Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato con emendamenti
(Finalità della legge)
1. La presente legge ha lo scopo di dettare i princìpi fondamentali diretti a:
a) assicurare la protezione della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione;
b) assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione nonché le misure di cautela volte a contenere e ridurre nei tempi e nei modi previsti la possibilità di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e la loro intensità, in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, comma 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea;
c) promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano ai princìpi della presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
EMENDAMENTI
1.100
Serena
Decaduto
Sosti tuire l’articolo con il seguente:
"Art. 1. – 1. La presente legge reca disposizioni per il riordino delle telecomunicazioni nonchè per la corretta gestione degli effetti dannosi sull’uomo e sull’ambiente provocati dalle radiazioni non ionizzanti generate dall’uso e dal trasporto dell’energia elettrica, dagli impianti di telefonia fissa, mobile, satellitare e dai dispositivi elettrici che generano onde elettromagnetiche.
2. In conformità con gli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione, relativamente ai diritti alla salute, alla tutela dell’ambiente e ai danni prodotti dall’inquinamento elettromagnetico, la presente legge reca disposizioni per la progettazione, l’installazione, l’uso e la diffusione commerciale delle apparecchiature e degli impianti di trasmissione della corrente elettrica, dei segnali di telecomunicazione che generano radiazioni elettromagnetiche".
1.101
Rescaglio
Approvato
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "protezione" con l’altra: "tutela".
1.102
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Id. em. 1.101
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "protezione" con l’altra: "tutela".
1.600
Lorenzi
Id. em. 1.101
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "protezione" con l’altra: "tutela".
1.103
Cò, Crippa, Russo Spena
Id. em. 1.101
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "protezione" con l’altra: "tutela".
1.500
Specchia, Zambrino, Maggi
Id. em. 1.101
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "protezione" con l’altra: "tutela".
1.800
Il relatore
Id. em. 1.101
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "protezione" con la seguente: "tutela".
1.104
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: "determinati livelli di".
1.501
Specchia, Zambrino, Maggi, Bonatesta
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "dagli effetti dell’esposizione a" sopprimere le seguenti: "determinati livelli di".
1.601
Lorenzi
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "determinati livelli di".
1.900
Il Governo
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "determinati livelli di".
1.801
Il relatore
Approvato
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
"b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, comma 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea;
c) assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili".
1.105
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Precluso
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "nei tempi e nei modi previsti".
1.106
Rescaglio
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) conseguire la minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici attraverso l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge".
1.107
Cò, Crippa, Russo Spena
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) conseguire la minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici attraverso l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge".
1.108
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) conseguire la minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, attraverso l’innovazione tecnologica".
1.503
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c) Fornire una normativa atta a regolamentare il settore della progettazione, della produzione, della vendita, dell’installazione e dell’uso delle apparecchiature elettriche e degli impianti di comunicazione che generano radiazioni elettromagnetiche".
1.504
Andreolli
Approvato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti".
1.109
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole da: "Nel rispetto" fino alla fine, con le altre: "Provvedendo con proprie norme alla materia di cui alla presente legge nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme di attuazione".
1.505
Bonatesta
Ritirato e trasformato nell'odg n. 200
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. La presente legge fornisce un riferimento inderogabile e di indirizzo al Ministero degli esteri, affinchè nelle città Stato della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano – includendo i relativi territori di competenza in cui vige la extraterritorialità –, all’esterno dei quali vi è una trasmissione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che investono il territorio italiano con dei valori superiori a quelli stabiliti dalla presente legge, venga attivata con procedura di urgenza una attività diplomatica atta a ridurre il fenomeno dell’elettroinquinamento sull’ambiente circostante e sulla popolazione limitrofa".
ORDINE DEL GIORNO
9.4273.200 (già em. 1.505)
Maggi, Bonatesta, Specchia
Non posto in votazione(*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4273,
impegna il Governo:
ad assumere, in conformità ai principi fondamentali della presente legge, ogni iniziativa diplomatica nei confronti della Repubblica di San Marino e della Santa Sede, al fine di pervenire ad una riduzione del fenomeno dell'elettroinquinamento derivante da fonti di emissione situate all'interno del territorio della predetta Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato con emendamenti
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l’esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti fissi per telefonia mobile, i radar e gli impianti fissi per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.
EMENDAMENTI
2.110
Serena
Decaduto
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 1. - (Ambito di applicazione) – 1. La presente legge si applica al settore elettrico e delle telecomunicazioni e alle rispettive pertinenze. In particolare, la presente legge, si applica nel caso di incompatibilità ambientale derivante da onde elettromagnetiche di qualsiasi frequenza ed intensità emesse da: a) elettrodotti e centrali di energia elettrica presenti sul territorio italiano di qualsiasi classificazione e voltaggio; b) stazioni di base per telefonia cellulare e radiomobile; c) apparati per la trasmissione e la ricezione di segnali per telecomunicazione cellulare e satellitare; d) impianti per lemittenza radiotelevisiva e radiofonica presenti sul territorio nazionale, incluse previe le opportune intese internazionali, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano con relativi ambiti extraterritoriali di competenza; e) impianti civili ed aeroportuali che gestiscono stazioni radar, di radiofrequenza e radio bussola; f) stazioni radio-amatoriali, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, solo ed esclusivamente nel caso in cui le onde emesse aumentino del 20 per cento i valori di inquinamento elettromagnetico stabiliti dalla presente legge in quanto sommati agli effetti di radiazioni non ionizzanti emesse da qualsiasi altra fonte elettrica e di telecomunicazione; g) apparecchiature elettriche ad uso industriale, commerciale e civile che emettano campi elettromagnetici indotti dannosi alla salute, quali elettrodomestici ad uso domestico e civile; h) telefoni cellulari e satellitari che operano sulle bande di frequenza di 900 MHz, 1800 MHz, inclusi i dual band, e altri apparati di comunicazione derivanti dai telefonini citati anche se con livelli differenti di banda elettronica; i) apparati elettrici e per telecomunicazioni che usano un intervallo di frequenza compreso tra 0 KHz e 300 GHz".
2.101
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", con esclusione di impianti, sistemi e apparecchiature, con potenza immessa in antenna inferiore a 5 W".
2.500
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "...compresi gli impianti fissi per telefonia mobile" con le altre: "...comprese le stazioni radio base per la telefonia cellulare di ubicazione fissa o mobile".
2.102
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: "fissi".
2.501
Specchia, Zambrino, Maggi
Id. em. 2.102
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: "fissi".
2.600
Lorenzi
Id. em. 2.102
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: "fissi".
2.800
Il relatore
Id. em. 2.102
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: "fissi".
2.103
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "impianti fissi" inserire le seguenti: "o montati su ruote".
2.104
Serena
Decaduto
Sopprimere il comma 2.
2.105
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: "Ai servizi di trasporto pubblico si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 13 della presente legge".
2.502
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. La normativa stabilita dalla presente legge verrà applicata su tutte quelle tecnologie per le telecomunicazioni presenti e future come le innovative Dual band, Umts (Universale mobile telecomunication sistem), anche se operanti con livelli differenti di banda elettronica".
2.580
Il Governo
V. testo 2
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
"2-bis. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell’ambiente e della funzione pubblica.
"2-ter. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il regolamento di cui al comma 2-bis".
2.580 (testo 2)
Il Governo
Approvato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
"2-bis. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
"2-ter. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 2-bis".
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 3.
Approvato con emendamenti
(Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della protezione della salute, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a);
c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Tale valore costituisce misura di cautela anche ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine, da fissarsi con valutazione del rapporto costo-benefici, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b);
d) obiettivo di qualità: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l’uso delle tecnologie e dei metodi di risanamento disponibili, al fine di consentire la minimizzazione progressiva dell’intensità e degli effetti, secondo le migliori tecnologie disponibili come definite dal comma 7 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c);
e) elettrodotto: è l’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell’esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonchè ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
i) impianto fisso per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
EMENDAMENTI
3.100
Serena
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 3. - (Definizioni) – 1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
Valore nominale dell’intensità del campo elettrico (E): è espressa in Volt al metro (V/M).
Valore nominale dell’induzione magnetica [u.H dove u = permeabilità magnetica del mezzo (aria, ostacoli naturali o artificiali fissi o mobili]: è espressa in Henry al metro (h/m). L’unità di misura è il Tesla (t) e suoi sottomultipli.
Campo elettrico, elettromagnetico, onda elettromagnetica e radiazioni non ionizzanti sono variabili nello spazio e nel tempo e connessi fra di loro in modo che non è possibile l’esistenza di uno dei due autonomamente dall’altro. Un caso particolare di campo elettromagnetico è l’onda elettromagnetica per la quale possono essere definiti direzione di propagazione, periodo e frequenza. Per le onde elettromagnetiche fino alla frequenza di 300 GHz si usa anche la dizione "radiazioni non ionizzanti".
La frequenza (f): è il numero di oscillazioni o di cicli compiuto da una grandezza periodica nell’unità di tempo. La frequenza, se l’unità di tempo è il secondo, si esprime in hertz (Hz); l’inverso della frequenza è il periodo t = l/f. La frequenza della corrente elettrica domestica in Europa è 50 Hz a 220 Volts (negli USA è 60 Hz).
Densità di potenza (S): è la potenza che fluisce attraverso l’unità di superficie posta perpendicolarmente alla direzione di propagazione dell’onda elettromagnetica. Per potenza si intende l’energia erogata o assorbita nell’unità di tempo. Se l’unità di misura dell’energia è Joule (J), l’unità di misura della potenza è il watt (W) pari a 1 Joule al secondo. La densità di potenza si esprime in Watt per metro quadrato (W/m2).
I campi elettrici e magnetici statici di bassa frequenza: sono i campi elettrici e magnetici le cui frequenze sono comprese tra 0 (campi statici) e 10 kHz (campi di bassa frequenza); in tale intervallo o banda cade la frequenza di 50 Hz, cui corrispondono i campi elettrici e magnetici relativi alla generazione, alla trasformazione, al trasporto e alla distribuzione dell’energia elettrica.
Alta frequenza o radiofrequenza: è l’intervallo di frequenza compreso tra 10 kK7 e 300 GHz. In tale intervallo o banda cadono anche le frequenze delle onde elettromagnetiche utilizzate per l’esercizio della diffusione dei servizi radio e televisivi, dei servizi radiomobile e telefonia mobile, dei collegamenti in ponte radio, dei servizi di radar-localizzazione e delle comunicazioni satellitari.
Impianti o emettitori ad alta frequenza: sono strutture fisse o mobili che generano campi elettromagnetici ad alta frequenza.
Elettrodotto: è l’insieme delle linee elettriche per il trasporto dell’energia elettrica propriamente dette, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione, delle linee ferroviarie, tranviarie e della metropolitana.
Popolazione: è l’insieme delle persone che sono esposte al campo elettromagnetico nello svolgimento della loro attività quotidiana intesa come lavorativa, domestica o di tempo libero.
Esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici o magnetici, o elettromagnetici dovuti ad alte o basse frequenze, o a campi elettrici elevati (elettrodotti)".
3.500
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 3. - (Definizioni) – 1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
Valore nominale dell’intensità del campo elettrico (E): è espressa in Volt al metro (V/M).
Valore nominale dell’induzione magnetica [u.H dove u = permeabilità magnetica del mezzo (aria, ostacoli naturali o artificiali fissi o mobili]: è espressa in Henry al metro (h/m). L’unità di misura è il Tesla (t) e suoi sottomultipli.
Campo elettrico, elettromagnetico, onda elettromagnetica e radiazioni non ionizzanti sono variabili nello spazio e nel tempo e connessi fra di loro in modo che non è possibile l’esistenza di uno dei due autonomamente dall’altro. Un caso particolare di campo elettromagnetico è l’onda elettromagnetica per la quale possono essere definiti direzione di propagazione, periodo e frequenza. Per le onde elettromagnetiche fino alla frequenza di 300 GHz si usa anche la dizione "radiazioni non ionizzanti".
La frequenza (f): è il numero di oscillazioni o di cicli compiuto da una grandezza periodica nell’unità di tempo. La frequenza, se l’unità di tempo è il secondo, si esprime in hertz (Hz); l’inverso della frequenza è il periodo t = l/f. La frequenza della corrente elettrica domestica in Europa è 50 Hz a 220 Volts (negli USA è 60 Hz).
Densità di potenza (S): è la potenza che fluisce attraverso l’unità di superficie posta perpendicolarmente alla direzione di propagazione dell’onda elettromagnetica. Per potenza si intende l’energia erogata o assorbita nell’unità di tempo. Se l’unità di misura dell’energia è Joule (J), l’unità di misura della potenza è il watt (W) pari a 1 Joule al secondo. La densità di potenza si esprime in Watt per metro quadrato (W/m2).
I campi elettrici e magnetici statici di bassa frequenza: sono i campi elettrici e magnetici le cui frequenze sono comprese tra 0 (campi statici) e 10 kHz (campi di bassa frequenza); in tale intervallo o banda cade la frequenza di 50 Hz, cui corrispondono i campi elettrici e magnetici relativi alla generazione, alla trasformazione, al trasporto e alla distribuzione dell’energia elettrica.
Alta frequenza o radiofrequenza: è l’intervallo di frequenza compreso tra 10 kK7 e 300 GHz. In tale intervallo o banda cadono anche le frequenze delle onde elettromagnetiche utilizzate per l’esercizio della diffusione dei servizi radio e televisivi, dei servizi radiomobile e telefonia mobile, dei collegamenti in ponte radio, dei servizi di radar-localizzazione e delle comunicazioni satellitari.
Impianti o emettitori ad alta frequenza: sono strutture fisse o mobili che generano campi elettromagnetici ad alta frequenza.
Elettrodotto: è l’insieme delle linee elettriche per il trasporto dell’energia elettrica propriamente dette, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione, delle linee ferroviarie, tranviarie e della metropolitana.
Popolazione: è l’insieme delle persone che sono esposte al campo elettromagnetico nello svolgimento della loro attività quotidiana intesa come lavorativa, domestica o di tempo libero.
Esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici o magnetici, o elettromagnetici dovuti ad alte o basse frequenze, o a campi elettrici elevati (elettrodotti).
Altre grandezze fisiche
La densità di corrente: si esprime in ampère al metro quadrato (A/m2);
L’assorbimento specifico: è espresso in Joule al chilogrammo (J/kg);
Il tasso di assorbimento specifico: è espresso in Watt al chilogrammo (W/kg).
Altre definizioni
Gestori: tutti coloro che operano il loro servizio sul e all’interno del territorio italiano, includendo nel settore elettrico o delle telecomunicazioni coloro che gestiscono impianti o centrali che emettono radiazioni di natura elettromagnetica nelle province autonome, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano e nei relativi territori distaccati quali Vicariato, conventi, scuole, ospedali, ricoveri, cattedrali, chiese, stazioni radio (in riferimento alla stazione della Radio Vaticana di Roma), eccetera. La ragione oggettiva dell’inclusione di tali soggetti deriva dal fatto che le emissioni di radiazioni non ionizzanti, prodotte all’interno dei loro territori di pertinenza, risultano dannose ed inquinanti anche per il territorio italiano limitrofo includendo quindi la stessa popolazione residente.
Installatore: L’impresa pubblica o privata che materialmente installa una struttura elettrica o per telecomunicazioni. L’impresa deve avere la certificazione professionale rilasciata dall’organo competente in materia e rilasciare un documento che attesti la perfetta esecuzione a regola d’arte dell’impianto installato con il certificato di collaudo della stessa.
Appalto per installazione: deve essere bandito dall’ente gestore pubblico e privato, unitamente all’annessa produzione di documenti necessari a tale fine inerenti le procedure per l’installazione.
Sovrapposizione degli effetti: rappresentano la somma algebrico-matematica dei singoli effetti di ogni sorgente elettrica o elettromagnetica".
3.101
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione, ai fini della tutela della salute da effetti acuti".
3.600
Lorenzi
Respinto
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: "definito ai fini della protezione della salute".
3.102
Cò, Crippa, Russo Spena
Approvato
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "definito ai fini della protezione della salute" con le seguenti: "definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti".
3.103
Rescaglio
Id. em. 3.102
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "definito ai fini della protezione della salute" con le seguenti: "definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti".
3.800
Il relatore
Id. em. 3.102
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "definito ai fini della protezione della salute" con le seguenti: "definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti".
3.501
Specchia, Maggi, Zambrino
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a)" con le altre: "ai fini della tutela della salute da effetti acuti".
3.601
Lorenzi
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a)" con le altre: "ai fini della tutela della salute da effetti acuti".
3.104
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate; esso costituisce la misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine".
3.502
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Assorbito. V. em.3.801 (testo2)
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) valore di attenzione: rappresenta l’insieme dei valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve mai essere superato negli ambienti scolastici, di lavoro, di cura o tempo libero, pena l’immediata sanzione civile e penale del gestore "inquinante"".
3.801
Il relatore
V. testo 2
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che costituisce misure di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate, secondo le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b). Gli impianti esistenti che causano il superamento dei valori di attenzione debbono essere sottoposti a risanamento nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge. I nuovi impianti costruiti o installati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge debbono già garantire il rispetto di tali valori, nonchè conseguire gli obiettivi di qualità".
3.801 (testo2)
Il relatore
Approvato. Votato dopo l'em. 3.104
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei termini e nei modi previsti dalla legge".
3.105
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, lettera c) primo periodo sostituire le parole: "che deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge" con le seguenti: "che non deve essere superato".
3.900
Il Governo
Assorbito
Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: "che deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge" con le seguenti: "che non deve essere superato".
3.106
Rescaglio
Assorbito
Al comma 1, lettera c) primo periodo sostituire le parole: "che deve essere raggiunto" con le seguenti: "che non deve essere superato".
3.107
Cò, Crippa, Russo Spena
Assorbito
Al comma 1, lettera c) primo periodo sostituire le parole: "che deve essere raggiunto" con le seguenti: "che non deve essere superato".
3.108
Colla
Assorbito
Al comma 1, lettera c) primo periodo sostituire la parola: "prolungate" con le seguenti: "di qualsiasi durata".
3.109
Rescaglio
Assorbito
Al comma 1, lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente: "Tale valore, definito ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine, costituisce misura di cautela per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b)".
3.110
Cò, Crippa, Russo Spena
Assorbito
Al comma 1, lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente: "tale valore, definito ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine, costituisce misura di cautela per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b)".
3.111
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, lettera c) secondo periodo sopprimere la parola: "anche".
3.112
Specchia, Maggi, Zambrino
Assorbito
Al punto 1, lettera c) secondo periodo sopprimere la parola: "anche".
3.602
Lorenzi
Assorbito
Al comma 1 lettera c), secondo periodo sopprimere la parola: "anche".
3.113
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Assorbito Ritirato
Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: "da fissarsi con" fino alla fine della lettera.
3.114
Specchia, Maggi, Zambrino
Assorbito
Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: "da fissarsi con" fino alla fine della lettera.
3.603
Lorenzi
Assorbito
Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: "da fissarsi con" fino alla fine della lettera.
3.115
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole da: "da fissarsi con" fino alla fine della lettera, con le seguenti: "in applicazione al principio di precauzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c)".
3.116
Cò, Crippa, Russo Spena
Assorbito
Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: "da fissarsi con valutazione del rapporto costo-benefici"
3.117
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
"d) obiettivo di qualità: sono i risultati ai quali devono tendere le azioni concordate tra Stato, enti locali ed operatori, finalizzate alla ricerca, allo sviluppo ed all’utilizzo di tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti, atte a consentire la minimizzazione, nel medio e lungo periodo, dell’impatto ambientale e della esposizione della popolazione a campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici, nonchè il perseguimento degli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge e dal decreto ministeriale n. 381 del 1998".
3.118
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
"d) obiettivo di qualità: è il complesso di obiettivi riguardanti il miglioramento delle tecnologie e dei metodi di risanamento al fine di consentire la minimizzazione dell’esposizione umana ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
3.802
Il relatore
Approvato
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
"d) obiettivi di qualità sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall’articolo 8 della presente legge;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni della lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi;".
3.119
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Precluso
Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: "da conseguire nel breve, medio e lungo periodo".
3.120
Cò, Crippa, Russo Spena
Precluso
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "da conseguire nel breve, medio e lungo periodo," aggiungere la parola: "anche".
3.505
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Precluso
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "... al fine di consentire la minimizzazione progressiva dell’intensita e degli effetti..." con le altre: "... al fine di individuare e sostituire nel tempo massimo di 90 giorni gli impianti obsoleti ed inadempienti...".
3.604 (testo corretto)
Lorenzi
Precluso
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ", al fine di consentire la minimizzazione progressiva dell’intensità e degli effetti, secondo le migliori tecnologie disponibili come definite dal comma 7 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c)".
3.121
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Precluso
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: "progressiva" fino alla fine della lettera con le seguenti: "dell’esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge, anche con riferimento alla protezione da possibili effetti a lungo termine".
3.506
Specchia, Maggi, Zambrino
Precluso
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: "progressiva" fino alla fine della lettera con le altre: "dell’esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge, anche con riferimento alla protezione da possibili effetti a lungo termine".
3.605
Lorenzi
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3.122
Serena
Decaduto
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
3.507
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
"i) impianti fissi e mobili per la telefonia cellulare e la trasmissione dati ed immagini via etere: sono le stazioni di terra destinate al collegamento radio dei terminali mobili con il sistema della "Rete telematica universale" propriamente detta".
3.606 (testo corretto)
Lorenzi
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
"i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio fissa o mobile del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete di servizio di telefonia mobile".
3.123
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 1, lettera i), sopprimere la parola: "fisso".
3.508
Specchia, Maggi, Zambrino
Respinto
Al comma 1, lettera i), dopo la parola: "impianto" sostituire le parole: "fisso per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile" con le altre: "per telefonia mobile: è la stazione radio fissa o mobile del servizio di telefonia mobile".
3.124
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: "di terra" con le seguenti: "fissa o mobile".
3.125
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "che trasmette dallo stesso luogo per almeno 7 giorni consecutivi".
3.126
Serena
Decaduto
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
"e-bis) gestori: tutti coloro che operano e prestano il loro servizio sul e all’interno del territorio italiano, includendo nel settore elettrico o delle telecomunicazioni coloro che gestiscono impianti o centrali che emettono radiazioni di natura elettromagnetica nelle province autonome, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano e nei relativi territori distaccati quali Vicariato, conventi, scuole, ospedali, ricoveri, cattedrali, chiese, stazioni radio (in riferimento alla stazione della Radio Vaticana di Roma), eccetera. La ragione oggettiva dell’inclusione di tali soggetti deriva dal fatto che le emissioni di radiazioni non ionizzanti, prodotte all’interno dei loro territori di pertinenza, risultano dannose ed inquinanti anche per il territorio italiano limitrofo includendo quindi la stessa popolazione residente.
3.127
Serena
Decaduto
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
"l-bis) installatore: l’impresa pubblica o privata che materialmente installa una struttura elettrica o per telecomunicazioni. L’impresa deve avere la certificazione professionale rilasciata dall’organo competente in materia e rilasciare un documento che attesti la perfetta esecuzione a regola d’arte dell’impianto istallato con il certificato di collaudo della stessa.
3.128
Serena
Decaduto
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
"l-bis) appalto per installazione: deve essere bandito dall’ente gestore pubblico e privato, unitamente all’annessa produzione di documenti necessari a tale fine inerenti le procedure per l’installazione".
3.129
Serena
Decaduto
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
"l-bis) sovrapposizione degli effetti: rappresentano la somma algebrico-matematica dei singoli effetti di ogni sorgente elettrica o elettromagnetica".
3.130
Serena
Decaduto
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
"l-bis) altre grandezze fisiche:
la densità di corrente: si esprime in ampère al metro quadrato (A/m2);
l’assorbimento specifico: è espresso in Joule al chilogrammo (J/kg);
il tasso di assorbimento specifico: è espresso in Watt al chilogrammo (W/kg)".
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3
3.131
Serena
Decaduto
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
"Art. 3-bis.
(Livelli di esposizione e riferimento delle grandezze fisiche)
1. La condizione necessaria per il rispetto dei livelli di riferimento, stabiliti nell’allegato B, è valutata sull’esposizione della popolazione che non deve comportare il superamento dei limiti di base stabiliti per le seguenti grandezze fisiche:
a) tempo di esposizione;
b) densità di corrente indotta dal campo elettromagnetico presente nell’aria o nel mezzo e negli ostacoli naturali o artificiali;
c) intensità del campo elettromagnetico generato da campi elettrici, o da bande di bassa ed alta frequenza;
d) controllo dell’assorbimento specifico qualora il fenomeno di radiazione non ionizzante, eccedente del 10 per cento i limiti imposti dalla presente legge, perduri per un tempo superiore alle due ore al giorno per la popolazione, e alle tre ore per gli operatori del settore.
2. L’esposizione acuta, subacuta e cronica della popolazione agli agenti inquinanti è vietata qualora ecceda i livelli di riferimento delle grandezze fisiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di violazione del presente comma si applicano le sanzioni di cui all’articolo ...
3. Le misurazioni delle grandezze di cui al comma 1 devono essere effettuate, secondo specifici standard internazionali riconosciuti, in condizioni di tensione e di corrente nominale massima delle linee elettriche (bassa potenza) e di massima potenza di esercizio degli impianti per telecomunicazioni (alta frequenza).
4. Qualora coesistano più impianti in un determinato spazio, e la somma della sovrapposizione degli effetti risulti superiore ai livelli massimi di riferimento delle grandezze di cui al comma 1, in vicinanza di abitazioni, fabbriche, scuole ed edifici pubblici o privati, entro un tempo massimo di sei mesi la società che gestisce gli impianti deve procedere alla rimozione degli emettitori, degli elettrodotti che producono tali effetti nocivi sulla popolazione; in caso di inadempienza da parte della società si applicano le norme vigenti.
5. I valori del campo elettrico E, del campo magnetico H e delle densità di potenza S, come indicati nell’allegato B, si intendono mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di tre minuti.
6. Nel caso di edifici adibiti a permanenze superiori a due ore giornaliere non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di tre minuti:
a) numero 1 V/m per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico, 3 milliA/m per il valore efficace dell’intensità del campo magnetico e, per frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, 3 milliWatt/m2 per la densità di potenza dell’onda piana equivalente;
b) per le frequenze relative alla produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica (50 Hz), il valore dell’intensità del campo magnetico, all’esterno delle zone di interdizione, da non superare è di 0.2 micro Tesla. I relativi impianti, sia interrati, sia in superficie, sia aerei, devono trovarsi a distanza da edifici e da luoghi comunque accessibili alla popolazione tale che sia rispettata la citata condizione di cautela per il valore di campo elettromagnetico. Intensità per un periodo di tempo superiore ai dieci minuti giornalieri deve essere concesso un periodo di riposo pari a giorni quindici ogni tre mesi di lavoro operativo; tale disposizione si applica anche al personale medico che opera con attrezzature ospedaliere che generano radiazioni.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque azienda detenga, attivi o modifichi una apparecchiatura che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, deve darne comunicazione alla ASL competente per territorio entro sessanta giorni.
8. Le aziende devono rendere noto al proprio personale i rischi dovuti all’esposizione delle radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle apparecchiature operanti sul posto di lavoro".
Allegato B
Valori massimi di esposizione per la popolazione
(tabella di riferimento)
Frequenza (MHz; GHz) |
E (V/m) |
H (A/m) |
S (W/m2) |
Da 01 a 3 MHz |
2 |
0,02 |
– |
Da 3 a 3000 MHz |
2 |
0,02 |
0,01 |
Da 3000 MHz a 300 GHz |
2 |
0,10 |
0,2 |
Dove:
– "E" rappresenta il valore efficace di intensità di campo elettrico;
– "H" rappresenta il valore efficace di intensità di campo magnetico;
– "S" rappresenta la densità di potenza dell’onda piana equivalente.
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato con emendamenti
(Funzioni dello Stato)
1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’articolo 1;
b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell’attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all’esposizione a campi elettromagnetici a bassissima frequenza e radiofrequenza;
c) all’istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
e) all’individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico;
f) alla realizzazione di accordi di programma con gli esercenti di elettrodotti e di impianti fissi per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell’ambiente e di tutelare il paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";
b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6 e della Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2000 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.
EMENDAMENTI
4.100
Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, nell’alinea dopo la parola "Stato", inserire le seguenti: ", al fine di assicurare la prevenzione dei rischi sanitari e del danno ambientale, nel rispetto del principio di precauzione,".
4.101
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) alla determinazione dei limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché delle modalità di ulteriore riduzione della esposizione ai predetti campi, da ottenere con l’introduzione di valori di attenzione e obiettivi di qualità, allo scopo in particolare, di assicurare la protezione da possibili effetti a lungo termine".
4.800
Il relatore
Approvato
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "obiettivi di qualità" aggiungere le seguenti: "in quanto valori di campo come definiti dal numero 2 della lettera d) dell’articolo 3,".
4.102
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: "in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee".
4.600
Lorenzi
Id. em. 4.102
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee".
4.103
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Respinto
Al comma 1, lettera b) premettere le seguenti parole: "al concorso".
4.601
Lorenzi
Ritirato
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "il Ministro della sanità" inserire le seguenti: "di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica".
4.500
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Ritirato
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private" inserire le seguenti: "e delle associazioni dei consumatori competenti in materia e senza fini di lucro".
4.104
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: "bassissima frequenza e radiofrequenza".
4.105
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "bassissima frequenza e radiofrequenza" con le seguenti: "bassa e alta frequenza".
4.501
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 4.105
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "bassissima frequenza e radiofrequenza" con le altre: "bassa e alta frequenza".
4.602
Lorenzi
Id. em. 4.105
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "bassissima frequenza e radiofrequenza" con le altre: "bassa e alta frequenza".
4.502
Specchia, Maggi, Zambrino
Approvato
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "sorgenti fisse" inserire le seguenti: "e mobili".
4.603
Lorenzi
Assorbito. V. emm. 4.502 e 4.503
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "magnetici ed elettromagnetici" inserire le seguenti: "e mobili" e dopo le parole: "territoriali interessate" inserire le altre: "al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambiente".
4.503
Specchia, Maggi, Zambrino
Approvato. Votato dopo em. 4.502
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "zone territoriali interessate" inserire le seguenti: "al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambiente".
4.801
Il relatore
V. testo 2
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "gli esercenti" con le seguenti: "i gestori, i proprietari delle reti o coloro che ne abbiano comunque la disponibilità".
4.801 (testo 2)
Il relatore
Approvato
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "con gli esercenti di elettrodotti e" con le altre: "con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti".
4.604
Lorenzi
Approvato
Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: "fissi".
4.106
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Id. em. 4.604
Al comma 1, lettera f) sopprimere la parola: "fissi".
4.504
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 4.604
Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: "fissi".
4.107
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, lettera f) dopo le parole: "telefonia mobile", aggiungere le seguenti: "nonché con i gestori di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
Conseguentemente sopprimere l’articolo 13 e le parole: "e 13" al comma 6.
4.108
Rescaglio
Respinto
Al comma 1, lettera f) dopo la parola: "mobile" aggiungere le seguenti: "nonché con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
Conseguentemente al comma 6, sopprimere le parole: "e 13".
4.109
Colla
Respinto
Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: "promuovere" con la seguente: "individuare".
4.110
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine, le seguenti parole: ", per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) e dell’articolo 8, comma 1 lettera c);".
4.111
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Decaduto
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
4.112
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: "g) definizione dei criteri e dei vincoli per i tracciati degli eletrodotti".
4.113
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Decaduto
Al comma 1, lettera h) premettere le seguenti parole: "Previa intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano".
4.114
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 1, lettera h) sostituire le parole da: "determinazione" fino a: "elettrodotti" con le seguenti: "determinazione dell’ampiezza delle fasce di rispetto per gli elettrodotti e delle aree di rispetto per gli impianti di cui all’articolo 2 comma 1".
Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: "i parametri per la previsione di" con le seguenti: "l’ampiezza delle".
4.115
Colla
Respinto
Al comma 1, lettera h) dopo le parole: "fasce di rispetto per gli elettrodotti", inserire le seguenti: "tenendo conto del valore di attenzione pari a 0,5 microtesia e dell’obiettivo di qualità pari a 0,2 microtesia".
4.116
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 1, lettera h) dopo le parole: "all’interno di tali fasce di rispetto" inserire le seguenti: "comunque non inferiori a metri 100 per gli elettrodotti aventi tensione uguale o superiore a 150 kV e metri 150 per gli elettrodotti con tensione superiore a 380 kV".
4.117
Colla
Respinto
Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "quattro ore", con le seguenti: "tre ore giornaliere, anche non continuative".
4.118
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: "I limiti di esposizione" fino a: "gli obiettivi di qualità" con le seguenti: "Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 3 e dall’articolo 4, comma 1 e 2, del decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, i limiti di esposizione, valori di attenzione e gli obiettivi di qualità".
4.119
Montagnino
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 4.120, nell'odg n. 400
Al comma 2, alinea, dopo le parole: "sono stabiliti," aggiungere le parole: "tenendo conto del progresso scientifico e tecnologico e delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,".
4.120
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 4.119, nell'odg n. 400
Al comma 2, alinea, dopo le parole: "sono stabiliti," aggiungere le parole: "tenendo conto del progresso scientifico e tecnologico e delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,".
4.121
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Al comma 2, alinea, dopo le parole: "presente legge" aggiungere le seguenti: ", rispettivamente per adulti e adolescenti inferiori a 12 anni, ferme restando, per i lavoratori e le lavoratrici del settore, le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Ministro dell’ambiente e sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata Stato-Regioni. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti".
Conseguentemente sopprimere le lettere a) e b).
4.122
Colla
Respinto
Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "tenendo conto che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità non possono comunque essere superiori, rispettivamente, a 100 microtesia, a 0,5 microtesia e a 0,2 microtesia".
4.123
Montagnino
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "di concerto con il Ministro della sanità" con le seguenti: "di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato".
4.124
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Ritirato
Al comma 2 lettera a), sopprimere le parole da: "previo parere" sino alla fine della lettera.
Conseguentemente all’articolo 6 comma 4, sostituire le parole: "lettere a) e con l’altra: "lettera".
4.605
Lorenzi
Ritirato
Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: "previo parere del" con le altre: "sentito il" e sopprimere le parole: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata"
4.125 (testo corretto)
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: "previo parere del" con le seguenti: "sentito il".
4.802
Il relatore
Id. em. 4.125 (testo corretto)
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "previo parere del" con le seguenti: "sentito il parere".
4.126
Colla
Respinto
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "sentite le competenti Commissioni parlamentari" con le seguenti: "acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari".
4.127
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole da: "previa intesa" sino alla fine della lettera.
4.128
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: " , previa intesa in sede di conferenza unificata" con le parole: "e la conferenza unificata".
Conseguentemente sopprimere il comma 3.
4.129
Montagnino
V. testo 2
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "di concerto con il Ministro dell’ambiente" con le seguenti: "di concerto con i Ministri dell’ambiente e del lavoro e della previdenza sociale".
4.129 (testo 2)
Montagnino
Approvato
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "di concerto con il Ministro dell’ambiente" con le seguenti: "sentiti i Ministri dell’ambiente e del lavoro e della previdenza sociale".
4.130
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 2 lettera b) primo periodo sopprimere le parole da: "previo parere" sino alla fine del periodo.
Conseguentemente all’articolo 6 comma 4, sopprimere le parole: "e b)".
4.606
Lorenzi
Ritirato
Al comma 2 lettera b) sostituire le parole: "previo parere del" con le altre: "sentito il" e sostituire la parola: "sentite" con le altre: "d’intesa con le competenti Commissioni parlamentari" e sopprimere le parole: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata"
4.131 (testo corretto)
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Approvato
Al comma 2 lettera b) sostituire le parole: "previo parere del" con le seguenti: "sentito il".
4.803
Il relatore
Sostanzialmente identico em. 4.131 (testo corretto)
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "previo parere" con le seguenti: "sentito il parere".
4.132
Colla
Respinto
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "sentite le competenti Commissioni parlamentari" con le seguenti: "acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari".
4.133
Cò, Crippa, Russo Spena
Respinto
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: ", previa intesa in sede di conferenza unificata" con le parole: "e la conferenza unificata".
4.134
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
"2-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 4, comma 2 lettere a) e b), si adottano i seguenti valori:
a) da 0 a 10 KHz:
1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 5000 volt/metro e per il campo magnetico 100 micro Tesla;
2) valori di attenzione: per il campo elettrico 6 V/m e per il campo magnetico 0,2 micro Tesla;
3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 0,5 V/m e per il campo magnetico 0,1 micro Tesla;
b) da 10 KHz a 300 Ghz:
1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 20 V/m e per il campo magnetico 50 milli Ampere/metro;
2) valori di attenzione: 0,5 V/m e per il campo magnetico 0,5 milli Ampere/metro;
3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 0,02 V/m e per il campo magnetico 0,05 milli Ampere/m.
2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995".
4.505
Specchia
Id. em. 4.134
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
"2-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 4, comma 2 lettere a) e b), si adottano i seguenti valori:
a) da 0 a 10 KHz:
1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 5000 volt/metro e per il campo magnetico 100 micro Tesla;
2) valori di attenzione: per il campo elettrico 6 V/m e per il campo magnetico 0,2 micro Tesla;
3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 0,5 V/m e per il campo magnetico 0,1 micro Tesla;
b) da 10 KHz a 300 Ghz:
1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 20 V/m e per il campo magnetico 50 milli Ampere/metro;
2) valori di attenzione: 0,5 V/m e per il campo magnetico 0,5 milli Ampere/metro;
3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 0,02 V/m e per il campo magnetico 0,05 milli Ampere/m.
2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995".
4.607
Lorenzi
Respinto
Sopprimere il comma 3.
4.136
Specchia, Maggi, Zambrino
Id. em. 4.607
Sopprimere il comma 3.
4.137
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole da: "non siano" fino ad: "unificata" con le seguenti: "non sia stato raggiunto il concerto tra i Ministri dell’ambiente e della sanità".
4.138
Montagnino
Ritirato
Al comma 4, dopo le parole: "su proposta del Ministro dell’ambiente" aggiungere le seguenti: "di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato".
4.506
Specchia, Maggi, Zambrino
Approvato
Al comma 4, dopo le parole: "del Ministro dell’Ambiente>, sostituire le parole: "previo parere del" con le altre: "sentito il".
4.608
Lorenzi
Id. em. 4.506
Al comma 4, sostituire le parole: "previo parere del" con le altre: "sentito il".
4.139
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. Entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge le imprese esercenti impianti elettrici presentano agli organi competenti i progetti diretti all’adeguamento degli impianti esistenti alla disciplina contenuta nel regolamento e alle norme vigenti. Il provvedimento di approvazione del progetto di adeguamento costituisce accertamento di conformità degli impianti esistenti alla suindicata disciplina".
4.609
Lorenzi
Respinto
Sopprimere il comma 5.
4.140
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella Lubrano di Ricco
Id. em. 4.609
Sopprimere il comma 5.
4.141
Cò, Crippa, Russo Spena
Id. em. 4.609
Sopprimere il comma 5.
4.142
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Id. em. 4.609
Sopprimere il comma 5.
4.143
Colla
Id. em. 4.609
Sopprimere il comma 5.
4.144
Rescaglio
Id. em. 4.609
Sopprimere il comma 5.
4.507
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Ritirato
Sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. Le regioni italiane, incluse le province a statuto speciale di Trento e Bolzano, la repubblica di San Marino e la Città del Vaticano, secondo le procedure descritte all’articolo 1, comma 2b), sotto il controllo dell’ANPA (Agenzia nazionale per l’ambiente) e delle ARPA (Agenzie regionali per l’ambiente) adegueranno la propria normativa in merito ai limiti massimi di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità ai decreti di cui al comma 2 del presente articolo pur mantenendo la propria autonomia in merito all’ottimizzazione ed alle accortezze che le nuove tecnologie offriranno per la riduzione dalle emissioni elettromagnetiche".
4.145
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. Le regioni possono fissare valori del limite di esposizione, valori di attenzione ed obiettivo di qualità, maggiormente cautelativi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato".
4.146
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco
Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. Le regioni possono fissare obiettivi di qualità, maggiormente cautelativi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato".
4.804 (testo corretto)
Il relatore
Approvato
Al comma 5, dopo le parole: "valori di attenzione e" aggiungere le seguenti: ", limitatamente all’accezione di cui al numero 2), lettera d), dell’articolo 3 della presente legge,".
4.147
Colla
Respinto
Al comma 6, sopprimere le parole da: "e di lire 5.000 milioni" fino alla fine del comma.
4.1000
Il relatore
Approvato
Al comma 6, dopo le parole: "8.000 milioni" sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003"; dopo le parole: "2.000 milioni annue" sostituire le parole: "a decorrere dall'anno 2000" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2001"; dopo le parole: "di lire 5.000 milioni" sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003".
ORDINI DEL GIORNO
9.4273.100
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4273,
premesso che:
è necessario ed urgente introdurre nella legislazione limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per gli scopi e secondo le definizioni di cui agli articoli 1 e 3 del disegno di legge;
il Governo ha predisposto due schemi di decreto volti ad assicurare la tutela della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti;
detti schemi di decreto sono il frutto di un positivo rapporto tra Governo e Parlamento finalizzato ad avviare, prima della definitiva approvazione del disegno di legge, l’impegnativo lavoro necessario all’individuazione dei limiti e delle misure di cautela;
tali schemi di decreto, che risultano condivisibili nell’indicazione di valori e limiti e che nel complesso risultano coerenti con la struttura del disegno di legge, necessitano tuttavia di alcune modifiche ed integrazioni, anche alla luce delle scelte normative compiute nel corso dell’iter parlamentare del disegno di legge,
invita il Governo:
ad emanare i decreti di cui all’articolo 4 – secondo i criteri e i principi indicati nel combinato disposto degli articoli 1, 3 e 4 – rigorosamente entro i termini previsti;
a prevedere l’adozione di misure di cautela per la tutela da possibili effetti a lungo termine anche per i lavoratori professionalmente esposti;
a proseguire e rafforzare l’azione per una piena e coerente attuazione sull’intero territorio nazionale, anche da parte delle regioni e delle autonomie locali, del decreto ministeriale n. 381 del 1998;
a promuovere, in sede europea, le opportune iniziative affinché il principio cautelativo per la tutela da possibili effetti a lungo termine possa essere recepito anche negli indirizzi e negli atti normativi comunitari.
________________
(*) Accolto dal Governo
9.4273.101
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
la Camera ha approvato, in data 13 luglio 1999, una mozione nella quale si è impegnato il Governo a predisporre, entro 120 giorni, un decreto relativo ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze o da impianti fissi non contemplati dal decreto ministeriale n. 381 del 1998, assumendo, nella definizione di tali valori, gli indirizzi contenuti nel documento congiunto Iss-Ispesl, nel documento aggiuntivo Ispesl e sulla base dei dati evidenziati dalle indagini epidemiologiche;
nella citata mozione il Governo è stato impegnato, altresì, ad operare per la piena applicazione del decreto ministeriale n. 381 del 1998 in modo coerente sull’intero territorio nazionale;
il Governo ha presentato, in data 11 novembre 1999, pertanto rispettando i tempi previsti dalla mozione suddetta, due bozze di schemi di decreto, di cui una relativa ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze o da impianti fissi non contemplati dal decreto ministeriale n. 381 del 1998 e l’altra avente ad oggetto i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la tutela della salute dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti di campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz;
si è svolta, in data 18 gennaio 2000, una audizione del sottosegretario all’ambiente, onorevole Calzolaio, nella quale, oltre all’apprezzamento del lavoro svolto dal Governo e sottoposto alla valutazione del Parlamento, sono state avanzate alcune proposte di modifica ed integrazione ai due decreti presentati; in particolare, è stato evidenziato come le bozze dei decreti non prendano in esame la totalità degli impianti fissi non contemplati nel decreto n. 381 del 1998, come richiesto dalla suddetta mozione parlamentare. Inoltre, per la tutela della salute della popolazione dai campi elettrici e magnetici generati a frequenza di rete (50 Hz) non sono stati introdotti valori di attenzione e obiettivi di qualità per il campo elettrico e, per il campo magnetico, sempre in relazione ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, si introduce un concetto non condivisibile di dose media annua. Per i lavoratori professionalmente esposti, infine, non sono stati contemplati i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità,
impegna il Governo:
a modificare gli schemi di decreto affinché:
a) sia rivisto il concetto di dose media annua;
b) siano individuati, per i 50 Hz, valori di attenzione e obiettivi di qualità anche per il campo elettrico;
c) siano introdotti, anche per i lavoratori professionalmente esposti, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, in aderenza agli indirizzi contenuti nel documento congiunto Ispesl-Iss, come esplicitamente richiamato dalla suddetta mozione parlamentare.
________________
(*) Accolto dal Governo
9.4273.102
Specchia, Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Maggi, Zambrino, Monteleone, Cozzolino, Castellani Carla, Pontone, De Masi, Turini, Bornacin
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso:
che il Governo ha presentato l’11 novembre 1999 due bozze di schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri relativi uno ai limiti di esposizione, e ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze o da impianti fissi non contemplati dal decreto ministeriale n. 381 del 1998 e l’altro ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la tutela della salute dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti di campi elettromagnetici generati a frequenze tra 0 Hz e 300 GHz;
che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso articolati pareri sui due decreti;
che è necessario e urgente introdurre nella legislazione italiana limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per un’efficace tutela della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti;
che i due decreti innanzi citati devono essere approvati entro il 31 dicembre 2000 anche se nel frattempo non sarà stata definitivamente approvata la legge-quadro sull’inquinamento elettromagnetico;
che le bozze dei decreti hanno comunque bisogno di alcune modifiche,
impegna il Governo:
ad approvare, con modifiche, entro il 31 dicembre 2000 i due decreti relativi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti, anche nel rispetto dei seguenti criteri:
a) introduzione di limiti di esposizione, di valori di attenzione e di obiettivi di qualità per tutte le tipologie di impianti fissi non contemplate nel decreto ministeriale n 381 del 1998 (radar varchi magnetici, onde convogliate);
b) individuazione, per i 50 Hz, di valori di attenzione e di obiettivi di qualità anche per il campo elettrico;
c) introduzione, anche per i lavoratori professionalmente esposti, di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, in aderenza agli indirizzi contenuti nel documento congiunto Ispesl-Iss;
d) rivisitazione del concetto di dose medio-annua;
e) assunzione di iniziative in sede europea, affinché il principio cautelativo per la tutela dei possibili effetti a lungo termine possa essere recepito anche negli indirizzi e nelle normative comunitarie.
________________
(*) Accolto dal Governo
9.4273.103
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4273,
impegna il Governo:
a riferire la decretazione sia alle frequenze che alle tipologie di impianto fisso non contemplate dal decreto ministeriale 10 settembre 1998 n. 381.
________________
(*) Accolto dal Governo
9.4273.104
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame dell’articolo 4 del disegno di legge n. 4273,
impegna il Governo:
ad impartire direttive affinché società o enti pubblici e privati, che provvedano all’installazione di impianti a rete fissa e di diffusione radio elettrica, perseguano la realizzazione degli stessi impianti con criteri di minor impatto ambientale e di minor inquinamento elettromagnetico ricorrendo, ove non contrastino evidenti motivi contrari, all’interramento delle linee elettriche aeree ed al posizionamento delle antenne per la radiofrequenza, ed altresì affinchè le società e gli enti pubblici e privati che provvedano alla bonifica degli impianti esistenti sulla base delle norme di cui alla presente legge perseguano, compatibilmente con le risorse a disposizione, gli stessi criteri di cui al precedente periodo.
________________
(*) Accolto dal Governo
9.4273.105
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame dell’articolo 4,
impegna il Governo:
a tener conto, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, anche delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
________________
(*) Accolto dal Governo
9.4273.106
La Commissione
Ritirato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4273,
invita il Governo:
a verificare la possibilità di destinare una quota dei proventi per le concessioni UMTS al risanamento dell’inquinamento prodotto dalle stazioni radiobase per telefonia cellulare.
9.4273.300
Viviani, Cazzaro, Maconi, Pizzinato, Montagna, Larizza, Piatti, Pelella, Marchetti, Preda, De Guidi
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4273,
in relazione alle funzioni attribuite allo Stato dall'articolo 4,
impegna il Governo:
nella definizione dei decreti attuativi, ed in particolare nel definire concretamente i vincoli quantitativi e qualitativi al fine di evitare situazioni di inquinamento elettromagnetico, a tener presente che nell'attività produttiva, quale si verifica nelle aree industriali e dei servizi, l'esposizione all'eventuale presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico risulta sostanzialmente diversa rispetto ai luoghi di residenza e tale diversità dovrà essere rilevante nella definizione della suddetta normativa.
________________
(*) Accolto dal Governo
9.4273.400 (già emm. 4.119 e 4.120)
montagnino, Lasagna, Manfredi, Rizzi
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4273,
impegna il Governo:
a prendere le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche sollevate dagli emendamenti 4.119 e 4.120.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4
4.0.100
Serena
Decaduto
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
"Art. 4-bis.
(Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti
da inquinamento elettromagnetico)
1. È istituito il Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico (CODIPINQUE) avente i seguenti compiti:
a) vigilare e fare rispettare i parametri di riferimento e la normativa vigente in tema di inquinamento elettromagnetico;
b) proporre al Ministero della sanità e al Ministero dell’ambiente, in base ai risultati delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali nonchè di ogni altra ricerca scientifica, la revisione migliorativa dei limiti e delle distanze dalle fonti che generano campi elettromagnetici;
c) definire le modalità tecniche del marchio, dell’etichetta, della scheda illustrativa da apporre su tutte le apparecchiature che generano radiazioni non ionizzanti e quanto altro sia necessario per una corretta informazione all’utenza in riferimento agli articoli di legge;
d) coordinare l’applicazione dei risultati derivanti da nuove ricerche tecnologiche alla normativa vigente.
2. Il CODIPINQUE è composto da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero dell’ambiente, da un rappresentante dell’ISPESL, da due tecnici scelti tra ingegneri che operano nel settore delle telecomunicazioni e da tre architetti con preparazione adeguata in tematiche ambientali, paesaggistiche, strutturali, storiche e archeologiche.
3. Il CODIPINQUE esprime il proprio parere qualora si verifichino controversie tra enti gestori di un servizio elettrico o di telecomunicazioni e la cittadinanza interessata dall’intervento, sia questo nuovo, di ristrutturazione o di bonifica.
4. Il CODIPINQUE è chiamato a rispondere del suo operato in merito alle delibere tecniche e di applicazione della presente legge direttamente agli organi di governo e al Ministero delle comunicazioni.
5. Il CODIPINQUE dispone in merito al fermo degli impianti dei gestori pubblici o privati, o delle società appaltanti che effettuano lavori o trasmissioni di qualsiasi potenza e frequenza che non ottemperino alle disposizioni della presente legge.
6. Il CODIPINQUE può disporre nei confronti dei gestori degli impianti di cui alla presente legge il pagamento di sanzioni pecuniarie o la revoca della licenza di esercizio per l’area interessata qualora, dopo il secondo avviso, essi siano inadempienti.
7. Il CODIPINQUE redige annualmente un rapporto nel quale sono riportate le posizioni delle associazioni e dei comitati con scopi ambientalistici; il rapporto è trasmesso alle regioni, alle province ed ai comuni interessati, e al Ministero delle comunicazioni.
8. Le conclusioni del rapporto di cui al comma 7 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
9. Il CODIPINQUE collabora attivamente con le regioni, le province ed i comuni per la costituzione di un catasto inerente tutte le fonti di elettromagnetismo quali quelle derivanti da elettrodotti, da impianti radiofonici, radiotelevisivi, e di telefonia mobile cellulare e satellitare, radioamatoriale, impianti radar ed impianti per servizi di pubblica sicurezza.
10. In caso di qualsiasi tipo di controversia, il CODIPINQUE collabora, con l’uso della propria strumentazione, alla verifica dei valori di campo elettrico ed elettromagnetico, redigendo una propria documentazione certificata.
11. Il CODIPINQUE collabora con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto attiene all’identificazione degli impianti per elettrici e per telecomunicazione e delle frequenze loro assegnate.
12. Il CODIPINQUE offre la propria consulenza tecnica per la riconduzione a conformità degli impianti esistenti su tutto il territorio nazionale, nella Repubblica di San Marino, e nella Città del Vaticano, con i relativi territori di pertinenza.
13. Il CODIPINQUE deve essere interpellato e deve dare il benestare alla costruzione o alla edificazione di nuovi impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica, e di impianti di telecomunicazioni al fine di garantire il rispetto dei limiti di campo elettrico ed elettromagnetico, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla presente legge.
14. Il CODIPINQUE deve promuovere tutte le opportune iniziative pubblicitarie e conoscitive affinchè la popolazione possa effettivamente essere edotta sui rischi per la salute derivanti dalle radiazioni non ionizzanti.
15. Il CODIPINQUE coordina in ambito internazionale convegni ed altre attività basandosi su tutte le esperienze e le problematiche riscontrate sul territorio nazionale.
16. Il CODIPINQUE certifica le apparecchiature per il rilevamento dei campi elettrici ed elettromagnetici in dotazione ad istituti di ricerca, ad enti gestori del servizio elettrico radio-telefonico, televisivo per telefonia mobile, nonchè delle ASL e di tutti gli enti ed associazioni dotati di misuratori di campo. La presente disposizione è finalizzata a stabilire uno standard di misurazione omogeneo valido per tutti i soggetti interessati.
4.0.300
Specchia, Maggi, Zambrino, Bonatesta
Improcedibile
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
"Art. 4-bis.
1. È istituito il Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico (COMITATO) avente i seguenti compiti:
a) vigilare e fare rispettare i parametri di riferimento e la normativa vigente in tema di inquinamento elettromagnetico;
b) proporre al Ministero della sanità e al Ministero dell’ambiente, in base ai risultati delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali nonchè di ogni altra ricerca scientifica, la revisione migliorativa dei limiti e delle distanze dalle fonti che generano campi elettromagnetici;
c) definire le modalità tecniche del marchio, dell’etichetta, della scheda illustrativa da apporre su tutte le apparecchiature che generano radiazioni non ionizzanti e quanto altro sia necessario per una corretta informazione all’utenza in riferimento agli articoli 8, 9, 19, 11 e 12;
d) coordinare l’applicazione dei risultati derivanti da nuove ricerche tecnologiche alla normativa vigente.
2. Il COMITATO è composto da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero dell’ambiente, da un rappresentante dell’ISPESL, da due tecnici scelti tra ingegneri che operano nel settore delle telecomunicazioni e da tre architetti con preparazione adeguata in tematiche ambientali, paesaggistiche, strutturali, storiche e archeologiche.
3. Il COMITATO esprime il proprio parere qualora si verifichino controversie tra enti gestori di un servizio elettrico o di telecomunicazioni e la cittadinanza interessata dall’intervento, sia questo nuovo, di ristrutturazione o di bonifica.
4. Il COMITATO è chiamato a rispondere del suo operato in merito alle delibere tecniche e di applicazione della presente legge direttamente agli organi di governo e al Ministero delle comunicazioni.
5. Il COMITATO dispone in merito al fermo degli impianti dei gestori pubblici o privati, o delle società appaltanti che effettuano lavori o trasmissioni di qualsiasi potenza e frequenza che non ottemperino alle disposizioni della presente legge.
6. Il COMITATO può disporre nei confronti dei gestori degli impianti di cui alla presente legge il pagamento di sanzioni pecuniarie o la revoca della licenza di esercizio per l’area interessata qualora, dopo il secondo avviso, essi siano inadempienti.
7. Il COMITATO redige annualmente un rapporto nel quale sono riportate le posizioni delle associazioni e dei comitati con scopi ambientalistici; il rapporto è trasmesso alle regioni, alle province ed ai comuni interessati, e al Ministero delle comunicazioni.
8. Le conclusioni del rapporto di cui al comma 7 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
9. Il COMITATO collabora attivamente con le regioni, le province ed i comuni per la costituzione di un catasto inerente tutte le fonti di elettromagnetismo quali quelle derivanti da elettrodotti, da impianti radiofonici, radiotelevisivi, e di telefonia mobile cellulare e satellitare, radioamatoriale, impianti radar ed impianti per servizi di pubblica sicurezza.
10. In caso di qualsiasi tipo di controversia, il COMITATO collabora, con l’uso della propria strumentazione, alla verifica dei valori di campo elettrico ed elettromagnetico, redigendo una propria documentazione certificata.
11. Il COMITATO collabora con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto attiene all’identificazione degli impianti per elettrici e per telecomunicazione e delle frequenze loro assegnate.
12. Il COMITATO offre la propria consulenza tecnica per la riconduzione a conformità degli impianti esistenti su tutto il territorio nazionale, nella Repubblica di San Marino, e nella Città del Vaticano, con i relativi territori di pertinenza.
13. Il COMITATO deve essere interpellato e deve dare il benestare alla costruzione o alla edificazione di nuovi impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica, e di impianti di telecomunicazioni al fine di garantire il rispetto dei limiti di campo elettrico ed elettromagnetico, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla presente legge.
14. Il COMITATO deve promuovere tutte le opportune iniziative pubblicitarie e conoscitive affinchè la popolazione possa effettivamente essere edotta sui rischi per la salute derivanti dalle radiazioni non ionizzanti.
15. Il COMITATO coordina in ambito internazionale convegni ed altre attività basandosi su tutte le esperienze e le problematiche riscontrate sul territorio nazionale.
16. Il COMITATO certifica le apparecchiature per il rilevamento dei campi elettrici ed elettromagnetici in dotazione ad istituti di ricerca, ad enti gestori del servizio elettrico radio-telefonico, televisivo per telefonia mobile, nonchè delle ASL e di tutti gli enti ed associazioni dotati di misuratori di campo. La presente disposizione è finalizzata a stabilire uno standard di misurazione omogeneo valido per tutti i soggetti interessati.
17. Il Comitato si relazione direttamente e collabora all’attività di ricerca e monitoraggio con il Forum delle Comunicazioni presso il ministero delle Comunicazioni".