1003ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 18 Gennaio 2001
Presidenza del vice presidente
CONTESTABILE,
indi del vice presidente
ROGNONI
eguito della discussione
dei disegni di legge:
(4273) Legge quadro
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(2149) DE CAROLIS
e DUVA. - Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento
da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile
e per emittenza radiotelevisiva
(2687) RIPAMONTI ed
altri. - Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente
prodotti da inquinamento elettromagnetico
(3071) CÒ ed
altri. - Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici
(4147) SPECCHIA ed
altri. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni
per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale
di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti
di radiazioni non ionizzanti
(4188) BONATESTA.
- Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico
(4315) SEMENZATO.
- Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici
emessi dagli apparati di telefonia cellulare
(Relazione orale)
PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana di ieri è
iniziata la discussione generale.
RESCAGLIO (PPI). La legge quadro sull'elettromagnetismo offre una
risposta alle diffuse attese dell'opinione pubblica di definizione delle
situazioni di rischio. Le finalità perseguite dal provvedimento
sono enunciate in maniera non generica all'articolo 1 e, oltre ad assicurare
la protezione della salute nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione,
prevedono la tutela dell'ambiente e del paesaggio, ispirandosi a quel principio
di precauzione richiamato dalla normativa europea, nonché la promozione
di azioni per minimizzare l'intensità degli effetti. Il provvedimento
inoltre affida importanti compiti alle regioni e introduce per la prima
volta una disposizione riguardante le apparecchiature per uso domestico.
È affrontata anche la complessa questione delle sanzioni, anche
se queste debbono intendersi solo come ultima misura. È prioritario
infatti creare e diffondere nella società civile, in particolare
nella scuola, una coscienza ed una cultura della salvaguardia. (Applausi
dal Gruppo FI e del senatore Lorenzi).
MANFREDI (FI). Il Gruppo Forza Italia condivide la necessità
di un intervento legislativo contro l'inquinamento elettromagnetico, volendo
contribuire al suo miglioramento, considerate le contraddizioni tra le
varie iniziative intraprese ai diversi livelli istituzionali, europei e
nazionali, e soprattutto l'incertezza dei risultati della ricerca scientifica.
Condivide in particolare le norme per la tutela dell'ambiente, per lo sviluppo
dell'innovazione tecnologica e il risanamento degli impianti, per la determinazione
dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità, per la promozione
dei programmi di ricerca; meno condivisibile è però la distinzione
tra popolazione e lavoratori per la fissazione dei valori di esposizione,
anziché più opportunamente tra adulti e bambini, essendo
questi ultimi più sensibili agli effetti delle radiazioni, così
come è criticabile l'indeterminatezza nelle competenze delle regioni
e degli enti locali, soprattutto sotto il profilo dei controlli. Sarebbe
inoltre necessario non superare i valori prudenziali, con un limite univoco
per tutto il territorio nazionale, in attesa dei risultati della ricerca
scientifica. Non si comprende poi la ragione della duplicazione dei catasti,
uno nazionale e quelli regionali, o la mancata previsione di contributi
o di sgravi fiscali per il risanamento degli impianti, dal momento che
gli stessi sono stati realizzati dai proprietari secondo le norme vigenti
all'epoca. Infine, appaiono eccessive le sanzioni pecuniarie previste dal
provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Lorenzi. Congratulazioni).
COLLA (LFNP). Il Gruppo della Lega ritiene indispensabile il provvedimento
per la protezione dalle sempre più diffuse radiazioni elettriche
ed elettromagnetiche, in considerazione dei risultati della ricerca internazionale
in merito alle conseguenze sulla salute dei soggetti che vi sono esposti.
Poiché il risanamento comporterà costi elevati, è
condivisibile che le sanzioni per le violazioni della legge siano altrettanto
elevate, a tutela soprattutto della popolazione infantile. Meno condivisibile
è la norma che pone il termine di dieci anni per il risanamento
degli impianti, anziché fare riferimento agli obiettivi di qualità,
o quella che non definisce con chiarezza le modalità di adeguamento
legislativo regionale ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione
e agli obiettivi di qualità. (Applausi del senatore Zanoletti).
PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.
GIOVANELLI, relatore. Auspicando l'approvazione con largo consenso
del disegno di legge, preannuncia la presentazione di emendamenti che potranno
venire incontro a gran parte delle obiezioni sollevate nel corso del dibattito,
in particolare a quelle dei senatori di Rifondazione Comunista sulla distinzione
tra limiti di esposizione e valori di attenzione, sull'espressione costi-benefici,
di cui verrà proposta la soppressione anche se il concetto rimane
intrinseco al principio di precauzione, ed infine per il mantenimento degli
obiettivi di qualità. Per quanto riguarda invece il ruolo degli
enti locali, non appare né realistico né rigoroso consentire
una polverizzazione dei limiti di emissione e dei valori di campo, mentre
vengono confermate le importanti competenze delle autonomie locali per
tutti gli aspetti urbanistici connessi all'installazione degli impianti.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo ha
attuato nell'ultimo triennio una politica determinata e coerente in materia
di inquinamento elettromagnetico, promuovendo iniziative di prevenzione
e risanamento e potenziando la ricerca scientifica e i controlli sul territorio,
ma la sua azione è risultata fragile in assenza di una chiara normativa
di riferimento tanto a livello nazionale quanto a livello comunitario.
Con la legge quadro in esame, per la prima volta entra nell'ordinamento
la definizione normativa dell'inquinamento elettromagnetico, nell'ambito
di un insieme di regole organico e completo. Esprimendo un giudizio positivo
sul lavoro svolto dal Parlamento e manifestando la disponibilità
del Governo a valutare le proposte di modifica al di fuori di qualsiasi
logica di schieramento, rivolge un appello a tutte le forze politiche presenti
in Senato affinché concorrano costruttivamente ad un rapida conclusione
dell'esame del testo per consentirne la definitiva approvazione prima della
conclusione della legislatura. Preannunciando infine parere favorevole
sull'ordine del giorno n. 102, precisa che gli schemi di decreto sui limiti
di esposizione e sui valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
per la tutela della salute della popolazione dai campi elettromagnetici
sono già stati inviati alla Conferenza Stato-regioni. (Applausi
dai Gruppi DS, Verdi e PPI).
PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri della Commissione bilancio. (v.
Resoconto stenografico). Passa all'esame dell'articolo 1 del testo
proposto dalla Commissione e degli emendamenti ad esso riferiti, che si
intendono illustrati. Avverte che l'emendamento 1.505 è stato trasformato
nell'ordine del giorno n. 200. (v. Allegato A).
GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
dall'1.101 all'1.800, tra loro identici, rimettendosi all'Assemblea per
quanto riguarda l'emendamento 1.504. Esprime parere contrario sui restanti
emendamenti e parere favorevole sull'ordine del giorno n. 200.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Ritira l'emendamento
1.900, invitando i presentatori degli identici 1.104, 1.501 e 1.601 a fare
altrettanto. Concorda con il relatore, esprimendo parere favorevole sull'1.801
ed accogliendo l'ordine del giorno n. 200.
PRESIDENTE. L'emendamento 1.100 decade per l'assenza del presentatore.
LAURO (FI). Dichiara voto contrario all'emendamento 1.101, chiedendo
la verifica del numero legale, per protestare contro l'atteggiamento del
Governo che non ha ottemperato alle reiterate richieste di rispondere ad
una interrogazione sulla costruzione, a Ischia, di una centrale nei pressi
di un istituto scolastico.
PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 10,57, è ripresa alle ore 11,20.
PRESIDENTE. Riprende i lavori.
LAURO (FI). Dichiara la disponibilità a non procedere alla
richiesta del numero legale, qualora ci sia l'impegno a svolgere in Commissione
l'interrogazione precedentemente ricordata.
GIOVANELLI (DS). In qualità di Presidente della 13ª
Commissione, si dichiara disponibile a calendarizzare tempestivamente l'interrogazione.
CASTELLI (LFNP). Poiché le cattive condizioni meteorologiche
che investono il Nord del Paese rendono difficili i trasporti, chiede che
i lavori dell'Aula per la corrente settimana si concludano con la seduta
antimeridiana in corso.
PRESIDENTE. Riferirà immediatamente tale richiesta al presidente
Mancino.
PRESIDENTE. Riprende la discussione.
Il Senato approva gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.600, 1.103, 1.500
e 1.800, tra loro identici.
NOVI. Chiede la verifica del numero legale sugli identici emendamenti 1.104,
1.501 e 1.601, tra loro identici.
PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è
in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 11,48.
PRESIDENTE. Riprende la votazione degli identici emendamenti 1.104, 1.501
e 1.601.
LORENZI (Misto-APE). Considerato il ritiro da parte del Governo
dell'1.900, identico a quelli in votazione, insiste per la loro approvazione.
GIOVANELLI, relatore. Conferma il parere contrario in quanto i livelli
di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici saranno definiti dai
decreti previsti dal disegno di legge.
LORENZI (Misto-APE). Ritira l'1.601.
BORTOLOTTO (Verdi). Ritira l'1.104.
Il Senato respinge l'1.501 e approva l'1.801, con conseguente preclusione
dei successivi emendamenti da 1.105 a 1.108. Viene infine respinto l'1.503.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Modificando
il parere precedentemente reso, si dichiara a favore dell'1.504.
Il Senato approva l'1.504, risultando precluso l'1.109.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 200, accolto dal Governo, non viene
posto in votazione.
Il Senato approva l'articolo 1, nel testo emendato.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso
riferiti.
LASAGNA (FI). Premesso che in una legge quadro dovrebbe essere inserita
anche una norma sull'interramento del cablaggio, il 2.101, ricalcando la
legislazione internazionale, esclude le emissioni di potenza inferiori
a 5 watt.
BORTOLOTTO (Verdi). Il 2.102 tende a ricomprendere anche gli impianti
definiti mobili solo perché montati su rotelle che magari stazionano
a lungo nello stesso luogo.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
GIOVANELLI, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti,
tranne che agli identici 2.102, 2.501, 2.600 e 2.800 e al 2.580, sui esprime
parere favorevole.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprime parere
conforme al relatore.
PRESIDENTE. Dichiara decaduti per assenza del proponente il 2.110 e il
2.104.
Il Senato, con successive votazioni, approva gli identici 2.102, 2.501,
2.600 e 2.800 e respinge il 2.101, il 2.500, il 2.103, il 2.105 e il 2.502.
BORTOLOTTO (Verdi). Propone una riformulazione del 2.580 del Governo.
(v. Allegato A).
GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Si rimette all'Assemblea.
Il Senato approva il 2.580 (testo 2) e l'articolo 2, nel testo emendato.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso
riferiti.
MAGGI (AN). Nel dare per illustrati gli emendamenti del suo Gruppo,
sollecita il relatore e il rappresentante del Governo a motivare i pareri
contrari espressi sugli emendamenti.
LORENZI (Misto-APE). Il 3.603 tende ad escludere la stretta valutazione
sul rapporto costi-benefici per taluni interventi in campo ambientale,
molto onerosi ma necessari per la salute dei cittadini, come l'interramento
dei cavi.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
GIOVANELLI, relatore. Premesso che gli emendamenti del relatore
recepiscono talune indicazioni contenute negli altri emendamenti, alcuni
dei quali risulterebbero peraltro assorbiti, chiede il ritiro del 3.501
e del 3.601. Si rimette al Governo per il 3.124, è favorevole al
3.102, al 3.103 e al 3.123 ed è contrario ai restanti emendamenti.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Invita i presentatori
a ritirare il 3.124 e concorda con il relatore per i restanti emendamenti.
Propone al relatore una riformulazione del 3.801. (v. Allegato A).
Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti da 3.100
a 3.600. Sono quindi approvati gli identici 3.102, 3.103 e 3.800, risultando
così preclusi il 3.501 e il 3.601. È quindi respinto il 3.104.
GERMANÀ (FI). Sottoscrive il 3.502, non comprendendo la motivazione
del parere contrario.
GIOVANELLI, relatore. La riformulazione del 3.801 proposta dal Sottosegretario,
che accoglie, recepisce nella sostanza il contenuto dell'emendamento.
MAGGI (AN). Chiede allora che si eviti la sua reiezione.
PRESIDENTE. Dispone che si proceda con la votazione dell'emendamento del
relatore.
BORTOLOTTO (Verdi). Ritira 3.105, il 3.111, 3.113 e il 3.115.
Il Senato approva il 3.801 (testo 2), risultando così assorbiti
gli emendamenti dal 3.502 al 3.116.
LASAGNA (FI). Dichiara il voto favorevole al 3.117, che definisce
gli obiettivi di qualità.
LORENZI (Misto-APE). Gli altri emendamenti richiamano il diverso
concetto dei risultati.
Il Senato respinge il 3.117 e il 3.118. È quindi approvato il
3.802, risultando così preclusi gli emendamenti da 3.119 a 3.506.
LORENZI (Misto-APE). Motiva il voto favorevole al 3.605 e apporta
alcune correzioni al 3.604 e al 3.606. (v. Allegato A).
Il Senato respinge il 3.605.
PRESIDENTE. Dichiara decaduti, per assenza del proponente, il 3.122, il
3.126, il 3.127, il 3.128, il 3.129, il 3.130 e il 3.131. Gli emendamenti
3.124 e 3.125 sono stati ritirati.
Il Senato respinge il 3.507, il 3.606 (testo corretto) e il 3.508 e
approva il 3.123. Il Senato approva infine l'articolo 3, nel testo
emendato.
PRESIDENTE. Avverte che, a causa delle avverse condizioni metereologiche
in diverse zone del Nord del Paese che rendono difficoltosi i collegamenti
aerei, le sedute di oggi pomeriggio e di domani mattina sono state sconvocate
e che la seduta pomeridiana di martedì 23 gennaio terminerà
alle ore 20,30 per consentire l'approvazione del disegno di legge sull'inquinamento
elettromagnetico.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti e degli
ordini del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.
GIOVANELLI, relatore. È favorevole al 4.100, al 4.104, agli
identici 4.105, 4.501 e 4.602, al 4.502, agli identici 4.604, 4.106 e 4.504,
al 4.125 (testo corretto), al 4.131 (testo corretto), al 4.506 e al 4.608.
Si rimette al Governo sul 4.103, sul 4.601, sul 4.500, sul 4.113, sugli
identici 4.119 e 4.120, nonché sul 4.139, mentre si rimette all'Assemblea
sul 4.503 e sul 4.129. È contrario ai restanti emendamenti e presenta
infine una riformulazione del 4.801. (v. Allegato A).
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Invita i presentatori
a ritirare il 4.100, il 4.101, il 4.102, il 4.600, il 4.601, il 4.500,
il 4.107, il 4.108, il 4.109, il 4.110, il 4.112, il 4.113, il 4.114, il
4.119, il 4.120, il 4.121, il 4.122, il 4.123, il 4.124, il 4.605, il 4.126,
il 4.127, il 4.129, il 4.130, il 4.606 e il 4.132. È favorevole
al 4.104, al 4.105, al 4.501, al 4.602, al 4.502, al 4.802 (testo 2), al
4.604, al 4.106, al 4.504, al 4.125 (testo corretto), al 4.802, al 4.131
(testo corretto) e al 4.803, si rimette all'Assemblea sul 4.603 e sul 4.503,
nonché sul 4.128 e sul 4.133, invitando il relatore a riconsiderare
il parere, ed è contrario ai restanti emendamenti.
LUBRANO di RICCO (Verdi). Ritira l'emendamento 4.100.
Il Senato respinge l'emendamento 4.101, mentre risulta approvato l'emendamento
4.800. Sono quindi respinti gli identici 4.102 e 4.600, nonché il
successivo 4.103.
LORENZI (Misto-APE). Ritira gli emendamenti 4.601, 4.605 e 4.606.
MAGGI (AN). Ritira l'emendamento 4.500.
Il Senato approva gli emendamenti 4.104 e 4.502, nonché gli identici
4.105, 4.501 e 4.602.
GIOVANELLI, relatore. Qualora venisse approvato anche l'emendamento
4.503, il 4.603 risulterebbe assorbito.
Il Senato approva l'emendamento 4.503, con conseguente assorbimento
del 4.603. Risultano approvati anche gli emendamenti 4.801 (testo 2) e
gli identici 4.604, 4.106 e 4.504.
BORTOLOTTO (Verdi). Ritira gli emendamenti 4.107, 4.114 e 4.124.
Il Senato respinge gli emendamenti 4.108, 4.109 e 4.110.
PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori risultano decaduti gli emendamenti
4.111 e 4.113.
LASAGNA (FI). L'emendamento 4.112 ha lo scopo di costringere il
Governo ad assumere una posizione sulla questione dell'interramento degli
elettrodotti, pratica che consente un abbattimento delle emissioni inquinanti.
LORENZI (Misto-APE). Si associa alle considerazioni del senatore
Lasagna.
Il Senato respinge gli emendamenti 4.112, 4.115, 4.116, 4.117 e 4.118.
MONTAGINO (PPI). Trasforma l'emendamento 4.119 nell'ordine del giorno
n. 400. (v. Allegato A). Ritira gli emendamenti 4.123 e 4.138.
LASAGNA (FI). Anche l'emendamento 4.120 confluisce nell'ordine del
giorno n. 400.
PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo ha manifestato
l'intenzione di accoglierlo, l'ordine del giorno n. 400 non viene posto
voti.
Il Senato respinge gli emendamenti 4.121, 4.122, 4.126 e 4.127, mentre
risultano approvati gli identici 4.125 (testo corretto) e 4.802.
GIOVANELLI, relatore. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento
4.128 poiché il testo in esame riconosce il ruolo delle regioni.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Si associa all'invito
del relatore.
Il Senato respinge l'emendamento 4.128.
MONTAGNINO (PPI). Propone una riformulazione dell'emendamento 4.129.
(v. Allegato A).
GIOVANELLI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento
4.129 (testo 2).
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Anche il Governo
è favorevole.
Il Senato approva il 4.129 (testo 2) e il 4.131 (testo corretto), sostanzialmente
identico al 4.803. Risultano invece respinti gli emendamenti 4.130 e 4.132.
GIOVANELLI, relatore. Conferma il parere contrario sull'emendamento
4.133.
Il Senato respinge l'emendamento 4.133.
BORTOLOTTO (Verdi). L'emendamento 4.134 esplicita nella legge i
limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità.
Il Senato respinge gli identici 4.134 e 4.505, gli identici 4.607 e
4.136 e i successivi 4.137 e 4.139. Risultano approvati gli identici 4.506
e 4.608.
BORTOLOTTO (Verdi). La proposta di soppressione del comma 5 trae
le sue ragioni dalla constatazione dell'inopportunità di imporre
alle regioni la modifica di normative già operanti più cautelative
rispetto a quella generale.
GIOVANELLI, relatore. L'opportunità evidenziata dai presentatori
delle proposte di soppressione del comma 5 viene in parte accolta dall'emendamento
4.804, del quale propone una correzione formale. (v. Allegato A).
In tal modo si raggiunge un delicato punto di equilibrio mantenendo intatte
le competenze regionali in materia di regolazione localizzativa.
LORENZI (Misto-APE). In un ordinamento che dovrebbe orientarsi in
senso federale è inconcepibile che lo Stato imponga alle regioni
norme meno cautelative nei confronti della salute dei cittadini.
Il Senato respinge gli emendamenti dal 4.609 al 4.144, tra loro identici.
MAGGI (AN). Ritira l'emendamento 4.507 in quanto assorbito dall'ordine
del giorno n. 200.
Il Senato respinge gli emendamenti 4.145, 4.146 e 4.147. Risultano approvati
gli emendamenti 4.804 (testo corretto) e 4.1000.
GIOVANELLI, relatore. Si rimette al Governo sull'ordine del giorno
n. 102, esprimendo parere favorevole sui restanti ordini del giorno.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Invita al ritiro
dell'ordine del giorno n. 106 ed accoglie tutti gli altri.
GIOVANELLI, relatore. Ritira l'ordine del giorno n. 106.
PRESIDENTE. Pertanto gli ordini del giorno nn. 100, 101, 102, 103, 104,
105 e 300 non vengono posti ai voti.
Il Senato approva l'articolo 4 nel testo emendato.
PRESIDENTE. L'emendamento 4.0.100 decade per assenza del presentatore,
mentre il emendamento 4.0.300 è improcedibile.
Rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
ALBERTINI, segretario. Dà annunzio dell'interpellanza e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).
PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 23 gennaio. (v.
Resoconto stenografico).
La seduta termina alle ore 13,06.
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CONTESTABILE
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.
ALBERTINI, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta antimeridiana del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile, Bo,
Bobbio, Borroni, Brutti, Carella, De Martino Francesco, Di Pietro, Duva,
Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Masullo, Migone, Occhipinti,
Passigli, Piloni, Rocchi e Taviani.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Di Orio e Monteleone,
per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema
sanitario; De Carolis e Squarcialupi, per attività dell'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa; De Zulueta, per attività dell'Assemblea
dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; Visentin,
per attività del Gruppo italiano dell'Unione interparlamentare;
Di Benedetto, Loreto, Nieddu, Robol e Viviani, per visita all'Accademia
della Guardia di finanza a Bergamo.
PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato
B al Resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere
effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,34).
PRESIDENTE. Poiché non è presente il rappresentante del Governo, dovrei sospendere la seduta.
D'ONOFRIO. Domando di parlare
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO. Signor Presidente, approfitto di questa circostanza per domandarle
di chiedere al Presidente del Senato di far venire in Aula i ministri Melandri,
Bianco, Fassino e Bordon a riferire sulle vicende di Agrigento.
Le immagini che ho visto guardando la televisione in questi giorni mi inducono
a ritenere che il Senato non può rimanere insensibile di fronte
a ciò che sta accadendo in quella città. In particolare,
chiederei: se esistono azioni giudiziarie nei confronti di ignoti per l'eventuale
responsabilità della morte improvvisa di uno degli occupanti; se
il Ministro dell'ambiente ha dato disposizioni per rimuovere lo scempio
che lo Stato ha compiuto in quella valle dando vita al cosiddetto «viadotto
Morandi»; se il ministro Melandri sta procedendo con l'intervento
armato in altre parti del territorio nazionale; se il ministro Bianco ha
dato disposizioni perché le forze dell'ordine si comportino come
sembra che si stiano comportando.
Questi fatti non possono rimanere circoscritti all'ambito agrigentino,
dato il rilievo nazionale che Legambiente di Agrigento ha sempre dato a
quelle vicende, e vorrei che, per la prima volta, il Parlamento nazionale
potesse dare una risposta a Legambiente di Agrigento. (Applausi dal
Gruppo CCD).
PRESIDENTE. Sarà riferito, senatore D'Onofrio.
(Il sottosegretario Calzolaio fa il suo ingresso nell'emiciclo).
Onorevole sottosegretario Calzolaio, io dovrei, per istruzioni superiori,
pronunciare parole dure, ma lei le immagina.
GIOVANELLI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI. Signor Presidente, sul punto sollevato dal collega D'Onofrio
vorrei raccomandare alla Presidenza la presa in considerazione, ai fini
del calendario, del disegno di legge sull'abusivismo che la Commissione
ambiente ha licenziato alcuni mesi fa, che attiene abbastanza da vicino
alla materia cui si riferiscono i fatti di Agrigento; attiene alla materia
nel senso di contribuire costruttivamente alla soluzione del problema anche
in quella zona, naturalmente liberando la storica Valle dei Templi da ogni
presenza abusiva, ma considerando anche alcune esigenze sociali che si
sono manifestate.
Pertanto, sottolineo, a latere della richiesta di intervento e di discussione con il Governo avanzata dal senatore D'Onofrio, la necessità di questa calendarizzazione, che rappresenterebbe una risposta molto più concreta di un dibattito generico.
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Giovanelli.
Seguito della discussione
dei disegni di legge:
(4273) Legge quadro
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(2149) DE CAROLIS
e DUVA. - Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento
da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile
e per emittenza radiotelevisiva
(2687) RIPAMONTI ed
altri. - Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente
prodotti da inquinamento elettromagnetico
(3071) CÒ ed
altri. - Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici
(4147) SPECCHIA ed
altri. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni
per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale
di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti
di radiazioni non ionizzanti
(4188) BONATESTA.
- Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico
(4315) SEMENZATO.
- Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici
emessi dagli apparati di telefonia cellulare
(Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 4273, già approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 2149, 2687, 3071, 4147, 4188 e 4315.
Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta pomeridiana di
ieri.
È iscritto a parlare il senatore Rescaglio. Ne ha facoltà.
RESCAGLIO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, devo dire che ha suscitato in me una certa sorpresa il fatto che qualche intervento precedente sia stato piuttosto polemico sul testo di legge con la motivazione che spesso la classe politica è chiamata a legiferare sull'onda della paura, del terrore e quindi in un modo un po' provvisorio. Credo che non ci sia legge più attesa di questa nell'ambito della popolazione italiana, sia pure con tutti i limiti che può contenere perché non è soltanto chiamata in causa la classe politica che deve legiferare, ma ci sono anche altre necessità, perché poi entriamo in ambiti e in campi di una specificità assoluta.
Comunque, è una legge di vaste proporzioni che occorrerà
in futuro sperimentare sul campo. Nasce dopo diverse audizioni in Commissione
ambiente, con differenti impostazioni socio-culturali facilmente comprensibili:
vi era chi sosteneva che non esistono rapporti diretti con la salute dei
cittadini e chi invece evidenziava la necessità di un'analisi precisa
del fenomeno proprio per la salvaguardia della salute dell'uomo.
Nel Paese comunque è diffuso un senso di attesa che a volte si trasforma
in paura. Ricordo le tante prese di posizione dei sindaci di fronte alle
installazioni di antenne per la telefonia. In Italia si sono innescate
delle diatribe piuttosto accese tra l'Autorità per le telecomunicazioni
e i sindaci che non erano disposti ad accettare a qualunque costo, in qualunque
situazione, l'installazione di un'antenna.
D'altra parte, esiste tutta una letteratura, ampiamente documentata dal
fascicolo a cura del Servizio Studi che è stato messo a nostra disposizione,
relativa all'inquinamento elettromagnetico, che si basa sulle impostazioni
più diverse. Si va da un articolo del «Corriere della Sera»
che titola: «Non ci sono prove che l'elettrosmog sia dannoso per
la salute», ad altri, più evidenti e specifici, che chiamano
in causa diverse considerazioni quali: «Ecco l'Italia sotto il tiro
dell'elettrosmog», un articolo del giornale «La Nazione»,
oppure «La mappa di antenna selvaggia».
Un altro articolo, pubblicato sempre sul quotidiano «La Nazione»
(«Povere scuole, il degrado le assedia») mi ha profondamente
inquietato. In esso si dice: «La scuola italiana sotto assedio inquinamento.
Un istituto scolastico nazionale su 6 è infatti con vista su antenne,
ripetitori, elettrodotti, discariche, industrie, autostrade ed aeroporti
con gravi rischi per la salute e il benessere di studenti e professori.
Le città con le scuole a maggiore minaccia inquinamento sono: Sondrio,
Genova e Modena. Mentre Trieste detiene il primato per quanto riguarda
le scuole vicine ad aree militari (ben quattro istituti)». Il problema
toccava anche realtà diverse, però questa letteratura che
ci è stata fornita sul fenomeno dell'elettromagnetismo ci fa conoscere
impostazioni differenti, che evidenziano un'attenzione specifica al riguardo.
Il disegno di legge approda in Senato a distanza di più di un anno
dall'approvazione da parte della Camera, avvenuta il 14 ottobre 1999. Probabilmente
sarebbe stato utile accedere con più rapidità, con una giusta
impostazione, alla discussione del provvedimento in quest'Aula, ma sappiamo
che in campo politico a volte emergono delle irrazionalità che non
sono facili da capire.
Si tratta di una legge quadro, come è stato ampiamente ripetuto,
rispetto alla quale poi dovranno intervenire le norme applicative. Ecco
perché a mio avviso un periodo di sperimentazione è quasi
d'obbligo. Diversi Gruppi politici si sono cimentati sul problema. Il Gruppo
dei popolari, fin dal luglio 1977 aveva sottoscritto un testo il cui primo
firmatario era il senatore Ripamonti su tale problema.
All'articolo 1, come accade per tanti provvedimenti, sono indicate le finalità.
La mia piccola esperienza di vita parlamentare mi porta a considerare che
il primo e l'ultimo articolo di un provvedimento sono quasi sempre gli
articoli fondamentali perché riportano le finalità e la copertura
finanziaria.
L'articolo 1 inizia con le seguenti parole: «La presente legge ha
lo scopo di dettare i princìpi fondamentali diretti a: a)
assicurare la protezione della salute dei lavoratori, delle lavoratrici
e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli
di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto
dell'articolo 32 della Costituzione». Questo va sottolineato e mi
piace ricordare come in Commissione si sia affrontato tale discorso. Siamo
in linea con quanto previsto dalla Costituzione; si evidenzia la necessità
di assicurare la protezione della salute, con questa specificazione relativa
ai lavoratori, alle lavoratrici e alla popolazione.
Nelle lettere successive si parla poi di «assicurare la tutela dell'ambiente
e del paesaggio ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione», nonché
di «promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento
volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili».
Sono convinto anch'io che spesso la legge è molto precisa nella
formulazione e poi le sue applicazioni non sono altrettanto rigorose, però
questa non è una legge qualunquistica. Chi si ferma per un momento,
lo dico in base anche alla mia preparazione filologica, ad esaminare le
finalità che vengono indicate può cogliere la precisa impostazione
con cui si è voluti andare in un campo, in un settore ben particolare
evidenziando però gli aspetti che dobbiamo analizzare in questo
momento.
Così, è giusto delimitare l'ambito di applicazione, perché
non si tratta di un provvedimento che copre tutti i campi possibili. All'articolo
2 opportunamente sono stabiliti gli ambiti di applicazione, ugualmente
ben specificati, «compresi gli impianti fissi per telefonia mobile,
i radar e gli impianti fissi per radiodiffusione». Questo provvedimento
ha quindi una connotazione che fa riferimento ad ambiti specifici e l'articolo
2 è legato all'articolo 1, che indica le finalità.
Mai come in questo caso sono utili le definizioni. Credo che anche per
chi, come il sottoscritto, non ha una preparazione adeguata a capire sul
piano scientifico tutti i problemi esistenti, l'articolo 3, con le definizioni
che sono riportate, introduce alla conoscenza del problema. In tale articolo,
infatti, sono contenute definizioni per una precisa conoscenza del fenomeno.
Ci si riferisce alle seguenti espressioni: «esposizione», «limite
di esposizione», «valore di attenzione», «obiettivo
di qualità». Quanto a quest'ultimo, in particolare, si precisa
che «è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve,
medio e lungo periodo, attraverso l'uso delle tecnologie e dei metodi di
risanamento disponibili, al fine di consentire la minimizzazione progressiva
dell'intensità e degli effetti, secondo le migliori tecnologie disponibili».
Ugualmente, procedendo nell'analisi, mi pare che nel provvedimento si mostri
attenzione laddove si parla di piene responsabilità, che sono diversificate.
Le regioni non sono lasciate al proprio destino: c'è un riferimento
alle regioni, che sono vicinissime alla vita dei cittadini e dovrebbero
esserlo sempre di più. In relazione, appunto, alle responsabilità
si precisa, al comma 5 dell'articolo 4, che «le regioni adeguano
la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione
e agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma
2 del presente articolo». La regione è chiamata in causa,
per quanto rimane nelle sue competenze, anche perché qui ci si riferisce
alla salvaguardia di determinati diritti dei cittadini. Il provvedimento
sembra quasi dire: «Meno politica e più autenticità,
più attenzione ai problemi reali, perché di questo oggi abbiamo
davvero bisogno».
L'articolo 5 reca «Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio».
Sulla tutela dell'ambiente e del paesaggio non diremo mai abbastanza, però
la Commissione ha introdotto una serie di norme che mi sembrano molto interessanti
per chi domani dovrà legiferare e assumere particolari responsabilità.
Anche in questo caso ne deriva per i comuni, le province e le regioni una
particolare attenzione. Fra le competenze ad essi assegnate dall'articolo
8, rientra «l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione
dei siti di trasmissione e all'autorizzazione all'installazione degli impianti
fissi per telefonia mobile».
Non dimentichiamo che il sindaco deve dare l'approvazione per la richiesta
di installazione. Si parla anche di «concorso all'approfondimento
delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare
quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici». Non si potrà dunque dire che si tratta
di una legge generica che introduce norme campate in aria; è nata
anzi dalla volontà di legiferare in modo abbastanza convincente,
anche perché sono stati ascoltati diversi gruppi che hanno portato
la loro esperienza.
Come risanare? Se ne parla nell'articolo 9 con uguale attenzione al problema.
Si indicano gli obiettivi da raggiungere a breve e lungo termine, si specifica
il periodo temporale, per cui di fronte a responsabilità bisognerà
intervenire nei tempi specificati nella legge.
La rubrica dell'articolo 12 reca: «Apparecchiature di uso domestico,
individuale o lavorativo». Credo sia la prima volta che si entra
nell'ambiente domestico per limitare gli effetti negativi che si possono
avere anche in questo campo. Si parla della riduzione dell'esposizione
al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e delle principali prescrizioni
di sicurezza, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente. «Con
lo stesso decreto - prosegue il comma 1 - sono individuate le tipologie
di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni
sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione».
Chi vive diverse ore della propria giornata in ambienti domestici, in questo
articolo trova riferimenti abbastanza convincenti.
Nell'articolo 15 è trattato il problema più complesso, quello
delle sanzioni, che chiama in causa il tema delle responsabilità,
mai facili da definire. Qui è presentato con una certa precisione,
però devo anche riconoscere che occorrerà creare una cultura
della salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini. Questa cultura
nasce in ambiti diversi, innanzitutto nella scuola che avrà in un
certo senso il compito di creare delle coscienze attente a questi problemi,
ma poi anche attraverso i gruppi culturali che operano in determinati settori
e le formazioni civiche di varia natura.
Direi che, più in generale, occorre il coinvolgimento di organismi
e di coscienze perché non si pensi che sia soltanto la sanzione
a definire il problema e quindi a permettere l'applicazione della legge.
La sanzione - secondo me - dovrebbe costituire l'ultimo atto, dopo un forte
coinvolgimento, perché la legge sia veramente applicata e osservata
nella sua applicazione, per migliorarla costantemente.
La civiltà del domani passa anche per la coscienza del nostro oggi.
Non leggeremo mai a sufficienza la nobile lezione dell'umanesimo francescano,
in cui l'ambiente, come si dice, è già creato. È,
in pieno 2000, un messaggio di vita che si ricollegherà a pagine
di Calvino e Buzzati che ci hanno affascinato con le loro molteplici attenzioni
all'ambiente che ci appartiene. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore
Lorenzi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manfredi. Ne ha facoltà.
*
MANFREDI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi,
il disegno di legge in tema di inquinamento elettromagnetico all'esame
del Senato è indubbiamente di grande importanza e urgenza per il
rischio oggettivo che intende ridurre. È indubbio che l'esposizione
prolungata a campi elettromagnetici è dannosa soprattutto per i
bambini (tornerò su questo argomento), anche se tipo e gravità
dei possibili danni non sono ancora suffragati da consolidati risultati
di analisi scientifiche e l'accertamento delle condizioni di rischio nelle
varie situazioni non è ancora univoco.
Il timore di possibili danni si è giustamente propagato perché
esiste - occorre ammetterlo - una diffusa ignoranza del problema, anche
se poi non si vuole rinunciare alle comodità e alle facilitazioni
per il lavoro e per il divertimento che la moderna tecnologia offre.
Da parte della Comunità europea, del Governo, dei due rami del Parlamento
e delle regioni si sta verificando la corsa a regolamentare la materia.
È una gara, peraltro, abbastanza scoordinata, in particolare tra
Governo, Camera e Senato. Infatti, il disegno di legge governativo è
stato presentato alla Camera dei deputati il 24 aprile 1998, ma è
stato approvato solo il 15 ottobre 1999. Il Governo, nel frattempo, il
10 settembre 1998, aveva emanato un decreto ministeriale, n. 381, per fissare
i limiti di esposizione. Il Senato ha quindi iniziato l'esame del disegno
di legge il 16 dicembre 1999. Nel frattempo, il 6 luglio 2000, la Camera
ha ripreso l'iniziativa su questo tema, approvando una risoluzione in Commissione
ambiente che impegnava il Governo a predisporre schemi di decreti legislativi
per fissare i limiti di esposizione degli impianti fissi, in particolare
di quelli dell'Enel. Il Governo ha predisposto le bozze di tali decreti
che rappresentano in modo insolito - lo abbiamo rilevato - l'anticipazione
di una delega che il Parlamento non aveva ancora conferito.
Ultimo atto di questo iter, questo disegno di legge ha ripreso ad
essere esaminato nel mese di dicembre e a gennaio di quest'anno, ma nel
frattempo nella finanziaria è stato inserito un articolo che destina
fondi per attività connesse con le esigenze di approfondire la ricerca,
realizzare il catasto nazionale e incentivare la tecnologia in merito.
Governo, Camera, Senato e regioni, nel corso di due anni e mezzo, hanno
quindi incrociato le attività e, come era prevedibile, la confusione
è aumentata - a mio parere - anziché diminuire. Ancora una
volta siamo di fronte a un modo di legiferare non certo esemplare.
Tra l'altro il disegno di legge voleva essere il primo al mondo ad affrontare
il problema e spero che sia rimasto il primo al mondo; tuttavia - desidero
sottolinearlo - non è mai stata nostra intenzione boicottarlo, semmai
è sempre stata nostra intenzione migliorarlo. Nel corso dell'esame
del provvedimento in Commissione ambiente qui al Senato, a nostro parere,
già sono stati apportati dei miglioramenti. In particolare, tra
gli scopi della legge sono stati inseriti anche la tutela dell'ambiente
e del paesaggio, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e il risanamento
dei vecchi impianti. È stata riservata allo Stato la determinazione
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità, per salvaguardare la definizione di criteri unitari e di
normative omogenee. Sono promossi programmi di ricerca epidemiologica e
di cancerogenetica, per approfondire la conoscenza dei rischi. Le regioni
devono adeguare la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori
di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti a livello nazionale.
I valori di esposizione, la tensione prodotta, le distanze di rispetto
devono essere indicate, per il pubblico, all'esterno degli impianti.
Il Ministro dell'ambiente - ultimo significativo miglioramento apportato
in Commissione - deve definire le tipologie di apparecchi e dispositivi
(si tratta soprattutto di elettrodomestici) dai quali vi è emissione
di campo elettrico, magnetico o elettomagnetico tale da non richiedere
alcuna precauzione. Questi i miglioramenti.
Il testo però contiene, a nostro parere, ancora norme che non condividiamo
per quanto riguarda i valori di esposizione, gli obiettivi di qualità,
le competenze di regioni e amministrazioni locali, l'istituzione di un
comitato interministeriale, la suddivisione dei soggetti in categorie da
proteggere, le procedure di concessione delle autorizzazioni, l'istituzione
di due catasti, uno nazionale e uno regionale, le norme per il risanamento
delle infrastrutture già costruite, le disposizioni per l'educazione
ambientale e le sanzioni.
In particolare, per quanto riguarda il valore di esposizione tollerabile,
all'articolo 3 appare illogica la distinzione tra popolazione e lavoratori,
mentre sarebbe più opportuna una distinzione tra adulti e bambini.
All'articolo 4 il Governo prevede di fissare limiti di esposizione molto
più restrittivi rispetto a quelli suggeriti dalla raccomandazione
dell'Unione europea.
Nell'attesa di risultati certi da parte della ricerca scientifica, appare
indubbiamente ragionevole limitare le emissioni di campo elettrico entro
valori di prudenza, ma in modo univoco su tutto il territorio nazionale.
Allo stato attuale delle ricerche è necessario non dimenticare che
la riduzione dei limiti di emissione degli impianti comporta automaticamente
l'aumento del numero degli impianti stessi. È quindi evidente che
oltre un certo limite il provvedimento rischia di peggiorare la situazione
sia per l'uomo, sia per il paesaggio.
A proposito dell'obiettivo di qualità, esso è definito come
un valore di campo, alla stregua del limite di esposizione e del valore
di attenzione. La sua definizione, inoltre, è vaga e non vincolativa,
perché si afferma che deve essere conseguita nel breve, medio e
lungo periodo. Da una parte si fissa un valore, dall'altra si lascia indefinita
la data di applicazione.
Avendo il disegno di legge già definito due livelli di valore -
limite di esposizione e valore di attenzione - sarebbe più logico
che questo ulteriore vincolo legislativo, come del resto lascia capire
il nome stesso, non fosse espresso in termini numerici, bensì rappresentasse
l'esigenza di perseguire tecnologie che favoriscano la riduzione del rischio.
La norma dovrebbe, infatti, incentivare sia le indagini di laboratorio
ed epidemiologiche, le più difficili da condurre scientificamente,
per accertare gli effetti sul corpo umano, sia le ricerche tese a ridurre
le radiazioni nocive degli impianti.
Permangono indeterminatezze nelle competenze di regioni, province e comuni.
All'articolo 8 è demandato alla regione il concorso all'individuazione
degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di
qualità, oltre che all'approfondimento delle conoscenze scientifiche
relative agli effetti per la salute derivanti dalle esposizioni a campi
elettromagnetici. Si tratta di disposizioni vaghe e indeterminate e, come
tali, a mio parere, assolutamente inutili.
Nello stesso articolo 8 è inserita la prescrizione che le regioni,
nell'individuare i siti di trasmissione per telefonia mobile o radiodiffusione
e i tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolt
si attengano a principi relativi alla tutela della salute pubblica ed alle
esigenze della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono norme altrettanto
vaghe e indeterminate che lasciano spazio alle soluzioni più difformi
e disparate.
Il disegno di legge prevede poi all'articolo 14 che i controlli sull'applicazione
della legge siano attuati dalle province e dai comuni avvalendosi delle
agenzie regionali. Sono evidenti sia la sovrapposizione di competenze tra
provincia e comune, sia la contraddizione tra la competenza di un'amministrazione
- il comune e la provincia, appunto - e l'assenza degli organi presso la
stessa amministrazione per attuarla, per cui si deve ricorrere ad un organo
tecnico superiore, l'ARPA. Più opportuno sarebbe quindi, in alternativa,
devolvere alle regioni i controlli, oppure devolvere gli stessi alla sola
provincia, assegnandole peraltro gli organi tecnici necessari, ad esempio
potenziando i presìdi multizonali di prevenzione.
Inoltre l'utilizzazione ricorrente del concerto, anche quando non è
strettamente indispensabile, rischia di paralizzare l'iter delle
procedure e creare confusione.
All'articolo 6 è istituito un comitato interministeriale, ed è
il solito comitato (sarebbe interessante sapere quanti ne abbiamo in Italia)
che non appare per niente necessario. Si autoalimenta e di certo si sa
che costerà allo Stato un miliardo all'anno.
A proposito delle categorie dei cittadini, il disegno di legge prevede
limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità
diversi per lavoratori del settore e popolazione. Ritengo che la differenziazione
sia concettualmente errata: meglio sarebbe, infatti, prevedere una differenziazione
di valori per i luoghi dove si concentrano bambini, che sono notoriamente
più sensibili agli effetti delle radiazioni. Un breve accenno a
tale esigenza è contenuto, ma in termini vaghi, soltanto nell'articolo
9, laddove sono prescritti i piani di risanamento degli elettrodotti.
Un altro argomento trattato riguarda le concessioni per gli elettrodotti.
Le norme che fissano, all'articolo 5, i criteri con i quali dovranno essere
autorizzati gli impianti sono apparentemente tese a semplificare il procedimento,
ma poi prescrivono la concertazione tra due Ministeri con le regioni e
gli enti locali, oltre il parere del comitato e delle Commissioni parlamentari.
Ho l'impressione che il regolamento sarà di difficile gestazione.
Il disegno di legge prevede, agli articoli 7 e 8, la creazione di due catasti,
uno nazionale e uno regionale, che dovranno coordinarsi tra di loro (lascio
immaginare con quale successo) e che costeranno allo Stato 2 miliardi annui,
rispettivamente per quello nazionale e, prevedibilmente, per ognuno dei
regionali: in totale, 22 miliardi l'anno.
Circa i piani di risanamento, all'articolo 9 sono stabilite le norme relative
al risanamento degli impianti esistenti. Il risanamento è imposto
a carico dei proprietari ed io ritengo che ciò sia ingiusto, perché
si tratta di impianti che sono stati realizzati in conformità a
leggi a suo tempo vigenti. Sarebbe opportuno prevedere almeno un concorso
alle spese da parte dello Stato, con incentivi oppure sgravi fiscali.
Per quanto concerne l'educazione ambientale, è prevista all'articolo
10 una spesa di 2 miliardi annui a favore del Ministero dell'ambiente per
lo svolgimento di campagne informative, ma non è prevista la responsabilizzazione
delle regioni (che sarebbe invece assolutamente necessaria); i fondi a
disposizione appaiono, inoltre, esigui.
L'ultimo argomento sul quale desidero attirare l'attenzione riguarda le
sanzioni. Nell'articolo 15 colpisce la grande indeterminatezza delle sanzioni
pecuniarie: da 2 a 600 milioni quando si superano i limiti d'emissione;
da 2 a 200 milioni quando non si rispettino le misure di tutela dell'ambiente
e del paesaggio, il tutto a discrezione delle competenti autorità.
Fa sorridere poi -mi sia consentito- sempre all'articolo 15 la sanzione
della sospensione, per la durata massima di quattro mesi, degli atti autorizzativi
di un impianto in caso di inosservanza, quando si pensi che tali autorizzazioni
- ne ho già parlato - già di per sé durano anni.
A conclusione di questa mia raccolta di osservazioni, il disegno di legge
rappresenta indubbiamente un miglioramento per quanto riguarda la difesa
contro i danni da immissioni elettromagnetiche e la difesa dell'ambiente,
ma presenta ancora difetti gravi che ne rendono difficoltosa l'applicazione.
Inoltre, aleatorio appare il finanziamento e aleatorie appaiono anche le
possibilità di controllo, come già succede per la maggior
parte dei rischi ambientali.
In sede di illustrazione degli emendamenti torneremo sugli argomenti che
hanno necessità di ulteriori chiarimenti. (Applausi dal Gruppo
FI e del senatore Lorenzi. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Colla. Ne ha facoltà.
COLLA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi, il Gruppo Lega Forza Nord Padania ritiene necessario ed indifferibile
un intervento legislativo che definisca norme e quadro dei criteri di sicurezza,
ai fini della prevenzione dei danni prodotti alla popolazione dall'inquinamento
elettromagnetico.
Sebbene non esistano ancora prove sicure per affermare l'insorgenza di
forme tumorali in relazione all'intensità dei campi elettromagnetici,
i risultati della ricerca internazionale degli ultimi anni e gli studi
epidemiologici, che indicano le onde elettromagnetiche come un fattore
di rischio per leucemie, linfomi e tumori al cervello, impongono una seria
considerazione del problema e l'adozione di misure cautelative a tutela
dell'individuo dai possibili effetti nocivi, soprattutto a lungo termine.
È infatti lo stesso continuo e travolgente sviluppo industriale
e tecnologico, che modifica rapidamente ed in maniera drastica non solo
l'ambiente, ma anche gli stessi usi e costumi dell'umanità, a rendere
impossibile un periodo di attesa per testare gli effetti a lungo termine
dell'inquinamento elettromagnetico, che indiscutibilmente ha avuto un incremento
a dismisura negli ultimi tempi. Basta vedere le miriadi di antenne che
hanno modificato radicalmente lo skyline delle nostre città,
le selve dei tralicci elettrici che sono ormai diventate parte integrante
del paesaggio, la stratosferica cifra dei circa 15 milioni di telefoni
cellulari utilizzati nella sola Italia, la serie ormai indispensabile di
apparecchi elettrici ed elettronici con i quali conviviamo nell'ambiente
abitativo e di lavoro.
Il presente disegno di legge prende in considerazione non solo i grandi
impianti fissi (antenne, tralicci e così via), ma anche gli apparecchi
elettrici ed elettronici che emanano campi elettromagnetici, con riferimento
ad una vasta gamma di frequenze (da 0 hertz a 300 gigahertz), e con particolare
attenzione alla tutela delle popolazioni infantili, degli ambienti abitativi
e di lavoro, delle strutture scolastiche e sanitarie. Senz'altro l'emanazione
della presente legge quadro pone l'Italia tra i Paesi più avanzati
in ambito comunitario ed internazionale in materia di protezione della
popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Durante l'esame del provvedimento in Commissione ambiente della Camera,
anche grazie al dibattito sollevato con i nostri emendamenti, sono state
approvate una serie di significative modifiche al testo. Mi riferisco,
ad esempio, alla puntualizzazione relativa all'applicazione delle sanzioni
per i casi di superamento dei limiti di sicurezza, di violazione delle
misure di tutela o di inosservanza alle prescrizioni dell'autorizzazione
per l'esercizio degli impianti.
Abbiamo ritenuto indispensabile un inasprimento del regime sanzionatorio,
in quanto la fissazione di sanzioni leggere poteva avere l'effetto contrario
di incentivare addirittura la disapplicazione della legge, considerati
i costi elevati ai quali dovranno andare incontro gli operatori per mettersi
a norma. Peraltro, con riferimento al mancato risanamento degli elettrodi
e delle stazioni radioelettriche, l'eventuale sanzione della disattivazione
degli impianti, che impone l'assunzione di decisioni difficili e delicate
sull'interruzione di servizi fondamentali come quello dell'energia elettrica,
deve prescindere, comunque, dall'applicazione delle sanzioni amministrative
proposte dalla legge e deve in ogni caso garantire i diritti degli utenti
riguardo all'erogazione del servizio di pubblica utilità.
Ci riteniamo infatti soddisfatti dell'approvazione dei nostri emendamenti
relativi a tali questioni. Riteniamo rilevanti le modifiche del testo che
prevedono l'applicazione delle norme sulla partecipazione dei soggetti
interessati al procedimento amministrativo per la definizione dei tracciati
degli elettrodi, a garanzia della trasparenza dell'attività amministrativa,
nonché la previsione dell'utilizzo da parte degli enti locali, ove
le ARPA non sono ancora operanti, delle strutture e dei presidi multizonali
di prevenzione dell'ANPA e dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza sul lavoro, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo
e di vigilanza. Infatti, nelle regioni ove le ARPA non sono ancora operanti
la legge rischiava di restare inapplicata, a causa dell'impossibilità
da parte delle amministrazioni provinciali e comunali ad esercitare le
funzioni di controllo e di vigilanza.
Un altro punto qualificante del presente testo è la fissazione di
un termine preciso per il risanamento degli elettrodotti, previsto nel
congruo arco di dieci anni. Tuttavia, non ci riteniamo soddisfatti di come
è stata risolta la questione dei costi dei piani di risanamento
degli elettrodotti. A nostro avviso, il testo doveva prevedere esplicitamente
che il risanamento degli stessi non debba avvenire attraverso incrementi
delle tariffe, allo scopo di evitare qualsiasi interpretazione che possa
caricare sugli utenti i costi di risanamento.
Inoltre, pur condividendo la concessione di appositi contributi alle regioni
da parte dello Stato per l'esercizio dei nuovi compiti in materia di inquinamento
elettromagnetico, auspicavamo una migliore soluzione del problema della
ripartizione delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni, nel
senso di consentire alle regioni medesime di trattenere direttamente le
somme delle sanzioni erogate nel proprio territorio. Ciò allo scopo
prioritario di poter incentivare le stesse regioni ad una ferrea applicazione
della legge e di garantire l'immediata disponibilità finanziaria
per elaborare dei piani e per l'attività di controllo. Doveva infatti
essere inserito nel testo in esame il riferimento agli obiettivi di qualità
nella redazione dei piani di risanamento degli elettrodotti.
È importante stigmatizzare che tale provvedimento non definisce
neanche i parametri massimi circa i limiti di esposizione, né i
valori di attenzione. Ciò comporta difatti una serie di problematiche
che potrebbero rimandare all'infinito l'applicazione della legge, ponendo
ostacoli burocratici che impedirebbero l'emanazione dei decreti attuativi.
Infatti, non possiamo non muovere critiche alla formulazione del comma
5 dell'articolo 4, con il quale si intende togliere alle autonomie locali
la facoltà di individuare i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualità più cautelativi, tenendo conto delle relative
esigenze urbanistiche, sanitarie ed ambientali locali. Riteniamo infatti
che spetti agli enti locali individuare i siti in cui localizzare le sorgenti
radianti CEM, nel rispetto dei criteri generali dettati dalla regione,
come precedentemente esplicato nel testo proveniente dalla Camera.
Non risulta chiara neanche la disciplina per il funzionamento del comitato
interministeriale di prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico,
dal momento che non vengono esplicitate le modalità di assunzione
del personale, né si comprende l'assegnazione del contributo di
un miliardo ad una struttura interministeriale composta da funzionari pubblici
già in servizio. (Applausi del senatore Zanoletti).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, desidero ringraziare tutti i colleghi intervenuti, che hanno arricchito anche il dibattito condotto dalla Commissione.
Nel tempo, effettivamente non brevissimo, intercorso tra l'esame del provvedimento
in Commissione ed in Aula si sono verificate anche alcune vicende, come
quella riferita ieri dalla stampa tedesca e italiana dei militari tedeschi
colpiti molto gravemente dai campi magnetici emessi dagli impianti radar.
Complessivamente l'evoluzione degli studi ha confermato che è legittimo
avere una forte preoccupazione, e quindi applicare decisamente il principio
di precauzione per quanto riguarda i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Nel passaggio dall'esame in Commissione alla discussione in Assemblea il
relatore ha ritenuto di proporre diversi emendamenti. Mi rivolgo in particolare
al collega Russo Spena, il quale ha avanzato una serie di critiche, ritenendo
che il testo all'esame del Senato rappresenti un arretramento rispetto
al testo approvato dalla Camera. Ribadendo il mio giudizio, secondo il
quale tale arretramento non sussiste, segnalo che con l'approvazione degli
emendamenti proposti dal relatore potranno essere recepite molte osservazioni
del collega Russo Spena. Mi riferisco in particolare ai rilievi relativi
all'esplicitazione della distinzione fra limiti per la protezione dagli
effetti acuti e limiti per la protezione dagli effetti a lungo termine,
che sarebbero accolti aggiungendo, dopo la parola «protezione»,
le parole: «e tutela».
Vi sono passi avanti, rispetto al testo approvato dalla Camera, nel testo
proposto dalla Commissione. Vi è un richiamo esplicito, preciso
e anche molto incisivo all'articolo 32 della Costituzione che, com'è
noto, non è un articolo programmatico, che dia indicazioni generiche,
bensì è un articolo immediatamente precettivo, applicabile
in sede di giudizio, anche presso i livelli più bassi dell'amministrazione
della giustizia, e configura un diritto soggettivo alla salute. La parola
costi-benefici, che ha sollevato tanto scandalo, secondo le mie proposte
sarà eliminata dal testo. Per la verità tale espressione
è intrinseca all'esplicitazione del principio di precauzione. Tale
principio, come normato ed esplicitato dalle comunicazioni della Commissione,
include una valutazione costi-benefici ma, poiché esso rischia di
essere interpretato come una sorta di monetizzazione e di indifferenza
rispetto al valore della salute, si propone con un emendamento di espungere
questo riferimento, ritenendolo interamente contenuto nel richiamo esplicito
al principio di precauzione.
Infine, con riferimento ad un altro problema sollevato, quello di estendere
il risanamento non solo ai valori di attenzione, così come prevedeva
il testo Camera, ma anche agli obiettivi di qualità, sono stati
presentati emendamenti che mi propongo di considerare favorevolmente, compiendo
un passo avanti rispetto al testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.
Vi è un punto sul quale permane una distinzione - ma vorrei precisarne
meglio i termini - con le posizioni del senatore Russo Spena, il quale
ha annunciato un voto condizionato alla definizione di questi passaggi.
Si tratta del ruolo delle regioni e degli enti locali nella definizione
dei limiti e degli strumenti della protezione. Vorrei ribadire in proposito
di non ritenere realistica, e neanche molto rigorosa, l'esistenza di una
pluralità polverizzata di limiti, distinti per regioni e magari,
come è stato richiesto, anche per provincie e per comuni: molti
limiti, rischiando di delegittimarsi l'un l'altro, significano nessun limite.
È opportuno che, sulla base di una concertazione tra lo Stato e
le regioni, i limiti siano posti con chiarezza, fermezza e autorevolezza.
Continuo a ritenere che un diverso regime sarebbe un regime arlecchino,
fonte di conflitto piuttosto che di effettiva tutela. Ciò non significa
privare di qualsiasi competenza le regioni e gli enti locali; anzi, proporrò
di articolare la definizione degli obiettivi di qualità, distinguendo
la regolazione localizzativa, che si riferisce alla collocazione degli
impianti e alle distanze. Poiché qualunque impianto di emissione
di un campo elettrico, magnetico o elettromagnetico deve essere fissato
a terra, e quindi richiede una concessione edilizia, vi è una necessaria
interferenza con l'urbanistica e il sistema di competenze vigente in questa
materia. Da questo punto di vista ogni competenza è assegnata alle
regioni; lo Stato non si arroga alcuna responsabilità esclusiva
al riguardo. Anche in riferimento alla sentenza della Corte costituzionale
rispetto alla legge del Veneto, vi è pieno accoglimento del principio
secondo cui in materia urbanistica spetta alle regioni, ed eventualmente
alle provincie e ai comuni, sulla base delle leggi regionali, assumere
tutte le decisioni.
Per quanto riguarda i limiti, intesi come valori di campo, è bene
che non ci sia una pluralità di definizioni perché sarebbe
più fonte di contenzioso che di sicurezza. Ma il fatto che gli obiettivi
di qualità, per ciò che attiene l'incentivazione all'uso
delle migliori tecnologie, le prescrizioni per tale uso, le distanze e
le regolazioni urbanistiche, spettino alle regioni, costituisce una sollecitazione
che potrà essere accolta.
Mi auguro che tutti questi miglioramenti consentano un voto molto largo
su questo testo che, a mio avviso, fa un passo avanti anche rispetto al
testo approvato dalla Camera e ci consente per lo meno di dare un quadro
di riferimento certo per affrontare un problema oggetto di così
vasta preoccupazione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente,
vorrei estendere il ringraziamento a tutti i senatori presenti, in particolare
a coloro che nelle tre sedute che sono state già dedicate, con questa,
alla discussione generale sulla legge quadro sulla protezione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono intervenuti portando
un arricchimento all'elaborazione politico - culturale, ma anche osservazioni
utili a questa giornata. Mi auguro che questa sia la giornata conclusiva
per l'approvazione in questo ramo del Parlamento della legge, con i miglioramenti
che il Senato riterrà di apportare al testo della Camera, che credo
possano essere poi accolti positivamente dall'altro ramo del Parlamento,
in modo che effettivamente entro poche settimane la legislatura si concluda
con un'importante innovazione - non riforma, ma innovazione - nelle politiche
ambientali.
Dal dibattito, sia di alcune settimane fa, sia di ieri pomeriggio e di
stamattina, il Governo ha tratto una indicazione positiva e confortante:
c'è una comune volontà di consegnare al Paese regole chiare
e certe per la ricerca, la prevenzione e la tutela rispetto ai possibili
effetti di una nuova, particolare forma di inquinamento: l'inquinamento
elettromagnetico.
Questa comune volontà, espressasi nel dibattito in Aula al Senato,
è anche confermata dall'iter che ha avuto il testo dell'originario
disegno di legge del Governo dell'aprile 1998, divenuto subito testo base
per l'esame alla Camera. Alla Camera, sia in Commissione che in Aula, non
ci sono stati Gruppi che hanno espresso contrarietà; peraltro gli
emendamenti approvati alla Camera nascevano dal contributo di tutti i Gruppi,
senza una logica di maggioranza su questo provvedimento. Lo stesso è
avvenuto al Senato in Commissione: c'è stato il contributo fattivo
di singoli senatori di tutti i Gruppi e si è avuta una ricerca lunga,
complessa e lenta per affinare e migliorare un testo molto atteso.
Qui però occorre aggiungere che siamo alla fine della legislatura
e che i tempi per l'approvazione definitiva di questa innovazione legislativa
sono a rischio. Ho constatato nel dibattito che questa preoccupazione riguarda
tutti i Gruppi; mi auguro che il lavoro di oggi e il successivo lavoro
della Camera ci consentano di approvare un testo e non solo di aver fatto
un lavoro istruttorio e preliminare rispetto all'urgenza e alla necessità
di dotare il Paese di regole certe e chiare.
Si tratta - è stato detto- di una legge quadro. Per quanto riguarda
le leggi quadro, spesso si sottolinea il carattere di indicazione di principi
generali astratti: io voglio sottolineare, invece, l'aspetto di completezza
e organicità che caratterizza le leggi quadro.
Questa normativa, che avete esaminato in Commissione e che oggi ci apprestiamo
ad esaminare in Aula, cerca di intervenire e regolare tutti gli intervalli
di frequenza che possono contribuire, singolarmente o associati, a generare
inquinamento elettromagnetico.
Questa normativa cerca di realizzare un elenco e un catasto di tutte le
possibili sorgenti di inquinamento per sottoporle a verifica e alla conoscenza
dell'opinione pubblica, dei cittadini e delle istituzioni di controllo.
Questa normativa cerca di fare i conti con tutti i possibili effetti causati
dalla generazione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. È
questa la vera grande novità. Non si fa riferimento solo agli effetti
acuti, che ben conosciamo, ma anche agli effetti a medio-lungo termine
sulla salute, sull'ambiente e sul paesaggio, che sono oggi ancora in una
fase di ricerca e di verifica scientifica; in parte sono stati mostrati
anche con aspetti preoccupanti, in parte sono ancora oggetto di ricerca
e di valutazione; tuttavia, già oggi devono indurci ad assumere
un principio di cautela.
Ebbene, questi elementi della legge quadro erano già tutti presenti
nell'originario disegno di legge del Governo. Perciò il lavoro svolto
finora nei due rami del Parlamento ha visto la piena disponibilità
del Governo ad integrare, ad affinare, ad approfondire e a precisare un
impianto che tuttavia l'insieme dei Gruppi ed il Parlamento ha considerato
giusto e positivo: offrire indirizzi e regole uniformi nel Paese, che portino
l'Italia a svolgere anche un ruolo di proposizione a livello europeo; evitare
di approvare un testo di legge fatto di numeri, di allegati, di tabelle,
di metodologie di misura offrendo invece il contesto, la cornice, lo strumento
- facilmente interpretabile e chiaramente definito - entro il quale poi
interessi diversi, istituzioni diverse, non solo centrali, possono contribuire
al fine di prevenire e ridurre questa particolare forma di inquinamento.
In questo senso si tratta davvero di una riforma decisiva. Fino a pochi
giorni fa, nonostante da diversi anni se ne parli ampiamente negli organi
di informazione e nelle istituzioni, non credo esistesse una legge in senso
formale in cui fosse utilizzato il termine «inquinamento elettromagnetico».
Questa espressione, che è ormai entrata nel linguaggio comune, non
aveva alcun riferimento nella normativa. Tale termine è stato introdotto,
grazie ad un emendamento approvato prima alla Camera e poi al Senato, nella
legge finanziaria per il 2001. In passato ci si è mossi spesso a
tentoni e in modo frammentario rispetto ai possibili rischi relativi all'esposizione
a quei campi.
La legge sanitaria del 1978 assegnava al Ministero della sanità
il compito di fissare e aggiornare i limiti massimi di esposizione; la
legge istitutiva del Ministero dell'ambiente individuava il relativo strumento
in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri proposto dal Ministero
dell'ambiente, di concerto con quello della sanità; la legge istitutiva
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha poi imposto
nel 1997, nell'ambito di una normativa completamente diversa - quella che
ha istituito l'Authority -, l'obbligo per il Governo di emanare
il decreto che più volte è stato citato nel corso del dibattito,
vale a dire il decreto ministeriale n. 381 del 1998. In un comma sperduto,
il comma 15 dell'articolo 6, di una complessa legge che si occupava di
altra materia, troviamo qualcosa che richiama la definizione di inquinamento
elettromagnetico.
L'esposizione alle emissioni, affermava quel testo di legge, può
essere «non compatibile con la salute»; quindi, oltre a dover
essere valutata sotto il profilo ambientale, paesaggistico ed economico,
andava valutata anche per le singole sorgenti e per il combinato disposto
di più sorgenti. Tuttavia anche quella legge, come era ovvio, non
recava la definizione di inquinamento elettromagnetico. Eppure, essendoci
stati nei mesi e negli anni successivi altri provvedimenti regionali e
centrali, questo è l'atto essenziale sul piano normativo: una legge
quadro.
In precedenza, negli ultimi tre anni c'è stato anche il tentativo
da parte del Governo di avviare una politica in merito: non si tratta di
norme astratte e generali, ma di iniziative che finanziano la ricerca,
che introducono parziali indicazioni, che interloquiscono con i soggetti
presenti nel territorio e con i conflitti che si aprono in singole parti
del Paese; una politica, per l'appunto, e non una norma. Questa politica
del Governo è stata, negli ultimi tre anni, coerentemente rivolta
alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico; ma
una politica senza una legge quadro è più fragile, per quanto
determinata e coerentemente perseguita: mancava una normativa organica
da attuare, anche a livello comunitario; mancava un contesto di indirizzo
politico sovranazionale; mancava una coerente attività a livello
regionale.
Anche fra le forze politiche, le coalizioni che nel 1996 stipularono un
patto con gli elettori non lo sottoscrissero anche su questa materia. Mi
auguro che nella prossima campagna elettorale non sarà così
e che su questa materia le coalizioni stipulino un patto con gli elettori
che confermi la scelta di prevenire e ridurre questo tipo di inquinamento.
Di certo però questo patto non era all'ordine del giorno nelle elezioni
del 1996, sicché le iniziative di deputati e senatori, di Gruppi
della Camera e del Senato, del Governo, sono nate da una maturazione recente,
positiva, della quale dobbiamo essere grati anche ai tanti cittadini e
comitati che si sono attivati e che, anche anticipando obblighi di legge,
hanno chiamato tutti noi ad un obbligo che prima che normativo è
politico, morale e programmatico: fare i conti con i nuovi rischi che le
tecnologie che vogliamo mantenere e sviluppare tuttavia comportano.
Dal 1997 si è sviluppata questa politica e io considero già
positivi i primi risultati che questa politica ha colto. Il decreto ministeriale
n. 381 del 1998 e, da ultimo, l'articolo della finanziaria che, sulla base
dell'intendimento del Governo già presente nell'originario testo
governativo, teso a destinare una parte dei proventi della gara per le
licenze UMTS anche alla riduzione dell'inquinamento derivante da quelle
sorgenti, indica più chiaramente le finalità di questo finanziamento
che può essere non piccolo e che può rappresentare la dotazione
finanziaria che realizza gran parte dei contenuti concreti indicati dagli
articoli della legge quadro.
All'interno di questa politica abbiamo inoltre svolto una funzione a livello
europeo, chiedendo anche in quella sede una definizione di valori di attenzione
per i possibili effetti a medio-lungo termine. Abbiamo cercato di potenziare
la ricerca scientifica e i controlli ambientali. In Italia oggi vengono
eseguiti controlli ambientali sull'inquinamento elettromagnetico; controlli
che fino a pochi anni fa si facevano in modo molto più sporadico,
casuale e limitato. Abbiamo altresì promosso iniziative di prevenzione
e di risanamento, incentivando innanzitutto innovazione tecnologica e qualità
ambientale.
È ovvio tuttavia che l'insieme dei risultati di questa politica
può trovare compimento solo se la legislatura si concluderà
con una normativa quadro in grado di garantire regole certe e premessa
di diritto a scelte finora legate a singoli casi o a singole sorgenti di
inquinamento elettromagnetico. È ovvio che questa normativa è
resa più urgente dalla crescita dei risultati della ricerca scientifica
che hanno già oggi sottolineato almeno una evidenza scientifica,
quella del collegamento fra esposizione a campi generati da basse frequenze
e insorgenza di leucemia infantile, ma che contemporaneamente hanno sollevato
altri dubbi, altre perplessità ed esigenze di verifica alle quali
credo il testo che state discutendo potrà contribuire a rispondere.
Ritengo che il lavoro svolto dalla Commissione di merito in Senato sia
stato un lavoro lento ma positivo, come è avvenuto anche alla Camera;
esso che ha consentito di affinare e integrare il testo, ma anche di responsabilizzare
tutti i Gruppi. Il cruccio della lentezza quindi non può oscurare
l'apprezzamento per il contributo, le osservazioni, le proposte - spesso
accolte - avanzate dai Gruppi, che ci consentono di considerare oggi realistico
che la legge arrivi a compimento. In questo senso mi permetto di rivolgere
un appello e di garantire una disponibilità. L'appello è
che l'insieme del Senato contribuisca al miglioramento e all'approvazione
del testo. La disponibilità è a valutare gli emendamenti
come abbiamo fatto in sede di Commissione, qui al Senato e ancor prima
alla Camera, non in una logica di schieramento o di Gruppo di appartenenza
dei senatori proponenti, ma in una logica di maggior chiarezza ed incisività
rispetto agli obiettivi condivisi della normativa al nostro esame, che
non a caso aveva visto sei Gruppi parlamentari al Senato e dieci alla Camera
presentare contemporaneamente disegni o proposte di legge.
Peraltro in questi giorni è continuato il lavoro promosso dal Governo:
domani il Consiglio dei ministri esaminerà un decreto-legge recante
disposizioni per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, ove in un articolo si fa esplicito
riferimento alla necessità di attuare il decreto ministeriale n.
381 del 1998.
Ieri il ministro Bordon, rispondendo ad un atto di sindacato ispettivo,
ha ribadito la volontà di predisporre in tempi utili i decreti attuativi
per quanto riguarda gli intervalli di frequenza, non contemplati dal citato
decreto ministeriale.
Mi corre poi l'obbligo di fare una precisazione sul lavoro istruttorio
svolto dal Governo. Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera
- e quindi anche al Senato - si è molto discusso se già la
legge dovesse contenere i numeri, cioè i limiti, i valori di attenzione,
gli obiettivi di qualità. La scelta compiuta dalla Camera è
stata duplice. In primo luogo, evitare una legge che non fosse una legge
quadro, una legge piena di allegati metodologici, una legge che rischiava
di vincolare aspetti propri della decretazione, ma anche di impegnare il
Parlamento in emendamenti («più 0,1» «meno 0,1»)
che avrebbero reso più difficile il compito, che anche dobbiamo
avere, di elaborare una legislazione di qualità e che sia di indirizzo
scientifico.
Contemporaneamente la Camera, d'accordo con il Governo, ha voluto segnalare
che la scelta dell'assenza di numeri non stava a significare che si voleva
rinviare l'approvazione dei decreti o che si volevano emanare decreti senza
un contenuto incisivo in termini di protezione della salute e dell'ambiente.
Alla Camera, in Aula, con una mozione approvata all'unanimità da
tutti i Gruppi, fu chiesto al Governo di predisporre gli schemi di decreto
e questo abbiamo fatto già nel dicembre 1999, seguendo le indicazioni
della Camera e del Senato nel correggerli ed integrarli. In questo senso,
per esempio, annuncio il parere favorevole del Governo all'ordine del giorno
presentato dagli amici senatori di Alleanza Nazionale, i quali chiedono
di correggere ulteriormente quegli schemi di decreto, che saranno attuativi
della legge se questa interverrà o attuativi delle norme già
oggi in vigore se la legge non interverrà.
Il Governo ha predisposto tali schemi e si è reso disponibile a
discuterne; si era altresì impegnato ad attivare entro il 31 dicembre
l'iter per l'emanazione dei decreti, se non fosse arrivata la legge
( rispondo alle osservazioni di vari deputati e senatori di questi giorni,
ritornate anche nel dibattito di ieri sera da parte di vari Gruppi dell'opposizione).
Ai primi di dicembre, l'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente,
d'accordo con il gruppo di lavoro ambiente-sanità-telecomunicazioni,
ha trasmesso gli schemi di decreto alla Conferenza Stato-regioni; l'esame
di questi ultimi è già iniziato e da parte delle strutture
tecniche delle regioni è venuto un apprezzamento per il lavoro svolto
dai Ministeri delle telecomunicazioni, della sanità e dell'ambiente.
A tal proposito, ha ragione il senatore Manfredi: non è ricostruibile
una regia ordinata e organica, proprio perché mancava e manca una
legge quadro.Il testo in esame, quindi, coerentemente con tutti gli atti
già svolti, può rappresentare la cornice essenziale per una
svolta nelle politiche ambientali del nostro Paese. Mi auguro che oggi
sia una giornata importante sulla via dell'approvazione definitiva della
normativa. (Applausi dai Gruppi DS, PPI e Verdi).
PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di
propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in
titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che
siano soppresse le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio 2000
(articoli 4, comma 6, 6, comma 7, 9, comma 5, e 10) e che all'articolo
17, comma 1, sia soppressa la lettera a) e le clausole di copertura
di cui alle lettere b) e c) siano aggiornate al bilancio
triennale 2001-2003.
In relazione agli emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta ad
eccezione che sugli emendamenti 3.505, 3.131 (limitatamente al comma 6,
lettera b), ultimo periodo), 4.0.100, 4.0.300, 5.0.400, 6.104, 8.604,
9.100, 9.300, 9.110, 9.129, 9.132ª, 10.100 e 17.100, per i quali il
parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4273, nel testo
proposto dalla Commissione.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
RESCAGLIO. Do per illustrati i miei emendamenti.
BORTOLOTTO. Anch'io do per illustrati gli emendamenti di cui sono primo
firmatario.
LORENZI. Do per illustrati i miei emendamenti.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Do per illustrato
l'emendamento 1.900.
CÒ. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.
MAGGI. Do per illustrati gli emendamenti del Gruppo Alleanza Nazionale.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
1.800 e 1.801.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.504, 1.109 e 1.505 si danno per illustrati.
Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.100 e favorevole sugli emendamenti 1.101, 1.102, 1.600, 1.103 e 1.500, identico all'emendamento 1.800 da me presentato.
Il mio parere è contrario sugli emendamenti 1.104, 1.501 e 1.601,
identico all'emendamento 1.900.
Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 1.105, 1.106, 1.107, 1.108
e 1.503 che, peraltro, risulterebbero preclusi a seguito dell'eventuale
approvazione dell'emendamento 1.801 da me presentato.
Sull'emendamento 1.504 mi rimetto all'Assemblea, mentre esprimo parere
contrario sull'emendamento 1.109.
Invito infine il senatore Bonatesta a ritirare l'emendamento 1.505 per
trasformarlo in un ordine del giorno sul quale il mio parere sarebbe favorevole.
PRESIDENTE. Senatore Giovanelli, l'emendamento 1.505 è già stato trasformato nell'ordine del giorno n. 200 che è stato trasmesso alla Presidenza.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
Ritiro, quindi, l'emendamento 1.900, invitando, nel contempo, i presentatori
degli altri emendamenti di contenuto identico a fare lo stesso, non essendo
essenziale la soppressione delle parole in essi indicate.
Esprimo, infine, parere favorevole sull'ordine del giorno n. 200. In proposito,
informo i presentatori che il Governo ha già accolto un analogo
ordine del giorno alla Camera dei deputati in data 20 dicembre 2000 ed
è già impegnato a darne attuazione, pur sapendo che, per
quanto riguarda Radio Vaticana si tratta di territorio italiano, il quale
tuttavia gode di particolari immunità (per capirci al pari di una
sede di ambasciata, di una sede diplomatica) e quindi chiama in causa relazioni
internazionali delicate. Ad ogni modo condividiamo assolutamente- tant'è
vero che stiamo cercando di attuarlo - l'impegno a considerare tutti i
cittadini italiani, da qualunque sorgente inquinati, uguali e quindi meritevoli
del rispetto delle esigenze di salute garantite all'intera nostra popolazione.
PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 1.100 è decaduto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.
LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAURO. Signor Presidente, esprimo voto contrario sull'emendamento 1.101.
Il Governo ha dichiarato questo provvedimento (il cui esame ho personalmente
seguito anche in Commissione) importante.
Sin dal 31 maggio scorso ho presentato un'interrogazione parlamentare su
una centrale che sta per essere realizzata ad Ischia in prossimità
di istituti scolastici.
Ricordo inoltre che in sede di esame di un altro provvedimento fu accolto
dal Governo un ordine del giorno volto a far sì che non venissero
collocate strutture che potevano causare effetti di elettrosmog in vicinanza
appunto di istituti scolastici. Orbene, il Governo ha mancato di dare attuazione
a questo ordine del giorno; così in data 17 novembre 2000 chiesi
al Presidente del Senato di trasformare quell'interrogazione a risposta
orale in un'interrogazione a risposta scritta, ma, ciò nonostante,
il Governo non ha risposto.
Personalmente non ritengo che i parlamentari di opposizione debbano essere
qui presenti soltanto per contribuire alla formazione del numero legale
in un'Aula semivuota, soprattutto quando essi presentano interrogazioni
alle quali non viene data alcuna risposta.
Per questo motivo, signor Presidente, nel dichiarare il mio voto contrario
a questo emendamento, chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Lauro, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
CAPONI. Signor Presidente, c'è una cinquantina di senatori fuori dell'Aula.
PRESIDENTE. Se entrano, saranno i benvenuti.
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10,57, è ripresa alle ore 11,20).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
LAURO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAURO. Signor Presidente, avevo a suo tempo trasformato una mia interrogazione
a risposta orale (relativa agli effetti sulla salute di un impianto elettrico
installato nel comune di Lacco Ameno, ad Ischia) nella interrogazione 4-19433
a risposta scritta; potrei ora trasformarla nuovamente in un'interrogazione
a risposta orale da svolgere in Commissione.
Se il Presidente della Commissione prende atto di questa mia richiesta e si impegna a farmi rispondere dal Governo in quella sede, potrei evitare di ripresentare la richiesta di verifica del numero legale.
GIOVANELLI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà
ad accogliere l'invito del senatore Lauro e ad inserire tempestivamente
all'ordine del giorno della Commissione la sua interrogazione. Accolgo
quindi la sua richiesta e assumo questo impegno.
CASTELLI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI. Signor Presidente, in Padania sta copiosamente nevicando ed è
prevedibile che vi saranno notevoli difficoltà, soprattutto in serata,
non soltanto per atterrare negli aeroporti del Nord, ma in particolare
per quelli di noi che abitano in zone montane per raggiungere le proprie
abitazioni.
Chiedo pertanto alla Presidenza la cortesia di chiudere i lavori dell'Assemblea
nella mattinata di oggi per consentirci di raggiungere le nostre sedi in
condizioni ancora affrontabili. D'altro canto non mi pare che la mia richiesta
sia fuori luogo, visto che abbiamo battuto tutti i record di ore
lavorate e forse anche di produttività.
Rivolgo, quindi, questo appello alla Presidenza.
PRESIDENTE. Riferirò immediatamente al Presidente del Senato Mancino.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101...
NOVI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NOVI. Signor Presidente, siamo stati colti alla sprovvista. Il nostro Gruppo
intendeva chiedere la verifica del numero legale. A questo punto, preannunciamo
fin d'ora tale richiesta per l'emendamento successivo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore
Rescaglio, identico agli emendamenti 1.102, presentato dal senatore Bortolotto
e da altri senatori, 1.600, presentato dal senatore Lorenzi, 1.103, presentato
dal senatore Cò e da altri senatori, 1.500, presentato dal senatore
Specchia e da altri senatori e 1.800, presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104, identico agli emendamenti 1.501 e 1.601. Ricordo che l'emendamento 1.900, anch'esso identico ai precedenti, è stato ritirato.
LORENZI. Signor Presidente, domando di parlare per dichiarazione di voto,
perché credo che la mia richiesta fosse antecedente alla verifica
del numero legale.
PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, accertiamo prima se la richiesta di verifica
del numero legale è appoggiata, perché mi sembra inutile
che lei svolga una dichiarazione di voto in assenza del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 11,48).
PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.104,
identico agli emendamenti 1.501 e 1.601.
LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LORENZI. Signor Presidente, volevo solo far presente all'Assemblea il fatto
che nessun presentatore di questi emendamenti li ha illustrati, che su
uno di essi vi era l'avallo del relatore e che lo stesso Governo aveva
presentato una propria proposta emendativa nello stesso senso: in pratica
vi era una certa unanimità di consenso o almeno ritenuta tale. Invece,
il Governo ha ritirato l'emendamento 1.900, per cui vorrei solo sottolineare
l'opportunità di insistere sulla votazione di questi emendamenti
con i quali si propone l'eliminazione delle parole: «determinati
livelli di» perché la norma è assolutamente chiara
quando, alla fine della lettera a) del comma 1, recita: «ai
sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione». Non si
riesce a capire quali siano questi determinati livelli.
Ritengo che sia molto più appropriato parlare di esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi e nel rispetto dell'articolo
32 della Costituzione. Questo vuol dire seguire le norme costituzionali
a tutela della salute.
Pertanto, invito il Governo a rivedere la sua posizione, prima favorevole
a questa modifica, mentre poi ha ritirato l'identico emendamento a sua
firma, e a chiedere all'Assemblea un voto positivo.
GIOVANELLI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, chiarisco che per «determinati
livelli» si intendono i livelli che, in base alla presente legge,
saranno definiti con i decreti. Quindi, insisto sul parere negativo per
il fatto che noi viviamo tutti inseriti in ambienti dove c'è un
certo campo elettrico, magnetico o elettromagnetico. Ovviamente si attiva
un diritto soggettivo alla salute di non essere esposti a questi campi
al di sopra di determinate soglie. Tali soglie devono essere naturalmente
ispirate al principio di precauzione, quindi bassissime, ma soglie ci devono
essere perché la presenza di un qualunque normale campo elettrico,
magnetico o elettromagnetico non può essere considerata in sé
lesiva della salute. Questo è il motivo per cui insisto nell'esprimere
parere negativo, chiedendo all'Assemblea un voto contrario su questi emendamenti.
LORENZI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LORENZI. Signor Presidente, persuaso dalle parole del relatore, ritiro
l'emendamento 1.601.
PRESIDENTE. Restano quindi da votare gli emendamenti 1.104 e 1.501.
BORTOLOTTO. Signor Presidente, anch'io ritiro l'emendamento 1.104.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.501, presentato dal senatore
Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.801, presentato dal relatore.
È approvato.
A seguito della precedente votazione, risultano preclusi gli emendamenti
1.105, 1.106, 1.107 e 1.108.
Metto ai voti l'emendamento 1.503, presentato dal senatore Specchia e da
altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che sull'emendamento 1.504 il relatore si è rimesso al Governo, al quale chiedo di pronunziarsi.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Ritengo che
l'emendamento 1.504 possa essere accolto.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.504, presentato dal senatore
Andreolli.
È approvato.
A seguito della precedente votazione, l'emendamento 1.109 risulta precluso.
Ricordo che l'emendamento 1.505, presentato dal senatore Bonatesta, è
stato trasformato nell'ordine del giorno n. 200, a firma dei senatori Maggi
e altri. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non sarà
posto in votazione.
Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
Gli emendamenti 2.110 e 2.104, presentati dal senatore Serena, si intendono illustrati.
LASAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 2.101 tende ad indicare un limite verso il basso per impianti, sistemi e apparecchiature con potenza immessa in antenna inferiore a 5W. Questo perché esistono molte apparecchiature che riguardano la sicurezza sui natanti, ad esempio, oppure la sicurezza in montagna che, per quanto riguarda la trasmissione in VHF, verrebbero disciplinate in modo diverso da quanto previsto dall'attuale normativa.
Vorrei ricordare che per quanto riguarda la sicurezza in mare esistono
sul VHF accordi internazionali che prevedono una potenza di trasmissione
che varia da un minimo di 1W fino ai 25W per le navi da trasporto o comunque
di grande carico (la media è di 5 W). Noi chiediamo di eliminare
questo limite proprio nell'ottica di rientrare in quel che è previsto
dalla legislazione internazionale.
Approfitto poi della presenza della maggioranza per chiedere che un emendamento
che non è stato accolto in Commissione ambiente venga preso ora
in considerazione. Manca infatti completamente in questa legge quadro,
che siamo tutti ansiosi di varare, - chiedo la massima attenzione da parte
del relatore e del rappresentante del Governo - l'area estremamente importante
dell'interramento dei cavi, del cablaggio. Com'è possibile che una
legge quadro che deve determinare il futuro delle società che si
assumeranno la responsabilità dell'ENEL per il trasporto dell'energia
elettrica non disciplini l'interramento dei cavi di media portata? Esistono
dei cavi che tecnologicamente non possono essere interrati, ma certamente
il 70-80 per cento del cablaggio periferico urbano, di valli o di piccole
zone urbane può essere interrato.
Il Governo ignora questo fatto forse perché un programma in grado
di portare in un certo numero di anni all'interramento di gran parte del
cablaggio italiano comporta chiaramente un costo notevole, che probabilmente
avrebbe un'influenza sulla vendita dei meccanismi di trasporto di cui dispone
l'ENEL e che lo stesso Governo deve vendere.
MAGGI. Do per illustrati gli emendamenti 2.500, 2.501 e 2.502.
BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 2.102 tende a sopprimere la
parola «fissi», riferita agli impianti che devono essere regolamentati
dal provvedimento. Uno degli escamotage che vengono adottati dai
gestori degli impianti - ed è questo il senso dell'emendamento 2.103
- è quello di porre questi impianti su rotelle in modo da poterli
definire «mobili», per non ricadere nella normativa il cui
rispetto è, invece, in ogni caso dovuto. Quando un impianto, anche
se su ruote, rimane nello stesso posto per dei mesi o degli anni inquina
come gli altri. Eliminando la parola «fissi» si vuole contribuire
a tutelare la salute dei cittadini.
LORENZI. Mi associo all'intervento del senatore Bortolotto.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. L'emendamento
2.580 si intende illustrato.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.
GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
2.110, 2.101 e 2.500. Il mio parere è invece favorevole sugli identici
emendamenti 2.102, 2.501, 2.600 e 2.800. Esprimo infine parere contrario
sugli emendamenti 2.103, 2.104, 2.105 e 2.502.
Il parere sull'emendamento 2.580 del Governo è favorevole.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 2.110.
Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Manfredi e da
altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.501, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, 2.600, presentato dal senatore Lorenzi, e 2.800, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 2.104 è decaduto.
Metto ai voti l'emendamento 2.105, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.502, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.580.
BORTOLOTTO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORTOLOTTO. Signor Presidente, suggerisco una riformulazione dell'emendamento
in votazione, presentato dal Governo, tendente a far sì che il Ministro
competente predisponga un nuovo regolamento, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e così via, per disciplinare
in modo particolare gli impianti delle Forze armate e di polizia che emettono
elettrosmog. Ad evitare che in questi ambiti rimangano in funzione apparecchiature
pericolose per un tempo maggiore rispetto a quelle civili, ritengo sia
opportuno, anche a fini semplificativi, che alla regolamentazione di questo
settore si provveda con lo stesso decreto già previsto nella legge
a tutela della popolazione civile.
Propongo, quindi, di sostituire le parole da «regolamento» a «pubblica» con le seguenti «il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)», secondo un testo che ho già trasmesso alla Presidenza. Conseguentemente, anche nella restante parte dell'emendamento la parola «regolamento» deve essere sostituita con «decreto».
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla modifica testé proposta.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole:
sono d'accordo con la proposta suggerita dal senatore Bortolotto.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente,
mi sembra che la proposta avanzata dal senatore Bortolotto faccia salva
l'esigenza che aveva posto il Governo di far sì che ci sia una normativa
specifica connessa alle particolari esigenze del servizio espletato dalle
nostre Forze armate e di polizia. Mi pare che nella riformulazione proposta
si individui soltanto una definizione di termini più accelerata
e un atto contestuale al decreto già previsto all'articolo 4.
In tal senso mi rimetto alla deliberazione dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.580 (testo 2), presentato dal Governo.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
MAGGI. Signor Presidente, dando per illustrati gli emendamenti presentati dal Gruppo Alleanza Nazionale, vorrei auspicare che il relatore e il rappresentante del Governo, per quanto attiene agli emendamenti che abbiamo inteso presentare, pongano una maggiore attenzione, anche per evitare che ci sia uno spreco di tempo nelle illustrazioni.
Noi riteniamo di aver presentato emendamenti che non hanno alcunché
di specioso o di artato, ma una loro pregnanza che ritengo meriti - per
l'appunto - una maggiore attenzione.
Con questo auspicio, vorrei che nel prosieguo dell'esame degli emendamenti
non si dia tutto per scontato, nel senso di escludere tutto, perché
ci siamo alquanto impegnati, e senza alcuna strumentalizzazione. Vorrei
che questo ci fosse riconosciuto dal relatore e dal rappresentante del
Governo.
BORTOLOTTO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che ho
presentato all'articolo 3, anche perché il loro contenuto è
stato recepito in emendamenti del relatore e del Governo
LORENZI. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati all'articolo
3 sono relativamente semplici, però vorrei invitare il relatore
e il Governo a tenere in considerazione quanto già espresso da alcuni
senatori, in particolare dal senatore Manfredi, circa la non distinzione
tra popolazione e lavoratori, perché questi ultimi fanno parte della
popolazione, e anche quanto è stato detto poc'anzi sulla necessità
di prevedere in qualche modo una massiccia opera di interramento che, come
sappiamo, agisce sull'induzione magnetica attraverso il dielettrico terra
che ha permeabilità magnetica diversa e quindi, nel caso di non
altissimi voltaggi, può permettere un'attenuazione non indifferente.
Questo lo dico in riferimento all'emendamento 3.116, che propone di sopprimere al comma 1, lettera c), le parole «da fissarsi con valutazione del riferimento ai costo-benefici». Questo rapporto costo-benefici è chiaramente strategico, perché stiamo parlando di un provvedimento che, pur nel corso di un decennio, costerà alcune decine di migliaia di miliardi di lire alla comunità per mettere a norma gli importanti attraversamenti metropolitani che sappiamo essere ad alta tensione. Ci sono poi anche gli attraversamenti metropolitani non ad altissima tensione, su cui effettivamente l'interramento dovrà agire soprattutto per quanto riguarderà tutte le nuove opere che dovranno essere realizzate. Infatti, si tratta di prendere atto che nella riprogrammazione dei lavori si faranno avanti nuove tecniche ed esse dovranno essere utilizzate. Quindi, dovrà essere implementata la ricerca affinché nei prossimi anni non si incorra nel rischio di continuare a perpetuare una serie di errori di cui ci siamo resi conto e che hanno gravi ripercussioni sulla salute.
CÒ. Do per illustrati i miei emendamenti.
RESCAGLIO. Anch'io, signor Presidente.
COLLA. Do per illustrati il mio emendamento.
MANFREDI. Do per illustrati i miei emendamenti.
GIOVANELLI, relatore. Do per illustrati i miei emendamenti.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Anche il Governo
da per illustrati gli emendamenti.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere
il parere sugli emendamenti in esame.
GIOVANELLI, relatore. Esprimo parere negativo sugli emendamenti
3.100, 3.500, 3.101 e 3.600. avvertendo che per questi due ultimi si tratta
di proposte ricomprese nell'emendamento 3.800 del relatore.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.102 e 3.103.
Per quanto riguarda gli emendamenti 3.501, 3.601, invito i presentatori
a ritirarli, perché nella sostanza ciò che propongono questi
emendamenti è accolto nella proposta emendativa 3.801 del relatore.
Parere contrario sugli emendamenti 3.104 e 3.502.
L'emendamento 3.801, da me presentato, assorbe in modo coordinato gran
parte delle sollecitazioni provenienti da altri emendamenti in materia.
Infatti, nel caso venga accolto, ritengo che gli emendamenti 3.106, 3.107,
3.108, 3.109, 3.110, 3.111, 3.112, 3.602, 3.113, 3.114, 3.603, 3.115 e
3.116 debbano considerarsi assorbiti. Anticipo una richiesta di riformulazione
del Governo dell'emendamento 3.801 che intendo accogliere.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.117 e 3.118.
L'emendamento 3.802, da me presentato, ridefinisce gli obiettivi di qualità,
secondo un'articolazione che riguarda la parte dei criteri organizzativi
urbanistici e la parte che quantifica i valori di campo.
Questo sarà importante ai fini della distinzione delle competenze
tra Stato e regioni.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.119, 3.120, 3.505, 3.604,
3.121, 3.506, 3.605, 3.122, 3.507 e 3.606. Il parere è favorevole
sull'emendamento 3.123, mentre è contrario sull'emendamento 3.508;
sull'emendamento 3.124 mi rimetto all'opinione del Governo. Il parere è,
infine, contrario sugli emendamenti 3.125, 3.126, 3.127, 3.128, 3.129,
3.130 e 3.131.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, con richiesta di ritiro anche dell'emendamento 3.124, perché credo che su questo articolo abbia ragione il senatore Maggi: si tratta di un articolo delicato e importante della normativa e già in Commissione è stato fatto un lungo sforzo collettivo di precisazione.
Mi sembra che il relatore, nell'illustrare i suoi emendamenti, abbia già
cercato di tener conto di esigenze, tra loro non coerenti ma da prendere
tutte in considerazione, di ulteriore precisazione del testo.
Proporrei perciò un parere conforme a quello del relatore su tutti
gli emendamenti, il ritiro di quelli non accolti (perché non si
tratta di contrarietà) e la riformulazione dell'emendamento 3.801,
del relatore, in modo che anch'io possa ritirare l'emendamento 3.900 del
Governo.
Credo che tale riformulazione sia stata già consegnata: è
l'emendamento 3.801 (testo 2), che cerca di assumere molte delle proposte
emendative presentate dai vari Gruppi, anche quelle che sono state sottolineate
negli interventi che mi hanno preceduto.
Soltanto un ulteriore chiarimento. Le ultime due frasi dell'emendamento
3.801 del relatore non vengono cancellate: sono indicazioni che non si
riferiscono alla definizione del valore di attenzione, quanto piuttosto
all'indirizzo del risanamento. La mia proposta è quindi che, alla
luce degli emendamenti presentati dai vari Gruppi che saranno discussi
in sede di esame dei successivi articoli, in particolare quelli sulla finalizzazione
del risanamento agli obiettivi di qualità, il relatore valuti se
quelle due frasi risultano superflue.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Serena.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.500, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.600, presentato dal senatore Lorenzi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.103, presentato dal senatore Rescaglio, e 3.800, presentato dal relatore.
È approvato.
Sono pertanto preclusi gli emendamenti 3.501 e 3.601.
Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.502.
GERMANÀ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GERMANÀ. Signor Presidente, chiedo al collega Specchia di poter
apporre la mia firma. Non capisco perché il relatore abbia espresso
parere contrario, in quanto può essere utile chiarire il concetto
di valore di attenzione.
Vorrei ricordare brevemente un caso particolare della nostra Sicilia, che
però può essere il caso di tanti comuni della nostra Italia.
A San Filippo del Mela viviamo in una condizione disastrosa in quanto non
solo vi sono una centrale elettrica e una raffineria, ma sono state anche
installate alcune antenne ricetrasmittenti per telefonia; il tutto accanto
ad un asilo nido, a una scuola materna e al presidio sanitario. In tal
senso, sarebbe opportuno chiarire il valore di attenzione da tener presente
dinanzi ad atti del genere.
Per questo motivo gradirei che il relatore e il rappresentante del Governo
ci spiegassero le ragioni del loro parere contrario sull'emendamento 3.502,
sul quale chiaramente voterò a favore.
PRESIDENTE. Il relatore vuole aggiungere qualcosa?
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, la spiegazione sta nell'emendamento
successivo, il 3.801 (testo 2) che, nella sua nuova formulazione, definisce
il valore di attenzione come valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
considerato come valore di immissione che non deve essere superato negli
ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate
per talune finalità indicate.
Quindi, la sostanza dell'emendamento 3.502 è assorbita nel successivo emendamento 3.801 (testo 2) che si fa carico di un coordinamento del testo.
MAGGI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGGI. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione. In precedenza,
si era affermato che l'emendamento 3.502 era bocciato; di contro però,
di fronte alla riformulazione dell'emendamento 3.801 (testo 2), presentato
dal relatore, risulta evidente che l'emendamento 3.502, presentato dal
Gruppo di Alleanza Nazionale, non risulta bocciato ma assorbito.
Ho fatto questa precisazione in quanto, avendo il relatore fatto prima riferimento all'espressione «sostanzialmente approvato», credo vi sia differenza fra un no e un sostanzialmente approvato.
PRESIDENTE. D'accordo, votiamo prima l'emendamento 3.801 (testo 2), presentato
dal relatore e riformulato dal Governo in modo che, se approvato, gli altri
emendamenti risulteranno tutti assorbiti.
BORTOLOTTO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 3.801 (testo 2), così
come riformulato, accoglie le principali richieste avanzate con i nostri
emendamenti in materia.
La previsione che il valore di attenzione non deve essere superato (e che detto valore deve essere raggiunto nei tempi previsti dalla legge) serve a tutelare la salute dai possibili effetti a lungo termine, ossia l'effetto cancerogeno dell'elettrosmog. Quindi, l'accoglimento delle nostre principali richieste mi consente di ritirare tutti gli emendamenti che si riferiscono alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento al nostro esame.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.801 (testo 2), presentato dal relatore.
È approvato.
Conseguentemente risultano assorbiti gli emendamenti 3.502, 3.900, 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.110, 3.111, 3.112, 3.602, 3.114, 3.603 e 3.116.
Gli emendamenti 3.105, 3.111, 3.113 e 3.115 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.117.
LASAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LASAGNA. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione di
voto. Prevedere l'obiettivo di qualità nell'ambito di questa legge
quadro è fondamentale per poter giudicare tutti gli impianti.
LORENZI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LORENZI. Signor Presidente, l'obiettivo di qualità, così
come previsto nella legge, impone una misurazione, un valore di campo elettrico,
mentre gli altri emendamenti fanno riferimento ai risultati; pertanto,
si tratta di due concetti molto diversi.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.117, presentato dal senatore
Manfredi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.118, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.802, presentato dal relatore.
È approvato.
Conseguentemente risultano preclusi gli emendamenti 3.119, 3.120, 3.505, 3.604, 3.121 e 3.506.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.605.
LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LORENZI. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 3.605 venga approvato
perché la lettera e) contiene la definizione di «elettrodotto»:
come si fa in una legge ad inserire una definizione del genere? Lo sanno
anche i bambini delle elementari che cos'è un elettrodotto; per
cui inserire questa definizione mi sembra veramente eccessivo!
A parte ciò, ho rilevato degli errori nel testo del fascicolo a
stampa degli emendamenti che volevo portare alla vostra attenzione. Il
testo dell'emendamento 3.604, testé dichiarato precluso, contiene
un errore, in quanto, prima della parola: «progressiva», non
sono riportate le altre: «al fine di consentire la minimizzazione»,
mentre l'emendamento 3.606 contiene un errore in quanto la parola: «fine»
va sostituita dalla parola «fissa».
Concludendo, ribadisco l'invito a votare a favore dell'emendamento 3.605
perché la lettera e) in questione mi sembra una grande banalità.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.605, presentato dal senatore Lorenzi.
Non è approvato.
Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 3.122.
Metto ai voti l'emendamento 3.507, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.606 (testo corretto), presentato dal senatore Lorenzi.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.123.
BORTOLOTTO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORTOLOTTO. Signor Presidente, se viene approvato questo emendamento, come
immagino, visti i pareri favorevoli del relatore e del Governo, ritiro
gli emendamenti 3.124 e 3.125, che sono subordinati.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.123, presentato dal senatore
Bortolotto e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.508, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 3.124 e 3.125 sono stati testé ritirati.
Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduti gli emendamenti 3.126,
3.127, 3.128, 3.129 e 3.130.
Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.
È approvato.
Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 3.131.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che, venendo incontro alle richieste
avanzate da diversi Gruppi in relazione alle difficili condizioni meteorologiche
negli aeroporti di diverse zone del Nord del Paese, la Presidenza dispone
la sconvocazione delle sedute già previste per oggi pomeriggio e
domani mattina.
Al fine di consentire però la conclusione dell'esame del provvedimento sull'inquinamento elettromagnetico nel corso della seduta pomeridiana di martedì prossimo, la seduta stessa si concluderà alle ore 20,30 e il tempo di 4 ore risulta ripartito come segue:
AN 28'
CCD
17'
DS
45'
FI
28'
LFNP
20'
Misto
32'
PPI
23'
UDEUR
16'
Verdi
18'
Dissenzienti
10'
La Presidenza rivolge un invito, in particolare, al relatore e al Governo affinché, per la seduta pomeridiana di martedì 23 gennaio, i testi all'esame dell'Aula siano certi e definiti e non sottoposti ad ulteriori modifiche, che renderebbero assai difficile l'approvazione del provvedimento nei tempi ora ricordati.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati
emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
LUBRANO di RICCO. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.
CÒ. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.
GIOVANELLI, relatore. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma,
nonché gli ordini del giorno presentati dalla Commissione.
BORTOLOTTO. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.
LORENZI. Anch'io do per illustrati gli emendamenti a mia firma.
PRESIDENTE. Gli emendamenti a prima firma dei senatori Pinggera, Specchia,
Rescaglio, Colla, Manfredi, Montagnino e Serena si danno per illustrati.
Così pure l'ordine del giorno n. 102.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti 4.100 e 4.800 e parere contrario agli emendamenti 4.101, 4.102 e 4.600, mentre per quanto riguarda gli emendamenti 4.103, 4.601 e 4.500 mi rimetto all'opinione del Governo.
Esprimo poi parere favorevole agli emendamenti 4.104, 4.105, 4.501, 4.602
e 4.502, mentre esprimo parere contrario all'emendamento 4.603.
Sull'emendamento 4.503 mi rimetto all'Aula, mentre esprimo ovviamente parere
favorevole al 4.801, di cui ho presentato una riformulazione.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.604, 4.106 e 4.504 e parere
contrario sugli emendamenti 4.107, 4.108, 4.109, 4.110, 4.111 e 4.112.
Mi rimetto al Governo sull'emendamento 4.113.
Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 4.114, 4.115,
4.116, 4.117 e 4.118.
Sugli emendamenti 4.119 e 4.120 mi rimetto al Governo, mentre esprimo parere
contrario sugli emendamenti 4.121, 4.122, 4.123, 4.124 e 4.605.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.125 (testo corretto) e 4.802,
mentre il parere è contrario sugli emendamenti 4.126, 4.127 e 4.128.
Sull'emendamento 4.129 mi rimetto all'Aula. Esprimo parere contrario sugli
emendamenti 4.130 e 4.606, mentre il parere è favorevole sull'emendamento
4.131 (testo corretto).
Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 4.132, 4.133, 4.134,
4.505, 4.607, 4.136, 4.137 e 4.138, mentre il parere è favorevole
sugli emendamenti 4.506 e 4.608.
Sull'emendamento 4.139 mi rimetto al Governo.
Il parere è contrario sugli emendamenti 4.609, 4.140, 4.141, 4.142,
4.143 e 4.144. Anche sul 4.507 il parere è contrario, ma vorrei
far presente che la sostanza in esso contenuto viene accolta in un emendamento
successivo del relatore, laddove si definisce il ruolo delle regioni in
materia di regolazione localizzativa. In sostanza, si lascia allo Stato
la definizione dei campi come limiti numerici, ma si affida alle regioni
tutto il resto: la regolazione localizzativa urbanistica, la promozione
delle migliori tecnologie, eccetera.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.145 e sul successivo, il 4.146,
con l'avvertenza però che l'emendamento 4.804 del relatore lo accoglie
in buona parte. Quest'ultimo, infatti, affida alle regioni gli obiettivi
di qualità laddove essi significhino regolazione localizzativa,
ma non laddove comportino numeri diversi per quanto riguarda i valori di
campo ammissibili in base alle diverse normative.
Del resto l'emendamento 4.804, da me presentato, è quello che ha
motivato la richiesta di ritiro di alcuni emendamenti.
Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.147.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, intendo fare delle osservazioni diverse da quelle del relatore. Prego pertanto i colleghi di seguire il mio intervento avendo dinanzi il fascicolo degli emendamenti.
Invito il senatore Lubrano di Ricco a ritirare l'emendamento 4.100 perché,
seppur condivisibile, esso si limita ad aggiungere le finalità già
enunciate dall'articolo 1 (Finalità della legge). Infatti, se dopo
le parole «Lo Stato», con cui inizia l'articolo 4, aggiungiamo
quelle contenute nell'emendamento 4.100, finiamo per avere una formulazione
diversa delle finalità già descritte dall'articolo 1.
Pertanto, condivido il testo dell'emendamento 4.100, ma ne suggerisco il
ritiro, perché - lo ripeto - la lettura del testo della norma risulta
più complessa e non si aggiunge nulla, poiché si fa riferimento
esattamente alle finalità dell'articolo 1.
Invito i presentatori dell'emendamento 4.101 a ritirarlo, in considerazione
dell'emendamento 4.800, presentato dal relatore, che è anche più
coerente con il testo dell'articolo 3 approvato poc'anzi. Lo stesso discorso
vale anche per gli emendamenti 4.102 e 4.600.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.103.
Con riferimento all'emendamento 4.601, vorrei esprimere delle considerazioni
di carattere generale. Nel testo abbiamo limitato la concertazione ai Ministeri
strettamente responsabili, imponendo che i testi vengano sempre predisposti
da un Comitato in cui sono rappresentati tutti i Dicasteri in qualche modo
coinvolti dalla normativa per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
elettromagnetico.
Pertanto, invito a non modificare tale impostazione, che è anche
quella più semplice: concertazione solo tra i Ministeri strettamente
indispensabili, ma sempre con il coinvolgimento di tutti i Dicasteri. Quindi,
invito il senatore Lorenzi a ritirare l'emendamento 4.601, altrimenti il
mio parere è contrario. Lo stesso discorso vale per l'emendamento
4.500.
Esprimo parere favorevole conforme a quello del relatore sugli emendamenti
4.104, 4.105, 4.501, 4.602 e 4.502.
Per quanto riguarda l'emendamento 4.603, invito il relatore a rileggere
il testo di questo emendamento quando sarà posto in votazione; su
di esso il Governo si rimette all'Aula. Valuto in maniera analoga l'emendamento
4.503, che è simile all'emendamento 4.603. Pertanto, se il relatore
modifica il suo parere su quest'ultimo emendamento, credo che il senatore
Maggi possa considerare acquisito anche quello di cui è primo firmatario.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.801 (testo 2) e sugli emendamenti
4.604, 4.106 e 4.504.
Invito a ritirare l'emendamento 4.107, perché l'esigenza segnalata
con questa proposta di modifica è già ricompresa nel testo
al nostro esame.
Invito a ritirare anche gli emendamenti 4.108, 4.109, 4.110 e 4.112, altrimenti
su di essi esprimo parere contrario.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.111.
Invito a ritirare l'emendamento 4.113, dal momento che è stato approvato
l'emendamento sulle regioni speciali e le province autonome riferito all'articolo
precedente.
Invito a ritirare anche l'emendamento 4.114, altrimenti su di esso esprimo
parere contrario.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.115, 4.116, 4.117 e 4.118.
Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.119 e 4.120, che prevedono
il riferimento all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tale argomento
potrebbe essere oggetto di un ordine del giorno. Il Governo comunque terrà
conto di questa indicazione, ma citare solo quell'Organizzazione significherebbe
tralasciarne altre che hanno uguale autorevolezza scientifica a livello
consultivo.
Invito a ritirare gli emendamenti 4.121, 4.122, 4.123 (per la stessa ragione
addotta poc'anzi a proposito delle concertazioni tra i Ministeri competenti),
4.124 e 4.605, altrimenti su di essi esprimo parere contrario.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.125 (testo corretto) e 4.802.
Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.126 e 4.127.
Mi rimetto all'Aula sull'emendamento 4.128, ma comunque invito il relatore
ad esprimersi nuovamente in sede di votazione.
Invito a ritirare gli emendamenti 4.129 (perché la materia è
affrontata nell'articolo 6), 4.130 e 4.606, altrimenti su di essi esprimo
parere contrario.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.131 (testo corretto) e 4.803.
Invito a ritirare l'emendamento 4.132, altrimenti esprimo parere contrario.
Sull'emendamento 4.133 esprimo parere analogo a quello sull'emendamento
4.128, nel senso che invito il relatore ad esprimersi di nuovo in sede
di votazione; comunque, mi rimetto alle sue conclusioni.
Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 4.134, perché abbiamo
convenuto di non fissare i limiti per legge, trattandosi di una materia
complessa. Per la stessa ragione invito il senatore Specchia a ritirare
l'emendamento 4.505.
Quanto agli emendamenti 4.607 e 4.136, mi rimetto alla verifica che sta
effettuando il relatore.
Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.137 e 4.138.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.506 e 4.608.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.139. Ritenendo necessario il
mantenimento del comma 5, esprimo altresì parere contrario sugli
emendamenti 4.609, 4.140, 4.141, 4.142, 4.143 e 4.144.
Il parere è contrario sugli emendamento 4.507, 4.145 e 4.146.
L'emendamento 4.804 è connesso all'emendamento 4.609. Ho apprezzato
lo sforzo del relatore di tener conto di complesse esigenze di miglioramento
del testo, sebbene abbia sempre dichiarato la disponibilità del
Governo a rinviare, in misura maggiore, alla potestà regionale la
definizione degli obiettivi di qualità. Il Governo si è sempre
espresso in tal senso alla Camera e al Senato, per sottolineare che le
singole regioni possono dare un contributo migliorativo agli obiettivi
di qualità. Poiché il relatore ha predisposto una modifica
coordinata con la parte precedente dell'articolato, mi rimetto alla sua
valutazione e a quella dell'Assemblea.
Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 4.147, mentre il parere
sull'emendamento 4.1000 è favorevole.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Lubrano di Ricco se accoglie l'invito del
Governo a ritirare l'emendamento 4.100.
LUBRANO di RICCO. Ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Co se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento
4.101.
CÒ. No, Presidente; mantengo l'emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal senatore
Cò e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.800, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, identico all'emendamento 4.600, presentato dal senatore Lorenzi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.103, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.
Non è approvato.
Chiedo al senatore Lorenzi se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 4.601.
LORENZI. Signor Presidente, accetto l'invito a ritirare l'emendamento 4.601,
ma vorrei far presente il mio dissenso rispetto alle affermazioni del Sottosegretario.
Il ruolo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, rispetto alla specialistico argomento in esame, non può
essere minimizzato e considerato alla stessa stregua degli altri Ministeri.
Credo che il MURST dovrebbe occupare una posizione equivalente a quella
del Ministero della sanità.
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito a ritirare l'emendamento
4.500.
MAGGI. Ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.104, presentato dal senatore
Bortolotto e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.105, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.501, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, e 4.602, presentato dal senatore Lorenzi.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.502, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
È approvato.
Chiedo al relatore di pronunciarsi nuovamente sull'emendamento 4.603.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, accoglierei l'emendamento 4.603 del senatore Lorenzi perché è mosso da un'intenzione che io condivido, ma contiene una formulazione errata (potrebbe anche essere un errore di battitura o di drafting), perché le parole «e mobili» sono state inserite dopo le parole «magnetici ed elettromagnetici», invece penso che l'intenzione del collega Lorenzi fosse di inserirle prima, dopo le parole «sorgenti fisse».
Accogliendo gli emendamenti 4.502 e 4.503 si esprime esattamente la formulazione che intendeva proporre il senatore Lorenzi. Chiederei quindi un voto negativo sull'emendamento 4.603 ma, accogliendo l'emendamento 4.502 e l'emendamento successivo 4.503, si recepirebbe l'intero contenuto dell'emendamento proposto dal senatore Lorenzi.
PRESIDENTE. Se l'emendamento 4.603 si considera assorbito, il senatore Lorenzi può ritenersi soddisfatto.
Metto ai voti l'emendamento 4.503, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
È approvato.
L'emendamento 4.603 è pertanto assorbito.
Metto ai voti l'emendamento 4.801 (testo 2), presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.604, presentato dal senatore Lorenzi, identico agli emendamento 4.106, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, e 4.504, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
È approvato.
Senatore Bortolotto, c'è un invito a ritirare l'emendamento 4.107. Lo accoglie?
BORTOLOTTO. Sì, signor Presidente. Ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.108, presentato dal senatore
Rescaglio.
Non è approvato.
Sull'emendamento 4.109 c'è un invito al ritiro. Senatore Colla, accoglie tale invito?
COLLA. No, signor Presidente, mantengo l'emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.109, presentato dal senatore
Colla.
Non è approvato.
Anche sull'emendamento 4.110 c'è un invito al ritiro. I presentatori accolgono tale invito?
LASAGNA. No, signor Presidente; manteniamo l'emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.110, presentato dal senatore
Manfredi e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 4.111.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.112.
LASAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LASAGNA. Signor Presidente, nella dichiarazione di voto che ho svolto sull'emendamento
2.101, lei aveva fatto il nome del senatore Manfredi, mentre rispondeva
il senatore Lasagna. Volevo chiarire questo punto.
Per quanto riguarda l'emendamento 4.112, che riguarda la definizione dei
criteri e dei vincoli per i tracciati degli elettrodotti, intendo lasciare
traccia del fatto che noi, come Forza Italia, chiediamo che il Governo
inserisca nel provvedimento un'indicazione sulla posizione che il Governo
stesso intende prendere sull'interramento degli elettrodotti, indicazione
che non è presente nella legge quadro come formulata in questo momento.
Ciò non è possibile, anche considerando l'ambizione del Governo
di aver prodotto un testo legislativo per primo in Europa, cercando di
dire all'Unione europea «guardate come siamo intelligenti, come siamo
bravi e come siamo avanti nel normare questo ambito, questa materia».
Pertanto, invito il Governo ad introdurre in questo articolo con un emendamento
una definizione chiara dei criteri e dei vincoli per i tracciati degli
elettrodotti, anche perché la maggior parte degli italiani sta aspettando
che sia tolta dalle colline della Toscana, della Lombardia, delle Puglie,
delle Marche, dalle isole minori e maggiori una massa di cavi che possono
stare benissimo interrati riducendo così l'impatto dell'elettrosmog
sulla popolazione residente in termini e in percentuali elevatissime. Non
diamo la colpa a tutti gli altri tracciati, alle Ferrovie dello Stato,
alla telefonia mobile, oppure ai VHF delle barche e dei natanti per quello
che è il compito e il problema reale di un ente che si chiama ENEL.
LORENZI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LORENZI. Mi associo alle dichiarazioni del senatore Lasagna.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.112, presentato dal senatore
Manfredi e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 4.113.
Senatore Bortolotto, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 4.114?
BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento chiede che vengano previste delle fasce di rispetto per gli elettrodotti all'interno delle quali non siano consentite realizzazioni di abitazioni, per evitare che la popolazione venga esposta ai rischi derivanti dall'elettrosmog provocato da tali elettrodotti. Nell'emendamento da me presentato si prevede che tale competenza, e quindi la determinazione dell'ampiezza di queste fasce di rispetto, venga data allo Stato.
Dal momento che la lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 parla
di «determinazione dei parametri per la previsione delle fasce di
rispetto» e non l'ampiezza, mi pare che tale espressione sia molto
vaga. Ora, se si decide che la competenza per le questioni urbanistiche,
e quindi anche l'ampiezza di queste fasce in cui non si potrà costruire,
è delle regioni, effettivamente la collocazione di questo emendamento
non è adeguata.
Pertanto, pur accettando l'invito al ritiro di tale emendamento, faccio
presente che invece per quanto riguarda l'emendamento 4.140 relativo alla
soppressione del comma 5 tale invito non potrà essere accolto.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.115, presentato dal senatore Colla.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.116, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.117, presentato dal senatore Colla.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.118, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.
Non è approvato.
Senatore Montagnino, accoglie l'invito al ritiro o alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 4.119?
MONTAGNINO. Accolgo l'invito e trasformo il mio emendamento nell'ordine
del giorno n. 400, il cui testo farò pervenire alla Presidenza.
LASAGNA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LASAGNA. Sottoscrivo l'ordine del giorno testé presentato dal senatore
Montagnino e ritiro quindi l'emendamento 4.120.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.121, presentato dal senatore
Manfredi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.122, presentato dal senatore Colla.
Non è approvato.
MONTAGNINO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTAGNINO. Ritiro l'emendamento 4.123.
BORTOLOTTO. Ritiro l'emendamento 4.124.
PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento
4.605?
LORENZI. Sì, signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.125 (testo corretto), presentato
dal senatore Bortolotto e da altri senatori, identico all'emendamento 4.802,
presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.126, presentato dal senatore Colla.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.127, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Senatore Giovanelli, intende modificare il parere espresso sull'emendamento 4.128?
GIOVANELLI, relatore. Vorrei chiarire la motivazione del parere contrario che ho espresso e che confermo.
Si tratta di una questione di un certo rilievo che attiene alla definizione
dei limiti intesi come valori di campo che, a seconda che si tratti di
obiettivi di qualità, di valori di attenzione o di limiti di esposizione,
comunque non devono essere superati prima o dopo, secondo quanto previsto
dal provvedimento.
La famosa sentenza della Corte costituzionale in relazione alla legge del
Veneto, ha riconosciuto, naturalmente facendo stato soltanto per il caso
specifico ma enunciando anche princìpi di carattere più generale,
un ruolo legittimo delle regioni in particolare in materia urbanistica
ma anche in materia sanitaria e quindi con riferimento alle misure di protezione
da prendere per i cittadini. Ovviamente, tale sentenza ha fatto riferimento
all'articolo 117 della Costituzione.
Tale articolo chiarisce che lo Stato può porre limiti alla legislazione
regionale per ragioni di interesse generale e per evitare il contrasto
con gli interessi di altre regioni. Questo è il motivo per cui negli
articoli che abbiamo già votato abbiamo previsto che la fissazione
dei limiti rientra nell'interesse generale del Paese, perché potrebbe
costituire elemento di contrasto tra due regioni il fatto che una, per
esempio, stabilisca limiti molto ridotti per impedire l'attraversamento
e congiungere le linee nell'altra.
Tuttavia, nel dispositivo complessivo che abbiamo proposto abbiamo voluto
riconoscere un ruolo delle regioni, perché quello che è importante
non è il fatto che decida lo Stato o che decidano le regioni, ma
che venga stabilito un regime unitario, autorevole, gestibile, serio, conforme
e coerente, anche per assicurare la parità dei diritti dei cittadini
in riferimento all'inquinamento elettromagnetico. Riservare esclusivamente
alla decisione statale la fissazione dei limiti potrebbe essere riduttivo
(non dico lesivo, perché per ragioni di ordine generale si può
fare) rispetto alle prerogative costituzionali della regione.
La Commissione quindi ha previsto l'intesa con la conferenza unificata
delle regioni, mentre l'emendamento propone soltanto che esse siano sentite.
È vero che questa intesa può determinare qualche rallentamento,
ma successivamente c'è anche una norma che prevede che, se entro
un certo termine questa intesa non viene raggiunta, sia lo Stato a decidere.
Mi pare sia meglio, in sostanza, che rimanga l'intesa già prevista
nel testo, perché questo è un campo in cui - c'è poco
da fare - Stato e regioni devono comunque collaborare. Peraltro, la definizione
di obiettivi di qualità prevede i poteri delle regioni (come il
senatore Bortolotto ha richiamato poco fa, ritirando l'emendamento) in
materia di regolazione localizzativa. Quindi, che anche sui «numeretti»,
sugli obiettivi di qualità ci sia intesa è certamente meglio,
perché le regioni che hanno già fissato con loro norme determinati
limiti hanno una sede nella quale concertare con lo Stato questi limiti
rigorosi e uniformi per tutto il Paese.
Ecco perché insisto (è un problema abbastanza importante,
perché è centrale rispetto ad uno dei punti più discussi
del provvedimento) nel chiedere al senatore Cò di ritirare l'emendamento.
Nel testo già si riconosce un ruolo delle regioni e in ogni caso,
più avanti, nel provvedimento è previsto il meccanismo per
cui, in assenza di questa intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri
può comunque procedere.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore e ribadisco l'invito ai presentatori
a ritirare l'emendamento. Altrimenti, esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Senatore Cò, ha udito gli inviti a ritirare l'emendamento?
CÒ. Sì, signor Presidente, ma lo mantengo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.128, presentato dal senatore
Cò e da altri senatori.
Non è approvato.
Senatore Montagnino, intende ritirare, come richiesto, l'emendamento 4.129?
MONTAGNINO. Signor Presidente, intendo mantenere l'emendamento e di seguito spiegherò le ragioni.
È vero che nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 si precisa che restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ma qui siamo comunque nell'ambito di una problematica che investe la sicurezza dei lavoratori. Credo che l'esclusione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia un grande errore, perché mancherebbe non solo il coinvolgimento ma anche la possibilità di creare delle sinergie tra i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'ambiente e della sanità per questioni che sono attinenti ai lavoratori. Non dico che debba esservi il concerto, ma che magari bisogna sentire il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Mi pare una cosa opportuna e quindi mantengo l'emendamento, semmai rendendomi disponibile a riformularlo sostituendo le parole «di concerto con» con la parola «sentiti».
PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo hanno udito la
riformulazione testé proposta dal senatore Montagnino dell'emendamento
4.129?
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sull'emendamento 4.129 (testo 2).
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente,
esprimo anche io parere favorevole sull'emendamento riformulato.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.129 (testo 2), presentato dal
senatore Montagnino.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.130, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Senatore Lorenzi, accede all'invito al ritiro dell'emendamento 4.606?
LORENZI. Sì, signor Presidente e dunque lo ritiro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.131 (testo corretto), presentato
dal senatore Bortolotto e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento
4.803, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.132, presentato dal senatore Colla.
Non è approvato.
Il relatore intende modificare il parere espresso sull'emendamento 4.133, come richiestogli?
GIOVANELLI, relatore. Confermo il parere precedentemente espresso,
nei medesimi termini.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.133, presentato dal senatore
Cò e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.134.
BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORTOLOTTO. Questo emendamento introduce nella legge dei limiti per la
tutela della salute. Vi sono altri emendamenti successivi che propongono
la stessa cosa. In generale si tende ad accelerare l'entrata in vigore
della legge, definendo subito dei limiti che comunque il Governo avrà
la possibilità di modificare, nel senso che l'emendamento prevede
che, fino all'entrata in vigore dei decreti che adotterà il Governo,
provvisoriamente sono previsti alcuni limiti.
Sarebbe importante che questo risultato fosse realizzato perché, da una parte rimane ferma la possibilità del Governo di normare in modo più dettagliato e preciso una materia certamente più complessa dell'emendamento che abbiamo presentato e, dall'altra, si evita il rischio che, rinviando alle calende greche l'approvazione dei decreti, si possa vanificare una legge importantissima e molto urgente, visto che tutela la salute dei cittadini. Per questi motivi raccomando l'approvazione dell'emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.134, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, identico all'emendamento 4.505, presentato dal senatore Specchia.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.607, presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 4.136, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.137, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.138.
MONTAGNINO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.506, presentato dal senatore
Specchia e da altri senatori, identico all'emendamento 4.608, presentato
dal senatore Lorenzi.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.139, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.609.
BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORTOLOTTO. Signor Presidente, il comma 5 prevede che le regioni adeguino
la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione
e agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma
2 dell'articolo 4. In pratica le regioni devono adeguarsi a quello che
verrà stabilito dai decreti. Alcune regioni hanno già delle
leggi che dovranno modificare, oppure non dovranno farlo qualora i limiti
in esse previsti siano gli stessi di questa legge o se i limiti previsti
dalle regioni si chiamano in modo diverso, cioè, invece di chiamarsi
obiettivi di qualità e valori di attenzione, hanno definizioni di
altro tipo, visto che sono già vigenti.
Inoltre, nell'emendamento del relatore l'obiettivo di qualità è
stato definito in modo diverso da quello che era prima, prevedendo una
competenza delle regioni nella definizione di una parte dell'obiettivo
di qualità. Quindi, scrivere in questo comma che le regioni devono
adeguarsi agli obiettivi di qualità previsti dai decreti, quando
anche esse hanno una competenza nella definizione di tali obiettivi, appare
incongruo.
Per questi motivi, visto che comunque per norma generale le regioni devono
seguire le norme nazionali ove queste siano prevalenti e visto che la Corte
costituzionale - chiamata ad intervenire perché lo Stato aveva bocciato
il limite fissato dalla regione Veneto - ha sentenziato poco più
di un anno fa il diritto delle regioni a regolamentare anche i limiti di
inquinamento elettromagnetico, convalidando appunto una legge della regione
Veneto che aveva fissato un valore di 0.2 micro Tesla, ritengo che insistere
nel mantenimento di questo comma appare lesivo della autonomia regionale
e non fondamentale per l'efficacia della legge che funziona benissimo ugualmente.
Inoltre, in parte è incongruo, per il fatto che alle regioni è
stato riconosciuto un potere normativo nella definizione degli obiettivi
di qualità. Inviterei pertanto il relatore ed il Governo a riflettere
sulla possibilità di approvare questi emendamenti presentati da
gran parte dell'Aula.
GIOVANELLI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire
brevissimamente per dire al senatore Bortolotto che è accolta una
parte del contenuto politico e normativo dell'emendamento 4.804, che propone
la soppressione del comma 5. E colgo l'occasione per indicare una correzione
del testo: anziché «eccezione» deve intendersi «accezione».
Già il testo Camera, all'articolo 8, prevede che: «Sono di
competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori
di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri
e delle modalità fissati dallo Stato, ...». Lasciando in piedi
il comma 5 dell'articolo 4, e con la precisazione indicata dall'emendamento
del relatore, si chiarisce con sicurezza che le regioni hanno la competenza
esclusiva per quanto riguarda la regolazione localizzativa, che abbiamo
definito in termini di criteri insediativi, criteri urbanistici, criteri
di promozione delle migliori tecnologie e altre misure ai fini della minimizzazione
degli effetti.
Abbiamo raggiunto un punto di equilibrio delicato e anche un incastro fra
le varie norme di questa legge, un coordinamento piuttosto preciso. La
soppressione del comma 5 determinerebbe incertezza in una materia che presenta
anche profili delicati dal punto di vista costituzionale.
Pertanto chiedo di ritirare questi emendamenti e comunque di respingerli,
accogliendo invece l'emendamento 4.804 del relatore, che chiarisce comunque
che la materia urbanistica rimane strettamente in mano alle regioni.
LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Senatori, vi ricordo che sono le ore 13. Se continuiamo a parlare
rischiamo di non votare. Ha facoltà di parlare, senatore Lorenzi.
LORENZI. Signor Presidente, avrei voluto intervenire immediatamente dopo
il senatore Bortolotto e prima del relatore, soltanto per fare presente
che questo comma 5 sembra impartire un ordine chiaro, quando sappiamo benissimo
che se c'è una legge «federale», non è che dentro
lo Stato non sia vigente: è vigente e lo Stato può fare leggi
che non siano contro la legge federale. Io mi auguro che arriveremo alle
leggi federali, nel senso che il nostro ordinamento repubblicano possa
trasformarsi nell'ordinamento di una repubblica federale, e non si arrivi
più ad affermazioni di questo genere che, in termini anche solo
di principio, denotano scarsa sensibilità riformatrice.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.609, presentato dal senatore
Lorenzi, identico agli emendamenti 4.140, presentato dal senatore Bortolotto
e da altri senatori, 4.141, presentato dal senatore Cò e da altri
senatori, 4.142, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori,
4.143, presentato dal senatore Colla, e 4.144, presentato dal senatore
Rescaglio.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.507.
MAGGI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGGI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.507 in quanto nella sostanza
esso è assorbito dall'ordine del giorno n. 200, firmato dai senatori
Maggi, Bonatesta e Specchia.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.145, presentato dal senatore
Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.146, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.804 (testo corretto), presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.147, presentato dal senatore Colla.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.1000, presentato dal relatore.
È approvato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, ovviamente il parere è
favorevole su tutti gli ordini del giorno presentati dalla Commissione,
mentre sull'ordine del giorno n. 102 mi rimetto al Governo. Infine, esprimo
parere favorevole sull'ordine del giorno n. 300.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente,
il Governo esprime parere favorevole su tutti gli ordini del giorno, incluso
il n. 102, ad eccezione dell'ordine del giorno n. 106, che invito a ritirare
dal momento che, per quanto riguarda le concessioni UMTS, la legge finanziaria
contiene un articolo che dispone in tal senso.
PRESIDENTE. Senatore Giovanelli, accoglie l'invito del Governo a ritirare
l'ordine del giorno n. 106?
GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, lo accolgo.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, tutti gli ordini del giorno
in esame non sono posti ai voti.
Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.
È approvato.
Vista l'assenza del proponente, l'emendamento il 4.0.100 è decaduto.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.0.300 è improcedibile.
LASAGNA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LASAGNA. Signor Presidente, volevo solo ricordare che mi ha scambiato qualche
volta per il collega Manfredi e che sono cofirmatario di tutti gli emendamenti
presentati da quest'ultimo sul provvedimento in esame.
PRESIDENTE. Senatore Lasagna, mi scuso per l'errore che ho commesso all'inizio,
comunque mi ero successivamente corretto.
Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza
e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
ALBERTINI, segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato
B al Resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì
23 gennaio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- - Legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici (4273).
- - DE
CAROLIS e DUVA. - Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento
da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile
e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- - RIPAMONTI
ed altri. - Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente
prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- - CÒ
ed altri. - Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici (3071).
- - SPECCHIA
ed altri. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni
per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale
di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti
di radiazioni non ionizzanti (4147).
- - BONATESTA.
- Legge quadro sull'inquinamento elet-tromagnetico (4188).
- - SEMENZATO.
- Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici
emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).
(Relazione orale).
II. Discussione del disegno di legge:
- - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche (4930) (Approvato dalla Camera dei deputati).
III. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato).
1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione
e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16
aprile 1999 (4634).
2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma
l'8 aprile 1997 e del relativo Scambio di Note correttivo, fatto a Roma
il 26 ottobre e l'11 novembre 1999 (4777).
3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali
dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia
dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria,
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea,
fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999 (4803).
4. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali
dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra,
per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica
di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles
il 28 giugno 1999 (4815).
5. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali
dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca,
dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria,
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea,
fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999 (4816).
6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni,
la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla
giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25
giugno 1998 (4776).
7. ELIA ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità
dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina:
Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il
4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio
1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani (4852).
8. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi
il 26 settembre 1996 (4316).
9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca
protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre
1999 (4861).
10. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e
la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundé
il 29 giugno 1999 (4869).
La seduta è tolta (ore 13,06).
Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,30
Allegato A
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato con emendamenti
1. La presente legge ha lo scopo di dettare i princìpi fondamentali
diretti a:
a) assicurare la protezione della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
b) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio ai sensi dell'articolo
9 della Costituzione nonché le misure di cautela volte a contenere
e ridurre nei tempi e nei modi previsti la possibilità di esposizione
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e la loro intensità,
in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, comma
2, del Trattato istitutivo della Comunità europea;
c) promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento
volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano ai princìpi della presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
1.100
Serena
Decaduto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - 1. La presente legge reca disposizioni per il riordino delle telecomunicazioni nonchè per la corretta gestione degli effetti dannosi sull'uomo e sull'ambiente provocati dalle radiazioni non ionizzanti generate dall'uso e dal trasporto dell'energia elettrica, dagli impianti di telefonia fissa, mobile, satellitare e dai dispositivi elettrici che generano onde elettromagnetiche.
2. In conformità con gli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione,
relativamente ai diritti alla salute, alla tutela dell'ambiente e ai danni
prodotti dall'inquinamento elettromagnetico, la presente legge reca disposizioni
per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale
delle apparecchiature e degli impianti di trasmissione della corrente elettrica,
dei segnali di telecomunicazione che generano radiazioni elettromagnetiche».
1.101
Rescaglio
Approvato
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «protezione»
con l'altra: «tutela».
1.102
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Id. em. 1.101
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «protezione»
con l'altra: «tutela».
1.600
Lorenzi
Id. em. 1.101
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «protezione»
con l'altra: «tutela».
1.103
Cò, Crippa, Russo Spena
Id. em. 1.101
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «protezione»
con l'altra: «tutela».
1.500
Specchia, Zambrino, Maggi
Id. em. 1.101
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «protezione»
con l'altra: «tutela».
1.800
Il relatore
Id. em. 1.101
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «protezione»
con la seguente: «tutela».
1.104
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «determinati
livelli di».
1.501
Specchia, Zambrino, Maggi, Bonatesta
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dagli effetti
dell'esposizione a» sopprimere le seguenti: «determinati
livelli di».
1.601
Lorenzi
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «determinati
livelli di».
1.900
Il Governo
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «determinati
livelli di».
1.801
Il relatore
Approvato
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
«b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, comma 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere
l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare
l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
secondo le migliori tecnologie disponibili».
1.105
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Precluso
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nei
tempi e nei modi previsti».
1.106
Rescaglio
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) conseguire la minimizzazione dell'intensità e degli
effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici attraverso l'innovazione
tecnologica e le azioni di risanamento nei tempi e nei modi previsti dalla
presente legge».
1.107
Cò, Crippa, Russo Spena
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) conseguire la minimizzazione dell'intensità e degli
effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici attraverso l'innovazione
tecnologica e le azioni di risanamento nei tempi e nei modi previsti dalla
presente legge».
1.108
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) conseguire la minimizzazione dell'intensità e degli
effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, attraverso
l'innovazione tecnologica».
1.503
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c) fornire una normativa atta a regolamentare il settore
della progettazione, della produzione, della vendita, dell'installazione
e dell'uso delle apparecchiature elettriche e degli impianti di comunicazione
che generano radiazioni elettromagnetiche».
1.504
Andreolli
Approvato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative
norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti».
1.109
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole da: «Nel rispetto»
fino alla fine, con le altre: «Provvedendo con proprie norme
alla materia di cui alla presente legge nel rispetto dei relativi statuti
e delle rispettive norme di attuazione».
1.505
Bonatesta
Ritirato e trasformato nell'odg n. 200
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. La presente legge fornisce un riferimento inderogabile
e di indirizzo al Ministero degli esteri, affinchè nelle città
Stato della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano
- includendo i relativi territori di competenza in cui vige la extraterritorialità
-, all'esterno dei quali vi è una trasmissione di campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici che investono il territorio italiano con
dei valori superiori a quelli stabiliti dalla presente legge, venga attivata
con procedura di urgenza una attività diplomatica atta a ridurre
il fenomeno dell'elettroinquinamento sull'ambiente circostante e sulla
popolazione limitrofa».
9.4273.200 (già
em. 1.505)
Maggi, Bonatesta, Specchia
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4273,
impegna il Governo:
ad assumere, in conformità ai principi fondamentali della presente
legge, ogni iniziativa diplomatica nei confronti della Repubblica di San
Marino e della Santa Sede, al fine di pervenire ad una riduzione del fenomeno
dell'elettroinquinamento derivante da fonti di emissione situate all'interno
del territorio della predetta Repubblica di San Marino e della Città
del Vaticano.
----
(*) Accolto dal Governo.
Art. 2.
Approvato con emendamenti
1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature
per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare
l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz
e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti
ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti fissi per telefonia
mobile, i radar e gli impianti fissi per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.
2.110
Serena
Decaduto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Ambito di applicazione). - 1. La presente legge
si applica al settore elettrico e delle telecomunicazioni e alle rispettive
pertinenze. In particolare, la presente legge, si applica nel caso di incompatibilità
ambientale derivante da onde elettromagnetiche di qualsiasi frequenza ed
intensità emesse da: a) elettrodotti e centrali di energia
elettrica presenti sul territorio italiano di qualsiasi classificazione
e voltaggio; b) stazioni di base per telefonia cellulare e radiomobile;
c) apparati per la trasmissione e la ricezione di segnali per telecomunicazione
cellulare e satellitare; d) impianti per lemittenza radiotelevisiva
e radiofonica presenti sul territorio nazionale, incluse previe le opportune
intese internazionali, la Repubblica di San Marino e la Città del
Vaticano con relativi ambiti extraterritoriali di competenza; e)
impianti civili ed aeroportuali che gestiscono stazioni radar, di radiofrequenza
e radio bussola; f) stazioni radio-amatoriali, della Polizia di
Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza,
solo ed esclusivamente nel caso in cui le onde emesse aumentino del 20
per cento i valori di inquinamento elettromagnetico stabiliti dalla presente
legge in quanto sommati agli effetti di radiazioni non ionizzanti emesse
da qualsiasi altra fonte elettrica e di telecomunicazione; g) apparecchiature
elettriche ad uso industriale, commerciale e civile che emettano campi
elettromagnetici indotti dannosi alla salute, quali elettrodomestici ad
uso domestico e civile; h) telefoni cellulari e satellitari che
operano sulle bande di frequenza di 900 MHz, 1800 MHz, inclusi i dual
band, e altri apparati di comunicazione derivanti dai telefonini citati
anche se con livelli differenti di banda elettronica; i) apparati
elettrici e per telecomunicazioni che usano un intervallo di frequenza
compreso tra 0 KHz e 300 GHz».
2.101
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «,
con esclusione di impianti, sistemi e apparecchiature, con potenza immessa
in antenna inferiore a 5 W».
2.500
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «...compresi
gli impianti fissi per telefonia mobile» con le altre: «...comprese
le stazioni radio base per la telefonia cellulare di ubicazione fissa o
mobile».
2.102
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «fissi».
2.501
Specchia, Zambrino, Maggi
Id. em. 2.102
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «fissi».
2.600
Lorenzi
Id. em. 2.102
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «fissi».
2.800
Il relatore
Id. em. 2.102
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «fissi».
2.103
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «impianti fissi»
inserire le seguenti: «o montati su ruote».
2.104
Serena
Decaduto
Sopprimere il comma 2.
2.105
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai servizi
di trasporto pubblico si applicano esclusivamente le disposizioni di cui
agli articoli 10 e 13 della presente legge».
2.502
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. La normativa stabilita dalla presente legge verrà
applicata su tutte quelle tecnologie per le telecomunicazioni presenti
e future come le innovative Dual band, Umts (Universale mobile telecomunication
sistem), anche se operanti con livelli differenti di banda elettronica».
2.580
Il Governo
V. testo 2
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente e della funzione pubblica.
2-ter. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari
e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti
servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative
e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il regolamento
di cui al comma 2-bis».
2.580 (testo 2)
Il Governo
Approvato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
2-ter. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari
e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti
servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative
e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto
di cui al comma 2-bis».
Art. 3.
Approvato con emendamenti
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti
definizioni:
a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai
fini della protezione della salute, che non deve essere superato in alcuna
condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che deve essere
raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge negli ambienti
abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Tale
valore costituisce misura di cautela anche ai fini della protezione da
possibili effetti a lungo termine, da fissarsi con valutazione del rapporto
costo-benefici, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b);
d) obiettivo di qualità: è il valore di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, determinato dai singoli impianti o apparecchiature,
da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso delle
tecnologie e dei metodi di risanamento disponibili, al fine di consentire
la minimizzazione progressiva dell'intensità e degli effetti, secondo
le migliori tecnologie disponibili come definite dal comma 7 dell'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per
le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);
e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni
e delle cabine di trasformazione;
f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo
di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica
attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici;
g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione
ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione
di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici
o terapeutici;
h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più
trasmettitori, nonchè ricevitori, o un insieme di trasmettitori
e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in
una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione
o radioastronomia;
i) impianto fisso per telefonia mobile: è la stazione radio
di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio
dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra
per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
3.100
Serena
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione della
presente legge si assumono le seguenti definizioni:
Valore nominale dell'intensità del campo elettrico (E): è
espressa in Volt al metro (V/M).
Valore nominale dell'induzione magnetica [u.H dove u = permeabilità
magnetica del mezzo (aria, ostacoli naturali o artificiali fissi o mobili]:
è espressa in Henry al metro (h/m). L'unità di misura è
il Tesla (t) e suoi sottomultipli.
Campo elettrico, elettromagnetico, onda elettromagnetica e radiazioni
non ionizzanti sono variabili nello spazio e nel tempo e connessi fra di
loro in modo che non è possibile l'esistenza di uno dei due autonomamente
dall'altro. Un caso particolare di campo elettromagnetico è l'onda
elettromagnetica per la quale possono essere definiti direzione di propagazione,
periodo e frequenza. Per le onde elettromagnetiche fino alla frequenza
di 300 GHz si usa anche la dizione «radiazioni non ionizzanti».
La frequenza (f): è il numero di oscillazioni o di cicli compiuto
da una grandezza periodica nell'unità di tempo. La frequenza, se
l'unità di tempo è il secondo, si esprime in hertz (Hz);
l'inverso della frequenza è il periodo t = l/f. La frequenza della
corrente elettrica domestica in Europa è 50 Hz a 220 Volts (negli
USA è 60 Hz).
Densità di potenza (S): è la potenza che fluisce attraverso
l'unità di superficie posta perpendicolarmente alla direzione di
propagazione dell'onda elettromagnetica. Per potenza si intende l'energia
erogata o assorbita nell'unità di tempo. Se l'unità di misura
dell'energia è Joule (J), l'unità di misura della potenza
è il watt (W) pari a 1 Joule al secondo. La densità di potenza
si esprime in Watt per metro quadrato (W/m2).
I campi elettrici e magnetici statici di bassa frequenza: sono i campi
elettrici e magnetici le cui frequenze sono comprese tra 0 (campi statici)
e 10 kHz (campi di bassa frequenza); in tale intervallo o banda cade la
frequenza di 50 Hz, cui corrispondono i campi elettrici e magnetici relativi
alla generazione, alla trasformazione, al trasporto e alla distribuzione
dell'energia elettrica.
Alta frequenza o radiofrequenza: è l'intervallo di frequenza
compreso tra 10 kK7 e 300 GHz. In tale intervallo o banda cadono anche
le frequenze delle onde elettromagnetiche utilizzate per l'esercizio della
diffusione dei servizi radio e televisivi, dei servizi radiomobile e telefonia
mobile, dei collegamenti in ponte radio, dei servizi di radar-localizzazione
e delle comunicazioni satellitari.
Impianti o emettitori ad alta frequenza: sono strutture fisse o mobili
che generano campi elettromagnetici ad alta frequenza.
Elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche per il trasporto
dell'energia elettrica propriamente dette, delle sottostazioni e delle
cabine di trasformazione, delle linee ferroviarie, tranviarie e della metropolitana.
Popolazione: è l'insieme delle persone che sono esposte al campo
elettromagnetico nello svolgimento della loro attività quotidiana
intesa come lavorativa, domestica o di tempo libero.
Esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi
elettrici o magnetici, o elettromagnetici dovuti ad alte o basse frequenze,
o a campi elettrici elevati (elettrodotti)».
3.500
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione della
presente legge si assumono le seguenti definizioni:
Valore nominale dell'intensità del campo elettrico (E): è
espressa in Volt al metro (V/M).
Valore nominale dell'induzione magnetica
[u.H dove u = permeabilità magnetica del mezzo (aria, ostacoli naturali
o artificiali fissi o mobili]: è espressa in Henry al metro (h/m).
L'unità di misura è il Tesla (t) e suoi sottomultipli.
Campo elettrico, elettromagnetico, onda elettromagnetica e radiazioni
non ionizzanti sono variabili nello spazio e nel tempo e connessi fra di
loro in modo che non è possibile l'esistenza di uno dei due autonomamente
dall'altro. Un caso particolare di campo elettromagnetico è l'onda
elettromagnetica per la quale possono essere definiti direzione di propagazione,
periodo e frequenza. Per le onde elettromagnetiche fino alla frequenza
di 300 GHz si usa anche la dizione "radiazioni non ionizzanti".
La frequenza (f): è il numero di oscillazioni o di cicli compiuto
da una grandezza periodica nell'unità di tempo. La frequenza, se
l'unità di tempo è il secondo, si esprime in hertz (Hz);
l'inverso della frequenza è il periodo t = l/f. La frequenza della
corrente elettrica domestica in Europa è 50 Hz a 220 Volts (negli
USA è 60 Hz).
Densità di potenza (S): è la potenza che fluisce attraverso
l'unità di superficie posta perpendicolarmente alla direzione di
propagazione dell'onda elettromagnetica. Per potenza si intende l'energia
erogata o assorbita nell'unità di tempo. Se l'unità di misura
dell'energia è Joule (J), l'unità di misura della potenza
è il watt (W) pari a 1 Joule al secondo. La densità di potenza
si esprime in Watt per metro quadrato (W/m2).
I campi elettrici e magnetici statici di bassa frequenza: sono i campi
elettrici e magnetici le cui frequenze sono comprese tra 0 (campi statici)
e 10 kHz (campi di bassa frequenza); in tale intervallo o banda cade la
frequenza di 50 Hz, cui corrispondono i campi elettrici e magnetici relativi
alla generazione, alla trasformazione, al trasporto e alla distribuzione
dell'energia elettrica.
Alta frequenza o radiofrequenza: è l'intervallo di frequenza
compreso tra 10 kK7 e 300 GHz. In tale intervallo o banda cadono anche
le frequenze delle onde elettromagnetiche utilizzate per l'esercizio della
diffusione dei servizi radio e televisivi, dei servizi radiomobile e telefonia
mobile, dei collegamenti in ponte radio, dei servizi di radar-localizzazione
e delle comunicazioni satellitari.
Impianti o emettitori ad alta frequenza: sono strutture fisse o mobili
che generano campi elettromagnetici ad alta frequenza.
Elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche per il trasporto
dell'energia elettrica propriamente dette, delle sottostazioni e delle
cabine di trasformazione, delle linee ferroviarie, tranviarie e della metropolitana.
Popolazione: è l'insieme delle persone che sono esposte al campo
elettromagnetico nello svolgimento della loro attività quotidiana
intesa come lavorativa, domestica o di tempo libero.
Esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi
elettrici o magnetici, o elettromagnetici dovuti ad alte o basse frequenze,
o a campi elettrici elevati (elettrodotti).
Altre grandezze fisiche
La densità di corrente: si esprime in ampère al metro
quadrato (A/m2);
L'assorbimento specifico: è espresso in Joule al chilogrammo
(J/kg);
Il tasso di assorbimento specifico: è espresso in Watt al chilogrammo
(W/kg).
Altre definizioni
Gestori: tutti coloro che operano il loro servizio sul e all'interno
del territorio italiano, includendo nel settore elettrico o delle telecomunicazioni
coloro che gestiscono impianti o centrali che emettono radiazioni di natura
elettromagnetica nelle province autonome, nella Repubblica di San Marino,
nella Città del Vaticano e nei relativi territori distaccati quali
Vicariato, conventi, scuole, ospedali, ricoveri, cattedrali, chiese, stazioni
radio (in riferimento alla stazione della Radio Vaticana di Roma), eccetera.
La ragione oggettiva dell'inclusione di tali soggetti deriva dal fatto
che le emissioni di radiazioni non ionizzanti, prodotte all'interno dei
loro territori di pertinenza, risultano dannose ed inquinanti anche per
il territorio italiano limitrofo includendo quindi la stessa popolazione
residente.
Installatore: L'impresa pubblica o privata che materialmente installa
una struttura elettrica o per telecomunicazioni. L'impresa deve avere la
certificazione professionale rilasciata dall'organo competente in materia
e rilasciare un documento che attesti la perfetta esecuzione a regola d'arte
dell'impianto installato con il certificato di collaudo della stessa.
Appalto per installazione: deve essere bandito dall'ente gestore pubblico
e privato, unitamente all'annessa produzione di documenti necessari a tale
fine inerenti le procedure per l'installazione.
Sovrapposizione degli effetti: rappresentano la somma algebrico-matematica
dei singoli effetti di ogni sorgente elettrica o elettromagnetica».
3.101
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che
non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione, ai fini della
tutela della salute da effetti acuti».
3.600
Lorenzi
Respinto
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «definito
ai fini della protezione della salute».
3.102
Cò, Crippa, Russo Spena
Approvato
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «definito
ai fini della protezione della salute» con le seguenti: «definito
ai fini della tutela della salute da effetti acuti».
3.103
Rescaglio
Id. em. 3.102
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «definito
ai fini della protezione della salute» con le seguenti: «definito
ai fini della tutela della salute da effetti acuti».
3.800
Il Relatore
Id. em. 3.102
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «definito
ai fini della protezione della salute» con le seguenti: «definito
ai fini della tutela della salute da effetti acuti».
3.501
Specchia, Maggi, Zambrino
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «della popolazione
e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a)» con le altre: «ai fini della tutela
della salute da effetti acuti».
3.601
Lorenzi
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «della popolazione
e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a)» con le altre: «ai fini della tutela
della salute da effetti acuti».
3.104
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che
non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi
adibiti a permanenze prolungate; esso costituisce la misura di cautela
ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine».
3.502
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Assorbito. V. em.3.801 (testo 2)
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) valore di attenzione: rappresenta l'insieme dei valori
di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve mai essere
superato negli ambienti scolastici, di lavoro, di cura o tempo libero,
pena l'immediata sanzione civile e penale del gestore "inquinante"».
3.801
Il Relatore
V. testo 2
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che
costituisce misure di cautela per la protezione da possibili effetti a
lungo termine negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti
a permanenze prolungate, secondo le finalità di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b). Gli impianti esistenti che causano il superamento
dei valori di attenzione debbono essere sottoposti a risanamento nei tempi
e nei modi previsti dalla presente legge. I nuovi impianti costruiti o
installati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge
debbono già garantire il rispetto di tali valori, nonchè
conseguire gli obiettivi di qualità».
3.801 (testo 2)
Il Relatore
Approvato. Votato dopo l'em. 3.104
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che
non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi
adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo
1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela
ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere
raggiunto nei termini e nei modi previsti dalla legge».
3.105
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, lettera c) primo periodo sostituire le parole: «che
deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge»
con le seguenti: «che non deve essere superato».
3.900
Il Governo
Assorbito
Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: «che
deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge»
con le seguenti: «che non deve essere superato».
3.106
Rescaglio
Assorbito
Al comma 1, lettera c) primo periodo sostituire le parole: «che
deve essere raggiunto» con le seguenti: «che non deve
essere superato».
3.107
Cò, Crippa, Russo Spena
Assorbito
Al comma 1, lettera c) primo periodo sostituire le parole: «che
deve essere raggiunto» con le seguenti: «che non deve
essere superato».
3.108
Colla
Assorbito
Al comma 1, lettera c) primo periodo sostituire la parola: «prolungate»
con le seguenti: «di qualsiasi durata».
3.109
Rescaglio
Assorbito
Al comma 1, lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Tale valore, definito ai fini della protezione da possibili
effetti a lungo termine, costituisce misura di cautela per le finalità
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)».
3.110
Cò, Crippa, Russo Spena
Assorbito
Al comma 1, lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente:
«tale valore, definito ai fini della protezione da possibili
effetti a lungo termine, costituisce misura di cautela per le finalità
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)».
3.111
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, lettera c) secondo periodo sopprimere la parola: «anche».
3.112
Specchia, Maggi, Zambrino
Assorbito
Al punto 1, lettera c) secondo periodo sopprimere la parola: «anche».
3.602
Lorenzi
Assorbito
Al comma 1 lettera c), secondo periodo sopprimere la parola: «anche».
3.113
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da:
«da fissarsi con» fino alla fine della lettera.
3.114
Specchia, Maggi, Zambrino
Assorbito
Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da:
«da fissarsi con» fino alla fine della lettera.
3.603
Lorenzi
Assorbito
Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole:
«da fissarsi con» fino alla fine della lettera.
3.115
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole da:
«da fissarsi con» fino alla fine della lettera, con
le seguenti: «in applicazione al principio di precauzione di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)».
3.116
Cò, Crippa, Russo Spena
Assorbito
Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: «da
fissarsi con valutazione del rapporto costo-benefici».
3.117
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) obiettivo di qualità: sono i risultati ai quali
devono tendere le azioni concordate tra Stato, enti locali ed operatori,
finalizzate alla ricerca, allo sviluppo ed all'utilizzo di tecnologie e
tecniche di costruzione degli impianti, atte a consentire la minimizzazione,
nel medio e lungo periodo, dell'impatto ambientale e della esposizione
della popolazione a campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici, nonchè
il perseguimento degli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge
e dal decreto ministeriale n. 381 del 1998».
3.118
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) obiettivo di qualità: è il complesso di
obiettivi riguardanti il miglioramento delle tecnologie e dei metodi di
risanamento al fine di consentire la minimizzazione dell'esposizione umana
ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».
3.802
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) obiettivi di qualità sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni
e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili,
indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo
8 della presente legge;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti
dallo Stato secondo le previsioni della lettera a) del comma 1 dell'articolo
4 della presente legge, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione
ai campi medesimi;».
3.119
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Precluso
Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «da
conseguire nel breve, medio e lungo periodo».
3.120
Cò, Crippa, Russo Spena
Precluso
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «da conseguire
nel breve, medio e lungo periodo,» aggiungere la parola: «anche».
3.505
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Precluso
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «... al
fine di consentire la minimizzazione progressiva dell'intensita e degli
effetti...» con le altre: «... al fine di individuare
e sostituire nel tempo massimo di 90 giorni gli impianti obsoleti ed inadempienti...».
3.604 (testo corretto)
Lorenzi
Precluso
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «, al fine
di consentire la minimizzazione progressiva dell'intensità e degli
effetti, secondo le migliori tecnologie disponibili come definite dal comma
7 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
c)».
3.121
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Precluso
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «progressiva»
fino alla fine della lettera con le seguenti: «dell'esposizione
della popolazione e dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
e realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge, anche
con riferimento alla protezione da possibili effetti a lungo termine».
3.506
Specchia, Maggi, Zambrino
Precluso
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «progressiva»
fino alla fine della lettera con le altre: «dell'esposizione
della popolazione e dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
e realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge, anche
con riferimento alla protezione da possibili effetti a lungo termine».
3.605
Lorenzi
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3.122
Serena
Decaduto
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
3.507
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
«i) impianti fissi e mobili per la telefonia cellulare e la
trasmissione dati ed immagini via etere: sono le stazioni di terra destinate
al collegamento radio dei terminali mobili con il sistema della «Rete
telematica universale« propriamente detta».
3.606 (testo corretto)
Lorenzi
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
«i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio
fissa o mobile del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento
radio dei terminali mobili con la rete di servizio di telefonia mobile».
3.123
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 1, lettera i), sopprimere la parola: «fisso».
3.508
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «impianto»
sostituire le parole: «fisso per telefonia mobile: è
la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile» con
le altre: «per telefonia mobile: è la stazione radio fissa
o mobile del servizio di telefonia mobile».
3.124
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «di terra»
con le seguenti: «fissa o mobile».
3.125
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«che trasmette dallo stesso luogo per almeno 7 giorni consecutivi».
3.126
Serena
Decaduto
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
«e-bis) gestori: tutti coloro che operano e prestano il loro
servizio sul e all'interno del territorio italiano, includendo nel settore
elettrico o delle telecomunicazioni coloro che gestiscono impianti o centrali
che emettono radiazioni di natura elettromagnetica nelle province autonome,
nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano e nei relativi
territori distaccati quali Vicariato, conventi, scuole, ospedali, ricoveri,
cattedrali, chiese, stazioni radio (in riferimento alla stazione della
Radio Vaticana di Roma), eccetera. La ragione oggettiva dell'inclusione
di tali soggetti deriva dal fatto che le emissioni di radiazioni non ionizzanti,
prodotte all'interno dei loro territori di pertinenza, risultano dannose
ed inquinanti anche per il territorio italiano limitrofo includendo quindi
la stessa popolazione residente.
3.127
Serena
Decaduto
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
«l-bis) installatore: l'impresa pubblica o privata che materialmente
installa una struttura elettrica o per telecomunicazioni. L'impresa deve
avere la certificazione professionale rilasciata dall'organo competente
in materia e rilasciare un documento che attesti la perfetta esecuzione
a regola d'arte dell'impianto istallato con il certificato di collaudo
della stessa.
3.128
Serena
Decaduto
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
«l-bis) appalto per installazione: deve essere bandito dall'ente
gestore pubblico e privato, unitamente all'annessa produzione di documenti
necessari a tale fine inerenti le procedure per l'installazione».
3.129
Serena
Decaduto
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
«l-bis) sovrapposizione degli effetti: rappresentano la somma
algebrico-matematica dei singoli effetti di ogni sorgente elettrica o elettromagnetica».
3.130
Serena
Decaduto
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
«l-bis) altre grandezze fisiche:
la densità di corrente: si esprime in ampère al metro quadrato
(A/m2);
l'assorbimento specifico: è espresso in Joule al chilogrammo (J/kg);
il tasso di assorbimento specifico: è espresso in Watt al chilogrammo
(W/kg)».
3.131
Serena
Decaduto
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
(Livelli di esposizione e riferimento delle grandezze fisiche)
1. La condizione necessaria per il rispetto dei livelli di riferimento,
stabiliti nell'allegato B, è valutata sull'esposizione della popolazione
che non deve comportare il superamento dei limiti di base stabiliti per
le seguenti grandezze fisiche:
a) tempo di esposizione;
b) densità di corrente indotta dal campo elettromagnetico presente
nell'aria o nel mezzo e negli ostacoli naturali o artificiali;
c) intensità del campo elettromagnetico generato da campi elettrici,
o da bande di bassa ed alta frequenza;
d) controllo dell'assorbimento specifico qualora il fenomeno di radiazione
non ionizzante, eccedente del 10 per cento i limiti imposti dalla presente
legge, perduri per un tempo superiore alle due ore al giorno per la popolazione,
e alle tre ore per gli operatori del settore.
2. L'esposizione acuta, subacuta e cronica della popolazione agli agenti inquinanti è vietata qualora ecceda i livelli di riferimento delle grandezze fisiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di violazione del presente comma si applicano le sanzioni di cui all'articolo...
3. Le misurazioni delle grandezze di cui al comma 1 devono essere effettuate,
secondo specifici standard internazionali riconosciuti, in condizioni
di tensione e di corrente nominale massima delle linee elettriche (bassa
potenza) e di massima potenza di esercizio degli impianti per telecomunicazioni
(alta frequenza).
4. Qualora coesistano più impianti in un determinato spazio, e la
somma della sovrapposizione degli effetti risulti superiore ai livelli
massimi di riferimento delle grandezze di cui al comma 1, in vicinanza
di abitazioni, fabbriche, scuole ed edifici pubblici o privati, entro un
tempo massimo di sei mesi la società che gestisce gli impianti deve
procedere alla rimozione degli emettitori, degli elettrodotti che producono
tali effetti nocivi sulla popolazione; in caso di inadempienza da parte
della società si applicano le norme vigenti.
5. I valori del campo elettrico E, del campo magnetico H e delle densità
di potenza S, come indicati nell'allegato B, si intendono mediati su un'area
equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo
di tre minuti.
6. Nel caso di edifici adibiti a permanenze superiori a due ore giornaliere
non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza,
mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e
su qualsiasi intervallo di tre minuti:
a) numero 1 V/m per il valore efficace dell'intensità del campo elettrico, 3 milliA/m per il valore efficace dell'intensità del campo magnetico e, per frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, 3 milliWatt/m2 per la densità di potenza dell'onda piana equivalente;
b) per le frequenze relative alla produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (50 Hz), il valore dell'intensità del campo magnetico, all'esterno delle zone di interdizione, da non superare è di 0.2 micro Tesla. I relativi impianti, sia interrati, sia in superficie, sia aerei, devono trovarsi a distanza da edifici e da luoghi comunque accessibili alla popolazione tale che sia rispettata la citata condizione di cautela per il valore di campo elettromagnetico. Intensità per un periodo di tempo superiore ai dieci minuti giornalieri deve essere concesso un periodo di riposo pari a giorni quindici ogni tre mesi di lavoro operativo; tale disposizione si applica anche al personale medico che opera con attrezzature ospedaliere che generano radiazioni.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque azienda detenga, attivi o modifichi una apparecchiatura che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, deve darne comunicazione alla ASL competente per territorio entro sessanta giorni.
8. Le aziende devono rendere noto al proprio personale i rischi dovuti all'esposizione delle radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle apparecchiature operanti sul posto di lavoro».
Allegato B
Valori massimi di esposizione
per la popolazione
(tabella di riferimento)
Frequenza (MHz; GHz) | E (V/m) | H (A/m) | S (W/m2) |
Da 01 a 3 MHz | 2 | 0,02 | - |
Da 3 a 3000 MHz | 2 | 0,02 | 0,01 |
Da 3000 MHz a 300 GHz | 2 | 0,10 | 0,2 |
- «E» rappresenta il valore efficace di intensità di campo elettrico;
- «H» rappresenta il valore efficace di intensità di
campo magnetico;
- «S» rappresenta la densità di potenza dell'onda piana
equivalente.
Art. 4.
Approvato con emendamenti
1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;
b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione
tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività
di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente
il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della
sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private
senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico,
un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale,
al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici
a bassissima frequenza e radiofrequenza;
c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento
di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità
di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento
delle attività riguardanti più regioni nonché alle
migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di
carattere economico ed impiantistico;
e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento
dell'inquinamento elettromagnetico;
f) alla realizzazione di accordi di programma con gli esercenti di
elettrodotti e di impianti fissi per emittenza radiotelevisiva e telefonia
mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli
impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di
tutelare il paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore
a 150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di
rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non
è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale,
scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore
a quattro ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità,
le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico
e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti,
di cui al comma 1, lettere a),, e) e h),, sono stabiliti,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata»;
b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento,
ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e della Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione,
ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità previsti dai
decreti di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata
la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002
per le attività di cui al comma 1, lettera b),, di lire 2.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2000 per le attività di cui
al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli
anni 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione degli accordi di programma
di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi
di programma di cui agli articoli 12 e 13.
4.100
Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, nell'alinea dopo la parola «Stato», inserire
le seguenti: «, al fine di assicurare la prevenzione dei rischi
sanitari e del danno ambientale, nel rispetto del principio di precauzione,».
4.101
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) alla determinazione dei limiti di esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché delle modalità
di ulteriore riduzione della esposizione ai predetti campi, da ottenere
con l'introduzione di valori di attenzione e obiettivi di qualità,
allo scopo in particolare, di assicurare la protezione da possibili effetti
a lungo termine».
4.800
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «obiettivi di
qualità» aggiungere le seguenti: «in quanto valori
di campo come definiti dal numero 2 della lettera d) dell'articolo
3,».
4.102
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «in considerazione
del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari
e di normative omogenee».
4.600
Lorenzi
Id. em. 4.102
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «in considerazione
del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari
e di normative omogenee».
4.103
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Respinto
Al comma 1, lettera b) premettere le seguenti parole: «al
concorso».
4.601
Lorenzi
Ritirato
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il Ministro della
sanità» inserire le seguenti: «di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».
4.500
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Ritirato
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in particolare
il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche
e private» inserire le seguenti: «e delle associazioni
dei consumatori competenti in materia e senza fini di lucro».
4.104
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «bassissima
frequenza e radiofrequenza».
4.105
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «bassissima
frequenza e radiofrequenza» con le seguenti: «bassa
e alta frequenza».
4.501
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 4.105
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «bassissima
frequenza e radiofrequenza» con le altre: «bassa e alta
frequenza».
4.602
Lorenzi
Id. em. 4.105
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «bassissima
frequenza e radiofrequenza» con le altre: «bassa e alta
frequenza».
4.502
Specchia, Maggi, Zambrino
Approvato
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «sorgenti fisse»
inserire le seguenti: «e mobili».
4.603
Lorenzi
Assorbito. V. emm. 4.502 e 4.503
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «magnetici ed
elettromagnetici» inserire le seguenti: «e mobili»
e dopo le parole: «territoriali interessate» inserire
le altre: «al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente».
4.503
Specchia, Maggi, Zambrino
Approvato. Votato dopo em. 4.502
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «zone territoriali
interessate» inserire le seguenti: «al fine di rilevare
i livelli di campo presenti nell'ambiente».
4.801
Il Relatore
V. testo 2
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «gli esercenti»
con le seguenti: «i gestori, i proprietari delle reti o coloro
che ne abbiano comunque la disponibilità».
4.801 (testo 2)
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «con gli
esercenti di elettrodotti e» con le altre: «con i gestori
di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione
o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché
con gli esercenti».
4.604
Lorenzi
Approvato
Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «fissi».
4.106
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Id. em. 4.604
Al comma 1, lettera f) sopprimere la parola: «fissi».
4.504
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 4.604
Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «fissi».
4.107
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «telefonia mobile», aggiungere le seguenti: «nonché con i gestori di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».
Conseguentemente sopprimere l'articolo 13 e le parole: «e 13»
al comma 6.
4.108
Rescaglio
Respinto
Al comma 1, lettera f) dopo la parola: «mobile» aggiungere le seguenti: «nonché con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».
Conseguentemente al comma 6, sopprimere le parole: «e 13».
4.109
Colla
Respinto
Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: «promuovere»
con la seguente: «individuare».
4.110
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine, le seguenti parole:
«, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d) e dell'articolo 8, comma 1 lettera c);».
4.111
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Decaduto
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
4.112
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: «g)
definizione dei criteri e dei vincoli per i tracciati degli eletrodotti».
4.113
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Decaduto
Al comma 1, lettera h) premettere le seguenti parole: «Previa
intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano».
4.114
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, lettera h) sostituire le parole da: «determinazione» fino a: «elettrodotti» con le seguenti: «determinazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto per gli elettrodotti e delle aree di rispetto per gli impianti di cui all'articolo 2 comma 1».
Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: «i parametri
per la previsione di» con le seguenti: «l'ampiezza delle».
4.115
Colla
Respinto
Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «fasce di rispetto
per gli elettrodotti», inserire le seguenti: «tenendo
conto del valore di attenzione pari a 0,5 microtesia e dell'obiettivo di
qualità pari a 0,2 microtesia».
4.116
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «all'interno di
tali fasce di rispetto» inserire le seguenti: «comunque
non inferiori a metri 100 per gli elettrodotti aventi tensione uguale o
superiore a 150 kV e metri 150 per gli elettrodotti con tensione superiore
a 380 kV».
4.117
Colla
Respinto
Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «quattro
ore», con le seguenti: «tre ore giornaliere, anche non
continuative».
4.118
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: «I limiti di esposizione»
fino a: «gli obiettivi di qualità» con le
seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 e
dall'articolo 4, comma 1 e 2, del decreto ministeriale 10 settembre 1998,
n. 381, i limiti di esposizione, valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità».
4.119
Montagnino
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 4.120, nell'odg n. 400
Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti,»
aggiungere le parole: «tenendo conto del progresso scientifico
e tecnologico e delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità,».
4.120
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 4.119, nell'odg n. 400
Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti,»
aggiungere le parole: «tenendo conto del progresso scientifico
e tecnologico e delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità,».
4.121
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 2, alinea, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «, rispettivamente per adulti e adolescenti inferiori a 12 anni, ferme restando, per i lavoratori e le lavoratrici del settore, le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'ambiente e sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata Stato-Regioni. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti».
Conseguentemente sopprimere le lettere a) e b).
4.122
Colla
Respinto
Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo
conto che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualità non possono comunque essere superiori, rispettivamente,
a 100 microtesia, a 0,5 microtesia e a 0,2 microtesia».
4.123
Montagnino
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di concerto
con il Ministro della sanità» con le seguenti: «di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato».
4.124
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 2 lettera a), sopprimere le parole da: «previo parere» sino alla fine della lettera.
Conseguentemente all'articolo 6 comma 4, sostituire le parole: «lettere
a) e con l'altra: «lettera».
4.605
Lorenzi
Ritirato
Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: «previo parere
del» con le altre: «sentito il» e sopprimere
le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata»
4.125 (testo corretto)
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «previo parere
del» con le seguenti: «sentito il».
4.802
Il Relatore
Id. em. 4.125 (testo corretto)
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «previo
parere del» con le seguenti: «sentito il parere».
4.126
Colla
Respinto
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sentite
le competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «acquisito
il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».
4.127
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole da: «previa
intesa» sino alla fine della lettera.
4.128
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « , previa intesa in sede di conferenza unificata» con le parole: «e la conferenza unificata».
Conseguentemente sopprimere il comma 3.
4.129
Montagnino
V. testo 2
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di concerto
con il Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «di
concerto con i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale».
4.129 (testo 2)
Montagnino
Approvato
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di concerto
con il Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «sentiti
i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale».
4.130
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 2 lettera b) primo periodo sopprimere le parole da: «previo parere» sino alla fine del periodo.
Conseguentemente all'articolo 6 comma 4, sopprimere le parole: «e
b)».
4.606
Lorenzi
Ritirato
Al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «previo parere
del» con le altre: «sentito il» e sostituire
la parola: «sentite» con le altre: «d'intesa
con le competenti Commissioni parlamentari» e sopprimere le parole:
«previa intesa in sede di Conferenza Unificata»
4.131 (testo corretto)
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «previo parere
del» con le seguenti: «sentito il».
4.803
Il Relatore
Sostanzialmente identico em. 4.131 (testo corretto)
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «previo
parere» con le seguenti: «sentito il parere».
4.132
Colla
Respinto
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «sentite
le competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «acquisito
il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».
4.133
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «, previa
intesa in sede di conferenza unificata» con le parole: «e
la conferenza unificata».
4.134
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2 lettere
a) e b), si adottano i seguenti valori:
a) da 0 a 10 KHz:
1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 5000 volt/metro e per
il campo magnetico 100 micro Tesla;
2) valori di attenzione: per il campo elettrico 6 V/m e per il campo magnetico
0,2 micro Tesla;
3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 0,5 V/m e per il
campo magnetico 0,1 micro Tesla;
b) da 10 KHz a 300 Ghz:
1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 20 V/m e per il campo
magnetico 50 milli Ampere/metro;
2) valori di attenzione: 0,5 V/m e per il campo magnetico 0,5 milli Ampere/metro;
3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 0,02 V/m e per il
campo magnetico 0,05 milli Ampere/m.
2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 settembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 1995».
4.505
Specchia
Id. em. 4.134
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2 lettere
a) e b), si adottano i seguenti valori:
a) da 0 a 10 KHz:
1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 5000 volt/metro e per
il campo magnetico 100 micro Tesla;
2) valori di attenzione: per il campo elettrico 6 V/m e per il campo magnetico
0,2 micro Tesla;
3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 0,5 V/m e per il
campo magnetico 0,1 micro Tesla;
b) da 10 KHz a 300 Ghz:
1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 20 V/m e per il campo
magnetico 50 milli Ampere/metro;
2) valori di attenzione: 0,5 V/m e per il campo magnetico 0,5 milli Ampere/metro;
3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 0,02 V/m e
per il campo magnetico 0,05 milli Ampere/m.
2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 settembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 1995».
4.607
Lorenzi
Respinto
Sopprimere il comma 3.
4.136
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 4.607
Sopprimere il comma 3.
4.137
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole da: «non siano» fino
ad: «unificata» con le seguenti: «non sia
stato raggiunto il concerto tra i Ministri dell'ambiente e della sanità».
4.138
Montagnino
Ritirato
Al comma 4, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente»
aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato».
4.506
Specchia, Maggi, Zambrino
Approvato
Al comma 4, dopo le parole: «del Ministro dell'Ambiente, sostituire
le parole: «previo parere del» con le altre: «sentito
il».
4.608
Lorenzi
Id. em. 4.506
Al comma 4, sostituire le parole: «previo parere del»
con le altre: «sentito il».
4.139
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore
della presente legge le imprese esercenti impianti elettrici presentano
agli organi competenti i progetti diretti all'adeguamento degli impianti
esistenti alla disciplina contenuta nel regolamento e alle norme vigenti.
Il provvedimento di approvazione del progetto di adeguamento costituisce
accertamento di conformità degli impianti esistenti alla suindicata
disciplina».
4.609
Lorenzi
Respinto
Sopprimere il comma 5.
4.140
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella Lubrano di Ricco
Id. em. 4.609
Sopprimere il comma 5.
4.141
Cò, Crippa, Russo Spena
Id. em. 4.609
Sopprimere il comma 5.
4.142
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Id. em. 4.609
Sopprimere il comma 5.
4.143
Colla
Id. em. 4.609
Sopprimere il comma 5.
4.144
Rescaglio
Id. em. 4.609
Sopprimere il comma 5.
4.507
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Ritirato
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Le regioni italiane, incluse le province a statuto speciale di
Trento e Bolzano, la repubblica di San Marino e la Città del Vaticano,
secondo le procedure descritte all'articolo 1, comma 2b), sotto il controllo
dell'ANPA (Agenzia nazionale per l'ambiente) e delle ARPA (Agenzie regionali
per l'ambiente) adegueranno la propria normativa in merito ai limiti massimi
di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità
ai decreti di cui al comma 2 del presente articolo pur mantenendo la propria
autonomia in merito all'ottimizzazione ed alle accortezze che le nuove
tecnologie offriranno per la riduzione dalle emissioni elettromagnetiche».
4.145
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Le regioni possono fissare valori del limite di esposizione,
valori di attenzione ed obiettivo di qualità, maggiormente cautelativi
rispetto a quelli stabiliti dallo Stato».
4.146
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Le regioni possono fissare obiettivi di qualità, maggiormente
cautelativi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato».
4.804 (testo corretto)
Il Relatore
Approvato
Al comma 5, dopo le parole: «valori di attenzione e» aggiungere
le seguenti: «, limitatamente all'aeccezione di cui al numero
2), lettera d), dell'articolo 3 della presente legge,».
4.147
Colla
Respinto
Al comma 6, sopprimere le parole da: «e di lire 5.000 milioni»
fino alla fine del comma.
4.1000
Il Relatore
Approvato
Al comma 6, dopo le parole: «8.000 milioni» sostituire
le parole: «per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002»
con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003»;
dopo le parole: «2.000 milioni annue» sostituire
le parole: «a decorrere dall'anno 2000» con le seguenti:
«a decorrere dall'anno 2001»; dopo le parole: «di
lire 5.000 milioni» sostituire le parole: «per ciascuno
degli anni 2000, 2001 e 2002» con le seguenti: «per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».
9.4273.100.
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4273,
premesso che:
è necessario ed urgente introdurre nella legislazione limiti di
esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per gli
scopi e secondo le definizioni di cui agli articoli 1 e 3 del disegno di
legge;
il Governo ha predisposto due schemi di decreto volti ad assicurare la
tutela della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti;
detti schemi di decreto sono il frutto di un positivo rapporto tra Governo
e Parlamento finalizzato ad avviare, prima della definitiva approvazione
del disegno di legge, l'impegnativo lavoro necessario all'individuazione
dei limiti e delle misure di cautela;
tali schemi di decreto, che risultano condivisibili nell'indicazione di
valori e limiti e che nel complesso risultano coerenti con la struttura
del disegno di legge, necessitano tuttavia di alcune modifiche ed integrazioni,
anche alla luce delle scelte normative compiute nel corso dell'iter
parlamentare del disegno di legge,
invita il Governo:
ad emanare i decreti di cui all'articolo 4 - secondo i criteri e i principi
indicati nel combinato disposto degli articoli 1, 3 e 4 - rigorosamente
entro i termini previsti;
a prevedere l'adozione di misure di cautela per la tutela da possibili
effetti a lungo termine anche per i lavoratori professionalmente esposti;
a proseguire e rafforzare l'azione per una piena e coerente attuazione
sull'intero territorio nazionale, anche da parte delle regioni e delle
autonomie locali, del decreto ministeriale n. 381 del 1998;
a promuovere, in sede europea, le opportune iniziative affinché
il principio cautelativo per la tutela da possibili effetti a lungo termine
possa essere recepito anche negli indirizzi e negli atti normativi comunitari.
----
(*) Accolto dal Governo.
9.4273.101
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
la Camera ha approvato, in data 13 luglio 1999, una mozione nella quale
si è impegnato il Governo a predisporre, entro 120 giorni, un decreto
relativo ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi
di qualità per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori
professionalmente esposti nei confronti dei campi elettromagnetici generati
a frequenze o da impianti fissi non contemplati dal decreto ministeriale
n. 381 del 1998, assumendo, nella definizione di tali valori, gli indirizzi
contenuti nel documento congiunto Iss-Ispesl, nel documento aggiuntivo
Ispesl e sulla base dei dati evidenziati dalle indagini epidemiologiche;
nella citata mozione il Governo è stato impegnato, altresì,
ad operare per la piena applicazione del decreto ministeriale n. 381 del
1998 in modo coerente sull'intero territorio nazionale;
il Governo ha presentato, in data 11 novembre 1999, pertanto rispettando
i tempi previsti dalla mozione suddetta, due bozze di schemi di decreto,
di cui una relativa ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e
agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione
nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze o da impianti
fissi non contemplati dal decreto ministeriale n. 381 del 1998 e l'altra
avente ad oggetto i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità per la tutela della salute dei lavoratori professionalmente
esposti nei confronti di campi elettromagnetici generati a frequenze comprese
tra 0 Hz e 300 GHz;
si è svolta, in data 18 gennaio 2000, una audizione del sottosegretario
all'ambiente, onorevole Calzolaio, nella quale, oltre all'apprezzamento
del lavoro svolto dal Governo e sottoposto alla valutazione del Parlamento,
sono state avanzate alcune proposte di modifica ed integrazione ai due
decreti presentati; in particolare, è stato evidenziato come le
bozze dei decreti non prendano in esame la totalità degli impianti
fissi non contemplati nel decreto n. 381 del 1998, come richiesto dalla
suddetta mozione parlamentare. Inoltre, per la tutela della salute della
popolazione dai campi elettrici e magnetici generati a frequenza di rete
(50 Hz) non sono stati introdotti valori di attenzione e obiettivi di qualità
per il campo elettrico e, per il campo magnetico, sempre in relazione ai
valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, si introduce un
concetto non condivisibile di dose media annua. Per i lavoratori professionalmente
esposti, infine, non sono stati contemplati i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità,
impegna il Governo:
a modificare gli schemi di decreto affinché:
a) sia rivisto il concetto di dose media annua;
b) siano individuati, per i 50 Hz, valori di attenzione e obiettivi
di qualità anche per il campo elettrico;
c) siano introdotti, anche per i lavoratori professionalmente esposti,
i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, in aderenza agli
indirizzi contenuti nel documento congiunto Ispesl-Iss, come esplicitamente
richiamato dalla suddetta mozione parlamentare.
----
(*) Accolto dal Governo.
9.4273.102
Specchia, Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Maggi, Zambrino, Monteleone, Cozzolino, Castellani Carla, Pontone, De Masi, Turini, Bornacin
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso:
che il Governo ha presentato l'11 novembre 1999 due bozze di schemi di
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri relativi uno ai limiti
di esposizione, e ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità
per la tutela della salute della popolazione nei confronti dei campi elettromagnetici
generati a frequenze o da impianti fissi non contemplati dal decreto ministeriale
n. 381 del 1998 e l'altro ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione
e agli obiettivi di qualità per la tutela della salute dei lavoratori
professionalmente esposti nei confronti di campi elettromagnetici generati
a frequenze tra 0 Hz e 300 GHz;
che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica hanno espresso articolati pareri sui due decreti;
che è necessario e urgente introdurre nella legislazione italiana
limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità
per un'efficace tutela della popolazione e dei lavoratori professionalmente
esposti;
che i due decreti innanzi citati devono essere approvati entro il 31 dicembre
2000 anche se nel frattempo non sarà stata definitivamente approvata
la legge-quadro sull'inquinamento elettromagnetico;
che le bozze dei decreti hanno comunque bisogno di alcune modifiche,
impegna il Governo:
ad approvare, con modifiche, entro il 31 dicembre 2000 i due decreti relativi
ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità
per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori professionalmente
esposti, anche nel rispetto dei seguenti criteri:
a) introduzione di limiti di esposizione, di valori di attenzione e
di obiettivi di qualità per tutte le tipologie di impianti fissi
non contemplate nel decreto ministeriale n 381 del 1998 (radar varchi magnetici,
onde convogliate);
b) individuazione, per i 50 Hz, di valori di attenzione e di obiettivi
di qualità anche per il campo elettrico;
c) introduzione, anche per i lavoratori professionalmente esposti,
di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, in aderenza agli
indirizzi contenuti nel documento congiunto Ispesl-Iss;
d) rivisitazione del concetto di dose medio-annua;
e) assunzione di iniziative in sede europea, affinché il principio
cautelativo per la tutela dei possibili effetti a lungo termine possa essere
recepito anche negli indirizzi e nelle normative comunitarie.
----
(*) Accolto dal Governo.
9.4273.103
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4273,
impegna il Governo:
a riferire la decretazione sia alle frequenze che alle tipologie di impianto
fisso non contemplate dal decreto ministeriale 10 settembre 1998 n. 381.
----
(*) Accolto dal Governo.
9.4273.104
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame dell'articolo 4 del disegno di legge n. 4273,
impegna il Governo:
ad impartire direttive affinché società o enti pubblici e
privati, che provvedano all'installazione di impianti a rete fissa e di
diffusione radio elettrica, perseguano la realizzazione degli stessi impianti
con criteri di minor impatto ambientale e di minor inquinamento elettromagnetico
ricorrendo, ove non contrastino evidenti motivi contrari, all'interramento
delle linee elettriche aeree ed al posizionamento delle antenne per la
radiofrequenza, ed altresì affinchè le società e gli
enti pubblici e privati che provvedano alla bonifica degli impianti esistenti
sulla base delle norme di cui alla presente legge perseguano, compatibilmente
con le risorse a disposizione, gli stessi criteri di cui al precedente
periodo.
----
(*) Accolto dal Governo.
9.4273.105
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame dell'articolo 4,
impegna il Governo:
a tener conto, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, anche delle
indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
----
(*) Accolto dal Governo.
9.4273.106
La Commissione
Ritirato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4273,
invita il Governo:
a verificare la possibilità di destinare una quota dei proventi
per le concessioni UMTS al risanamento dell'inquinamento prodotto dalle
stazioni radiobase per telefonia cellulare.
9.4273.300
Viviani, Cazzaro, Maconi, Pizzinato, Montagna, Larizza, Piatti, Pelella, Marchetti, Preda, De Guidi
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4273,
in relazione alle funzioni attribuite allo Stato dall'articolo 4,
impegna il Governo:
nella definizione dei decreti attuativi, ed in particolare nel definire
concretamente i vincoli quantitativi e qualitativi al fine di evitare situazioni
di inquinamento elettromagnetico, a tener presente che nell'attività
produttiva, quale si verifica nelle aree industriali e dei servizi, l'esposizione
all'eventuale presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico risulta
sostanzialmente diversa rispetto ai luoghi di residenza e tale diversità
dovrà essere rilevante nella definizione della suddetta normativa.
----
(*) Accolto dal Governo.
9.4273.400 (già emm. 4.119 e 4.120)
Montagnino, Lasagna, Manfredi, Rizzi
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4273,
impegna il Governo:
a prendere le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche sollevate
dagli emendamenti 4.119 e 4.120.
----
(*) Accolto dal Governo.
4.0.100
Serena
Decaduto
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
(Consiglio direttivo permanente
di verifica sui fenomeni derivanti
da inquinamento elettromagnetico)
1. È istituito il Consiglio direttivo permanente di verifica sui
fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico (CODIPINQUE) avente
i seguenti compiti:
a) vigilare e fare rispettare i parametri di riferimento e la normativa vigente in tema di inquinamento elettromagnetico;
b) proporre al Ministero della sanità e al Ministero dell'ambiente,
in base ai risultati delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali
nonchè di ogni altra ricerca scientifica, la revisione migliorativa
dei limiti e delle distanze dalle fonti che generano campi elettromagnetici;
c) definire le modalità tecniche del marchio, dell'etichetta,
della scheda illustrativa da apporre su tutte le apparecchiature che generano
radiazioni non ionizzanti e quanto altro sia necessario per una corretta
informazione all'utenza in riferimento agli articoli di legge;
d) coordinare l'applicazione dei risultati derivanti da nuove ricerche
tecnologiche alla normativa vigente.
2. Il CODIPINQUE è composto da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un rappresentante dell'ISPESL, da due tecnici scelti tra ingegneri che operano nel settore delle telecomunicazioni e da tre architetti con preparazione adeguata in tematiche ambientali, paesaggistiche, strutturali, storiche e archeologiche.
3. Il CODIPINQUE esprime il proprio parere qualora si verifichino controversie
tra enti gestori di un servizio elettrico o di telecomunicazioni e la cittadinanza
interessata dall'intervento, sia questo nuovo, di ristrutturazione o di
bonifica.
4. Il CODIPINQUE è chiamato a rispondere del suo operato in merito
alle delibere tecniche e di applicazione della presente legge direttamente
agli organi di governo e al Ministero delle comunicazioni.
5. Il CODIPINQUE dispone in merito al fermo degli impianti dei gestori
pubblici o privati, o delle società appaltanti che effettuano lavori
o trasmissioni di qualsiasi potenza e frequenza che non ottemperino alle
disposizioni della presente legge.
6. Il CODIPINQUE può disporre nei confronti dei gestori degli impianti
di cui alla presente legge il pagamento di sanzioni pecuniarie o la revoca
della licenza di esercizio per l'area interessata qualora, dopo il secondo
avviso, essi siano inadempienti.
7. Il CODIPINQUE redige annualmente un rapporto nel quale sono riportate
le posizioni delle associazioni e dei comitati con scopi ambientalistici;
il rapporto è trasmesso alle regioni, alle province ed ai comuni
interessati, e al Ministero delle comunicazioni.
8. Le conclusioni del rapporto di cui al comma 7 sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale.
9. Il CODIPINQUE collabora attivamente con le regioni, le province ed i
comuni per la costituzione di un catasto inerente tutte le fonti di elettromagnetismo
quali quelle derivanti da elettrodotti, da impianti radiofonici, radiotelevisivi,
e di telefonia mobile cellulare e satellitare, radioamatoriale, impianti
radar ed impianti per servizi di pubblica sicurezza.
10. In caso di qualsiasi tipo di controversia, il CODIPINQUE collabora,
con l'uso della propria strumentazione, alla verifica dei valori di campo
elettrico ed elettromagnetico, redigendo una propria documentazione certificata.
11. Il CODIPINQUE collabora con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni per quanto attiene all'identificazione degli impianti per
elettrici e per telecomunicazione e delle frequenze loro assegnate.
12. Il CODIPINQUE offre la propria consulenza tecnica per la riconduzione
a conformità degli impianti esistenti su tutto il territorio nazionale,
nella Repubblica di San Marino, e nella Città del Vaticano, con
i relativi territori di pertinenza.
13. Il CODIPINQUE deve essere interpellato e deve dare il benestare alla
costruzione o alla edificazione di nuovi impianti per la produzione e il
trasporto di energia elettrica, e di impianti di telecomunicazioni al fine
di garantire il rispetto dei limiti di campo elettrico ed elettromagnetico,
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti
dalla presente legge.
14. Il CODIPINQUE deve promuovere tutte le opportune iniziative pubblicitarie
e conoscitive affinchè la popolazione possa effettivamente essere
edotta sui rischi per la salute derivanti dalle radiazioni non ionizzanti.
15. Il CODIPINQUE coordina in ambito internazionale convegni ed altre attività
basandosi su tutte le esperienze e le problematiche riscontrate sul territorio
nazionale.
16. Il CODIPINQUE certifica le apparecchiature per il rilevamento dei campi
elettrici ed elettromagnetici in dotazione ad istituti di ricerca, ad enti
gestori del servizio elettrico radio-telefonico, televisivo per telefonia
mobile, nonchè delle ASL e di tutti gli enti ed associazioni dotati
di misuratori di campo. La presente disposizione è finalizzata a
stabilire uno standard di misurazione omogeneo valido per tutti
i soggetti interessati.
4.0.300
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Improcedibile
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
1. È istituito il Consiglio direttivo permanente di verifica sui
fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico (COMITATO) avente i
seguenti compiti:
a) vigilare e fare rispettare i parametri di riferimento e la normativa vigente in tema di inquinamento elettromagnetico;
b) proporre al Ministero della sanità e al Ministero dell'ambiente,
in base ai risultati delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali
nonchè di ogni altra ricerca scientifica, la revisione migliorativa
dei limiti e delle distanze dalle fonti che generano campi elettromagnetici;
c) definire le modalità tecniche del marchio, dell'etichetta,
della scheda illustrativa da apporre su tutte le apparecchiature che generano
radiazioni non ionizzanti e quanto altro sia necessario per una corretta
informazione all'utenza in riferimento agli articoli 8, 9, 19, 11 e 12;
d) coordinare l'applicazione dei risultati derivanti da nuove ricerche
tecnologiche alla normativa vigente.
2. Il COMITATO è composto da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un rappresentante dell'ISPESL, da due tecnici scelti tra ingegneri che operano nel settore delle telecomunicazioni e da tre architetti con preparazione adeguata in tematiche ambientali, paesaggistiche, strutturali, storiche e archeologiche.
3. Il COMITATO esprime il proprio parere qualora si verifichino controversie
tra enti gestori di un servizio elettrico o di telecomunicazioni e la cittadinanza
interessata dall'intervento, sia questo nuovo, di ristrutturazione o di
bonifica.
4. Il COMITATO è chiamato a rispondere del suo operato in merito
alle delibere tecniche e di applicazione della presente legge direttamente
agli organi di governo e al Ministero delle comunicazioni.
5. Il COMITATO dispone in merito al fermo degli impianti dei gestori pubblici
o privati, o delle società appaltanti che effettuano lavori o trasmissioni
di qualsiasi potenza e frequenza che non ottemperino alle disposizioni
della presente legge.
6. Il COMITATO può disporre nei confronti dei gestori degli impianti
di cui alla presente legge il pagamento di sanzioni pecuniarie o la revoca
della licenza di esercizio per l'area interessata qualora, dopo il secondo
avviso, essi siano inadempienti.
7. Il COMITATO redige annualmente un rapporto nel quale sono riportate
le posizioni delle associazioni e dei comitati con scopi ambientalistici;
il rapporto è trasmesso alle regioni, alle province ed ai comuni
interessati, e al Ministero delle comunicazioni.
8. Le conclusioni del rapporto di cui al comma 7 sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale.
9. Il COMITATO collabora attivamente con le regioni, le province ed i comuni
per la costituzione di un catasto inerente tutte le fonti di elettromagnetismo
quali quelle derivanti da elettrodotti, da impianti radiofonici, radiotelevisivi,
e di telefonia mobile cellulare e satellitare, radioamatoriale, impianti
radar ed impianti per servizi di pubblica sicurezza.
10. In caso di qualsiasi tipo di controversia, il COMITATO collabora, con
l'uso della propria strumentazione, alla verifica dei valori di campo elettrico
ed elettromagnetico, redigendo una propria documentazione certificata.
11. Il COMITATO collabora con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
per quanto attiene all'identificazione degli impianti per elettrici e per
telecomunicazione e delle frequenze loro assegnate.
12. Il COMITATO offre la propria consulenza tecnica per la riconduzione
a conformità degli impianti esistenti su tutto il territorio nazionale,
nella Repubblica di San Marino, e nella Città del Vaticano, con
i relativi territori di pertinenza.
13. Il COMITATO deve essere interpellato e deve dare il benestare alla
costruzione o alla edificazione di nuovi impianti per la produzione e il
trasporto di energia elettrica, e di impianti di telecomunicazioni al fine
di garantire il rispetto dei limiti di campo elettrico ed elettromagnetico,
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti
dalla presente legge.
14. Il COMITATO deve promuovere tutte le opportune iniziative pubblicitarie
e conoscitive affinchè la popolazione possa effettivamente essere
edotta sui rischi per la salute derivanti dalle radiazioni non ionizzanti.
15. Il COMITATO coordina in ambito internazionale convegni ed altre attività
basandosi su tutte le esperienze e le problematiche riscontrate sul territorio
nazionale.
16. Il COMITATO certifica le apparecchiature per il rilevamento dei campi
elettrici ed elettromagnetici in dotazione ad istituti di ricerca, ad enti
gestori del servizio elettrico radio-telefonico, televisivo per telefonia
mobile, nonchè delle ASL e di tutti gli enti ed associazioni dotati
di misuratori di campo. La presente disposizione è finalizzata a
stabilire uno standard di misurazione omogeneo valido per tutti
i soggetti interessati.
17. Il Comitato si relazione direttamente e collabora all'attività
di ricerca e monitoraggio con il Forum delle Comunicazioni presso il ministero
delle Comunicazioni».