Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273)
ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 5.
Approvato con un emendamento
(Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti)
1. Al fine di tutelare l’ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti fissi per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.
2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrolocuzione e di collisione dell’avifauna.
3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 é definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell’ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi.
f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
EMENDAMENTI
5.100
Serena
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.100
Sostituire l’articolo 5, con il seguente:
"Art. 5. - (Procedure per la richiesta di concessione all’installazione di impianti destinati al servizio elettrico e di telecomunicazioni) – 1. Le domande di autorizzazione per nuovi elettrodotti, ovvero la modifica di elettrodotti esistenti, nonchè le domande relative a emittenti e a ripetitori radiotelevisivi, alle stazioni radiobase per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono contenere una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell’opera nonchè la rappresentazione dei tracciati e delle distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali, come indicato nell’articolo 4.
2. In sede di progettazione degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, delle stazioni radiobase per telefonia cellulare e dei radar per uso civile e militare, al fine di tenere conto degli effetti di sovrapposizione delle radiazioni dei campi magnetici ed elettrici, devono essere valutati i livelli di esposizione della popolazione considerando anche gli eventuali campi elettrici e magnetici preesistenti.
3. Negli strumenti urbanistici e nelle loro varianti, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati e le distanze di rispetto degli elettrodotti, le localizzazioni delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, dei radar e i relativi limiti di esposizione indicati all’articolo 3, confermati dalle autorità sanitarie locali competenti per territorio. Possono essere altresì individuate aree idonee alla localizzazione di nuove installazioni di emittenti e di ripetitori radiotelevisivi e di stazioni radiobase per telefonia cellulare.
4. Il richiedente l’autorizzazione deve adottare tutte le soluzioni tecnologiche, costruttive e gestionali, anche non tradizionali, atte a ridurre l’impatto ambientale sul territorio per l’attività intrapresa.
5. Le autorità sanitarie locali competenti per territorio procedono, in sede di collaudo, alla verifica delle distanze previste nella domanda di autorizzazione. In caso di violazione di quanto previsto, si procede alla revoca immediata dell’autorizzazione all’installazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano il piano catastale elettromagnetico regolatore per la localizzazione delle stazioni elettriche ed i tracciati degli elettrodotti aerei per tensioni da 10 KV a 1000 KV, nonchè il piano regionale per la localizzazione degli impianti radiotelevisivi, per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare e dei radar, tenendo conto, per il rilascio delle autorizzazioni, dei limiti e delle distanze previsti dalla presente legge.
7. L’esercizio degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e l’installazione di impianti nuovi sono subordinati all’autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta competente, di concerto con gli assessori competenti in materia di sanità, urbanistica e ambiente, e dal CODIPINQUE.
8. La domanda per l’autorizzazione all’installazione di un impianto deve essere presentata al presidente della giunta competente per il rilascio della concessione edilizia, corredata della seguente documentazione:
a) cartografia o supporto digitale attestanti l’esatta ubicazione del progetto;
b) progetto dettagliato dell’installazione recante le informazioni complete dal punto di vista tecnologico, costruttivo ed operativo, con la relativa idoneità statica e dinamica dell’antenna, traliccio, o altro dispositivo generante fonti elettromagnetiche;
c) autorizzazione tecnico-sanitaria dell’ASL competente per territorio, previa certificazione rilasciata da un istituto pubblico competente in materia di certificazione di impianti e di omologazione, ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera m), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) analisi di compatibilità elettromagnetica dell’impianto in relazione all’ambiente circostante;
e) valutazione di impatto paesaggistico, architettonico, archeologico e ambientale;
f) dichiarazione di conformità della normativa comunitaria in materia di installazioni industriali;
g) dichiarazione di regolarità dell’impianto antincendio al fine di garantire la sicurezza dell’impianto;
h) possesso dell’assicurazione obbligatoria per qualsiasi danno prodotto dall’installatore o dal gestore a persone o cose, durante la fase di costruzione o nella gestione successiva.
9. L’installazione degli impianti deve essere notificata alla provincia competente per territorio.
10. Gli organi competenti, in particolare l’ufficio del catasto urbano e del piano regolatore, devono provvedere al cambio di destinazione d’uso in tutti locali o i terreni interessati ad ospitare macchinari ed antenne. In particolare, poichè trattasi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la nuova destinazione d’uso sarà: "uso industriale".
11. Le funzioni amministrative in materia di impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti, compresa la vigilanza per il rispetto della presente legge, sono attribuite alle province e ai comuni. Per la vigilanza sulle cessioni elettromagnetiche, le province si avvalgono della consulenza tecnica, dei presìdi multizonali di prevenzione, dell’ISPESL, della ASL e del CODIPINQUE.
12. L’esercizio dell’impianto può avere luogo previa convenzione con i comuni o con il consorzio di comuni, con le province e con le regioni interessate".
5.300
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300
Sostituire l’articolo 5 con il seguente:
"Art. 5. - (Procedure per la richiesta di concessione all’installazione di impianti destinati al servizio elettrico e di telecomunicazione). – 1. Le domande di autorizzazione per nuovi elettrodotti, ovvero la modifica di elettrodotti esistenti, nonché le domande relative a emittenti e a ripetitori radiotelevisivi, alle stazioni radiobase per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono contenere una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell’opera nonché la rappresentazione dei tracciati e delle distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali, come indicato nell’articolo 4.
2. In sede di progettazione degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, delle stazioni radiobase per telefonia cellulare e dei radar per uso civile e militare, al fine di tenere conto degli effetti di sovrapposizione delle radiazioni dei campi magnetici ed elettrici, devono essere valutati i livelli di esposizione della popolazione considerando anche gli eventuali campi elettrici e magnetici preesistenti.
3. Negli strumenti urbanistici e nelle loro varianti, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati e le distanze di rispetto degli elettrodotti, le localizzazioni delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, dei radar e i relativi limiti di esposizione indicati all’articolo 3, confermati dalle autorità sanitarie locali competenti per territorio. Possono essere altresì individuate aree idonee alla localizzazione di nuove installazioni di emittenti e di ripetitori radiotelevisivi e di stazioni radiobase per telefonia cellulare.
4. Il richiedente l’autorizzazione deve adottare tutte le soluzioni tecnologiche, costruttive e gestionali, anche non tradizionali, atte a ridurre l’impatto ambientale sul territorio per l’attività intrapresa.
5. Le autorità sanitarie locali competenti per territorio procedono, in sede di collaudo, alla verifica delle distanze previste nella domanda di autorizzazione all’installazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano il piano catastale elettromagnetico regolatore per la localizzazione delle stazioni elettriche ed i tracciati degli elettrodotti aerei per tensioni da 10 KV a 1000 KV, nonché il piano regionale per la localizzazione degli impianti radiotelevisivi, per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare e dei radar, tenendo conto, per il rilascio delle autorizzazioni, dei limiti e delle distanze previsti dalla presente legge.
7. L’esercizio degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e l’installazione di impianti nuovi sono subordinati all’autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta competente, di concerto con gli assessori competenti in materia di sanità, urbanistica e ambientale, e dal Comitato.
8. La domanda per l’autorizzazione all’installazione di un impianto deve essere presentata al presente della giunta competete per il rilascio della concessione edilizia, corredata dalla seguente documentazione:
a) cartografia o supporto digitale attestanti l’esatta ubicazione del progetto;
b) progetto dettagliato dell’installazione recante le informazioni complete dal punto di vista tecnologico, costruttivo ed operativo, con la relativa idoneità statica e dinamica dell’antenna, traliccio, o altro dispositivo generante fonti elettromagnetiche;
c) autorizzazione tecnico-sanitaria dell’ASL competente per territorio, previa certificazione rilasciata da un istituto pubblico competente in materia di certificazione di impianti e di omologazione, ai sensi dell’articolo 6, lettera m), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) analisi di compatibilità elettromagnetica dell’impianto in relazione all’ambiente circostante;
e) valutazione di impatto paesaggistico, architettonico, archeologico e ambientale;
f) dichiarazione di conformità della normativa comunitaria in materia di installazioni industriali;
g) dichiarazione di regolarità dell’impianto antincendio al fine di garantire la sicurezza dell’impianto;
h) possesso dell’assicurazione obbligatoria per qualsiasi danno prodotto dall’installatore o dal gestore a persone o cose, durante la fase di costruzione o nella gestione successiva.
9. L’installazione degli impianti deve essere notificata alla provincia competente per territorio.
10. Gli organi competenti, in particolare l’ufficio del catasto urbano e del piano regolatore, devono provvedere al cambio di destinazione d’uso in tutti locali o i terreni interessati ad ospitare macchinari ed antenne. In particolare, poiché trattasi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la nuova destinazione d’uso sarà: "uso industriale".
11. Le funzioni amministrative in materia di impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti, compresa la vigilanza per il rispetto della presente legge, sono attribuite alle province e ai comuni. Per la vigilanza sulle cessioni elettromagnetiche, le province si avvalgono della consulenza tecnica, dei presidi multizonali di prevenzione, dell’ISPESL, della ASL e del Comitato.
12. L’esercizio dell’impianto può avere luogo previa convenzione con i comuni o con il consorzio di comuni, con le province e con le regioni interessate.
5.101
Serena
Respinto
Sostituire l’articolo, con il seguente:
"Art. 5. - (Misure per la tutela dell’ambiente e del paesaggio - Obiettivi di qualità). – 1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, gli elettrodotti devono correre in cavo interrato o devono altresì essere previste, in fase di progettazione, particolari misure al fine di evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati, qualora l’interramento non sia praticabile.
2. Negli strumenti urbanistici e loro varianti adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree esterne, le zone di interdizione e le zone di rispetto di cui all’articolo 4. All’interno di tali zone non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale o altra attività civile, industriale, commerciale e di tempo libero.
3. Fatta salva la valutazione dell’impatto ambientale, paesaggistico e sanitario, gli elettrodotti possono essere costruiti solo al di fuori dei centri abitati e mantenendo una distanza minima di 500 metri dall’insediamento abitativo già esistente, o dalle aree aventi tale destinazione d’uso, anche se non già edificate.
4. La stessa distanza di cui al comma 3 deve essere rispettata anche per le strutture elettriche e per telecomunicazioni esistenti, che devono essere trasferite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di violazione di tale obbligo il presidente della giunta regionale, entro i dodici mesi successivi, ordina d’ufficio, a spese del titolare dell’impianto o del legale rappresentante, la disattivazione coatta dell’impianto e la sua rimozione.
5. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa fra 0 KHz e 300 GHz, e l’adeguamento di quelli già esistenti, devono avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione, e comunque entro i limiti stabiliti dalla presente legge.
5.102
Lubrano di Ricco
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
"1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo di modifica del titolo III, capo I, articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 e 118 del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, rispettando i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, fatte salve le vigenti discipline di settore in materia di conservazione della natura, difesa del suolo, tutela paesistico-ambientale, archeologica ed assetto urbanistico del territorio;
b) partecipazione ai procedimenti di individuazione dei tracciati e di autorizzazione dei progetti delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli enti esponenziali di tutela ambientale".
Conseguentemente ai commi 2 e 3 sostituire la parola: "regolamento" con la seguente: "decreto legislativo".
5.600
Lorenzi
Approvato
Al comma 1 sopprimere la parola: "fissi".
5.103
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Id. em. 5.600
Al comma 1, sopprimere la parola: "fissi".
5.500
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 5.600
Al comma 1, alla fine del primo periodo, sopprimere la parola: "fissi".
5.800
Il Relatore
Id. em. 5.600
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: "fissi".
5.104
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: "fissi" aggiungere le seguenti: "o montati su ruote".
5.601
Lorenzi
Respinto
Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente:
0a) Obbligo per i gestori di presentare progetti dettagliati e completi sotto tutti i profili (cartografie aggiornate, tecnologia adottata, V.I.A. su progetto preliminare, informazione del cittadino interessato dall’opera).
5.105
Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 3, sopprimere la lettera e).
5.602
Lorenzi
Respinto
Al comma 3 lettera f) sostituire le parole: "valutazione preventiva" con le altre: "rilevamento preventivo".
5.106
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Id. em. 5.602
Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: "valutazione preventiva" con le seguenti: "rilevamento preventivo".
5.501
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 5.602
Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: "valutazione preventiva" con le seguenti: "rilevamento preventivo".
5.107
Erroi
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. Entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge le imprese esercenti impianti elettrici presentano agli organi competenti i progetti diretti all’adeguamento degli impianti esistenti alla disciplina contenuta nel regolamento e alle norme vigenti. Il provvedimento di approvazione del progetto di adeguamento costituisce accertamento di conformità degli impianti esistenti alla suindicata disciplina.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLO AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5
5.0.100
Serena
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.100
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis
(Requisiti per la omologazione della stazione radiobase, di una stazione per impianto di telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazioni in generale)
1. Ai fini dell’insediamento dei servizi relativi a impianti di telecomunicazioni deve essere dimostrata l’idoneità del sito secondo quanto previsto dal piano urbanistico e dalla presente legge.
2. Il progetto della stazione per impianto di telecomunicazione, telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazione in generale, di seguito denominato "stazione radiobase" (SRB), deve contenere tutti i parametri radioelettrici fondamentali del sistema ovvero le caratteristiche e le prestazioni degli alimentatori, dei trasmettitori, dei cavi di collegamento delle antenne, la procedura di calcolo delle grandezze e delle caratteristiche d’irradiazione, i diagrammi d’antenna in campo vicino ed in campo lontano, i valori calcolati del campo elettromagnetico e della densità di potenza in condizioni di massima potenza trasmissibile dall’impianto, tenendo conto delle tolleranze e degli effetti di degradazione del sistema.
3. Nel progetto della SRB devono essere definite le zone individuate all’articolo 4. Inoltre è delimitata una zona vietata, denominata "di interdizione", entro cui l’esposizione alla popolazione è vietata e che comprende tutta la zona di campo vicino, costituita dalla zona relativa e dalla zona di Fresnel, definita, per antenne di dimensioni maggiori della lunghezza d’onda minima dell’intervallo di frequenze operative dell’impianto; da d > 2D2 / l ove D è la dimensione massima dell’antenna e l è la lunghezza d’onda minima.
4. I valori efficaci dell’intensità di campo elettrico e di campo magnetico o il valore della densità di potenza intorno al sito della SRB devono scaturire dalla somma dei contributi dovuti alle antenne, o celle, e dei contributi dovuti ad altre sorgenti di onde elettromagnetiche nell’intera gamma di radiofrequenze considerate dalla normativa vigente già presenti nel sito. Tali livelli di campo possono essere rilevati in maniera affidabile soltanto da misure effettuate preventivamente e certificate dagli enti preposti con l’approvazione del CODIPINQUE.
5. Il progetto della SRB deve prevedere:
a) l’installazione di un sistema certificato di monitoraggio continuo dei valori del campo elettromagnetico dotato di sistema di allarme via radio con il gestore nel caso del superamento dei limiti di cautela stabiliti;
b) la registrazione automatica dei dati misurati da una "scatola nera" di monitoraggio di radiazioni non ionizzanti;
c) lo spegnimento automatico della SRB fino a quando non sia effettuata e verificata la riduzione a conformità dei valori stabiliti dalla presente legge. In caso di blocco della SRB il gestore deve avvisare tempestivamente:
1) l’ufficio comunale incaricato del rilascio della concessione edilizia, per l’installazione dell’impianto per telecomunicazioni;
2) la ASL di pertinenza;
3) l’ufficio competente del Ministero della sanità;
4) l’eventuale amministratore o proprietario dell’immobile o del terreno in cui la SRB è ubicata.
6. Lo sblocco dell’impianto della SRB può essere effettuato dalla società di gestione del servizio sotto la propria responsabilità per un numero massimo di cinque volte trimestrali. Qualora si verifichi un ulteriore blocco, il gestore dell’impianto deve convocare obbligatoriamente la ASL di competenza unitamente al CODIPINQUE, che provvedono a verificare l’efficienza degli impianti e a deliberare in merito. Ai controlli della SRB possono partecipare al massimo tre rappresentanti delle associazioni o dei comitati di quartiere interessati a verificare:
a) che le apparecchiature siano in ottime condizioni;
b) che l’autorizzazione di concessione edilizia sia in regola;
c) che la destinazione d’uso catastale sia regolarmente registrata come "uso industriale";
d) che i controlli di campo elettrico ed elettromagnetico non superino per gli impianti collaudati a massima potenza i valori stabiliti dalla presente legge;
e) che l’amministratore o il proprietario dell’immobile siano edotti sui rischi che la mancanza o l’inadempienza parziale o totale delle disposizioni del presente articolo comporta e delle sanzioni a loro carico.
7. L’inadempienza alle disposizioni del comma 6 è considerata come omissione di atti d’ufficio verso le autorità preposte, e configura danno ambientale nei confronti della cittadinanza, e l’ente gestore ne risponderà direttamente.
8. Il progetto elettrico dell’impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, ed includere in forma dettagliata la descrizione dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in opera a regola d’arte, e di tutti quei dispositivi che compongono l’impianto.
9. Il progetto meccanico e strutturale dell’impianto deve dimostrare la compatibilità statica e dinamica, anche in condizioni ambientali avverse, per le strutture portanti su cui viene installato.
10. Il progetto della SRB deve contenere un piano di sicurezza ai sensi della legislazione vigente. In particolare, per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici, il progetto deve rispondere ai requisiti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione degli incendi in ottemperanza alla normativa REI e CEI. In particolare per le SRB installate sui fabbricati ad uso civile è fondamentale riportare: l’ubicazione degli allarmi antincendio, le uscite di sicurezza, gli estintori manuali, gli estintori automatici, la cartellonistica di sicurezza, l’uso dei materiali ignifughi e l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
11. La SRB, nel caso in cui insista sulle strutture di un edificio e ne ricorrano le condizioni per le sue peculiarità strutturali e dimensionali, deve essere preventivamente collaudata e certificata da parte del Genio civile secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore in materia di prevenzione antisismica.
12. La durata dell’omologazione dell’impianto è limitata al periodo massimo di tre anni e dopo tale data può essere rinnovata qualora permangano le condizioni di cui al comma 11.
13. In caso di controversie derivanti dall’applicazione del presente articolo il CODIPINQUE è chiamato ad esprimere il proprio parere e ad offrire la propria consulenza tecnica e legislativa".
5.0.200
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis
(Requisiti per la omologazione della stazione radiobase, di una stazione per impianto di telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazioni in generale)
1. Ai fini dell’insediamento dei servizi relativi a impianti di telecomunicazioni deve essere dimostrata l’idoneità del sito secondo quanto previsto dal piano urbanistico e dalla presente legge.
2. Il progetto della stazione per impianto di telecomunicazione, telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazione in generale, di seguito denominato "stazione radiobase" (SRB), deve contenere tutti i parametri radioelettrici fondamentali del sistema ovvero le caratteristiche e le prestazioni degli alimentatori, dei trasmettitori, dei cavi di collegamento delle antenne, la procedura di calcolo delle grandezze e delle caratteristiche d’irradiazione, i diagrammi d’antenna in campo vicino ed in campo lontano, i valori calcolati del campo elettromagnetico e della densità di potenza in condizioni di massima potenza trasmissibile dall’impianto, tenendo conto delle tolleranze e degli effetti di degradazione del sistema.
3. Nel progetto della SRB devono essere definite le zone individuate all’articolo 4. Inoltre è delimitata una zona vietata, denominata "di interdizione", entro cui l’esposizione alla popolazione è vietata e che comprende tutta la zona di campo vicino, costituita dalla zona relativa e dalla zona di Fresnel, definita, per antenne di dimensioni maggiori della lunghezza d’onda minima dell’intervallo di frequenze operative dell’impianto; da d > 2D2 / l ove D è la dimensione massima dell’antenna e l è la lunghezza d’onda minima.
4. I valori efficaci dell’intensità di campo elettrico e di campo magnetico o il valore della densità di potenza intorno al sito della SRB devono scaturire dalla somma dei contributi dovuti alle antenne, o celle, e dei contributi dovuti ad altre sorgenti di onde elettromagnetiche nell’intera gamma di radiofrequenze considerate dalla normativa vigente già presenti nel sito. Tali livelli di campo possono essere rilevati in maniera affidabile soltanto da misure effettuate preventivamente e certificate dagli enti preposti con l’approvazione del Comitato.
5. Il progetto della SRB deve prevedere:
a) l’installazione di un sistema certificato di monitoraggio continuo dei valori del campo elettromagnetico dotato di sistema di allarme via radio con il gestore nel caso del superamento dei limiti di cautela stabiliti;
b) la registrazione automatica dei dati misurati da una "scatola nera" di monitoraggio di radiazioni non ionizzanti;
c) lo spegnimento automatico della SRB fino a quando non sia effettuata e verificata la riduzione a conformità dei valori stabiliti dalla presente legge. In caso di blocco della SRB il gestore deve avvisare tempestivamente:
1) l’ufficio comunale incaricato del rilascio della concessione edilizia, per l’installazione dell’impianto per telecomunicazioni;
2) la ASL di pertinenza;
3) l’ufficio competente del Ministero della sanità;
4) l’eventuale amministratore o proprietario dell’immobile o del terreno in cui la SRB è ubicata.
6. Lo sblocco dell’impianto della SRB può essere effettuato dalla società di gestione del servizio sotto la propria responsabilità per un numero massimo di cinque volte trimestrali. Qualora si verifichi un ulteriore blocco, il gestore dell’impianto deve convocare obbligatoriamente la ASL di competenza unitamente al Comitato, che provvedono a verificare l’efficienza degli impianti e a deliberare in merito. Ai controlli della SRB possono partecipare al massimo tre rappresentanti delle associazioni o dei comitati di quartiere interessati a verificare:
a) che le apparecchiature siano in ottime condizioni;
b) che l’autorizzazione di concessione edilizia sia in regola;
c) che la destinazione d’uso catastale sia regolarmente registrata come "uso industriale";
d) che i controlli di campo elettrico ed elettromagnetico non superino per gli impianti collaudati a massima potenza i valori stabiliti dalla presente legge;
e) che l’amministratore o il proprietario dell’immobile siano edotti sui rischi che la mancanza o l’inadempienza parziale o totale delle disposizioni del presente articolo comporta e delle sanzioni a loro carico.
7. L’inadempienza alle disposizioni del comma 6 è considerata come omissione di atti d’ufficio verso le autorità preposte, e configura danno ambientale nei confronti della cittadinanza, e l’ente gestore ne risponderà direttamente.
8. Il progetto elettrico dell’impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, ed includere in forma dettagliata la descrizione dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in opera a regola d’arte, e di tutti quei dispositivi che compongono l’impianto.
9. Il progetto meccanico e strutturale dell’impianto deve dimostrare la compatibilità statica e dinamica, anche in condizioni ambientali avverse, per le strutture portanti su cui viene installato.
10. Il progetto della SRB deve contenere un piano di sicurezza ai sensi della legislazione vigente. In particolare, per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici, il progetto deve rispondere ai requisiti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione degli incendi in ottemperanza alla normativa REI e CEI. In particolare per le SRB installate sui fabbricati ad uso civile è fondamentale riportare: l’ubicazione degli allarmi antincendio, le uscite di sicurezza, gli estintori manuali, gli estintori automatici, la cartellonistica di sicurezza, l’uso dei materiali ignifughi e l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
11. La SRB, nel caso in cui insista sulle strutture di un edificio e ne ricorrano le condizioni per le sue peculiarità strutturali e dimensionali, deve essere preventivamente collaudata e certificata da parte del Genio civile secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore in materia di prevenzione antisismica.
12. La durata dell’omologazione dell’impianto è limitata al periodo massimo di tre anni e dopo tale data può essere rinnovata qualora permangano le condizioni di cui al comma 11.
13. In caso di controversie derivanti dall’applicazione del presente articolo il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere e ad offrire la propria consulenza tecnica e legislativa".
5.0.101
Serena
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 3.131
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis
(Zone di interdizione e zone di rispetto)
1. Nelle aree sulle quali insistono impianti ad alta frequenza è individuata una zona di interdizione costituita dall’insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori indicati nell’allegato B annesso alla presente legge.
2. Nelle aree sulle quali insistono elettrodotti sono individuate:
a) una zona di interdizione costituita dall’insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori fissati dall’articolo 3;
b) una zona di rispetto costituita da una fascia di 50 metri di larghezza contigua alla zona di interdizione misurata in senso orizzontale – verticale spaziale rispetto alla fonte di emissione. A seconda del servizio prestato la zona può essere longitudinale (per elettrodotto) o circolare (antenne per teleradiocomunicazione e telefonia). Ai fini dell’attuazione della presente legge le carte planimetriche dei piani particolareggiati, i piani regolatori, le mappe e similari devono essere aggiornati ed in essi devono essere riportate le esatte ubicazioni dei passaggi degli elettrodotti, delle antenne per ripetitori radio e televisivi, radio amatoriali, radar per uso civile e militare, delle antenne per ripetitori telefonici, fissi, mobili e satellitari, nonché di ogni altra apparecchiatura che generi fenomeni di campo elettromagnetico di qualsiasi intensità.
3. Le zone dove persistono gli impianti di cui al comma 2, sia montati su travi e tralicci sia interrati, sono definite zone di interdizione.
4. La dimensione della zona di interdizione è definita dagli stessi enti gestori del servizio, in ottemperanza ai limiti stabiliti dalla presente legge, in base alle potenze massime impegnate nel servizio sotto la propria responsabilità al fine di garantire che non sussistano pericoli di radiazione, dovuti alle onde elettromagnetiche.
5. Nelle zone di interdizione non è consentito l’accesso della popolazione; per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano le disposizioni vigenti. Nelle zone di interdizione non sono ammessi insediamenti abitativi, ospedali, scuole, asili, parchi giochi e ogni altra struttura analoga. Il perimetro delle zone di interdizione e delle zone di rispetto deve essere noto alla popolazione con apposita segnaletica a cura del gestore o proprietario dell’impianto. Qualora il terreno ospiti una linea di elettrificazione, è proibito destinare tale terreno ad uso agricolo e solo limitatamente al pascolo.
6. Nel caso di nuovi impianti l’ente gestore deve richiedere la concessione edilizia alla regione, alla provincia ed ai comuni interessati dall’attraversamento dei servizi, adeguandosi alla rispettiva normativa vigente.
7. Nel settore della telefonia mobile, sia per gli impianti nuovi che per quelli già esistenti, le antenne ed i ripetitori devono essere collocati in modo tale da rispettare i parametri massimi ammissibili stabiliti dalla presente legge".
5.0.104
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 3.131
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis
(Zone di interdizione e zone di rispetto)
1. Nelle aree sulle quali insistono impianti ad alta frequenza è individuata una zona di interdizione costituita dall’insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori indicati nell’allegato B annesso alla presente legge.
2. Nelle aree sulle quali insistono elettrodotti sono individuate:
a) una zona di interdizione costituita dall’insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori fissati dall’articolo 3;
b) una zona di rispetto costituita da una fascia di 50 metri di larghezza contigua alla zona di interdizione misurata in senso orizzontale – verticale spaziale rispetto alla fonte di emissione. A seconda del servizio prestato la zona può essere longitudinale (per elettrodotto) o circolare (antenne per teleradiocomunicazione e telefonia). Ai fini dell’attuazione della presente legge le carte planimetriche dei piani particolareggiati, i piani regolatori, le mappe e similari devono essere aggiornati ed in essi devono essere riportate le esatte ubicazioni dei passaggi degli elettrodotti, delle antenne per ripetitori radio e televisivi, radio amatoriali, radar per uso civile e militare, delle antenne per ripetitori telefonici, fissi, mobili e satellitari, nonché di ogni altra apparecchiatura che generi fenomeni di campo elettromagnetico di qualsiasi intensità.
3. Le zone dove persistono gli impianti di cui al comma 2, sia montati su travi e tralicci sia interrati, sono definite zone di interdizione.
4. La dimensione della zona di interdizione è definita dagli stessi enti gestori del servizio, in ottemperanza ai limiti stabiliti dalla presente legge, in base alle potenze massime impegnate nel servizio sotto la propria responsabilità al fine di garantire che non sussistano pericoli di radiazione, dovuti alle onde elettromagnetiche.
5. Nelle zone di interdizione non è consentito l’accesso della popolazione; per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano le disposizioni vigenti. Nelle zone di interdizione non sono ammessi insediamenti abitativi, ospedali, scuole, asili, parchi giochi e ogni altra struttura analoga. Il perimetro delle zone di interdizione e delle zone di rispetto deve essere noto alla popolazione con apposita segnaletica a cura del gestore o proprietario dell’impianto. Qualora il terreno ospiti una linea di elettrificazione, è proibito destinare tale terreno ad uso agricolo e solo limitatamente al pascolo.
6. Nel caso di nuovi impianti l’ente gestore deve richiedere la concessione edilizia alla regione, alla provincia ed ai comuni interessati dall’attraversamento dei servizi, adeguandosi alla rispettiva normativa vigente.
7. Nel settore della telefonia mobile, sia per gli impianti nuovi che per quelli già esistenti, le antenne ed i ripetitori devono essere collocati in modo tale da rispettare i parametri massimi ammissibili stabiliti dalla presente legge.
5.0.300
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Le parole da: "Dopo l'articolo 5" a: "montaggio eseguito" respinte; seconda parte preclusa
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis
(Obblighi per le imprese installatrici di apparecchiature
per il servizio elettrico e di telecomunicazione)
1. L’impresa che materialmente realizza l’opera di montaggio di un elettrodotto e di una stazione connessa, di un’antenna per radiocomunicazione di qualsiasi tipo, di una stazione di trasmissione televisiva, di una SRB per telecomunicazione, di un impianto per telefonia ubicato a qualsiasi altezza dal suolo e che produce campi elettromagnetici di qualsiasi entità, deve, al termine dell’esecuzione dell’opera, rilasciare un certificato di esecuzione a regola d’arte, allegando gli elaborati grafici necessari ed inerenti la struttura installata atti a documentarne la perfetta conformità.
2. La stessa impresa installatrice di cui al comma 1 deve garantire il lavoro effettuato per i tre anni successivi al montaggio eseguito.
3. L’impresa di cui al comma 1 deve essere regolarmente iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all’albo professionale di pertinenza.
4. L’impresa appaltante il montaggio di una delle qualsiasi SRB di cui al comma 1 deve consegnare la certificazione relativa alle opere eseguite ad opera d’arte in sei copie autenticate a:
a) al proprietario o all’amministratore dell’immobile o terreno in cui l’impianto è installato;
b) alla ASL di competenza;
c) al Ministero della sanità;
d) al Comitato;
e) al comune che ha rilasciato la concessione edilizia;
f) al Ministero delle comunicazioni.
5.0.102
Serena
Precluso
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis
(Obblighi per le imprese installatrici di apparecchiature per il servizio elettrico e di telecomunicazione)
1. L’impresa che materialmente realizza l’opera di montaggio di un elettrodotto e di una stazione connessa, di un’antenna per radiocomunicazione di qualsiasi tipo, di una stazione di trasmissione televisiva, di una SRB per telecomunicazione, di un impianto per telefonia ubicato a qualsiasi altezza dal suolo e che produce campi elettromagnetici di qualsiasi entità, deve, al termine dell’esecuzione dell’opera, rilasciare un certificato di esecuzione a regola d’arte, allegando gli elaborati grafici necessari ed inerenti la struttura installata atti a documentarne la perfetta conformità.
2. La stessa impresa installatrice di cui al comma 1 deve garantire il lavoro effettuato per i tre anni successivi al montaggio eseguito".
5.0.103
Serena
Respinto
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis
(Obblighi delle società di gestione dei servizi elettrici
e di telecomunicazione)
1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla presente legge, tutte le società che operano nel campo delle telecomunicazioni e nel settore elettrico hanno l’obbligo di:
a) accrescere il livello conoscitivo in tema di elettroinquinamento con studi e con ricerche scientifiche al fine di offrire un servizio sempre migliore all’utenza e alla popolazione;
b) stipulare polizze assicurative a copertura e a garanzia della popolazione danneggiata direttamente o indirettamente dagli effetti causati dalle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti per eventuali danni morali e materiali;
c) rispettare le normative e le direttive comunitarie in materia e in sintonia con la presente legge;
d) chiedere il rinnovo dell’omologazione dell’impianto ogni tre anni. Dopo tale data, e qualora non vengano concesse particolari proroghe, la omologazione decade e sarà cura del gestore richiederne il rinnovo, producendo tutta la documentazione atta alla riattivazione dell’impianto al suo adeguamento alla normativa vigente".
5.0.108
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Id. em. 5.0.103
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis
(Obblighi delle società di gestione dei servizi elettrici
e di telecomunicazione)
1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla presente legge, tutte le società che operano nel campo delle telecomunicazioni e nel settore elettrico hanno l’obbligo di:
a) accrescere il livello conoscitivo in tema di elettroinquinamento con studi e con ricerche scientifiche al fine di offrire un servizio sempre migliore all’utenza e alla popolazione;
b) stipulare polizze assicurative a copertura e a garanzia della popolazione danneggiata direttamente o indirettamente dagli effetti causati dalle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti per eventuali danni morali e materiali;
c) rispettare le normative e le direttive comunitarie in materia e in sintonia con la presente legge;
d) chiedere il rinnovo dell’omologazione dell’impianto ogni tre anni. Dopo tale data, e qualora non vengano concesse particolari proroghe, la omologazione decade e sarà cura del gestore richiederne il rinnovo, producendo tutta la documentazione atta alla riattivazione dell’impianto al suo adeguamento alla normativa vigente.
5.0.400
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Improcedibile
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis
(Disposizioni per la tutela dei lavoratori che operano nel settore
delle telecomunicazioni ed elettrico)
1. Ogni azienda che utilizza apparecchiature che generano campi elettrici ed elettromagnetici deve fornire una completa informazione ai lavoratori e per conoscenza alle organizzazioni sindacali sui rischi specifici delle lavoratrici e dei lavoratori a qualsiasi titolo addetti, tramite affissione di avvisi specifici all’interno del luogo di lavoro.
2. Deve essere garantita una sorveglianza medica periodica sulle lavoratrici e sui lavoratori delle aziende di cui al comma 1.
3. I dati sanitari, raccolti in regime di sorveglianza medica, devono essere inviati, in conformità a quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, agli istituti di cui all’articolo 9 della presente legge.
4. Le aziende di cui al comma 1 devono fornire una valutazione del rapporto esistente tra il livello di rischio e il danno riscontrato.
5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è disciplinato il regime di sorveglianza medica e di prevenzione in base alle più aggiornate esperienze mediche a livello internazionale. A tutti i lavoratori che per necessità operative si espongono a radiazioni di notevole intensità per un lasso di tempo superiore ai dieci minuti giornalieri deve essere concesso un periodo di riposo pari a giorni quindici ogni tre mesi di lavoro operativo; tale disposizione si applica anche al personale medico che opera con attrezzature ospedaliere che generano radiazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque azienda detenga, attivi o modifichi una apparecchiatura che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, deve darne comunicazione alla ASL competente per territorio entro sessanta giorni.
7. Le aziende devono rendere noto al proprio personale i rischi dovuti all’esposizione delle radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle apparecchiature operanti sul posto di lavoro.
ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 6.
Approvato con emendamenti
(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico)
1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato é presieduto dal Ministro dell’ambiente o dal Sottosegretario all’ambiente delegato, ed é composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell’interno.
3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f) , 12, comma 2, e 13.
4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.
7. Per l’istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2000.
EMENDAMENTI
6.100
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Sopprimere l’articolo.
6.600
Lorenzi
V. testo 2
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "i cui componenti abbiano prevalentemente competenza biomedica e dimostrato curriculum sull’argomento".
6.600 (testo 2)
Lorenzi
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "i cui componenti abbiano prevalentemente competenza scientifica e biomedica e dimostrato curriculum sull’argomento".
6.601
Lorenzi
Approvato
Al comma 2, dopo le parole: "della sanità", inserire le seguenti: "dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica".
6.101
Cò, Crippa, Russo Spena
Ritirato
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "e delle politiche agricole e forestali".
6.102
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e delle politiche agricole e forestali".
6.200
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Respinto
Al comma 6, dopo le parole: "natura pubblica" inserire le seguenti: "e delle associazioni dei consumatori aventi".
6.103
Specchia, Maggi, Zambrino
Ritirato
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
"6-bis. Il Comitato si avvale anche della collaborazione di esperti in materia biomedica e nel settore dell’inquinamento da elettrosmog".
6.104
Colla
Improcedibile
Sopprimere il comma 7.
6.1000
Il Relatore
Approvato
Al comma 7, sostituire le parole: "anno 2000" con le altre: "anno 2001".
ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 7.
Approvato con emendamenti
(Catasto nazionale)
1. Il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), é costituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell’ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nell’ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi alla rete ferroviaria, e con i Ministri della difesa e dell’interno, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.
EMENDAMENTI
7.100
Colla
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "centottanta giorni" con le seguenti: "sessanta giorni".
7.101
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: "centottanta" con l’altra: "novanta".
7.102
Specchia, Maggi, Zambrino
Approvato
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "entro 180 giorni" con le altre: "entro 120 giorni".
7.103
Maggi, Specchia, Zambrino
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell’industria, commercio e artigianato" con le parole: "di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell’industria, commercio e artigianato".
7.600
Lorenzi
Respinto
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell’ambiente" inserire le seguenti: "con il Ministero della sanità e con".
7.800
Specchia, Maggi, Zambrino
Sostanzialmente id. em. 7.600
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "sono definite dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il" aggiungere le parole: "Ministro della sanità e".
7.104
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Approvato
Al comma 1, terzo periodo sostituire le parole: "alla rete ferroviaria" con le altre: "agli impianti di trasporto".
7.105
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. "I dati del catasto nazionale di cui all’articolo 4 comma 1 lettera c), e dei catasti regionali di cui all’articolo 8 comma 1 lettera d) sono utilizzabili ai fini del risanamento anche oltre i termini temporali di cui all’articolo 9".
7.801
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il catasto nazionale delle emissioni elettromagnetiche è redatto con la diretta collaborazione del Comitato, di cui all’articolo 6.
ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 8.
Approvato con emendamenti
(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonchè dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:
a) l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e all’autorizzazione all’installazione degli impianti fissi per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti fissi per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), e dei princìpi stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5;
b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell’articolo 4 e dell’obbligo di segnalarle;
c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettromagnetici preesistenti;
d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di stimare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
e) il concorso alla individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità;
f) il concorso all’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari, sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
EMENDAMENTI
8.100
Serena
Decaduto
Sopprimere l’articolo.
8.101
Serena
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.100
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 8. - (Competenze delle regioni). – 1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:
a) la disciplina per la predisposizione del piano di catasto elettromagnetico regionale riportato in cartografia e su supporto digitale il quale provvede a:
1) localizzare gli impianti e gli elettrodotti, al fine di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
2) garantire pari opportunità di informazione e di comunicazione agli utenti e agli operatori del servizio per gli impianti destinati all’emittenza radiotelevisiva e alla telefonia mobile, fissa e satellitare;
3) verificare la compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione o di spostamento degli impianti;
4) disporre il progressivo trasferimento nelle localizzazioni alternative degli impianti installati in zone di basso pregio paesaggistico, archeologico ed architettonico;
5) armonizzare le esigenze dell’emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni con quelle dello sviluppo abitativo e residenziale nel rispetto prioritario dei limiti di esposizione per la tutela della salute della popolazione;
6) redigere un catasto di tutte le fonti di elettrosmog per mezzo di una mappatura su supporto cartaceo e digitale del territorio, in riferimento ai piani regolatori e particolareggiati esistenti in tutte le scale di rappresentazione grafica utili per una perfetta ubicazione delle fonti elettriche ed elettromagnetiche esistenti e di prossima costruzione;
7) prevedere le modalità per il contingentamento, il depotenziamento e la delocalizzazione degli impianti che risultano eccedere dai limiti stabiliti;
8) instaurare un rapporto diretto con il CODIPINQUE per il coordinamento di tutte le procedure regionali a tutela della popolazione in riferimento all’articolo 13;
b) le competenze delle province in materia di inquinamento elettromagnetico, e in particolare i criteri e le procedure per l’eventuale rilascio delle autorizzazioni per la costruzione ed il potenziamento e il depotenziamento degli elettrodotti, il loro parere vincolante, per le finalità di cui alla presente legge, ai fini del rilascio da parte del comune dell’autorizzazione per la realizzazione degli impianti di bassa e di alta frequenza e la loro competenza per l’adozione, qualora l’intervento riguardi il territorio di due o più comuni, dei piani provinciali di risanamento dall’inquinamento elettromagnetico;
c) le competenze dei comuni in materia di inquinamento elettromagnetico e, in particolare, i criteri e le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione degli impianti ad alta frequenza ed alta, media e bassa tensione;
d) lo stato generale degli elettrodotti includendo le linee ferroviarie e similari;
e) le procedure per la valutazione d’impatto ambientale degli impianti per i quali tale valutazione non è riservata allo Stato;
f) le procedure per ordinare tempestivi piani di bonifica e di risanamento da elettroinquinamento;
g) i poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali competenti ovvero in conflitto tra gli stessi, in concerto con le decisioni del CODIPINQUE".
8.600
Lorenzi
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: "dallo Stato" con le altre: "dalla legge".
8.601
Lorenzi
Assorbito. V. em. 8.102 (testo2)
Al comma 1 lettera a) sopprimere la parola: "fissi".
8.102
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
V. testo 2
Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: "fissi".
8.102 (testo 2)
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato. Votato dopo l'em. 8.600
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "all'autorizzazione alla installazione" nonché, ovunque ricorra, la parola: "fissi".
8.103
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249" inserire le seguenti: "dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318".
8.104
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Decaduto
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "con tensione non superiore a 150kV".
8.602
Lorenzi
Ritirato
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "tenendo conto dei campi" inserire le seguenti: "elettrici, magnetici".
8.800
Specchia, Maggi, Zambrino
Approvato
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: "tenendo conto dei campi" aggiungere le parole: "elettrici, magnetici e".
8.900
Il Relatore
Ritirato
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: "elettromagnetici" con le seguenti: "elettrici ed elettromagnetici".
8.105
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
8.603
Lorenzi
Approvato
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "al fine di stimare" con le altre: "al fine di rilevare".
8.801
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 8.603
Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: "al fine di stimare" con le parole: "al fine di rilevare".
8.901
Il Relatore
Id. em. 8.603
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "al fine di stimare" con le seguenti: "al fine di rilevare".
8.106
Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatte salve le vigenti norme statali che regolano i procedimenti in materia di conservazione della natura, difesa del suolo, tutela paesistico-ambientale ed archeologica e tutela dell’assetto urbanistico del territorio".
8.107
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
"e) fermi restando i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dai decreti di cui all’articolo 4 della presente legge, la definizione di ulteriori misure di cautela per la minimizzazione delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento".
8.108
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
"e) la fissazione di valori del limite di esposizione, valori di attenzione ed obiettivo di qualità, anche maggiormente cautelativi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato".
8.109
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
"e) la fissazione di obiettivo di qualità, anche maggiormente cautelativi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato".
8.110
Maggi, Specchia, Zambrino
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
"e) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualità e l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento".
8.111
Cò, Crippa, Russo Spena
Id. em. 8.110
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
"e) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualità e l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento".
8.112
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Id. em. 8.110
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
"e) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualità e l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento".
8.901a
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
"e) l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al numero 1) della lettera d) dell’articolo 3".
8.604
Lorenzi
Ritirato
Al comma 1, lettera f), dopo la parola: "approfondimenti" inserire le altre: "e al finanziamento".
8.605
Lorenzi
Respinto
Al comma 2 sopprimere le parole: "alla compatibilità ambientale".
8.802
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 8.605
Al comma 2, sopprimere le parole: "alla compatibilità ambientale".
8.113
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Tutti gli elettrodotti sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Per gli elettrodotti di tensione uguale o inferiore a 100 kv o di lunghezza inferiore a km 5, la procedura di VIA è di competenza regionale. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni mobili, nonché le stazioni, i sistemi e gli impianti radioelettrici, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 2-bis della legge 1º luglio 1997, n. 189".
8.803
Specchia
Ritirato
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
"Tutti gli elettrodotti sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Per gli elettrodotti di tensione uguale o inferiore a 100 kv o di lunghezza inferiore a km 5, la procedura di VIA è di competenza regionale. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni mobili, nonché le stazioni, i sistemi e gli impianti radioelettrici, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 2-bis della legge 1º luglio 1997, numero 189".
8.114
Il Governo
Approvato
Al comma 5, dopo la parola: "militari" inserire le seguenti parole: "o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica".
8.115
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Approvato
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".
8.116
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 8.115
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".
8.117
Serena
Decaduto
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
"5-bis. Ai fini della presente legge, sono di competenza delle province:
a) l’adozione dei piani provinciali di risanamento dall’inquinamento elettromagnetico e la valutazione delle azioni di risanamento presentate dagli esercenti di elettrodotti, di impianti ad alta frequenza e di qualsiasi altro apparato di captazione o di trasmissione di segnali ad uso di onde elettromagnetiche per telecomunicazioni;
b) il censimento degli impianti che generano campi elettromagnetici;
c) la presentazione di un tariffario per la riscossione dei tributi dovuti dagli enti gestori pubblici o privati che usufruiscono del territorio della provincia per commercializzare il loro servizio sia elettrico, sia di telecomunicazioni;
d) la riscossione dei tributi di cui alla lettera c);
e) le funzioni di vigilanza e di controllo, di intesa con il CODIPINQUE;
5-ter. Ai fini della presente legge, sono di competenza dei comuni:
a) l’adozione di un regime amministrativo autorizzato di concessione edilizia, per gli impianti disciplinati dalla presente legge;
b) le funzioni di controllo e di vigilanza, di intesa con il CODIPINQUE;
c) tutte le attività di monitoraggio ambientale necessarie a salvaguardare la salute pubblica, anche non specificatamente previste dalla presente legge, ma finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e della popolazione;
d) l’applicazione delle soluzioni più adeguate in riferimento alla lettera c) del presente comma ed in sintonia con lo spirito di tutela e di salvaguardia della salute della popolazione, di concerto con il CODIPINQUE;
e) ogni altra funzione ad essi assegnata dallo Stato e dalla regione".
ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 9.
Approvato con emendamenti
(Piani di risanamento)
1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dallo Stato. Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti fissi di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento é effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.
2. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell’ambiente. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e raggiungere i valori di attenzione stabiliti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.
3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata al Ministero dell’ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.
4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo 4 ed alle condizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell’adeguamento ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento é effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall’approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all’attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.
5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l’elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l’esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, é autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2000. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15, versate all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell’elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell’esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.
6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dell’esercente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comporta la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all’erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione é disposta:
a) con provvedimento del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti fissi per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti fissi per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione é disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l’uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell’articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.
EMENDAMENTI
9.100
Serena
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.100
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 9. – (Piani ed azioni di risanamento. Bonifica del territorio e obblighi urbanistici). - 1. È di competenza delle regioni e delle province l’elaborazione di un piano catastale degli impianti che generano radiazioni non ionizzanti, da aggiornare mensilmente. Gli impianti sono sottoposti a verifiche con apparecchiature in dotazione alle ASL dei comuni di pertinenza. Dalla mappa catastale dell’elettrosmog deve essere estrapolato un piano di risanamento locale per gli impianti esistenti qualora questi producano danni alla salute della popolazione in violazione all’articolo 4. L’analisi e l’interpretazione del piano di risanamento devono obbligatoriamente tenere conto non solo dei problemi generati da un impianto anche se a norma, ma dei problemi generati dalla somma delle radiazioni emesse da ogni singolo impianto, anche se di tipologia differente. Se in una determinata area abitata, pur essendo gli impianti singolarmente in regola, essi producono fenomeni elettromagnetici superiori a quanto stabilito dalla presente legge si deve provvedere ad una azione di risanamento.
2. Le azioni di risanamento per la riduzione alla conformità dei valori di esposizione comprendono:
a) il depotenziamento degli impianti o degli elettrodotti;
b) la delocalizzazione degli impianti o degli elettrodotti;
c) l’attivazione di ogni altro sistema tecnico idoneo ad abbattere i valori inquinanti entro i limiti di cui all’articolo 4, quale il precipitatore di radiazioni;
d) l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
e) la stima degli oneri finanziari qualora le competenze di servitù del servizio ricadano sulle amministrazioni comunali.
3. In ottemperanza alla presente legge:
a) qualora il superamento dei limiti di base e dei livelli di riferimento indicati all’articolo 3 sia da imputare all’effetto concomitante di più impianti, si applicano contromisure necessarie al ristabilimento dei limiti citati;
b) qualora non sia possibile ottenere il depotenziamento, il gestore ha l’obbligo di delocalizzare l’impianto; se l’impianto è per telecomunicazione, è obbligo dei gestori studiare un sistema di roaming da centralizzare su un numero minimo di antenne, in modo che tale soluzione permetta il rispetto dei limiti stabiliti dalla presente legge.
4. Il piano di risanamento regionale prevede che, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti radioelettrici già esistenti si adeguino ai limiti, eventualmente prevedendo anche la delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale per gli impianti di radiodiffusione ed in siti idonei per gli impianti fissi di diversa tipologia. Le azioni di risanamento sono attuate a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti. L’azione di risanamento deve essere effettuata secondo i criteri previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Gli esercenti gli elettrodotti devono presentare alle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento.
6. Il piano di risanamento di cui al comma 5 deve:
a) prevedere i progetti che si intendano attuare per il raggiungimento dei valori di norma entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento;
b) indicare il programma ed i tempi di attuazione;
c) stabilire come priorità gli interventi diretti a prevenire i rischi per la salute della popolazione infantile e le situazioni caratterizzate da più alti livelli di esposizione per la popolazione.
7. Il piano di risanamento di cui ai commi 5 e 6 è approvato con le opportune modifiche dal CODIPINQUE ed eventualmente integrato. Il piano di risanamento deve essere completato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. In caso di mancato risanamento entro i sei mesi successivi alla presentazione del progetto di risanamento, l’elettrodotto aereo è disattivato nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell’ambiente.
9. In caso di mancata ottemperanza al risanamento degli impianti di telefonia fissa, mobile e satellitare, nonché delle apparecchiature presenti sul territorio che producono fenomeni dannosi alla popolazione di origine elettromagnetica, il Ministro dell’ambiente può, con decreto, ordinare di disattivare l’impianto inadempiente e sanzionare il gestore.
10. I costi relativi alla bonifica non sono assoggettati al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti degli elettrodotti devono fornire ai comuni e alle province i tracciati delle linee aeree, nonché le relative distanze di rispetto di cui all’articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri elettrici nominali.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori per telefonia cellulare, dei radar e di altre apparecchiature ad alta frequenza, devono fornire ai comuni le cartografie con l’indicazione delle localizzazioni degli impianti, nonché le relative distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali di tali apparati.
13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree e le relative distanze di rispetto, nonché le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per la telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto.
14. I comuni devono notificare, entro e non oltre l’anno successivo al ricevimento delle rappresentazioni di cui al presente articolo, agli esercenti degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che richiedono un intervento urgente di risanamento in base alle priorità di intervento".
9.300
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 9. - (Piani e azioni di risanamento. Bonifica del territorio e obblighi urbanistici) – 1. È di competenza delle regioni e delle province la elaborazione di un piano catastale degli impianti che generano radiazioni non ionizzanti, da aggiornare mensilmente. Gli impianti sono sottoposti a verifiche con apparecchiature in dotazione alle ASL dei comuni di pertinenza. Dalla mappa catastale dell’elettrosmog deve essere estrapolato un piano di risanamento locale per gli impianti esistenti qualora questi producano danni alla salute della popolazione in violazione all’articolo 4. L’analisi e l’interpretazione del piano di risanamento devono obbligatoriamente tenere conto non solo dei problemi generati da un impianto anche se a norma, ma dei problemi generati dalla somma delle radiazioni emesse da ogni singolo impianto, anche se di tipologia differente. Se in una determinata area abitata, pur essendo gli impianti singolarmente in regola, essi producono fenomeni elettromagnetici superiori a quanto stabilito dalla presente legge si deve provvedere ad una azione di risanamento.
2. Le azioni di risanamento per la riduzione alla conformità dei valori di esposizione comprendono:
a) il depotenziamento degli impianti o degli elettrodi;
b) la delocalizzazione degli impianti o degli elettrodi;
c) l’attivazione di ogni altro sistema tecnico idoneo ad abbattere i valori inquinanti entro i limiti di cui all’articolo 4, quale il precipitatore di radiazioni;
d) l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
e) la stima degli oneri finanziari qualora le competenze di servitù del servizio ricadano sulle amministrazioni comunali.
3. In ottemperanza alla presente legge:
a) qualora il superamento dei limiti di base e dei livelli di riferimento indicati all’articolo 3 sia da imputare all’effetto concomitante di più impianti, si applicano contromisure necessarie al ristabilimento dei limiti citati;
b) qualora non sia possibile ottenere il depotenziamento, il gestore ha l’obbligo di delocalizzare l’impianto; se l’impianto è per telecomunicazione, è obbligo dei gestori studiare un sistema di roaming da centralizzare su un numero minimo di antenne, in modo che tale soluzione permetta il rispetto dei limiti stabiliti dalla presente legge.
4. Il piano di risanamento regionale prevede che, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti radioelettrici già esistenti si adeguino ai limiti, eventualmente prevedendo anche la delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale per gli impianti di radiodiffusione ed in siti idonei per gli impianti fissi di diversa tipologia. Le azioni di risanamento sono attuate a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti. L’azione di risanamento deve essere effettuata secondo i criteri previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Gli esercenti gli elettrodotti devono presentare alle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento.
6. Il piano di risanamento di cui al comma 5 deve:
a) prevedere i progetti che si intendano attuare per il raggiungimento dei valori di norma entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento;
b) indicare il programma ed i tempi di attuazione;
c) stabilire come priorità gli interventi diretti a prevenire i rischi per la salute della popolazione infantile e le situazioni caratterizzate da più alti livelli di esposizione per la popolazione.
7. Il piano di risanamento di cui ai commi 5 e 6 è approvato con le opportune modifiche dal COMITATO ed eventualmente integrato. Il piano di risanamento deve essere completato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. In caso di mancato risanamento entro i sei mesi successivi alla presentazione del progetto di risanamento, l’elettrodotto aereo è disattivato nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell’ambiente.
9. In caso di mancata ottemperanza al risanamento degli impianti di telefonia fissa, mobile e satellitare, nonchè delle apparecchiature presenti sul territorio che producono fenomeni dannosi alla popolazione di origine elettromagnetica, il Ministro dell’ambiente può, con decreto, ordinare di disattivare l’impianto inadempiente e sanzionare il gestore.
10. I costi relativi alla bonifica non sono assoggettati al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti degli elettrodotti devono fornire ai comuni e alle province i tracciati delle linee aeree, nonché le relative distanze di rispetto di cui all’articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri elettrici nominali.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori per telefonia cellulare, dei radar e di altre apparecchiature ad alta frequenza, devono fornire ai comuni le cartografie con l’indicazione delle localizzazioni degli impianti, nonché le relative distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali di tali apparati.
13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree e le relative distanze di rispetto, nonché le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per la telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto.
14. I comuni devono notificare, entro e non oltre l’anno successivo al ricevimento delle rappresentazioni di cui al presente articolo, agli esercenti degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che richiedono un intervento urgente di risanamento in base alle priorità di intervento".
9.100a
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "regione", inserire le seguenti: "d’intesa con i comuni interessati".
9.501
Lorenzi
Respinto
Al comma 1 dopo le parole: "su proposta dei soggetti gestori" inserire le seguenti: "d’intesa con i comuni e gli enti interessati".
9.500
Carcarino
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "su proposta dei soggetti gestori", inserire le seguenti: "previa intesa con gli enti locali territorialmente competenti,".
9.805
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "su proposta dei soggetti gestori" aggiungere le parole: "d’intesa con i comuni e i soggetti interessati".
9.101
Maggi, Specchia, Zambrino
Approvato
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "su proposta dei soggetti gestori" aggiungere le parole: "e sentiti i Comuni interessati".
9.502
Lorenzi
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "in modo graduale, e comunque".
9.102
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Id. em. 9.502
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "in modo graduale, e comunque".
9.103
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "e comunque entro il termine di ventiquattro mesi" con le seguenti: "e comunque entro il termine di dodici mesi".
9.104
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: "ventiquattro mesi" con le altri: "tre anni".
9.105
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
V. testo 2
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "stabiliti dallo Stato".
9.105 (testo 2)
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:"dallo Stato" con le altre: " secondo le norme della presente legge".
9.503
Lorenzi
Assorbito
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "dallo Stato".
9.106
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dodici mesi" inserire le seguenti: "dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a)".
9.504
Lorenzi
V. testo 2
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "è adottato dalle regioni" inserire le seguenti: "d’intesa con i comuni e gli enti interessati".
9.504 (testo 2)
Lorenzi
Approvato
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "è adottato dalle regioni" inserire le seguenti: "sentiti i comuni e gli enti interessati".
9.800
Specchia, Maggi, Zambrino
V. testo 2
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "è adottato dalle regioni" aggiungere le parole: "d’intesa con i comuni e gli enti interessati".
9.800 (testo 2)
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 9.504
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "è adottato dalle regioni" aggiungere le parole: "sentiti i comuni e gli enti interessati".
9.107
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Al fine di predisporre il piano le regioni sono tenute a convocare la conferenza dei servizi".
9.108
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 9.107
Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:
"Al fine di predisporre il piano le Regioni sono tenute a convocare la conferenza dei servizi".
9.505
Lorenzi
Approvato
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la seguente parola: "fissi".
9.109
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Id. em. 9.505
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: "fissi".
9.801
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 9.505
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: "fissi".
9.110
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Improcedibile
Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: "Il risanamento è effettuato con il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento".
9.111 (testo corretto)
Rescaglio
Ritirato
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare al fine di adeguare gli elettrodotti già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a)".
9.506
Lorenzi
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "presentano una proposta di piano di risanamento" inserire le seguenti: "di concerto con i comuni e gli Enti interessati".
9.802
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 9.506
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "presentano una proposta di piano di risanamento" aggiungere le parole: "di concerto con i comuni e gli enti interessati".
9.800a
Il Relatore
Approvato
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dall’emanazione del decreto di cui al comma 2, lettera a),dell’articolo 4, le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenze, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento".
9.900
Il Governo
Ritirato
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare al fine di adeguare gli elettrodotti già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a).".
9.112
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "e raggiungere i valori di attenzione" con le seguenti: "e i valori di attenzione e raggiungere gli obiettivi di qualità".
Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire alle parole: "ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione" le seguenti: "ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità".
9.813
Specchia
Id. em. 9.112
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "e raggiungere i valori di attenzione" con le seguenti: "e i valori di attenzione e raggiungere gli obiettivi di qualità".
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione" con le seguenti: "ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità".
9.507
Carcarino
Assorbito
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "e raggiungere i valori di attenzione" con le altre: ", i valori di attenzione e di raggiungere gli obiettivi di qualità".
9.113
Cò, Crippa, Russo Spena
Assorbito
Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: "valori di attenzione", aggiungere le seguenti parole: "e gli obiettivi di qualità".
9.114
Maggi, Specchia, Zambrino
Assorbito
Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: "valori di attenzione" aggiungere le parole: "e gli obiettivi di qualità".
9.115
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: "più".
9.116
Colla
Respinto
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: "quattro ore" con le seguenti: "tre ore giornaliere anche non continuative".
9.117
Zambrino, Specchia, Maggi
Respinto
Al comma 2, del terzo periodo, dopo la parola: "infantile" aggiungere le seguenti: "e delle persone affette da malattie neoplastiche, leucemia e da patologie cardiopatiche".
9.118
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "dodici mesi" inserire le seguenti: "dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a)".
9.119
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: "regione", inserire le seguenti: "d’intesa con i comuni interessati".
9.120
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati" con le seguenti: "sentiti i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei lavori pubblici e della sanità, le regioni ed i comuni interessati".
9.803
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati" con le seguenti: "della sanità e d’intesa con le regioni e i comuni interessati".
9.508
Lorenzi
Respinto
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "sentiti il" con le altre: "del Ministero della sanità".
9.121
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: "sentiti" con le seguenti: "d’intesa con".
9.804
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 9.121
Al comma 3, alla fine del terzo periodo, sostituire le parole: "sentiti i" con le seguenti: "d’intesa con".
9.509
Lorenzi
Id. em. 9.121
Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: "sentiti" con le altre: "d’intesa con".
9.122
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed il Comitato tecnico-consultivo di cui all’articolo 8, comma 4, se costituito".
9.123
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: "dodici mesi" inserire le seguenti: "dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a)".
9.806
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il risanamento degli elettrodotti con potenza superiore ai 150 kv deve essere completato entro sei anni dalla data in vigore della presente legge".
9.124
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "dieci anni" con le seguenti: "cinque anni".
9.125
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "entro dieci anni" con le seguenti parole: "entro otto anni".
9.801a
Il Relatore
Ritirato
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "entro nove anni dalla data di emanazione dei piani di risanamento".
9.126
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: "ed entro il 31 dicembre 2008".
Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: "rispettivamente".
9.127
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: "ed entro il 31 dicembre 2008".
9.128
Cò, Crippa, Russo Spena
Assorbito. V. emm. 9.112 e 9.813
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "valori di attenzione", aggiungere le seguenti: "e gli obiettivi di qualità".
9.129
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Improcedibile
Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: "con onere" fino: "n. 79" con le seguenti: "con il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento".
9.130
Colla
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "escludendo il ricorso ad aumenti delle tariffe".
9.1000
Il Relatore
Approvato
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: "dall’anno 2000" con le altre: "dall’anno 2001".
9.131
Colla
Respinto
Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "Le sanzioni di cui all’articolo 15 sono versate direttamente alle regioni nel cui territorio è accertata la violazione. Ad integrazione delle risorse assegnate alle regioni ai sensi del primo periodo del presente comma, le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono destinate dalle stesse regioni all’elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti regionali e all’esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio".
9.807
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: "ad apposite unità previsionali di base dello Stato di previsione del Ministero dell’ambiente" con le altre: "alla sezione amministrativa del Comitato;".
9.132
Colla
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: "tali somme sono destinate" fino alla fine del comma con le seguenti: "tali somme sono ripartite tra le regioni in misura proporzionale alla somma delle sanzioni irrogate nel proprio territorio e sono destinate dalle stesse regioni, ad integrazione delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, all’elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti regionali e all’attività di controllo e di monitoraggio".
9.132a
Serena
Decaduto
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
"5-bis. Qualora i gestori del servizio telefonico, elettrico o di teleradiocomunicazione, pubblici o privati, siano in possesso dei requisiti necessari per l’accesso ai fondi comunitari europei, essi possono richiedere direttamente all’Unione europea il contributo previsto per l’ammodernamento delle reti e delle installazioni ubicate sul territorio nazionale.
5-ter. Tutti i gestori che ammoderneranno gli impianti facendo uso di tecnologie innovative a basso contenuto di inquinamento elettromagnetico saranno esentati dal versamento dell’IVA, al fine di incentivare lo sviluppo tecnologico, la collaborazione con università ed istituti di ricerca e di produrre una ricaduta economica sul territorio italiano in termini di produzione industriale ed occupazionale.
5-quater. All’onere derivante dall’attuazione della bonifica del settore elettrico e delle telecomunicazioni prevista dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo del 75 per cento del gettito della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico di cui alla delibera del Comitato interministeriale prezzi (CIP) del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1988, e di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni di attuazione del piano di risanamento.
5-quinquies. Il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, il Ministero dell’ambiente e il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato sono tenuti a collaborare al fine di garantire adeguate sovvenzioni ai soggetti che realizzino piani di risanamento e di bonifica degli impianti oggetto della presente legge".
9.802a
Il Relatore
Approvato con un subemendamento
Al comma 6, sostituire l’alinea con il seguente:
"6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all’erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:".
9.510
Lorenzi
V. em. 9.802a/1
Al comma 6, alinea, sopprimere la parola: "fissi".
9.802a/1 (già em. 9.510)
Lorenzi
Approvato. Votato prima dell'em. 9.802a
All'emendamento 9. 802a, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: "fissi".
9.808
Specchia, Maggi, Zambrino
V. em 9.802a/2
Al comma 6, alinea, sopprimere la parola: "fissi".
9.802a/2 (già em. 9.808)
Specchia, Maggi, Zambrino
Id em. 9.802a/1
All'emendamento 9.802a, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: "fissi".
9.133
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Ritirato
Al comma 6, nell’alinea sostituire le parole da: "comporta" fino alla fine del periodo con le seguenti: "può comportarne la disattivazione, fatte salve le eventuali esigenze di pubblica utilità".
9.134
Lubrano di Ricco
Precluso dall'approvazione dell'em. 9.802a
Al comma 6, nell’alinea sopprimere le parole: ", garantendo comunque i diritti degli utenti all’erogazione del servizio di pubblica utilità".
9.511
Carcarino
Precluso dall'approvazione dell'em. 9.802a
Al comma 6, alinea, dopo le parole: "di pubblica utilità" inserire le seguenti: ", ovvero dell’energia elettrica".
9.135
Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 6, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
"a) con provvedimento del dirigente preposto alla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente, adottato nel rispetto delle garanzie di partecipazione infraprocedimentale di cui all’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda gli elettrodi con tensione superiore a 150 KV;
b) con provvedimento del dirigente preposto al competente ufficio regionale, adottato nel rispetto delle garanzie di partecipazione infraprocedimentale di cui all’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda gli elettrodi con tensione fino a 150 KV;
c) con provvedimento del dirigente preposto alla competente direzione generale del Ministero delle comunicazioni, anche su proposta dei Ministri dell’ambiente, della sanità del lavoro e della previdenza sociale, ovvero della regione o degli enti locali territorialmente interessati, adottato nel rispetto delle garanzie di partecipazione infraprocedimentali di cui all’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda i sistemi radiolettrici, gli impianti per telefonia fissa e mobile, le stazioni radioelettriche per la trasmissione dei dati".
9.512
Lorenzi
Respinto
Al comma 6, lettera a), sopprimere la parola: "sentiti".
9.809
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto. Votato dopo l'em. 9.136
Al comma 6, lettera a), sostituire le parole da: "sentiti" fino a: "interessate" con le altre: "il Ministro della sanità, del lavoro e della previdenza sociale nonché d’intesa con le regioni interessate".
9.136
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 6, lettera a) sostituire le parole da: "sentiti" fino ad: "interessate" con le seguenti: "il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché d’intesa con le regioni ed i comuni interessati".
9.513
Lorenzi
Respinto
Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: "nonché le regioni interessate" con le altre: "nonché le regioni e i comuni interessati".
9.810
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 9.513
Al punto 6, lettera a), sostituire le parole: "regioni interessate" con le parole: "regioni ed i comuni interessati".
9.137
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 6, sopprimere la lettera b).
9.138
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto. Votato dopo l'em. 9.514
Al comma 6, lettera b) dopo le parole: "giunta regionale", aggiungere le seguenti: "d’intesa con i comuni interessati".
9.514
Lorenzi
Respinto
Al comma 6, lettera b), dopo la parola: "regionale" inserire le seguenti: "d’intesa con i comuni e gli enti interessati".
9.811
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 9.514
Al comma 6, lettera b), dopo le parole: "con provvedimento del presidente della giunta regionale" aggiungere le parole: "d’intesa con i comuni e gli enti interessati".
9.139
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Al comma 6, lettera b) sopprimere le parole da: "con esclusione", fino alla fine della lettera.
9.140
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 6, lettera b) sostituire le parole da: "con esclusione", fino alla fine del periodo, con le seguenti: "gli impianti fissi per telefonia mobile e per radiodiffusione e gli impianti fissi per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati".
9.141
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 6, lettera b) sopprimere la parola: "fissi".
9.812
Specchia, Maggi, Zambrino
Assorbito
Al comma 6, lettera b), dopo le parole: "e per radiodiffusione e degli impianti" sopprimere la parola: "fissi".
9.515
Lorenzi
Ritirato
Al comma 6, lettera b), sopprimere la parola: "fissi".
9.142
Lubrano di Ricco
Respinto
Dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. Gli elettrodotti in corso di realizzazione devono essere adeguati alle norme della presente legge. A tal fine i gestori sospendono i lavori per il tempo necessario ad elaborare gli eventuali piani di risanamento. I costi di demolizione e delocalizzazione o risanamento delle linee elettriche completate in violazione del presente comma gravano esclusivamente sui gestori".
9.516
Carcarino
Ritirato
Al comma 7, sostituire la parola: "etichetta" con l’altra: "tabella".
9.142a
Serena
Decaduto
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
"7-bis. Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, comunque per un periodo non superiore a quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, per quanto non in contrasto con la medesima, e previo parere favorevole all’inizio dei lavori di bonifica degli impianti da parte delle società di gestione del servizio interessate, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381".
ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 11 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 10.
Approvato con emendamenti
(Educazione ambientale)
1. Il Ministro dell’ambiente promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2000.
EMENDAMENTI
10.500
Carcarino
Approvato
Al comma 1 dopo le parole: "Ministero dell’Ambiente promuove" inserire le seguenti: "di concerto con il Ministero della sanità, dell’università per la ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione".
10.800
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 10.500
Al comma 1, dopo le parole: "Il Ministro dell’ambiente promuove" aggiungere le parole: "di concerto con i Ministri della sanità, dell’università e ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione".
10.100
Zambrino, Specchia, Maggi
Improcedibile
Al comma 1, sostituire le parole: "2.000 milioni" con le parole: "3.000 milioni".
10.1000
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: "dall’anno 2000" con le altre: "dall’anno 2001".
ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 11.
Approvato
(Partecipazione al procedimento amministrativo)
1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
EMENDAMENTI
11.100
Serena
Decaduto
Sopprimere l’articolo.
11.101
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
"1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, ai procedimenti per l’installazione degli impianti radioelettrici fissi di cui all’articolo 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, numero 447".
11.102
Rescaglio
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
"1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8 e ai procedimenti di installazione degli impianti radioelettrici fissi di cui all’articolo 8, nonché ai procedimenti di adozione ed approvazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 9, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni nonché al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, sulla partecipazione al procedimento amministrativo".
11.103
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
"1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti di cui agli articoli 4 e 8 e ai procedimenti di installazione degli impianti radioelettrici fissi di cui all’articolo 8, nonché ai procedimenti di adozione ed approvazione dei piani di risanamento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni nonché al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, sulla partecipazione al procedimento amministrativo".
11.104
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: "di cui all’articolo 9 comma 2", inserire le seguenti: "e all’individuazione dei siti di trasmissione, all’installazione degli impianti fissi per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti fissi per radiodiffusione di cui all’articolo 8".
11.105
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Tutti gli elettrodotti sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Per gli elettrodotti di tensione uguale o inferiore a 100 kv o di lunghezza inferiore a chilometri 5, la procedura di VIA è di competenza regionale. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni mobili, nonché le stazioni, i sistemi e gli impianti radioelettrici, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 2-bis della legge 1º luglio 1997, n. 189".
11.106
Cò, Crippa, Russo Spena
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Tutti gli elettrodotti di tensione superiore a 100 kv e di lunghezza superiore a 5 chilometri, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). La procedura di via è di competenza statale per gli elettrodotti con tensione di esercizio superiore a 150 kv; è invece di competenza regionale per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kv".
11.107
Rescaglio
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Tutti gli elettrodotti di tensione superiore a 100 kv e di lunghezza superiore a 5 chilometri, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). La procedura di VIA è di competenza statale per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kv; è invece di competenza regionale per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kv".
11.108
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-ter. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni mobili e personali, nonché le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici sono sottoposti ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 2-bis della legge 1º luglio 1997, n. 189".
11.109
Rescaglio
Id. em. 11.108
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni mobili e personali, nonché le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici sono sottoposti ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 2-bis della legge 1º luglio 1997, n. 189".
ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 12.
Approvato
(Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell’Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l’uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall’apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l’esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.
2. Il Comitato di cui all’articolo 6 promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
EMENDAMENTI
12.100
Serena
Decaduto
Sopprimere l’articolo.
12.101
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Sopprimere l’articolo.
12.102
Serena
Decaduto
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 12. - (Certificazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che generano radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti ad uso domestico, professionale ed individuale). – 1. La presente legge si applica a tutte le apparecchiature di uso domestico o individuale, anche finalizzate ad impieghi professionali, che generano campi elettrici e campi elettromagnetici nelle frequenze da 0 Hz a 300 GHz.
2. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere dotate di marcatura attestante l’omologazione ai fini di sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate, all’ingrosso o al dettaglio, o comunque immesse sul mercato, accompagnate da un foglio illustrativo nel quale il costruttore indica le modalità d’uso e le eventuali prescrizioni dell’ente omologatore per la massima tutela dell’utenza.
4. In ogni caso le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate o immesse sul mercato accompagnate da un foglio illustrativo che indichi le modalità di impiego e rechi l’indicazione di eventuali prescrizioni dell’ente omologatore, ovvero il motivo di esenzione dalla marcatura, al fine di evitare esposizioni di persone inconsapevoli ai campi elettromagnetici generati dalle apparecchiature medesime e garantire la trasparenza di mercato per la sicurezza dell’utente o del consumatore.
5. Il controllo delle apparecchiature di cui al comma 1, commercializzate all’ingrosso o al dettaglio e comunque immesse sul mercato, deve rispondere ai requisiti imposti dalla presente legge e dalle normative vigenti nell’ambito dell’Unione europea. Devono essere altresì riportate le avvertenze d’uso con preciso riferimento all’emissione di campi elettrici ed elettromagnetici prodotti, relativi alle distanze di pertinenza e alle potenze emesse. Le indicazioni relative ai requisiti e alle caratteristiche di sicurezza fornite dal produttore devono essere verificate e certificate, prima dell’immissione sul mercato, dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con il Ministero delle comunicazioni limitatamente alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, attraverso i dipartimenti di omologazione centrale e periferici dell’ISPESL costituiti ai sensi del decreto – legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e devono essere uniformi alla normativa CEI vigente, con relativa marcatura.
6. Non è consentita la commercializzazione all’ingrosso o al dettaglio o comunque l’immissione sul mercato delle apparecchiature di cui al comma 1, prive di foglio illustrativo e della marcatura di cui ai commi 4 e 5.
7. L’inosservanza del presente articolo è considerata, a tutti gli effetti di legge, frode in commercio.
8. La pubblicità di apparecchiature elettriche ed elettroniche prive dei requisiti di cui al presente articolo è da considerare ad ogni effetto come pubblicità ingannevole.
9. Tutti i produttori italiani e stranieri di apparecchiature elettriche ed elettroniche che intendono vendere i loro prodotti nel territorio italiano, devono dichiarare la quantità di onde elettromagnetiche emesse dagli apparecchi commercializzati e le relative distanze a cui tali effetti si producono. I valori di induzione magnetica generati dagli apparecchi sono espressi in "ut" e la distanza in centimetri. Prima dell’immissione di tali prodotti sul mercato nazionale, si deve procedere a testare i dati forniti dal produttore e ad emettere una certificazione di qualità rilasciata da un ente pubblico o privato riconosciuto, e verificata dal CODIPINQUE.
10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 9 si provvede a sanzionare l’impresa produttrice e il distributore commerciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e ad ordinare l’immediato ritiro dal mercato delle apparecchiature in oggetto.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti nuovi immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
12.800
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 12. - (Certificazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che generano radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti ad uso domestico, professionale ed individuale) – 1. La presente legge si applica a tutte le apparecchiature di uso domestico o individuale, anche finalizzate ad impieghi professionali, che generano campi elettrici e campi elettromagnetici nelle frequenze da 0 Hz a 300 GHz.
2. Le apparecchiature di cui al comma 1 del presente articolo devono essere dotate di marcatura attestante l’omologazione ai fini di sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, lettera n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate, all’ingrosso o al dettaglio, o comunque immesse sul mercato, accompagnate da un foglio illustrativo nel quale il costruttore indica le modalità d’uso e le eventuali prescrizioni dell’ente omologatore per la massima tutela dell’utenza.
4. In ogni caso le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate o immesse sul mercato accompagnate da un foglio illustrativo che indichi le modalità di impiego e rechi l’indicazione di eventuali prescrizioni dell’ente omologatore, ovvero il motivo di esenzione dalla marcatura, al fine di evitare esposizioni di persone inconsapevoli ai campi elettromagnetici generati dalle apparecchiature medesime e garantire la trasparenza di mercato per la sicurezza dell’utente o del consumatore.
5. Il controllo delle apparecchiature di cui al comma 1, commercializzate all’ingrosso o al dettaglio e comunque immesse sul mercato, deve rispondere ai requisiti imposti dalla presente legge e dalle normative vigenti nell’ambito dell’Unione europea. Devono essere altresì riportate le avvertenze d’uso con preciso riferimento all’emissione di campi elettrici ed elettromagnetici prodotti, relativi alle distanze di pertinenza e alle potenze emesse. Le indicazioni relative ai requisiti e alle caratteristiche di sicurezza fornite dal produttore devono essere verificate e certificate, prima dell’immissione sul mercato, dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con il Ministero delle comunicazioni limitatamente alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, attraverso i dipartimenti di omologazione centrale e periferici dell’ISPESL costituiti ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e devono essere uniformi alla normativa CEI vigente, con relativa marcatura.
6. Non è consentita la commercializzazione all’ingrosso o al dettaglio o comunque l’immissione sul mercato delle apparecchiature di cui al comma 1, prive di foglio illustrativo e della marcatura di cui ai commi 4 e 5.
7. L’inosservanza del presente articolo è considerata, a tutti gli effetti di legge, frode in commercio.
8. La pubblicità di apparecchiature elettriche ed elettroniche prive dei requisiti di cui al presente articolo è da considerare ad ogni effetto come pubblicità ingannevole.
9. Tutti i produttori italiani e stranieri di apparecchiature elettriche ed elettroniche che intendono vendere i loro prodotti nel territorio italiano, devono dichiarare la quantità di onde elettromagnetiche emesse dagli apparecchi commercializzati e le relative distanze a cui tali effetti si producono. I valori di induzione magnetica generati dagli apparecchi sono espressi in "ut" e la distanza in centimetri. Prima dell’immissione di tali prodotti sul mercato nazionale, si deve procedere a testare i dati forniti dal produttore e ad emettere una certificazione di qualità rilasciata da un ente pubblico o privato riconosciuto, e verificata dal Comitato.
10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 9 si provvede a sanzionare l’impresa produttrice e il distributore commerciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e ad ordinare l’immediato ritiro dal mercato delle apparecchiature in oggetto.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti nuovi immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
12.103
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: "Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, delle comunicazioni e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono definiti tempi di modalità con le quali gli apparecchi di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono sottoposti ad omologazione di sicurezza attestante il non superamento dei limiti di esposizione previsti dal decreto di cui all’articolo 4 della presente legge, con il medesimo decreto sono stabilite le informazioni, che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettomagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative".
12.104
Colla
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "sentite le competenti Commissioni parlamentari" con le seguenti: "acquisto il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari".
12.501
Lorenzi
Respinto
Al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: "tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell’Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l’uso dei prodotti".
12.105
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "in particolare".
12.106
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
.
12.107
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo: "con il medesimo decreto, allo scopo di aumentare la tutela sanitaria della popolazione, può essere stabilito il divieto dell’uso di taluni apparecchi e dispositivi di uso individuale in alcuni ambienti destinati al pubblico".
12.108
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. A decorrere dal centottantesimo giorno da quello di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo ai produttori ed importatori di apparecchi ed accessori per la telefonia mobile, di inserire, ben visibile, nella prima pagina del libretto di istruzioni allegato, la dicitura: "Può nuocere alla salute" accompagnata da note informative sui campi elettromagnetici, sui livelli di esposizione prodotti dall’apparecchio, sulla distanza e le modalità di utilizzo consigliate. Le medesime indicazioni debbono figurare a cura del rivenditore autorizzato, su apposito cartello ben visibile collocato nel locale di vendita al pubblico".
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12
12.0.100
Serena
Decaduto
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
"Art. 12-bis
(Informazione per l’utenza ed adeguamento dei prodotti per uso civile, industriale e commerciale)
1. In relazione alle finalità della presente legge i produttori dei dispositivi che generano o funzionano con l’uso di campi elettromagnetici a qualsiasi frequenza e tensione per uso domestico, civile, industriale, commerciale, amatoriale, individuale e militare, sono tenuti ad informare gli utenti di tali dispositivi in merito alle caratteristiche di pericolosità dei dispositivi stessi, applicando al prodotto un’etichetta con la seguente dicitura: "Questo prodotto emette radiazioni di tipo non ionizzante ed è dannoso alla salute qualora non siano rispettate le distanze di sicurezza. Mantenere lontano dalla portata dei bambini".
2. Per "distanza di sicurezza" è da intendere quello spazio espresso in centimetri o metri, qualora la distanza sia superiore all’unità di metri uno, dove l’effetto massimo della radiazione non ionizzante risulti superiore a 0,01 ut.
3. Il presente articolo si applica ai dispositivi nuovi di cui al comma 1 immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
12.0.800
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Respinto
Dopo l’articolo 12 inserire il seguente:
"Art. 12-bis
1. In relazione alle finalità della presente legge i produttori dei dispositivi che generano o funzionano con l’uso di campi elettromagnetici a qualsiasi frequenza e tensione per uso domestico, civile, industriale, commerciale, amatoriale, individuale e militare, sono tenuti ad informare gli utenti di tali dispositivi in merito alle caratteristiche di pericolosità dei dispositivi stessi, applicando al prodotto un’etichetta con la seguente dicitura: "questo prodotto emette radiazioni di tipo non ionizzanti ed è dannoso alla salute qualora non siano rispettate le distanze di sicurezza. Mantenere lontano dalla portata dei bambini".
2. Per "distanza di sicurezza" è da intendere quello spazio espresso in centimetri o metri, qualora la distanza sia superiore all’unità di metri uno, dove l’effetto massimo della radiazione non ionizzante risulti superiore a 0,01 ut.
3. Il presente articolo si applica ai dispositivi nuovi di cui al comma 1 immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 13.
Approvato
(Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico)
1. Il Ministro dell’ambiente, su proposta del Comitato di cui all’articolo 6, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
EMENDAMENTI
13.100
Serena
Decaduto
Sopprimere l’articolo.
13.101
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Sopprimere l’articolo.
13.102
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
"01. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell’Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, le informazioni che i gestori dei servizi di trasporto pubblico, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti dei servizi medesimi".
13.103
Erroi
Id. em. 13.102
Al comma 1, premettere il seguente:
"01. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell’Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, le informazioni che i gestori dei servizi di trasporto pubblico, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti dei servizi medesimi".
13.104
Erroi.
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Il Comitato di cui all’articolo 6 promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni".
13.105
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "Tali accordi potranno prevedere meccanismi che incentivano i consumatori alla rottamazione di prodotti ritenuti altamente inquinanti in cambio dell’acquisto di prodotti equivalenti a basso inquinamento elettromagnetico".
13.106
Erroi
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Per i servizi di trasporto pubblico generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, gli accordi di programma di cui al precedente comma dovranno tener conto delle direttive europee per la interoperabilità sulle reti degli Stati membri, al fine di assicurare la libera circolazione di passeggeri e merci nei territori dell’Unione europea".
ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 14.
Approvato con emendamenti
(Controlli)
1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l’attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all’interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle forze armate e delle forze di polizia è disciplinato dalla specifica normativa di settore.
4. Il personale incaricato dei controlli, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell’ente di appartenenza.
EMENDAMENTI
14.100
Serena
Decaduto
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 14. – (Controlli). - 1. Il controllo di tutti i fenomeni elettromagnetici ed elettrici sul territorio nazionale spetta al CODIPINQUE".
14.101
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Le amministrazioni provinciale e comunali esercitano le funzioni di controllo e vigilanza per l’attuazione della presente legge in accordo a quanto disposto dalla normativa vigente".
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
14.102
Rescaglio
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Le amministrazioni provinciali e comunali esercitano le funzioni di controllo e vigilanza per l’attuazione della presente legge, in accordo a quanto disposto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria".
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
14.900
Il Governo
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Le amministrazioni provinciali e comunali esercitano le funzioni di controllo e vigilanza per l’attuazione della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria".
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
14.103
Specchia, Zambrino, Maggi
Approvato
Al comma 1, dopo la parola: "vigilanza" inserire le seguenti: "sanitaria e ambientale".
14.500
Lorenzi
Id. em. 14.103
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "vigilanza" inserire le seguenti: "sanitaria e ambientale".
14.104
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: "utilizzano" inserire le seguenti: "le ASL competenti per la protezione sanitaria e".
14.105
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: "utilizzano le strutture" con le altre: "utilizzano, nel rispetto delle rispettive competenze, le strutture dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro".
14.501 (testo corretto)
Lorenzi
Respinto
Al comma 1, primo periodo, inserire le seguenti parole: "l’ASL e l’ISPESL, ognuna per la propria competenza".
14.502
Lorenzi
Respinto
Sopprimere il comma 2.
14.106
Il Governo
Approvato
Al comma 3, dopo la parola: "polizia" inserire le seguenti: "e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco".
14.107
Il Governo
Approvato
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo, in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni".
14.108
Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: ", in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".
ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 15.
Approvato con emendamenti
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall’articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all’articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell’articolo 14. Le autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all’articolo 4, comma 2.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell’ambiente e della salute, dall’autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l’installazione e l’esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l’atto autorizzatorio è revocato.
5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall’autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l’atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.
6. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
EMENDAMENTI
15.100
Serena
Decaduto
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 15. - (Sanzioni). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale, la mancata osservanza dei limiti previsti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 800 milioni, da versare al fondo istituito presso il Ministero della sanità, intestato alla ricerca tecnologica scientifica e allo studio delle malattie derivanti dall’inquinamento elettromagnetico.
2. In caso di mancato risanamento entro i termini previsti dalla presente legge, l’elettrodotto è disattivato nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell’ambiente. L’autorizzazione prevista per gli impianti radioelettrici è sospesa in caso di inosservanza delle prescrizioni formulate all’atto dell’autorizzazione, ed in caso di ulteriore violazione è revocata.
3. La sanzione applicata all’ente gestore è pubblicata sui quotidiani a tiratura nazionale per sette giorni dalla data di emissione della sentenza, a spese dell’interessato".
15.101
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
"01. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di mancato rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, al trasgressore si applica l’articolo 674 del codice penale".
E conseguentemente al comma 1 ed al comma 2, sostituire le parole: "Salvo che il fatto costituisce reato" con le seguenti: "Salvo quanto stabilito dal comma 01".
15.1000
Il Governo
Approvato
Al comma , dopo le parole: "comma 2" inserire le seguenti. "e ai decreti previsti dall'articolo 16".
15.102
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: "di lire 2 milioni a lire 600 milioni" con le altre: "pari ad una percentuale compresa fra l’1 ed il dieci per cento del fatturato annuo del soggetto responsabile della violazione".
15.103
Colla
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "da lire 2 milioni a lire 600 milioni" con le altre: "da lire 200 milioni a lire 20 miliardi".
15.104
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: "da lire 2 milioni a lire 600 milioni" con le altre: "da lire 20 milioni a lire due miliardi".
15.105
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1 primo periodo sostituire le parole: "2 milioni a lire 600 milioni" con le seguenti: "50 milioni a lire 200 milioni".
15.500
Carcarino
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "da 2 milioni a 600 milioni" con le seguenti: "da 10 milioni a 300 milioni".
15.106
Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: "da lire 2 milioni" con le altre: "da lire venti milioni".
15.107
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: "in caso di recidiva, nei confronti degli esercenti si applica il diniego dell’autorizzazione all’esercizio di nuovi impianti, della medesima tipologia di quelli per la quale si è verificata l’infrazione, disposta dall’autorità competente, al rilascio dell’autorizzazione medesima".
15.108
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: "da lire 2 milioni a lire 600 milioni" con le altre: "pari ad una percentuale compresa fra l’1 ed il dieci per cento del fatturato annuo del soggetto responsabile della violazione".
15.109
Colla
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: "da lire 2 milioni a lire 200 milioni" con le altre: "da lire 200 milioni a lire 6 miliardi".
15.110
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: "da lire 2 milioni a lire 600 milioni" con le altre: "da lire 20 milioni a lire due miliardi".
15.111
Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: "da lire 2 milioni" con le altre: "da lire venti milioni".
15.112
Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: "sono irrogate dalle autorità competenti" con le altre: dai soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni".
15.113
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: "All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 provvede la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono versate all’entrata del bilancio regionale per essere riassegnate ai capitoli di spesa destinati ad azioni di risanamento e di riduzione dell’inquinamento elettromagnetico".
15.114
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 4 primo periodo sostituire le parole: "da due a quattro mesi" con le altre: "da sei a dodici mesi".
15.115
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
"5-bis. L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 12 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad una percentuale compresa fra l’1 ed il dieci per cento del fatturato annuo del soggetto responsabile della violazione".
15.116
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
V.testo 2
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
"5-bis. L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 12 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad una percentuale compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni".
15.116 (testo 2)
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
"5-bis. L’inosservanza del decreto di cui all’articolo 12 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni".
ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 16.
Approvato
(Regime transitorio)
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
EMENDAMENTI
16.500
Lorenzi
Respinto
Sopprimere l’articolo.
16.100
Lubrano di Ricco
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. L’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, in materia di esenzione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale degli elettrodotti per i quali sia stata acquisita entro il 23 agosto 1992 l’intesa urbanistica Stato Regioni ai sensi del decreto del Presidente della repubblica n. 616 del 1977, è abrogato".
16.101
Iuliano
Decaduto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Con l’entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali che contrastano con i princìpi e le norme di cui al presente provvedimento".
ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 17.
Approvato con un emendamento
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 si provvede:
a) quanto a lire 20.000 milioni per l’anno 2000, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall’anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente;
c) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
EMENDAMENTI
17.100
Serena
Decaduto
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 17. - (Copertura finanziaria). – 1. All’onere derivante dall’attuazione degli interventi di risanamento e di bonifica di linee elettriche di qualsiasi voltaggio e potenza, di sistemi per radiofrequenza su tutte le bande di frequenza, di sistemi televisivi analogici e digitali, di sistemi per telefonia fissa, mobile cellulare e cellulare satellitare e di ogni altro dispositivo che produca emissione di campo elettrico o elettromagnetico, si provvede mediante gli stanziamenti previsti a tali fini dall’Unione europea".
17.1000
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, nell’alinea sostituire le parole: "anni 2000, 2001 e 2002" con le altre: "anni 2001, 2002 e 2003"; al medesimo comma 1, sopprimere la lettera a); alla lettera b) sostituire le parole: "bilancio triennale 2000-2002" con le altre: "bilancio triennale 2001-2003" e sostituire le parole: "per l’anno 2000" con le altre: "per l’anno 2001"; alla lettera c) sostituire le parole: "anni 2001 e 2002" con le altre: "anni 2001, 2002 e 2003", sostituire le parole: "bilancio triennale 2000-2002" con le altre: "bilancio triennale 2001-2003" e in fine sostituire le parole: "per l’anno 2000" con le altre: "per l’anno 2001".
EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE
Tit.1
Lubrano di Ricco
Ritirato
Sostituire il titolo con il seguente:
"Protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e norme quadro per le regioni".