CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Servizi pubblici essenziali
Roma, 17 maggio 1996
COMPARTO RICERCA
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Art. 1 - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
1. (Servizi essenziali)
Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1990 n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione sono i seguenti:
a)- Igiene e sanitą pubblica
b)- Attivitą connessa alla tutela della sicurezza pubblica
c)- Sicurezza e prevenzione sul lavoro;
d)- Sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali, ivi
compresa la cura di animali e piante;
e) - Protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio;
f)- Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
g)- Erogazione di assegni e di indennitą con funzioni di sostentamento.
2. (Prestazioni)
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovrą garantirsi con le modalitą di cui all'art.2, la continuitą delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A)- Igiene e sanitą pubblica
a)- Attivitą relative ad emergenza, dichiarata dalle competenti
autoritą, nel campo della igiene e sanitą pubblica.
B)- Attivitą connessa alla tutela della sicurezza pubblica
a)- attivitą relative a situazioni di emergenza, dichiarata dalle
competenti autoritą, nel campo della sicurezza pubblica.
C)- Sicurezza e prevenzione sul lavoro
a)- Attivitą relative a situazione di grave rischio per la sicurezza
sul lavoro;
D)- Sicurezza e salvaguardia dei laboratori,
degli impianti e dei materiali ivi compresa la_cura degli animali
e di piante.
a)- sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiatura e
degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento
comporti danni alle persone o alle apparecchiatura stesse, con particolare
riferimento agli impianti dove vengono esplicate attivitą di ricerca
scientifica per le quali sono utilizzate sostanze radioattive naturali o
artificiali, nonchč al depositi di materiali fissili speciali, di materie
grezze, di minerali e di materie radioattive;
b)- salvaguardia degli esperimenti e campagne sperimentale in corso, con
modalitą difficilmente ripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi
il risultato;
c)- cura degli animali, delle piante destinate alla sperimentazione e delle
colture biologiche;
E)- Protezione civile e tutela dell'ambiente e del
territorio
a)- raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi,
e radioattivi solidi, liquidi o gassosi;
b) - prestazioni attinenti al servizi di protezione civile
c)- attivitą comunque richieste nei casi di emergenza dalle autoritą
preposte alla protezione civile con particolare riferimento ad attivitą
inerenti le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche.
d)- attivitą di sorveglianza e osservazione per il controllo sismico e
vulcanologico;
e)- attivitą di sorveglianza permanente del livello di radioattivitą per
prevenire le irradiazioni e le contaminazioni.
f) informazioni e notizie per il servizio meteorologico;
g) attivitą di controllo dell'inquinamento del mare, dei laghi, dei fiumi e dei
bacini idrici, in situazioni di emergenza;
i)- controllo e prevenzione dei rischi ambientali imminenti.
F)- Distribuzione di energia, gestione e manutenzione
di impianti
a) attivitą connessa alla sicurezza e funzionamento degli impianti
termoelettrici, tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) limitatamente a quanto
necessario per assicurare la continuitą dei servizi essenziali, per quanto di
competenza del personale;
b) interventi urgenti di manutenzione degli impianti, per quanto di competenza
del personale;
c)- attivitą connessa alla sicurezza e funzionamento dei centri elaborazione
dati e delle banche dati per non compromettere la funzionalitą e la continuitą
degli stessi.
G)- Erogazione di assegni e di indennitą con funzioni
di sostentamento
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti
retributivi e alla compilazione, controllo e trasmissione delle distinte per
assicurare il rispetto delle scadenze relative al versamento dei contributi
previdenziali, nonchč dei connessi adempimenti fiscali, per il periodo di tempo
strettamente necessario in base all'organizzazione dei singoli Enti.
Art. 2 - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale
1. Ai fini dell'art. 1, sono individuati, per i diversi livelli e profili professionali addetti ai servizi pubblici essenziali appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuitą delle prestazioni indispensabili inerenti al servizi mediante contratti decentrati stipulati per ciascun Ente, al sensi dell'art. 45 commi 1, 4 e 8 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I contratti decentrati di cui al comma 1, da stipularsi -
sentite le organizzazioni degli utenti - entro trenta giorni dalla stipulazione
del presente contratto collettivo nazionale e comunque prima dell'inizio di ogni
altra trattativa decentrata, individuano:
a) i profili professionali di personale, di cui al presente contratto, che
formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per livelli e profili professionali, da
esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni
necessarie;
c) i criteri e le modalitą da seguire per l'articolazione dei contingenti,
tenendo conto delle peculiaritą delle attivitą svolte in turno continuativo e
del personale che in ogni contingenza deve garantire lo svolgimento delle
suddette attivitą in condizioni di sicurezza.
3. I contratti di cui al comma 1 possono prevedere, qualora riguardino o Enti articolati per aree geografiche di ricerca ovvero Enti con pił sedi periferiche autonome, che in tale ambito siano concordate modalitą particolari per adattare alle esigenze locali l'articolazione dei contingenti e la loro suddivisione in livelli e profili professionali fermo restando i contingenti complessivi per profilo professionale definiti in sede nazionale.
4. In conformitą al contratti di cui al comma 1, gli Enti individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 1, i nominativi dei dipendenti in servizio inclusi nei contingenti come sopra individuati, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuitą delle predette prestazioni, e li comunicano alle organizzazioni sindacali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontą di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
5. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 1, attraverso i contingenti gią individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Gli accordi decentrati di cui al comma 1 hanno validitą per il periodo di vigenza del CCNL e comunque fino alla stipula degli accordi successivi.
Art. 3 - Norme da rispettare in caso di sciopero
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, sono tenute a dame comunicazione agli Enti con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono dame tempestiva comunicazione agli Enti.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con i singoli Enti deve essere comunicata agli Enti interessati. Nei casi in cui lo sciopero coincida sui servizi resi all'utenza, gli Enti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa e reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalitą dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dagli Enti anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3. Non possono essere indetti scioperi:
a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e,
successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative consecutive (per
la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si
svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferite a ciascun turno;
b)- articolati per servizi, reparti, o singoli profili professionali di un
medesimo posto di lavoro, con svolgimento 'm giornate successive consecutive.
4. Non possono essere proclamati scioperi nel giorno del
pagamento degli stipendi nonchč, limitatamente alle prestazioni di cui
all'art. 1, comma 2 lettera a):
a)- nel mese di agosto;
b)- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c)- 5 giorni prima delle festivitą pasquali e 3 giorni dopo;
5. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravitą quali le calamitą naturali, per tutte le attivitą a questi avvenimenti connesse.
Art. 4 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organismi, tempi e procedure per il raffreddamento dei conflitti e per la conciliazione in caso di sciopero, fermo restando che l'attivazione di tali procedure non incide sul tempi di preavviso.
Art. 5 - Sanzioni
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt.4 e 9 della predetta legge n. 146.
Art. 6 - Applicabilitą
Le disposizioni del presente accordo in tema di preavviso e di indicazione della durata e le limitazioni allo sciopero di cui all'art. 3, comma 4, non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumitą e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 7 - Disapplicazioni
1. A norma dell'art. 72, comma 1, del D. Lgs. 29 del 1993, dalla data di perfezionamento del presente accordo sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni incompatibili con quelle del presente accordo e in particolare gli articoli 3 e 4 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171.