da due a quattro mesi» con le altre: «da sei a dodici mesi».
 
 

15.115

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Respinto

        Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 12 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad una percentuale compresa fra l'1 ed il dieci per cento del fatturato annuo del soggetto responsabile della violazione».
 
 

15.116

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

V.testo 2

        Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 12 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad una percentuale compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni».
 
 

15.116 (testo 2)

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco

Approvato

        Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni».
 
  


ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.


Approvato 


(Regime transitorio)


        1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381. 


EMENDAMENTI


16.500

Lorenzi

Respinto

        Sopprimere l'articolo.
 
 

16.100

Lubrano di Ricco

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, in materia di esenzione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale degli elettrodotti per i quali sia stata acquisita entro il 23 agosto 1992 l'intesa urbanistica Stato Regioni ai sensi del decreto del Presidente della repubblica n. 616 del 1977, è abrogato».
 
 

16.101

Iuliano

Decaduto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali che contrastano con i princìpi e le norme di cui al presente provvedimento».
 
  


ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.


Approvato con un emendamento 


(Copertura finanziaria)


        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 si provvede:

            a) quanto a lire 20.000 milioni per l'anno 2000, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

            b) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;
            c) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 


EMENDAMENTI


17.100

Serena

Decaduto

        Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 17. - (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di risanamento e di bonifica di linee elettriche di qualsiasi voltaggio e potenza, di sistemi per radiofrequenza su tutte le bande di frequenza, di sistemi televisivi analogici e digitali, di sistemi per telefonia fissa, mobile cellulare e cellulare satellitare e di ogni altro dispositivo che produca emissione di campo elettrico o elettromagnetico, si provvede mediante gli stanziamenti previsti a tali fini dall'Unione europea».
 
 

17.1000

Il Relatore

Approvato

        Al comma 1, nell'alinea sostituire le parole: «anni 2000, 2001 e 2002» con le altre: «anni 2001, 2002 e 2003»; al medesimo comma 1, sopprimere la lettera a); alla lettera b) sostituire le parole: «bilancio triennale 2000-2002» con le altre: «bilancio triennale 2001-2003» e sostituire le parole: «per l'anno 2000» con le altre: «per l'anno 2001»; alla lettera c) sostituire le parole: «anni 2001 e 2002» con le altre: «anni 2001, 2002 e 2003», sostituire le parole: «bilancio triennale 2000-2002» con le altre: «bilancio triennale 2001-2003» e in fine sostituire le parole: «per l'anno 2000» con le altre: «per l'anno 2001».
 
  


EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE


Tit.1

Lubrano di Ricco

Ritirato

        Sostituire il titolo con il seguente:

        «Protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e norme quadro per le regioni».