Art. 52 – Mobilità tra profili a parità di livello
- A domanda dell’interessato gli enti possono disporre l’assegnazione a
profilo diverso, a parità di livello, dell’interessato stesso, - sempre
che sia in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti
per l’ assegnazione al nuovo profilo - qualora risulti, esclusivamente in
base ad atti di ufficio di data certa, che abbia di fatto esercitato per non
meno di un quinquennio attività che coincidano del tutto o in prevalenza
con i contenuti professionali propri del profilo di destinazione ovvero che
abbia acquisito la relativa professionalità attraverso appositi corsi di
formazione certificati circa i percorsi formativi seguiti ed i contenuti di
professionalità raggiunti.
L’interessato non può richiedere l’applicazione del
presente comma ove ne abbia fruito nel precedente quinquennio.
- Ai fini dell’applicazione del precedente comma 1 si opera in deroga a
quanto previsto dall’art. 13, comma 3, lettera b) del DPR n. 171/1991,
nella parte in cui prevede l’accesso dall’esterno per il livello di
base.
- Nelle ipotesi di mobilità tra profili a parità di livello di cui al
precedente comma 1, l’interessato conserva ad personam l’eventuale
progressione economica acquisita ai sensi dell’art. 53, riassorbibile
nelle eventuali ulteriori progressioni di livello.