Art. 32 bis - Passaggio diretto ad altre amministrazioni del
personale in eccedenza
In relazione a quanto previsto dall’art.
33, comma 6, del D. Lgs. n.
165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso
articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale
dichiarato in eccedenza in base alla normativa vigente ad altri enti del
comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale che
non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima
amministrazione, l’Ente interessato comunica a tutti gli enti del
comparto aventi sede in ambito provinciale o anche interprovinciale l’elenco
del personale in eccedenza distinto per profilo e livello richiedendo la
loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale
personale. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001,
aventi sempre sede in ambito regionale, al fine di verificare ulteriori
disponibilità di posti per i passaggi diretti.
Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora
interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l’entità dei
posti, corrispondenti per profilo e livello, vacanti nella rispettiva
dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei
fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto del personale in
eccedenza.
I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori dichiarati in
eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le
conseguenti assegnazioni, anche con la specificazione delle eventuali
priorità; l’Ente dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi
alla richiesta.
Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso
posto, si forma una graduatoria sulla base di criteri definiti dagli enti
che tengano conto degli elementi qui di seguito elencati in ordine non
prioritario e di cui gli enti stessi forniranno alle OO.SS.
rappresentative di cui all’art. 40 informazione preventiva:
situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di componenti;
maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
situazione personale del lavoratore portatore di handicap in gravi
condizioni psico-fisiche;
particolari condizioni di salute del lavoratore e dei familiari.
Gli enti datori di lavoro attivano nei confronti del personale messo in
disponibilità le iniziative di incentivazione, formazione e
riqualificazione utili per favorirne la ricollocazione, nell’ambito
delle risorse e dei piani formativi degli enti stessi.