ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI
COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
A seguito del parere favorevole espresso in data 2
aprile 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi
dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 modificato ed
integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n.
80/1998, sul testo del CCNL – Quadro relativo alla composizione dei comparti
di contrattazione collettiva, nonché della certificazione della Corte dei conti
sull'assenza di costi per il medesimo CCNL – Quadro, il giorno 2 giugno 1998
alle ore 15 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A. R. A. N.) ed i rappresentanti
delle seguenti Confederazioni sindacali:
CISL; CGIL; UIL; CONFSAL; CISAL; CONFEDIR; RDB CUB;
CIDA; UGL (ammessa con riserva),
per la sottoscrizione dell'allegato contratto
collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione.
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2,del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti
dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
novellati dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, relativi ,
rispettivamente, al :
- personale non dirigente ;
- personale dirigente delle relative autonome aree
di contrattazione.
Articolo 2
Determinazione dei comparti di contrattazione
collettiva
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di
contrattazione collettiva:
A) Comparto del personale dipendente dai ministeri;
B) Comparto del personale degli enti pubblici non
economici;
C) Comparto del personale delle regioni e delle
autonomie locali;
D) Comparto del personale del servizio sanitario
nazionale;
E) Comparto del personale delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione;
F) Comparto del personale della scuola;
G) Comparto del personale dell' università;
H) Comparto del personale delle aziende e delle
amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo .
Articolo 3
Comparto del personale dipendente dai ministeri
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 2, comma 1, lettera A), comprende:
- il personale dipendente dai Ministeri, ivi incluso
il personale di cui all'art. 25, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il personale in servizio nella provincia di
Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752.
Articolo 4
Comparto del personale degli enti pubblici non
economici
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale - ivi incluso quello di
cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto
dell'art. 25 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - dipendente:
- dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
e successive modificazioni e integrazioni - ivi compreso l'istituto nazionale
per il commercio con l'estero (ICE) - ad eccezione di quelli espressamente
indicati nell'art. 7, nonchè dagli ulteriori enti pubblici
non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.
- dall' Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell' amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'istituto di previdenza
del settore marittimo (IPSEMA);
- dagli ordini e collegi professionali e relative
federazioni, consigli e collegi nazionali;
Articolo 5
Comparto del personale delle regioni e delle
autonomie locali
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 2, comma 1, lettera C), comprende il personale
dipendente:
- dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle
regioni a statuto ordinario;
- dagli istituti autonomi per le case popolari, dai
consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);
- dai comuni;
- dalle province;
- dalle comunità montane;
- dai consorzi, associazioni e comprensori tra
comuni, province e comunità montane;
- dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (ex IPAB), che svolgono
prevalentemente funzioni assistenziali:
- dalle università agrarie ed Associazioni agrarie
dipendenti dagli enti locali;
- dalle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e dalle loro
associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui
dipendenti siano disciplinati
dai contratti collettivi relativi al rapporto di
lavoro pubblico;
- dalle autorità di Bacino , ai sensi della legge
21 ottobre 1994, n. 584.
Articolo 6
Comparto del personale del Servizio sanitario
nazionale
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 2, comma 1 lett. D), comprende il personale
dipendente:
- dalle aziende sanitarie ed ospedaliere del
Servizio sanitario naziona1e ;
- dagli istituti zooprofilattici sperimentali di cui
al decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 270 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- dagli istituiti di ricovero e cura a carattere
scientifico di cui al decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 269 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- dall' Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza ( IPAB) che svolgono
prevalentemente funzioni sanitarie.
- dalle
residenze sanitarie assistite prevalentemente pubbliche (RSA)
2. Al personale delle
Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA), si applicano i contratti collettivi del comparto di cui al
presente articolo. Sino all'inquadramento definitivo nelle agenzie stesse,
continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza.
Articolo 7
Comparto delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 2, comma 1 lett.
E). comprende il personale dipendente:
- dagli enti scientifici di ricerca e di
sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo
1975, n. 70.
e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'istituto superiore di -sanità (ISS);
- dall' istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
- dall' istituto italiano di medicina sociale;
- dall' istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- dagli istituti di ricerca e sperimentazione
agraria e tallassografici;
- dalle stazioni sperimentali per l'industria;
- dal Centro interforze studi applicazioni militari
(C.I.S.A.M.) (D.M. 28 aprile 1994);
- dall' istituto per le telecomunicazioni e della
marina militare "Giancarlo Vallauri" (Mariteleradar);
- dall'Area di ricerca di Trieste;
- dall'INFM (Istituto nazionale di fisica della
materia, istituito con d.lgs. 30 giugno 1994, n. 506);
- dall'Istituto Papirologico "G. Vitelli"
di Firenze di cui al D.PR. 5agosto 1991;
- dall' Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, istituita con legge del 21 gennaio 1994, n. 61 ( ANPA).
2. Al personale dell'
ANPA dal 1 gennaio 1998 si applicano i
contratti collettivi del comparto di cui al presente articolo. Sino
all'inquadramento definitivo si applicano i contratti collettivi di provenienza.
3. L'Istituto di studi per la programmazione
economica (ISPE) e l' Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)
già ricompresi tra gli enti di cui al primo alinea, al momento in cui sarà
operativa la fusione prevista dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, assumeranno la
denominazione di ISAE (Istituto di studi ed analisi economica).
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende:
- il personale dello Stato delle scuole materne,
elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole
speciali;
- il personale dei conservatori di musica, delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, delle accademie di belle arti
e dell'Accademia nazionale di danza;
- il personale di ogni altro tipo di scuola statale,
esclusa l' università.
Articolo 9
Comparto del personale delle università
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 2, comma 1 lettera G)
- ivi incluso il personale di cui all'art. 25, comma 4 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e ad eccezione
dei professori e ricercatori - comprende il personale dipendente:
- dalle università e dalle istituzioni
universitarie;
- dagli osservatori astronomici, astrofisici e
Vesuviano;
- dall'Istituto superiore di educazione Fisica
(ISEF) di Roma;
- dalle opere universitarie delle Regioni a statuto
speciale, fino al loro definitivo
trasferimento alle regioni medesime;
Articolo 10
Comparto del personale per le aziende ed
amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 2, comma 1, lettera H), comprende il personale
dipendente:
- dalla Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);
- dall'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (A.I.M.A);
- dal Corpo nazionale dei vigili dei fuoco;
- dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato (A.A.M.S.);
2. Il contratto collettivo nazionale del comparto è
articolato in modo da prevedere un'apposita sezione per ciascuna azienda
1. Fermi rimanendo i comparti di contrattazione
definiti con il presente accordo, con successivo contratto - da stipularsi
immediatamente dopo la costituzione dei Comitati di settore - ai sensi dell'art.
1, comma 3 del d.lgs. 14 novembre 1997, n. 396 - si individueranno:
a) le autonome aree di contrattazione collettiva
della dirigenza,
b) la collocazione - nell'ambito dei comparti -
delle figure professionali per la relativa distinta disciplina,
c) la collocazione contrattuale dei segretari
comunali e provinciali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali .
2. Con il medesimo contratto del comma 1 si procederà,
inoltre, a definire il comparto di appartenenza degli enti o delle agenzie di
nuova istituzione, non ancora ricompresi nel presente contratto.
3. Le parti, anche in relazione ai processi di
riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle deleghe di
cui alle leggi 59/97 e 127/97 oltre a quanto già previsto nel comma 2, potranno
procedere successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui
al presente accordo secondo le procedure del d.lgs. 396/1997. Nelle sedi
contrattuali di comparto potrà valutarsi l'opportunità di una articolazione
della normativa contrattuale per specifici settori e per digfferenze funzionali
interne
4. Le disposizioni del presente accordo
sostituiscono, ai sensi dell'art.8, comma 1. lett. a) del d. lgs. 396/97,
l'accordo del 19.7.1993 recepito nel DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, ad eccezione
degli artt. 11, comma 1 e 12, comma 1, nonchè dell'art. 13, comma 3, che
potranno essere rivisti nell'ambito del successivo contratto collettivo di cui
all'art.1.
5. Per il personale dei settori misti, ove operano
amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti
Regioni-Autonomie Locali e Sanità, le parti ravvisano l'opportunità di
realizzare omogeneità di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali nel
rinnovo dei contratti collettivi di lavoro fermi restando i rispettivi ambiti di
rappresentanza . Nell'ambito degli indirizzi che saranno deliberati dai comitati
di settore, ai quali competono tutte le relative determinazioni, l'ARAN potrà
assumere iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle parti datoriali da
essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la
contestualità, soluzioni contrattuali coerenti ed omogenee in relazione alla
coincidenza dei settori operativi o dalla contiguità degli stessi.
6. Ulteriori modifiche dell'assetto dei comparti ed
aree contrattuali - ivi comprese quelle previste dai commi 1, 2 e 3 - saranno
realizzate con le procedure contrattuali previste dal decreto legislativo 4
novembre 1997, n. 396, che modifica il d. lgs. 29/93.