CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2000 - 2001
A seguito del parere favorevole espresso in data 20 luglio 2000 dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore sul testo dell'accordo relativo al contratto collettivo quadro la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000 – 2001 nonché della positiva certificazione della Corte dei Conti, in data 3 agosto 2000 sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 9 agosto 2000, alle ore 10,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE
DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI
COMPARTI NEL BIENNIO 2000 - 2001
ART. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di
cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29 come
modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997,
n.396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, in servizio nelle
Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso
decreto, n. 29, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.
2. Con il presente contratto le parti, prendono atto
dell'entrata a regime del sistema di rappresentatività di cui all'art. 47 bis
del dlgs 29/1993 e procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi
già previsti dal CCNQ del 7 agosto 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art.
44, lett. g) del dlgs. 80/1998.
3. Nel presente contratto la dizione "comparti
di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in
"comparti". Il decreto legislativo "3 febbraio 1993, n. 29 come
modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi citati al comma 1 è
indicato come "d.lgs 29/1993".Il testo unificato di tale decreto è
pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale
di cui al d.lgs. 396/1997 disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro
stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono indicate con la
sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione "accordo
stipulato il 7 agosto 1998". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di
utilizzo dei distacchi , aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali – stipulato contestualmente – ed integrato con il CCNQ del 27
gennaio 1999 è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni
sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs.
29/1993, che per il biennio 2000 – 2001 sono quelle risultanti dalle tabelle
allegate dal n. 2 al n. 8. Nel testo del presente contratto esse vengono
indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative". Alle
trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui
le stesse organizzazioni rappresentative aderiscono. Pertanto, con il termine di
associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le
organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.
6. Con il termine "amministrazione" sono
indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
ART. 2 - Ripartizione del contingente dei distacchi
1. Il contingente dei distacchi sindacali , per la
durata del presente contratto, è pari a n. 2460 e costituisce il limite massimo
dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui
all'art. 1, comma 5, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4. Il contingente dei
distacchi è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo la tabella
allegato n. 1.
2. Sono confermati i criteri circa le modalità di
ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già
previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai
sensi dell'art. 44, comma 7 del d. lgs 80/1998, per garantire le minoranze
linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli
Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è
utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB -
USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, per il secondo
biennio economico di contrattazione - 2000 - 2001 sono rappresentative nei
comparti ai sensi dell' art. 1, comma 5 le organizzazioni sindacali indicate
nelle tabelle dal n. 2 al n. 8, che avranno valore sino al successivo
accertamento della rappresentatività valido per il quadriennio 2002 – 2005
– primo biennio economico 2002 – 2003.
4. Nel comparto ministeri ove i dati associativi ed
elettorali delle organizzazioni sindacali non risultano tuttora certificati si
provvederà a ripartire i distacchi spettanti, pari a n. 421 ai sensi della
tabella allegato 1, con successivo accordo.
Art. 3 - Contingente dei permessi sindacali
1. E' confermato il contingente complessivo dei
permessi previsto dall'art. 44, lett. f) del dlgs. 80/1998 e dal CCNQ del 7
agosto 1998 sulle prerogative sindacali.
2. I permessi sindacali fruibili in ogni
amministrazione di tutti i comparti escluso quello della scuola, pari a 90
minuti per dipendente in servizio, al netto dei cumuli previsti dall'art. 4,
comma 1, lett. a) e b), sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 77
minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio.
Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno
conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
3. I permessi di cui al comma 2 spettano alle RSU
nella misura di n. 30 minuti per dipendente mentre alle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'art. 1 comma 5 competono nella misura di n. 47
minuti per dipendente.
4. Nel comparto scuola e sino all' entrata in
funzione delle RSU, i permessi di competenza delle organizzazioni sindacali
rappresentative, al netto dei cumuli di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) e c),
sono in misura di n. 67 minuti per dipendente, calcolati con le modalità del
comma 2. Con l'entrata in funzione delle RSU essi divengono n. 37 minuti per
dipendente e - dopo l'applicazione del comma 5 - n. 36
5. Nel comparto scuola, al momento della pratica
attuazione dell'apposito accordo di modifica sulla definizione delle aree di
contrattazione, con il quale è stata istituita l' area della dirigenza
scolastica, un minuto per dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sarà utilizzato in forma cumulata per garantire n. 10 distacchi
nella citata istituenda area.
6. I permessi di spettanza delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nella sede decentrata tra le stesse
organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto
1998.
ART. 4 - Cumuli
1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di
competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali con il
presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti
nel modo seguente:
a) sino ad un massimo di 13 minuti per dipendente in
servizio per tutti i comparti esclusi i ministeri pari a n. 337 distacchi
b) sino ad un massimo di 13 minuti per dipendente in
servizio per il comparto Ministeri, pari a n. 39 distacchi , accantonati in
attesa dell'accordo dell'art. 2, comma 5.
c) ulteriori n. 10 minuti pari ad altri n. 107
distacchi per il solo comparto scuola.
2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1
lettere a) e c) ammonta a n. 444 distacchi ed è ripartito, in via transattiva,
tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto oltre al
contingente complessivo dei distacchi di cui alla tabella allegato n. 1 - pari ,
senza il comparto ministeri, a n. 2039 - per un totale complessivo di n 2483
distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tabelle allegate dal
n. 2 al n. 8. Nella tabella n. 9 sono indicati i distacchi cumulati che dopo la
ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle
rispettive confederazioni.
ART. 5 - Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
ART. 6 - Durata e disposizioni finali
TAVOLA 1 - DISTACCHI TAVOLA RIASSUNTIVA |
|
Enti Pubblici non Economici |
228 |
Regioni - Autonomie Locali |
542 |
Aziende di Stato |
25 |
Servizio Sanitario nazionale |
380 |
Ricerca |
27 |
Scuola |
802 |
Università |
35 |
totale parziale |
2039 |
Ministeri |
421 |
totale complessivo |
2460 |
TAVOLA 2 – ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - omissis
TAVOLA 3 – AZIENDE - omissis
TAVOLA 4 - REGIONI - AUTONOMIE LOCALI - omissis
TAVOLA 5 - SANITA' - omissis
TAVOLA 6 – SCUOLA - omissis
TAVOLA 7 - RICERCA |
|||
organizzazioni sindacali rappresentative |
numero distacchi |
confederazioni |
numero distacchi |
Cgil- snur |
9 |
Cgil |
1 |
Cisl - ricerca |
10 |
Cisl |
1 |
Uil - p.a. |
6 |
Uil |
0 |
Usi Rdb ricerca |
1 |
Rdb Cub |
0 |
Uniri (anpri/epr - cida ricerca) |
1 |
Cida |
0 |
totale |
27 |
|
2 |
TAVOLA 8 - UNIVERSITA' - omissis
TAVOLA 9 - RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI CHE RESTANO A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI |
|
confederazioni |
numero distacchi |
CGIL |
14 |
CISL |
53 |
UIL |
1 |
CIDA |
0 |
CISAL |
8 |
CONFSAL |
50 |
USAE |
6 |
RDB CUB |
2 |
totale |
134 |
TAVOLA 10 - PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI * |
|
confederazioni |
ore permessi |
CGIL |
4755 |
CISL |
4755 |
UIL |
4755 |
CISAL |
4755 |
CONFSAL |
4755 |
RDB CUB |
4755 |
totale |
28530 |
* La Confederazioni di cui alla presente tabella sono quelle che, essendo presenti in due comparti, partecipano anche alle trattative nazionali per gli accordi intercompartimentali |
TAVOLA 11- ORGANIZZAZIONI SINDACALI |
|
Comparto |
ore permessi |
Enti Pubblici non Economici |
14147 |
Regioni - Autonomie Locali |
97642 |
Aziende di Stato |
8513 |
Servizio Sanitario nazionale |
89503 |
Ricerca |
2802 |
Scuola |
128155 |
Università |
7515 |
totale parziale |
348277 |
Ministeri |
37600 |
totale complessivo |
385877 |
TAVOLA 12 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - omissisTAVOLA 13 – AZIENDE - omissis
TAVOLA 14 - REGIONI - AUTONOMIE LOCALI - omissis
TAVOLA 15 - SANITA' - omissis
TAVOLA 16 – SCUOLA - omissis
TAVOLA 17 - RICERCA |
|
organizzazioni sindacali rappresentative |
ore permessi |
Cgil - snur |
1037 |
Cisl - ricerca |
1003 |
Uil - p.a. |
513 |
Usi Rdb ricerca |
102 |
Uniri (anpri/epr - cida ricerca) |
147 |
totale |
2802 |
TAVOLA 18 - UNIVERSITA' - omissis
Roma, 09.08.2000