Art. 52 – Mobilità tra profili a parità di livello

  1. A domanda dell’interessato gli enti possono disporre l’assegnazione a profilo diverso, a parità di livello, dell’interessato stesso, - sempre che sia in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l’ assegnazione al nuovo profilo - qualora risulti, esclusivamente in base ad atti di ufficio di data certa, che abbia di fatto esercitato per non meno di un quinquennio attività che coincidano del tutto o in prevalenza con i contenuti professionali propri del profilo di destinazione ovvero che abbia acquisito la relativa professionalità attraverso appositi corsi di formazione certificati circa i percorsi formativi seguiti ed i contenuti di professionalità raggiunti.
  2. L’interessato non può richiedere l’applicazione del presente comma ove ne abbia fruito nel precedente quinquennio.

  3. Ai fini dell’applicazione del precedente comma 1 si opera in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 3, lettera b) del DPR n. 171/1991, nella parte in cui prevede l’accesso dall’esterno per il livello di base.
  4. Nelle ipotesi di mobilità tra profili a parità di livello di cui al precedente comma 1, l’interessato conserva ad personam l’eventuale progressione economica acquisita ai sensi dell’art. 53, riassorbibile nelle eventuali ulteriori progressioni di livello.

 

art.prec. art.succ.