Art. 44 - Contributi sindacali
- I dipendenti hanno la facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione
sindacale da loro prescelta,, per la riscossione di quota mensile dello
stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita
dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed
è trasmessa all’Ente a cura dell’organizzazione sindacale
interessata.
- La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
- Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai
sensi del comma 1 inoltrando contestualmente la relativa comunicazione all’Ente
di appartenenza ed all’Organizzazione Sindacale interessata. L’effetto
della revoca decorre dal primo del mese successivo alla presentazione
della stessa.
- Le trattenute devono essere operate dai singoli Enti sulle retribuzioni
dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente
alle Organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con
l’Ente.
- Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle
Organizzazioni Sindacali.