Art. 15 – Altre disposizioni in materia di
aspettative
- Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di
aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non
intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione
non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per
cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui al D.
Lgs.
n. 151/2001.
- L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi
che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a
riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per
gli stessi motivi, può riprendere servizio di propria iniziativa. Il
dipendente in aspettativa sindacale può comunque riprendere servizio di
propria iniziativa.
- Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di
comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla
scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.