Art. 44 - Contributi sindacali

    1. I dipendenti hanno la facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta,, per la riscossione di quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’Ente a cura dell’organizzazione sindacale interessata.
    2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
    3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando contestualmente la relativa comunicazione all’Ente di appartenenza ed all’Organizzazione Sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo del mese successivo alla presentazione della stessa.
    4. Le trattenute devono essere operate dai singoli Enti sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle Organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l’Ente.
    5. Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle Organizzazioni Sindacali.
art.prec. art.succ.