Art. 29 - Sospensione cautelare in corso di procedimento
disciplinare
- L'Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti
addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la
sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre,
nel corso del procedimento disciplinare, per motivate ragioni di
opportunità, l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo di
tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
- Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere
computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione
limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
- Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello
computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti
dell'anzianità di servizio.